Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- Maria -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Parere negativo della Sezione Autonoma dei Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello, acquisito in data 26 luglio 2023 Dal Csm e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Superiore Della Magistratura;
- di tutti gli atti antecedenti e successivi integranti l'esclusione del Dott. -OMISSIS- -OMISSIS- dal conferimento dell'incarico alla funzione di Giudice Di Pace per inidoneità fondata su criticità non delineate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. TO UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. – Il ricorrente ha partecipato alla procedura per la copertura di 25 posti presso l’Ufficio del giudice di Pace di Roma, indetta con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018.
Con delibera del 12 maggio 2021, il CSM ha approvato la graduatoria degli ammessi a svolgere il tirocinio finalizzato alla successiva nomina, nella quale il ricorrente si è collocato al -OMISSIS- posto.
Il ricorrente ha, così, svolto il tirocinio formativo.
Con delibera del 19 ottobre 2022, il CSM ha conferito l’incarico di giudice onorario di pace a 19 aspiranti ritenuti idonei, esprimendo riserva per ulteriori 6 aspiranti.
In data 26 luglio 2023, il CSM ha acquisito dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma i pareri espressi nei confronti dei restanti aspiranti ammessi al tirocinio.
Tra questi pareri, vi era anche il parere negativo espresso nei confronti dell’odierno ricorrente.
Con successiva delibera dell’11 ottobre 2023 (P/18808 del 16 ottobre 2023), il CSM ha nominato altri 6 giudici onorari, disponendo, al contempo, l’esclusione del ricorrente per la seguente motivazione: “ ritenuto di condividere il parere negativo espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma sull’idoneità del tirocinante -OMISSIS- -OMISSIS-, fondata sulle criticità che hanno condotto all’espressione di un giudizio negativo in ordine a tutti i parametri di valutazione ”.
2. – Con atto notificato in data 14 dicembre 2023 al Ministero della giustizia, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per chiedere l’annullamento:
- del parere negativo della Sezione Autonoma dei Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello, acquisito in data 26 luglio 2023 dal CSM;
- di tutti gli atti antecedenti e successivi integranti l’esclusione dal conferimento dell’incarico alla funzione di giudice di pace.
2.1. – In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
- di aver appreso da un documento estratto dalla pubblicazione sul sito Csm del 16 ottobre 2023 il parere negativo espresso dalla Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari nei suoi confronti;
- di aver allora inviato al CSM un’istanza di accesso agli atti per aver copia del predetto parere e di non aver ricevuto riscontro.
2.2. – In punto di diritto, il ricorrente ha svolto due motivi di impugnazione, con cui ha dedotto l’eccesso di potere, il difetto e travisamento dell’istruttoria, il difetto di motivazione del provvedimento, l’illegittimità dell’esclusione del candidato sulla base di formula generica, l’omessa trasparenza nella esplicitazione delle ragioni di esclusione del candidato, la violazione della l. 241/1990 e la carenza di parametri obiettivi.
In sintesi, ha lamentato che il provvedimento di esclusione si fondi su una motivazione apodittica, apparente e priva di qualsiasi riferimento a fatti concreti e verificabili, in palese spregio dei principi fondamentali che governano l’azione amministrativa.
Un provvedimento di esclusione che si limiti a richiamare un parere negativo della sezione autonoma per i magistrati onorari, a sua volta fondato su non meglio precisate “criticità che hanno condotto all'espressione di un giudizio negativo in ordine a tutti i parametri di valutazione” violerebbe l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della L. n. 241/1990 e dall'art. 3 del Codice del Processo Amministrativo, e sarebbe affetto da plurimi profili di eccesso di potere.
La determinazione negativa del CSM si porrebbe, poi, in stridente contrasto con il profilo professionale del ricorrente, caratterizzato da un ampio bagaglio di competenze e titoli. Il CSM, omettendo di considerare e ponderare adeguatamente tali elementi, avrebbe così violato i criteri normativi che impongono una valutazione complessa e globale del candidato, tenendo conto di tutti gli indicatori attitudinali e di merito.
Le criticità evidenziate nel provvedimento di esclusione contrasterebbero con l’attività di tirocinio svolta dal ricorrente.
In particolare, il Magistrato affidatario per il settore penale (proprio quello per il quale il candidato aveva optato in regime di preferenze dichiarate) ha attestato la bontà del lavoro svolto dal ricorrente, precisando che le sue correzioni su una bozza di sentenza erano state meramente formali (punteggiatura, doppi spazi) e che la "motivazione andava bene".
Questo riscontro positivo, proveniente proprio dal magistrato incaricato di supervisionare il tirocinio e che si colloca verso la fase finale dello stesso, demolirebbe in modo assoluto la generica e infondata conclusione del CSM, rendendo il provvedimento di esclusione palesemente contraddittorio e sintomatico di un travisamento dei fatti o, quantomeno, d’un grave difetto di istruttoria.
Da ultimo si afferma che l'operato dell'Amministrazione, che non avrebbe riscontrato l’istanza di accesso agli atti, avrebbe leso i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché il diritto di difesa del ricorrente (artt. 24 e 113 Cost.). La totale opacità della decisione, unita al diniego (di fatto) di accesso agli atti contenenti le ragioni specifiche dell’esclusione avrebbe impedito al ricorrente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
3. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il CSM.
In data 10 febbraio 2026 (quindi nel rispetto del termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del 25 marzo 2026 ex art. 73, comma 1, c.p.a.) le due Amministrazioni hanno depositato nel fascicolo di causa:
- la copia integrale della delibera del CSM di esclusione del ricorrente datata 16 ottobre 2023;
- la copia integrale del parere negativo espresso dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario con tutti i relativi allegati;
- la comunicazione del 15 dicembre 2023 del CSM di riscontro all’istanza di accesso agli atti del ricorrente, nella quale si indicava l’importo da versare per ottenere la copia degli atti richiesti o la spedizione via posta degli stessi.
Con memoria in pari data, il Ministero e il CSM hanno eccepito:
a) la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato unicamente il parere negativo reso dalla “Sezione Autonoma dei Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario” presso la Corte d’Appello di Roma;
b) l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato in via principale - ovvero il parere espresso dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di Roma – non avrebbe autonoma idoneità lesiva;
c) l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato l’atto successivo con il quale il CSM, ricevuto il parere negativo impugnato dal ricorrente, ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva in discorso, aderendo al citato parere del Consiglio Giudiziario.
Le due Amministrazioni hanno poi diffusamente argomentato sull’infondatezza nel merito del ricorso.
4. – Il ricorrente ha depositato in giudizio delle note scritte in vista dell’udienza di discussione nelle quali non ha replicato alle eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni, né ha preso posizione sui documenti prodotti.
5. – All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. – Preliminarmente il Collegio ritiene non fondate le eccezioni in rito, in quanto dal contenuto complessivo del ricorso emerge che l’azione di annullamento sia stata proposta non solo avverso il parere negativo reso dalla Sezione Autonoma dei magistrati onorari presso il Consiglio giudiziario, ma anche avverso la delibera del CSM del 16 ottobre 2023 che ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura in esame.
È vero che nell’epigrafe del ricorso non sono menzionati gli estremi e la data precisa della predetta delibera del 16 ottobre 2023, ma quest’ultima e il suo dispositivo sono stati pur sempre richiamati con la dicitura “ tutti gli atti … integranti l’esclusione del Dott. -OMISSIS- -OMISSIS- dal conferimento dell’incarico alla funzione di Giudice Di Pace per inidoneità fondata su criticità non delineate ”.
Nel corpo del ricorso, inoltre, tale delibera viene richiamata (“ Da quanto è possibile evincere nel documento allegato, estratto dalla pubblicazione sul sito Csm del 16/10/2023 ”) e un estratto della stessa è depositato in giudizio in allegato al ricorso.
Le doglianze del ricorrente sono, poi, incentrate principalmente sulla carente esplicitazione delle ragioni dell’esclusione dalla procedura di nomina a giudice onorario, dunque in definitiva sulla delibera del 16 ottobre 2023, e non solo sul giudizio negativo espresso a monte sul suo tirocinio.
Da ultimo, nella memoria del 9 febbraio 2026, il ricorrente ha affermato testualmente che “ La questione centrale sottoposta al vaglio di codesto Ecc.mo Tribunale attiene alla legittimità di un provvedimento di esclusione che […]”, così confermando che il gravame non è limitato al solo parere, bensì è rivolto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura, ossia la delibera del CSM del 16 ottobre 2023
Alla luce di ciò, e secondo una condivisibile visione sostanzialistica del processo amministrativo ( cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; id. , Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Tar Lazio – Roma, Sez. I, 28 giugno 2021, n. 403), l’oggetto del presente giudizio, e nella specie gli atti gravati, deve evincersi dall’intero tenore dell’atto introduttivo, senza poter attribuire alcun rilievo al fatto che manchi nell’epigrafe del ricorso l’indicazione puntuale degli estremi della delibera di esclusione del CSM.
Così correttamente identificati gli atti amministrativi oggetto di impugnazione, risultano infondate l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del CSM, quella di inammissibilità del ricorso per avvenuta impugnazione solo di un provvedimento non lesivo quale il parere della Sezione Autonoma, nonché quella di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera finale di esclusione dalla procedura.
7. – Nel merito, il ricorso è infondato.
8. – In primo luogo, non è suscettibile di favorevole accoglimento la censura di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.
Quest’ultimo non solo richiama per relationem lo specifico parere negativo della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario espresso in merito al tirocinio del ricorrente, ma ne esplicita anche il profilo più rilevante ai fini dell’esclusione, ossia il fatto che la Sezione autonoma abbia espresso giudizio negativo in ordine a tutti i parametri di valutazione.
Una motivazione così articolata appare pienamente conforme alla prescrizione di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, anche in considerazione del fatto che il CSM non si è opposto alla richiesta del ricorrente di avere copia del parere della Sezione autonoma.
