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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
MI ANDREA, EL
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3123/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Associazione_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22813 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione_1 Ricorrente_1 S.r.l.,impugnava l'avviso di sollecito/accertamento n.
22813 del 30/07/2024, notificato via PEC il 23/09/2024, relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta
2023, riferita all'immobile sito in Siracusa, Indirizzo_1, ove la ricorrente svolge attività sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, per una superficie complessiva di 1.956 mq.
La ricorrente ha dedotto che, nell'immobile in oggetto, vengono prodotti prevalentemente rifiuti speciali di origine sanitaria, il cui smaltimento avviene tramite ditta specializzata (Società_2 S.r.l.), in forza di apposito contratto, e che pertanto la superficie assoggettabile a TARI doveva essere ridotta, escludendo le aree destinate all'attività sanitaria vera e propria (sale operatorie, laboratori, reparti di degenza, ecc.), in quanto soggette a produzione di rifiuti speciali, come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006,
DPR 254/2003, art. 649 L. 147/2013) e dal regolamento comunale.
Il Comune di Siracusa si è costituito in giudizio, eccependo la mancata presentazione, da parte della ricorrente, della dichiarazione TARI e della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti speciali, come previsto dall'art. 1, comma 641, L. 147/2013 e dal regolamento comunale.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero se da un lato :
_ l'art 4 lettera k) del Regolamente comunale prevede l'esclusione dal pagamento della Tari delle aree destinate ad attività sanitaria;
_ è stata dimostrata l'esistenza di contratto per il servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali con la società
Società_2 srl per il triennio 2020-2023;
_ è stata provato il ritiro, tramite registro di carico dei rifiuti, il ritiro degli stessi da parte della Società_2 srl;
dall'altro non è stato provato sia stato assolto l'onere di cui all'art. 6 dello stesso regolamento comunale
(“ L'esclusione dal pagamento della TARI, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune”).
Consegue che, pur potendosi ritenere che il contribuente potesse godere dell'esclusione dalla Tari in relazione alle aree destinate ad attività sanitaria, l'omessa attivazione del procedimento di cui all'art. 6 citato non consente il riconoscimento (ex post) in sede giudiziale.
Sul punto appare puntuale l'arresto di legittimità espresso dalla Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 8595 del
01/04/2025, sintetizzato dalla massima : "In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto".
Sembra opportuno riportare il principale passaggio motivazionale della richiamata ordinanza:
“Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62 .
Invero, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13086 del 01/06/2006, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17599 del 29/07/2009).
In applicazione di questo principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012 ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un locale adibito al ricovero dell'automezzo privato del proprietario, aveva ritenuto applicabile la tassa in assenza della prova dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti e di apposita dichiarazione all'Autorità in ordine a tale circostanza. In particolare, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2623 del 27/01/2023)”.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite favore del Comune di Siracusa, liquidate in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Siracusa, liquidate in euro 500,00.
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
MI ANDREA, EL
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3123/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Associazione_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22813 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione_1 Ricorrente_1 S.r.l.,impugnava l'avviso di sollecito/accertamento n.
22813 del 30/07/2024, notificato via PEC il 23/09/2024, relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta
2023, riferita all'immobile sito in Siracusa, Indirizzo_1, ove la ricorrente svolge attività sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, per una superficie complessiva di 1.956 mq.
La ricorrente ha dedotto che, nell'immobile in oggetto, vengono prodotti prevalentemente rifiuti speciali di origine sanitaria, il cui smaltimento avviene tramite ditta specializzata (Società_2 S.r.l.), in forza di apposito contratto, e che pertanto la superficie assoggettabile a TARI doveva essere ridotta, escludendo le aree destinate all'attività sanitaria vera e propria (sale operatorie, laboratori, reparti di degenza, ecc.), in quanto soggette a produzione di rifiuti speciali, come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006,
DPR 254/2003, art. 649 L. 147/2013) e dal regolamento comunale.
Il Comune di Siracusa si è costituito in giudizio, eccependo la mancata presentazione, da parte della ricorrente, della dichiarazione TARI e della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti speciali, come previsto dall'art. 1, comma 641, L. 147/2013 e dal regolamento comunale.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero se da un lato :
_ l'art 4 lettera k) del Regolamente comunale prevede l'esclusione dal pagamento della Tari delle aree destinate ad attività sanitaria;
_ è stata dimostrata l'esistenza di contratto per il servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali con la società
Società_2 srl per il triennio 2020-2023;
_ è stata provato il ritiro, tramite registro di carico dei rifiuti, il ritiro degli stessi da parte della Società_2 srl;
dall'altro non è stato provato sia stato assolto l'onere di cui all'art. 6 dello stesso regolamento comunale
(“ L'esclusione dal pagamento della TARI, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune”).
Consegue che, pur potendosi ritenere che il contribuente potesse godere dell'esclusione dalla Tari in relazione alle aree destinate ad attività sanitaria, l'omessa attivazione del procedimento di cui all'art. 6 citato non consente il riconoscimento (ex post) in sede giudiziale.
Sul punto appare puntuale l'arresto di legittimità espresso dalla Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 8595 del
01/04/2025, sintetizzato dalla massima : "In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto".
Sembra opportuno riportare il principale passaggio motivazionale della richiamata ordinanza:
“Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62 .
Invero, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13086 del 01/06/2006, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17599 del 29/07/2009).
In applicazione di questo principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012 ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un locale adibito al ricovero dell'automezzo privato del proprietario, aveva ritenuto applicabile la tassa in assenza della prova dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti e di apposita dichiarazione all'Autorità in ordine a tale circostanza. In particolare, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2623 del 27/01/2023)”.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite favore del Comune di Siracusa, liquidate in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Siracusa, liquidate in euro 500,00.
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri