TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7400
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto e travisamento dell’istruttoria, difetto di motivazione, illegittimità dell’esclusione sulla base di formula generica, omessa trasparenza, violazione l. 241/1990, carenza di parametri obiettivi

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di esclusione, richiamando il parere negativo della Sezione autonoma e specificando che il giudizio negativo riguardava tutti i parametri di valutazione, fosse sufficientemente motivato. Ha inoltre considerato che il CSM non si è opposto alla richiesta di accesso agli atti, subordinandola solo al pagamento dei diritti dovuti. La decisione del CSM è stata ritenuta coerente con le risultanze della scheda valutativa e dei rapporti dei magistrati collaboratori, che evidenziavano criticità riguardo all'imparzialità, capacità, laboriosità, diligenza, impegno e puntualità, nonché una preparazione giuridica non adeguata e difficoltà nella redazione dei provvedimenti e nell'argomentazione.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione della delibera finale di esclusione

    Il Tribunale ha rigettato questa eccezione, ritenendo che, in base a una visione sostanzialistica del processo amministrativo, l'oggetto del giudizio dovesse evincersi dall'intero tenore dell'atto introduttivo, il quale, pur non indicando gli estremi precisi della delibera del CSM del 16 ottobre 2023 nell'epigrafe, la richiamava nel corpo del ricorso e ne depositava un estratto. Le doglianze erano incentrate sulla carente esplicitazione delle ragioni dell'esclusione, confermando che il gravame era rivolto avverso il provvedimento di esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7400
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7400
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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