Il CSM ha riscontrato tale istanza semplicemente subordinando l’estrazione e la spedizione delle copie al pagamento dei diritti dovuti, a cui però il ricorrente non ha dato poi seguito.
9. – La decisione del CSM di escludere il ricorrente appare, inoltre, coerente con le risultanze del parere del Consiglio giudiziario, Sezione autonoma, che ha espresso all’unanimità giudizio negativo sulla scorta della scheda valutativa ad esso allegata.
9.1. – La scheda valutativa è basata sui rapporti redatti dai magistrati collaboratori e sul rapporto della struttura per la formazione decentrata.
Da tale scheda emerge che:
a) con riguardo al profilo della imparzialità, indipendenza ed equilibrio, sussiste una criticità rappresentata dalla incompletezza del periodo di tirocinio in parte imputabile allo stesso ricorrente, che non ha consentito di esprimere una valutazione complessiva sul medesimo;
b) con riguardo al parametro della capacità, laboriosità e diligenza, il ricorrente è stato ritenuto non adeguato per “ incompletezza del tirocinio anche a causa del tardivo inizio dello stesso, previsto nel novembre del 2021, ma effettivamente avviato solo il 19 gennaio dell’anno 2022. Modesta partecipazione all’attività decisionale e ai lavori della camera di consiglio (v. rapporti in atti) ”;
c) con riguardo al parametro dell’impegno, della puntualità negli orari, rispetto degli impegni di servizio e dei tempi di smaltimento degli affari, il giudizio è di inadeguatezza.
Di conseguenza, la scheda valutativa esprime un giudizio negativo sia sui c.d. prerequisiti (indipendenza, imparzialità ed equilibrio), sia sui parametri della capacità, laboriosità e diligenza ed impegno.
Sempre nella scheda valutativa, tra le “osservazioni aggiuntive”, si evidenzia che “ Il dott. -OMISSIS- non ha dimostrato di possedere adeguata preparazione giuridica né capacità nella redazione dei provvedimenti ed ha inoltre manifestato uno scarso impegno professionale; circostanze che non consentono di formulare un giudizio positivo in ordine allo svolgimento del tirocinio da parte dello stesso ”.
9.2. – I giudizi espressi nella Scheda valutativa appaiono, a loro volta, non incoerenti con il rapporto finale sul tirocinio.
Rispetto al tirocinio nel settore civile, infatti, il magistrato collaboratore ha espresso un giudizio positivo solo con riferimento al parametro della capacità, ritenendo invece di non potersi esprimere in merito agli altri parametri a causa del fatto che il ricorrente “ per un concorso di cause avverse non è stato in grado di svolgere l’attività di tirocinio con modalità che ne consentano la compiuta e completa valutazione ”.
Quanto al tirocinio nel settore penale, il magistrato collaboratore ha espresso un giudizio complessivo positivo, ma al contempo ha sottolineato che il ricorrente:
- ha dimostrato doti di impegno e correttezza partecipando a tutte le udienze monocratiche e collegiali “ pur con poca puntualità ”, dimostrandosi attento alle risultanze processuali “ sebbene non sia stato in grado di offrire in camera di consiglio ipotesi risolutive sia di natura sostanziale che processuale ”;
- ha dimostrato una apprezzabile professionalità e capacità di apprendimento “ pur non manifestando capacità delibative ”;
- ha mostrato un approccio sufficientemente corretto allo studio del caso concreto che ha saputo tradurre in bozze di sentenze redatte con puntualità e dedizione “ sebbene non sempre sia riuscito ad esplicitare in modo coerente il percorso argomentativo seguito ”.
Le criticità connesse alla poca puntualità, all’incapacità di offrire soluzioni giuridiche e alle difficoltà nell’argomentazione delle sentenze giustificano il giudizio espresso nella Scheda di valutazione che riposa, come detto, sulla non adeguata preparazione giuridica, sull’incapacità di redazione dei provvedimenti e sullo scarso impegno professionale.
10. – La sussistenza di simili criticità rende, infine, non irragionevole la decisione conclusiva del CSM di escludere il ricorrente dalla procedura di nomina a giudice di pace.
Tale decisione non è, peraltro, in contraddizione con il brillante percorso universitario e professionale dal medesimo maturato.
Come correttamente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, infatti, nelle procedure finalizzate alla nomina dei magistrati onorari, viene valutata la capacità del candidato a svolgere le funzioni onorarie, assumendo delle decisioni, motivandole adeguatamente, gestendo le udienze con puntualità e mostrando, attraverso la sua partecipazione alle decisioni in camera di consiglio, specifiche capacità di risoluzione delle questioni di diritto e di fatto poste alla sua attenzione.
Capacità, queste, che tuttavia il ricorrente non ha dimostrato di possedere nel corso del tirocinio in valutazione, nonostante egli avesse in precedenza maturato un diverso percorso professionale altamente qualificato.
12. – In conclusione il ricorso non è fondato e deve, per l’effetto, essere rigettato.
13. – Le spese di lite, stante le peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
Matthias Viggiano, Primo Referendario
TO UG, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| TO UG | RT OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.