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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 24/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente
ATANASIO CA, RE
DOCCINI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 448/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2543/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 05/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-17938 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-15860 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-10060 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-2340 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato: dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate per intervenuta conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza numero 2543 nel 2023 con la quale la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'impugnativa di quattro avvisi di accertamento Imu per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019; la sentenza ha tuttavia annullato le sanzioni irrogate dal Comune di Milano, compensando le spese del giudizio;
ed il
Comune di Milano ha pertanto proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza in parte qua.
Nel corso del giudizio, all'udienza fissata per la trattazione della causa, il difensore dello studio appellante chiedeva rinvio, in considerazione della pendenza di serie trattative di conciliazione.
Disposto il rinvio richiesto, alla successiva udienza le parti congiuntamente chiedevano nuovo rinvio, comunicando alla Corte di Giustizia di avere raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n.
546/1992, che era sul punto di essere formalizzato.
La causa veniva pertanto rinviata a nuovo ruolo.
In data 29.8.2025 le parti depositavano istanza congiunta con la quale – dando atto che il 13 giugno
2025, Ricorrente_1 S.r.l. e il Comune di Milano avevano raggiunto un accordo stragiudiziale per effetto del quale è cessata la materia del contendere oggetto del presente giudizio - chiedevano alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia di voler dichiarare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, non resta alla Corte che dare di ciò atto e - giusta la previsione di cui all'art. 46, comma
2, del d.lgs. n. 546/1992,- dichiarare estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali giusta l'accordo tra loro intervenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,
dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, per intervenuta cessazione della materia del contendere Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente
ATANASIO CA, RE
DOCCINI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 448/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2543/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 05/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-17938 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-15860 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-10060 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2/AREE-2340 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato: dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate per intervenuta conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza numero 2543 nel 2023 con la quale la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'impugnativa di quattro avvisi di accertamento Imu per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019; la sentenza ha tuttavia annullato le sanzioni irrogate dal Comune di Milano, compensando le spese del giudizio;
ed il
Comune di Milano ha pertanto proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza in parte qua.
Nel corso del giudizio, all'udienza fissata per la trattazione della causa, il difensore dello studio appellante chiedeva rinvio, in considerazione della pendenza di serie trattative di conciliazione.
Disposto il rinvio richiesto, alla successiva udienza le parti congiuntamente chiedevano nuovo rinvio, comunicando alla Corte di Giustizia di avere raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n.
546/1992, che era sul punto di essere formalizzato.
La causa veniva pertanto rinviata a nuovo ruolo.
In data 29.8.2025 le parti depositavano istanza congiunta con la quale – dando atto che il 13 giugno
2025, Ricorrente_1 S.r.l. e il Comune di Milano avevano raggiunto un accordo stragiudiziale per effetto del quale è cessata la materia del contendere oggetto del presente giudizio - chiedevano alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia di voler dichiarare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, non resta alla Corte che dare di ciò atto e - giusta la previsione di cui all'art. 46, comma
2, del d.lgs. n. 546/1992,- dichiarare estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali giusta l'accordo tra loro intervenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,
dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, per intervenuta cessazione della materia del contendere Spese compensate.