Art. 64
(Procedimenti d'istruzione preventiva)
1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, ((il presidente della sezione o il giudice da lui delegato)) su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.