Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 25/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
Disar S.r.l. del Dr. L. di Giuda & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. di ER n. 1973 del 19.12.2024, nonché degli atti ad essa presupposti, ancorché non conosciuti dalla ricorrente avente ad oggetto la conclusione del procedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2143 del 4.3.2024;
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, anche se allo stato non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa, ove occorra, la delibera dell’A.S.L. di ER n. 865 dell’8.7.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione formulate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3547 del 18.6.2012 il Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità dell’azione amministrativa della A.S.L. di ER che nell’erogazione a carico del SSR di prestazioni Pet/Tac ha consentito il rinnovo tacito per tre volte dei rapporti convenzionali con altre due società, nonostante la presenza sul territorio di un centro idoneo ad erogare dette prestazioni (quello ricorrente) e nonostante le diffide dallo stesso rivolte all’A.S.L..
Con successiva sentenza n. 2143/2024 (pubblicata in data 4.3.2024 e passata in giudicato) il Consiglio di Stato, in riforma parziale della sentenza n. 1594/2021 di questa Sezione staccata, ha confermato la condanna dell’A.S.L. di ER al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di questa Sezione staccata “ anche nella parte in cui ha ordinato, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a. alla ASL ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, di proporre alla Disar s.r.l., entro e non oltre il termine di giorni novanta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica, della presente sentenza, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti dedotti in giudizio, tenuto conto dei criteri individuati nella sentenza di primo grado, tranne che per quanto concerne il capo di sentenza che è stato riformato con la presente decisione (§13-13.4), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo ”.
Con deliberazione n. 1245 dell’1.8.2024 del Direttore Generale l’A.S.L. ha poi istituito un gruppo di lavoro con il compito di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato in ragione della “ complessità delle attività connesse all’esecuzione della sentenza ”.
Con delibera n. 1973 del 19.12.2024 il Direttore Generale dell’A.S.L. ha deliberato:
“ - di prendere atto delle statuizione di cui alle Sentenze emesse dal TAR Campania-ER sez.2^n.1594/2021 e dal Consiglio di Stato sez 3, n.2143/2024, tra DI.SA.R.srl/A.S.L. ER/CE.DI.SA srl, nonché delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro istituito con giuste Deliberazioni del Direttore Generale ASL SA n. 1245 del 01.08.2024 e n.1454 del 27.09.2024 ,così come analiticamente riportato nei verbali n.1 e n.2 del gruppo di lavoro, rispettivamente del 20/10/2024 e 20/11/2024, nonché nella documentazione tutta a corredo degli stessi presente nel fascicolo istruttorio;
per l’effetto, determinare il risarcimento del danno dovuto a “DI.SA.R.srl”, per le causali citate in premessa, in € 613.096,86 per sorta capitale per mancato utile, in € 164.563,13 per interessi legali e rivalutazione dal dì della domanda fino alla data di pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato (04.03.2024) ed, infine, in € 13.848,74 per ulteriori interessi legali a decorrere dal 05.03.2024 al 20.11.2024. 2024 salvo ulteriori interessi legali maturandi fino all’effettivo soddisfo. Il tutto a tacitazione e saldo di ogni pretesa relativa alla Sentenza del Consiglio di Stato n.2143/2014.
Il tutto per le motivazioni indicate nei verbali n. 1 e n. 2 del gruppo di lavoro, rispettivamente del 20/10/2024 e 20/11/2024, nonché nella documentazione tutta a corredo degli stessi presente nel fascicolo istruttorio ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 18.2.2025 e depositato in data 5.3.2025) la ricorrente ha censurato tale delibera e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione ”;
II) “ Eccesso di potere per errore nei presupposti ed illogicità. Motivazione perplessa ”;
III) “ Eccesso di potere per errore nei presupposti e sviamento di potere. Motivazione perplessa ”;
IV) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento sotto altro profilo ”;
V) “Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”;
VI) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”;
VII) “ Violazione del diritto all’accesso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
3. Si è costituita l’A.S.L. di ER ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
4. Con atto notificato e depositato in data 25.3.2025 la ricorrente ha dedotto di aver proposto istanza di accesso agli atti del procedimento sulla base dei quali è stata adottata l’impugnata delibera n. 1973, il mancato riscontro dell’A.S.L. e l’avvenuta formazione del silenzio – diniego in data 23.2.2025. La ricorrente ha quindi chiesto a questa Sezione di ordinare all’A.S.L. “ l’ostensione di tutti gli atti del procedimento relativo all’ottemperanza, che ha condotto all’adozione della delibera DG n. 1973/2024 ed in particolare dei verbali del “Gruppo di lavoro” e della documentazione presente nel fascicolo istruttorio ”.
5. Con memoria depositata in data 21.5.2025 l’A.S.L. ha dedotto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sopravvenuta sentenza n. 4283/2025 (pubblicata in data 20.5.2025), con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità dell’impugnata delibera n. 1973/2024 dell’A.S.L..
6. Con memoria depositata in data 6.6.2025 la ricorrente ha sostanzialmente preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere e chiesto la condanna dell’A.S.L. al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
7. Nella camera di consiglio del giorno 24.6.2025 il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione. Non osta poi alla decisione della causa con sentenza in forma semplificata la mancata presenza fisica dei difensori dalle parti alla camera di consiglio suddetta (v. Consiglio di Stato, III Sez., 7 ottobre 2024, n. 8045).
Ciò posto, risulta pacificamente cessata la materia del contendere.
In effetti, con la sentenza n. 4283/2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della delibera del Direttore Generale della A.S.L. di ER n. 1973 del 19.12.2024, vale a dire la delibera impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in sede di giudizio di ottemperanza (recante R.G. n. 8922/2024) alla sentenza n. 2143/2024 del Consiglio di Stato.
In ordine poi all’accesso ai documenti nella memoria del 6.6.2025 la ricorrente ha ammesso l’avvenuto deposito da parte dell’A.S.L. dei documenti richiesti dinanzi al Consiglio di Stato in data 31.3.2025.
9. La peculiarità della fattispecie e l’intervenuta duplicazione di giudizi da parte della ricorrente in relazione all’impugnata delibera n. 1973 (dinanzi al Consiglio di Stato e dinanzi a questa Sezione staccata) giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. In effetti, ben avrebbe potuto la ricorrente limitarsi a proporre il giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, formulando in via subordinata domanda di annullamento e di conversione del rito in impugnatorio, il che avrebbe consentito in ipotesi di reiezione della domanda di declaratoria di nullità da parte del Consiglio di Stato la conversione del rito in impugnatorio da parte del Consiglio di Stato, con conseguente onere della riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. competente, nelle forme e nei termini di legge, per la cognizione della legittimità dell’impugnata delibera (v. Consiglio di Stato, VII Sez., 13 maggio 2024, n. 4259).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO