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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1893/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UI ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13878/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00120690 59 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1588/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – SC ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
07120250012069059000, per Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo complessivo di Euro
209,84, notificata in data 24/04/2025.
La parte ricorrente eccepiva: 1) l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto presupposto;
2)
l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre spese generali e C.P.A..
L'Agenzia delle Entrate – SC, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
8/08/2025, e con controdeduzioni rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
ed in ordine all'eccepita prescrizione/decadenza anch'essa riferita all'Ente impositore
Regione Campania.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data 7/01/2026, e con controdeduzioni rilevava che l'avviso di accertamento n. 964001867277/2019 era stato notificato, per compiuta giacenza, in data 2/08/2022, come da allegata documentazione, con conseguente restituzione del plico al mittente.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.
Il difensore della ricorrente depositava, in data 18/01/2026, memorie illustrative con le quali rappresentava che al fine della regolarità della notifica andava inviata anche la raccomandata informativa
(C.A.D.) inerente la comunicazione al destinatario, assente temporaneamente, dell'avvenuto deposito in giacenza presso l'Uffizio postale.
La Regione Campania non aveva fornito alcuna prova di tali adempimenti.
Insisteva nell'annullamento della cartella di pagamento con condanna, in solido, dei resistenti alle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che la ricorrente ha fornito elementi validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dalla stessa.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza delle sue richieste, cosa che ha effettuato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da accogliere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato, e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 200,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UI ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13878/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00120690 59 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1588/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – SC ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
07120250012069059000, per Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo complessivo di Euro
209,84, notificata in data 24/04/2025.
La parte ricorrente eccepiva: 1) l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto presupposto;
2)
l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre spese generali e C.P.A..
L'Agenzia delle Entrate – SC, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
8/08/2025, e con controdeduzioni rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
ed in ordine all'eccepita prescrizione/decadenza anch'essa riferita all'Ente impositore
Regione Campania.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data 7/01/2026, e con controdeduzioni rilevava che l'avviso di accertamento n. 964001867277/2019 era stato notificato, per compiuta giacenza, in data 2/08/2022, come da allegata documentazione, con conseguente restituzione del plico al mittente.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.
Il difensore della ricorrente depositava, in data 18/01/2026, memorie illustrative con le quali rappresentava che al fine della regolarità della notifica andava inviata anche la raccomandata informativa
(C.A.D.) inerente la comunicazione al destinatario, assente temporaneamente, dell'avvenuto deposito in giacenza presso l'Uffizio postale.
La Regione Campania non aveva fornito alcuna prova di tali adempimenti.
Insisteva nell'annullamento della cartella di pagamento con condanna, in solido, dei resistenti alle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che la ricorrente ha fornito elementi validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dalla stessa.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza delle sue richieste, cosa che ha effettuato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da accogliere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato, e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 200,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO