Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ivonne Panfilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
- del provvedimento di applicazione dell’avviso orale n. -OMISSIS-Div. Ant. ex art. 3 del D.Lgs. n. 59/2011, emesso dal Questore della Provincia di Teramo in data -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto prodromico e successivo, in particolare del verbale di esecuzione del provvedimento di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 59/2011 emesso in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. MO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS-il Questore della Provincia di Teramo ha emesso il provvedimento di avviso orale n. -OMISSIS-/Div. Ant., di cui in epigrafe, con cui ha avvisato il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, che lo stesso era ritenuto pericoloso, invitandolo a tenere una condotta di vita conforme alla legge.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27 aprile 2020, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 159 del 6/09/2011, eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, di motivazione, di istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e ss. del D.lgs. n. 159 del 6/09/2011. Violazione degli articoli 3, 18, 21, 39, 49 della Costituzione. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere.
Si sono costituiti in giudizio, in data 11 maggio 2020, il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo, depositando poi, in data 8 settembre 2020, relativa relazione.
In data 3 aprile 2025 parte resistente ha depositato ulteriore documentazione e, infine, all’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
2.1.1. - Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene dapprima che “ La legge chiarisce chi siano i soggetti “pericolosi”: coloro che si presentano interessati ad attività delittuose, non sorretti da onesto lavoro, con un livello di vita particolarmente elevato rispetto alle proprie condizioni economiche e con una proclività verso la commissione di delitti, circostanze queste, si tratta di un giovane lavoratore che non vive affatto al di sopra delle proprie possibilità, politicamente attivo, ma non dedito ad attività pericolose, non riscontrabili affatto nella conduzione di vita del sig. -OMISSIS-. ”
Premesso quanto sopra parte ricorrente afferma poi che “ Il provvedimento impugnato evidenzia, inoltre, difetto di motivazione, atteso che, le affermazioni che lo sorreggono, si concretano in formule di stile non correlate a situazioni determinate sotto il profilo temporale, spaziale e strutturale, da un lato. Dall'altro vi è proprio erroneità degli elementi posti a fondamento dello stesso. Non essendovi elemento dal quale riscontare che l’odierno ricorrente oggi sia dedito ad attività illecite e tragga il proprio sostentamento da reati contro il patrimonio. ” e che, inoltre, il ricorrente risulta iscritto all’Università e lavora in qualità di addetto alle consegne.
2.1.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che l’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011 individua anche, quali soggetti pericolosi, coloro che “ per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” e che il provvedimento impugnato espressamente afferma che il ricorrente “ è ritenuto, sulla base di inequivocabili elementi di fatto, desunti sia dai suoi precedenti penali che dalla natura degli stessi, socialmente pericoloso, poiché è solito associarsi a pregiudicati e che i fatti dianzi narrati cristallizzano in maniera inconfutabile la sua propensione a porre in essere condotte antigiuridiche che mettono in serio pericolo 1'Ordine e la Sicurezza Pubblica ”.
Risulta dunque chiaro che lo stesso è stato attinto dal provvedimento di avviso orale per le proprie condotte che mettono in pericolo l’ordine pubblico e che anche tali condotte rientrano fra quelle che rendono il soggetto possibile destinatario del provvedimento di avviso orale ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
Inoltre, sempre con riferimento alla condotta del ricorrente, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato reca menzione dei vari episodi che lo stesso ha posto in essere, in disparte il fatto che per alcuni di essi sia stato assolto in sede penale, e menziona espressamente la “ importante rilevanza ” dell’episodio accaduto a-OMISSIS- in data 1° gennaio 2017 relativo all’esplosione di un ordigno con gravi conseguenze per l’artificiere intervenuto, evidenziando come per tale episodio il ricorrente sia stato tratto in arresto.
Rispetto a tale episodio, che risulta centrale nella motivazione del provvedimento impugnato ai fini del giudizio di pericolosità per la Sicurezza Pubblica espresso nei confronti del ricorrente, la difesa di parte ricorrente nulla deduce se non che “ Rimane, pertanto, la vicenda giudiziaria di-OMISSIS- per la quale il -OMISSIS- ha impugnato la sentenza di primo grado e per la quale si attende il processo dinanzi alla Corte d’Appello di-OMISSIS- ”, evidenziando che “ il Tribunale di-OMISSIS- ha emesso, con il provvedimento di scarcerazione, una prognosi positiva rispetto ai comportamenti futuri del ricorrente, in totale contrasto con l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato e la valutazione di pericolosità affermata dalla Questura di Teramo ”.
La sopra riportata argomentazione di parte ricorrente non è idonea a scalfire la gravità dell’episodio, la cui valutazione operata dal Questore della Provincia di Teramo appare congrua e del tutto logica e giustifica dunque, valutata congiuntamente agli altri elementi indicati nel provvedimento, l’emissione dell’avviso orale nei confronti del signor -OMISSIS-, avviso che trova fondamento in una pluralità di episodi congruamente e logicamente valutati, fra cui assume primaria importanza il grave episodio occorso in-OMISSIS- e su cui la difesa di parte ricorrente, in concreto, nulla afferma.
Per quanto sopra detto, dunque, risulta chiaro che il provvedimento impugnato evidenzia compiutamente le ragioni poste alla base dello stesso e, dunque, non incorre in alcun difetto di motivazione, come invece sostenuto da parte ricorrente, in quanto reca una compiuta disamina delle condotte del ricorrente con la precisazione puntuale dell’importante episodio di-OMISSIS-, risultando quindi del tutto infondato quanto affermato da parte ricorrente (e già sopra riportato) secondo cui “ le affermazioni che lo sorreggono, si concretano in formule di stile non correlate a situazioni determinate sotto il profilo temporale, spaziale e strutturale, da un lato. Dall'altro vi è proprio erroneità degli elementi posti a fondamento dello stesso... ”.
2.2.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato affermando, dapprima, che “ nel caso di specie, non si ravvisano all’esito dell’istruttoria che si desume dal tenore del provvedimento impugnato e dalla sintetica e generica motivazione dello stesso, le condizioni per affermare che l’Amministrazione abbia correttamente operato. Alla luce della documentazione allegata, deve fondatamente ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato emesso, in realtà, per il raggiungimento di un fine diverso rispetto a quello normativamente previsto .”.
Nello specifico, poi, parte ricorrente afferma che “ Dalle circostanze narrate e suffragate dalla documentazione che con tale ricorso si deposita appare del tutto possibile che l'avviso orale sia stato emesso facendo esclusivo riferimento a quella che, in sostanza, è l’adesione politica del -OMISSIS- all’ideologia anarchica. ”.
2.2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che parte ricorrente deduce in maniera apodittica che, nella presente vicenda, il provvedimento di avviso orale impugnato sarebbe stato emesso per una finalità diversa da quella sua propria e, poi, nell’individuare tale finalità, la stessa afferma che l’avviso orale sarebbe stato emesso solo per “ l’adesione politica del -OMISSIS- all’ideologia anarchica ” e ciò, conseguentemente, lo renderebbe illegittimo per violazione delle libertà fondamentali dello stesso.
Tale affermazione non è però suffragata da alcuna circostanza posto che, per quanto già detto con riferimento al primo motivo di ricorso, l’avviso orale impugnato è motivato e si basa su una serie di circostanze di fatto valutate con giudizio congruo e logico e, pertanto, ne deriva che la motivazione dell’avviso orale risulta essere quella enucleata nel predetto provvedimento.
In altri termini, il signor -OMISSIS- è stato ritenuto essere soggetto pericoloso dal Questore della Provincia di Teramo (con giudizio, si ribadisce, del tutto legittimo) per i precedenti dello stesso e per quanto commesso, in primis l’episodio di-OMISSIS-, e non certo per la sua adesione politica all’ideologia anarchica.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NZ, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
MO RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO RA | NA NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.