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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
N. 4032/2021 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4032/2021, promosso con ricorso depositato in data 17.6.2021 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia De Angeli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia, San Marco 4252;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Favotto e dall'avv. Riccardo Amadeus Fabris giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Favotto sito in Treviso, via G. D'Annunzio n. 19; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
2) Affidarsi in via esclusiva i figli minori e alla sig.ra con residenza prevalente Per_1 Per_2 Parte_1
presso la stessa in AN (TV) Via Della Resistenza n. 5, disponendo che le decisioni di maggior interesse dei figli relativi all'istruzione, educazione, salute , scelta della residenza abituale nonché relative alla straordinaria amministrazione siano adottate dalla madre senza il preventivo accordo del padre.
Il padre potrà vedere i figli , salvo il loro gradimento e la compatibilità con gli impegni scolastici , sportivi e del tempo libero , e potrà stare con loro dal venerdì sera alla domenica pomeriggio ogni 15 giorni, ma con pernotto presso i nonni paterni e residenti in [...] Vicolo RI RD e/o presso l'abitazione dei Persona_3 Persona_4
nonni in montagna a Valmorel (BL) come è sempre stato finora.
Inoltre il padre starà con i figli il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nella settimana in cui il sabato e la domenica i figli sono con la madre.
Tale calendario verrà seguito anche durante le festività natalizie e pasquali salvo diverso accordo per trascorrere almeno tre giorni consecutivi con i figli presso i nonni paterni ad esempio dal 26 al 28 dicembre e tre giorni a QU .
4) Disporsi l'obbligo a carico del sig.re di versare alla sig.ra entro i primi cinque giorni del mese un CP_1 Pt_1
assegno mensile di euro 500,00 per ciascun figlio o quella diversa somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia da aggiornarsi annualmente agli indici ISTAT con carico del 50 % per ciascun genitore delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso .
Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.
Per parte resistente:
- affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
2 - diritto di visita a favore del sig. a weekend alternati, nei termini attualmente in essere;
CP_1
- assegno di mantenimento nei termini economici attualmente in essere;
- spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo di Treviso;
- con vittoria di spese di lite.
Per il Pubblico Ministero:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2021, la signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Pt_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor in data CP_1
4.10.2008 a AN. Dalla loro unione erano nati i figli in data 7.7.2009, e , in Per_1 Per_2
data 14.3.2012.
I coniugi si erano separati consensualmente con omologa del Tribunale di Treviso del 2016.
La ricorrente esponeva che, successivamente alla separazione, il signor si era reso gravemente CP_1
inadempiente agli obblighi economici, omettendo il versamento del mantenimento stabilito e delle rate del mutuo (circostanza che aveva portato alla vendita all'asta della casa coniugale), e dimostrando un sostanziale disinteresse verso la prole, rendendosi spesso irreperibile e ostacolando l'assunzione di decisioni importanti per i minori.
Si costituiva il signor , non opponendosi alla domanda di divorzio ma contestando le richieste CP_1
accessorie, allegando una sopravvenuta condizione di indigenza dovuta alla perdita del lavoro e chiedendo l'affido condiviso.
All'udienza presidenziale dell'11.3.2022, il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo l'affido esclusivo dei figli alla madre e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di € 700,00 mensili.
3 La causa veniva istruita tramite ascolto della figlia minore l'assunzione delle testimonianze Per_1
dei nonni paterni e mediante indagini di polizia tributaria a cura della Guardia di Finanza sui redditi e patrimoni delle parti.
Nelle more, con sentenza non definitiva n. 1637/2022 del 12.10.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 10.7.2025 i procuratori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulla domanda di divorzio il Tribunale ha già provveduto con la citata sentenza non definitiva n.
1637/2022, passata in giudicato.
2. Sull'affidamento dei figli minori
In ordine al regime di affidamento dei minori e , il Collegio ritiene di dover Per_1 Per_2
confermare l'affidamento esclusivo alla madre, , in accoglimento della domanda di parte Parte_1
ricorrente.
Sebbene l'art. 337 ter cod. civ. ponga l'affidamento condiviso come regime ordinario e preferenziale, nel caso di specie ricorrono i presupposti per la deroga di cui all'art. 337 quater cod. civ.
L'istruttoria ha fatto emergere un costante e reiterato disinteresse materiale del padre, il quale, per sua stessa ammissione e come confermato dalle risultanze processuali, non ha mai provveduto direttamente al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede presidenziale, delegando di fatto ogni onere economico ai propri genitori o lasciandolo gravare interamente sulla madre.
Tale condotta non è isolata, ma si accompagna ad un atteggiamento discontinuo nella presenza, culminato in periodi di irreperibilità o latitanza (anche all'estero) che in passato hanno concretamente impedito alla madre di assumere tempestivamente le decisioni di maggior interesse per i minori, in particolare in ambito scolastico, a causa dell'impossibilità di reperire il consenso paterno.
4 Si aggiunga che il resistente ha manifestato un rifiuto a tenere con sé i figli in giornate infrasettimanali, anche solo per il pomeriggio, limitando il proprio ruolo genitoriale ai soli fine settimana alternati.
Tali elementi, complessivamente valutati, sono sintomatici di una inidoneità del padre, allo stato attuale, ad assumere le responsabilità decisionali condivise che l'affido congiunto comporta.
Tuttavia, il Collegio ritiene eccessiva la misura dell'affido c.d. superesclusivo richiesta dalla ricorrente, considerato che il padre è attualmente presente sul territorio e reperibile.
3. Sulla collocazione e sul regime di visita
I figli rimarranno collocati prevalentemente presso la madre.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, il Collegio ritiene di dover confermare i turni di responsabilità attualmente in essere, rigettando la richiesta di modifica avanzata dalla madre.
Dall'audizione della minore è emerso chiaramente che i ragazzi gradiscono l'attuale Per_1
frequentazione quindicinale (weekend alternati) e non manifestano la volontà, né la possibilità pratica, di aumentarla o modificarla con inserimenti infrasettimanali, stanti gli impegni scolastici e di studio che li tengono occupati durante la settimana. Il padre, quindi, terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica.
Quanto alla richiesta della ricorrente di vincolare tassativamente il pernotto dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni a Spresiano o nella casa di montagna a Belluno, il Collegio osserva che non sono emerse attuali ragioni di pregiudizio per i minori tali da imporre una limitazione così stringente alla libertà di movimento nei giorni di pertinenza paterna.
Tuttavia, al fine di garantire stabilità e sicurezza ai minori, si dispone che il padre potrà far pernottare i figli presso le abitazioni dei nonni paterni (in Spresiano o Belluno) liberamente;
qualora invece intenda far pernottare i figli in luoghi diversi dalle predette abitazioni, dovrà preventivamente ottenere l'assenso dell'altro genitore.
4. Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
5 L'obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione e nell'art. 147 cod. civ., e non viene meno neppure in caso di disoccupazione o redditi esigui, dovendo il genitore attivarsi per reperire le risorse necessarie.
Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno accertato in capo al signor una situazione di CP_1
nullatenenza e l'assenza di redditi dichiarati, a fronte di un'ingente esposizione debitoria con l'ER.
Tuttavia, il resistente è soggetto giovane e con ampia capacità lavorativa, che ha il dovere giuridico e morale di mettere a frutto per le esigenze della prole. Non è ammissibile che il genitore non collocatario si sottragga integralmente ai propri doveri economici, lasciando l'intero carico del mantenimento alla madre – la quale pure dispone di redditi modesti – o all'intervento sussidiario dei nonni.
Pertanto, operando un bilanciamento tra l'accertata assenza di liquidità attuale e la doverosa valorizzazione della capacità lavorativa potenziale del padre, nonché tenendo conto che egli non si fa carico dei minori durante la settimana, il Collegio stima equo determinare il contributo al mantenimento in € 300,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 600,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Considerato che i figli sono collocati prevalentemente presso la madre e che la stessa si fa carico della quasi totalità delle spese ordinarie e di gestione quotidiana, si dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla signora . Pt_1
5. Sull'obbligo di mantenimento a carico dei nonni paterni
La ricorrente ha richiesto la condanna al versamento del contributo al mantenimento dei figli anche nei confronti dei nonni paterni.
Il Collegio osserva che tale domanda non può essere accolta. L'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli minori grava in via primaria e principale su entrambi i genitori. La responsabilità degli
6 ascendenti è, per sua natura, sussidiaria e può operare solo qualora i genitori non possano provvedere
(in tutto o in parte) al mantenimento della prole, e a condizione che sussistano i presupposti di legge.
Inoltre, e in via assorbente, l'azione per la condanna del genitore inadempiente al versamento del mantenimento direttamente agli ascendenti che vi abbiano provveduto ha natura risarcitoria/di regresso e richiede che gli ascendenti siano parti processuali in causa, il che non ricorre nel presente giudizio.
Per tali profili, si richiama la specifica disciplina prevista dall'art. 316 bis cod. civ., peraltro già attivata dalla signora antecedentemente al presente giudizio. Pt_1
La domanda va pertanto rigettata.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono compensate nella misura della metà in considerazione della natura delle questioni trattate e dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente (con particolare riferimento al quantum del mantenimento, alle modalità di affido superesclusivo, di regolamentazione dei turni di responsabilità e al rigetto della domanda relativa agli ascendenti).
La residua metà delle spese viene posta a carico del resistente signor , in ragione della prevalente CP_1
soccombenza determinata dall'accertato inadempimento ai doveri genitoriali e dalla pronuncia sull'affido esclusivo. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione della quota di spese (liquidata come in dispositivo previa dimidiazione) deve essere eseguita in favore dell'ER ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1
presso la quale i minori saranno collocati prevalentemente;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità meglio CP_1
descritte in narrativa;
7 3) dispone che, per i pernottamenti dei minori durante i tempi di permanenza paterna, il padre possa liberamente usufruire dell'abitazione dei nonni paterni in Spresiano o della casa di montagna in Belluno;
per pernottamenti in luoghi diversi, dovrà ottenere il preventivo assenso della madre;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , quale contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6) dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dalla madre;
Parte_1
7) rigetta la domanda della ricorrente volta alla condanna degli ascendenti paterni al versamento del mantenimento;
8) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2;
9) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, della residua metà delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi € 1.900,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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