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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1020/2023, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pacinotti n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca
Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta
San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pacinotti n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EA
Abbri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Agliana (PT) alla via San
Michele n. 33;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 6.4.2023, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Agliana il 23.6.2007 con e che dalla loro CP_1
unione nascevano i figli EA (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano irrimediabilmente deteriorati, a causa, in particolare, dei comportamenti violenti del resistente, correlati all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
La ricorrente rappresentava, quanto alla propria situazione economica, di essere operaia, così come il resistente il quale guadagna circa € 22.000 annui.
Pertanto, la ricorrente domandava pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, affidamento esclusivo del figlio minore, mantenimento a carico del padre per € 500 mensili e spese straordinarie al 70%.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.5.2023, si costituiva in giudizio il quale contestava la rappresentazione dei CP_1
fatti operata da controparte, e riteneva non sussistere ragioni per disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Il resistente, quindi, si associava alla domanda di separazione, ma richiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore, frequentazioni libere con lo stesso, contributo di mantenimento a suo carico di € 300 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 14.6.2023, i coniugi comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, disponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, incontri osservati padre/figlio, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 19.12.2023, veniva emesso ordine al datore di lavoro del resistente di corrispondere il mantenimento dovuto alla ricorrente.
In data 20.12.2023, veniva pubblicata sentenza n. 1082/2023 con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Rimessa la causa sul ruolo per la risoluzione delle questioni accessorie, venivano escussi testimoni e veniva sentito il figlio minore.
Le parti, in data 17.12.2024, rappresentavano di avere raggiunto un accordo e la causa giungeva, quindi, all'udienza del 14.1.2025, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei termini che seguono:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa già adibita a dimora familiare situata in Agliana (PT), Via Pacinotti
31, di cui il sig. è nudo proprietario e la madre CP_1 Persona_2
è usufruttuaria, rimarrà nella completa disponibilità dello stesso sig. con CP_1
tutto ciò che la arreda e la correda. La signora ha già trasferito Parte_1
altrove la propria residenza e asportato dalla casa, già dimora coniugale, tutti
i propri beni ed effetti personali, ad eccezione di biancheria di corredo della madre della signora e di abbigliamento e play station del figlio EA Pt_1
che la signora potrà recarsi a recuperare previ accordi diretti con il marito.
Per_ 3) Il figlio minore (nato il [...]) verrà affidato in via esclusiva alla madre e manterrà con la stessa il proprio domicilio prevalente Parte_1
e la propria residenza anagrafica con obbligo di comunicare al padre le eventuali variazioni.
4) Considerata la situazione del sig. e gli effetti che si sono prodotti nel CP_1
rapporto con il figlio minore, gli incontri del padre con il figlio e i relativi tempi di permanenza saranno individuati con il supporto del Servizio Sociale
Per_ territoriale, tenendo conto delle richieste di , con modalità comunque non protette. Il padre si impegna a rispettare le richieste del figlio, a limitare i contatti telefonici, a non far tramite del figlio per le comunicazioni fra i genitori. Il servizio sociale manterrà il monitoraggio, su mandato del
Tribunale, segnalando eventuali problematiche con immediatezza al Giudice
Tutelare al quale comunque farà relazione annuale;
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento del figlio minore , le seguenti somme:
- € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese;
- € 100,00, ulteriori agli € 400,00 mensili, nei mesi di gennaio e giugno;
3 - € 50,00, ulteriori agli € 400,00 mensili (o agli € 500,00 se versati in gennaio
e giugno), in altri due mesi, a scelta del sig. (con esclusione dei mesi da CP_1
settembre a dicembre); tali somme saranno soggette a rivalutazione annua, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sarà pronunciata la sentenza di separazione.
Il signor acconsente a che sia confermato l'ordine di versamento diretto CP_1 da parte del datore di lavoro per l'importo mensile di € 400,00, mentre le ulteriori somme (gennaio, giugno per € 100,00 mensili, e i versamenti di € 50,00 per ulteriori due mensilità - periodo gennaio/agosto di ciascun anno) saranno versate direttamente dal Il mancato versamento delle somme aggiuntive CP_1
varrà per attivare immediatamente le procedure di cui all'art. 473 bis 37 c.p.c.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
6) Le spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo fra l'Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Presidente del Tribunale, saranno ripartite in ragione del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
7) I coniugi presteranno il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per il Per_ figlio .
8) Spese del giudizio interamente compensate.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3. Spese compensate visto l'esito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1082 pubblicata il 20.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_1
domicilio prevalente e residenza anagrafica presso di lei;
2) le frequentazioni padre/figlio saranno regolate come da accordo riportato in parte motiva;
3) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di
Agliana, con relazioni annuali di monitoraggio al Giudice Tutelare;
4) ordina a di corrispondere ad a titolo di CP_1 Parte_1
4 mantenimento del figlio minore, la somma di € 400 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre ulteriori € 100 nei mesi di gennaio e giugno ed ulteriori € 50 in altri due mesi a scelta del sig. (con esclusione CP_1
dei mesi da settembre a dicembre);
5) ordine al datore di lavoro di di corrispondere la somma di € 400, CP_1
da lui dovuta a titolo di mantenimento, direttamente ad Parte_1
detraendola dalla maggiore retribuzione spettante al dipendente;
6) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
7) le spese straordinarie sono poste al 60% a carico del padre a al 40% a carico della madre, e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
8) prende atto di ogni altro accordo raggiunto dalle parti;
9) spese compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Agliana.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1020/2023, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pacinotti n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca
Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta
San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pacinotti n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EA
Abbri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Agliana (PT) alla via San
Michele n. 33;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 6.4.2023, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Agliana il 23.6.2007 con e che dalla loro CP_1
unione nascevano i figli EA (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano irrimediabilmente deteriorati, a causa, in particolare, dei comportamenti violenti del resistente, correlati all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
La ricorrente rappresentava, quanto alla propria situazione economica, di essere operaia, così come il resistente il quale guadagna circa € 22.000 annui.
Pertanto, la ricorrente domandava pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, affidamento esclusivo del figlio minore, mantenimento a carico del padre per € 500 mensili e spese straordinarie al 70%.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.5.2023, si costituiva in giudizio il quale contestava la rappresentazione dei CP_1
fatti operata da controparte, e riteneva non sussistere ragioni per disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Il resistente, quindi, si associava alla domanda di separazione, ma richiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore, frequentazioni libere con lo stesso, contributo di mantenimento a suo carico di € 300 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 14.6.2023, i coniugi comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, disponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, incontri osservati padre/figlio, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 19.12.2023, veniva emesso ordine al datore di lavoro del resistente di corrispondere il mantenimento dovuto alla ricorrente.
In data 20.12.2023, veniva pubblicata sentenza n. 1082/2023 con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Rimessa la causa sul ruolo per la risoluzione delle questioni accessorie, venivano escussi testimoni e veniva sentito il figlio minore.
Le parti, in data 17.12.2024, rappresentavano di avere raggiunto un accordo e la causa giungeva, quindi, all'udienza del 14.1.2025, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei termini che seguono:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa già adibita a dimora familiare situata in Agliana (PT), Via Pacinotti
31, di cui il sig. è nudo proprietario e la madre CP_1 Persona_2
è usufruttuaria, rimarrà nella completa disponibilità dello stesso sig. con CP_1
tutto ciò che la arreda e la correda. La signora ha già trasferito Parte_1
altrove la propria residenza e asportato dalla casa, già dimora coniugale, tutti
i propri beni ed effetti personali, ad eccezione di biancheria di corredo della madre della signora e di abbigliamento e play station del figlio EA Pt_1
che la signora potrà recarsi a recuperare previ accordi diretti con il marito.
Per_ 3) Il figlio minore (nato il [...]) verrà affidato in via esclusiva alla madre e manterrà con la stessa il proprio domicilio prevalente Parte_1
e la propria residenza anagrafica con obbligo di comunicare al padre le eventuali variazioni.
4) Considerata la situazione del sig. e gli effetti che si sono prodotti nel CP_1
rapporto con il figlio minore, gli incontri del padre con il figlio e i relativi tempi di permanenza saranno individuati con il supporto del Servizio Sociale
Per_ territoriale, tenendo conto delle richieste di , con modalità comunque non protette. Il padre si impegna a rispettare le richieste del figlio, a limitare i contatti telefonici, a non far tramite del figlio per le comunicazioni fra i genitori. Il servizio sociale manterrà il monitoraggio, su mandato del
Tribunale, segnalando eventuali problematiche con immediatezza al Giudice
Tutelare al quale comunque farà relazione annuale;
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento del figlio minore , le seguenti somme:
- € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese;
- € 100,00, ulteriori agli € 400,00 mensili, nei mesi di gennaio e giugno;
3 - € 50,00, ulteriori agli € 400,00 mensili (o agli € 500,00 se versati in gennaio
e giugno), in altri due mesi, a scelta del sig. (con esclusione dei mesi da CP_1
settembre a dicembre); tali somme saranno soggette a rivalutazione annua, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sarà pronunciata la sentenza di separazione.
Il signor acconsente a che sia confermato l'ordine di versamento diretto CP_1 da parte del datore di lavoro per l'importo mensile di € 400,00, mentre le ulteriori somme (gennaio, giugno per € 100,00 mensili, e i versamenti di € 50,00 per ulteriori due mensilità - periodo gennaio/agosto di ciascun anno) saranno versate direttamente dal Il mancato versamento delle somme aggiuntive CP_1
varrà per attivare immediatamente le procedure di cui all'art. 473 bis 37 c.p.c.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
6) Le spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo fra l'Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Presidente del Tribunale, saranno ripartite in ragione del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
7) I coniugi presteranno il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per il Per_ figlio .
8) Spese del giudizio interamente compensate.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3. Spese compensate visto l'esito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1082 pubblicata il 20.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_1
domicilio prevalente e residenza anagrafica presso di lei;
2) le frequentazioni padre/figlio saranno regolate come da accordo riportato in parte motiva;
3) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di
Agliana, con relazioni annuali di monitoraggio al Giudice Tutelare;
4) ordina a di corrispondere ad a titolo di CP_1 Parte_1
4 mantenimento del figlio minore, la somma di € 400 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre ulteriori € 100 nei mesi di gennaio e giugno ed ulteriori € 50 in altri due mesi a scelta del sig. (con esclusione CP_1
dei mesi da settembre a dicembre);
5) ordine al datore di lavoro di di corrispondere la somma di € 400, CP_1
da lui dovuta a titolo di mantenimento, direttamente ad Parte_1
detraendola dalla maggiore retribuzione spettante al dipendente;
6) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
7) le spese straordinarie sono poste al 60% a carico del padre a al 40% a carico della madre, e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
8) prende atto di ogni altro accordo raggiunto dalle parti;
9) spese compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Agliana.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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