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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BERTOCCHI STEFANO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - P_iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZZ2024[...] REGISTRO 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Nel corso del giudizio l'Agenzia delle entrate comunicava che l'obbligato in solido aveva interamente estinto il debito di cui all'atto impugnato. Parte ricorrente prendeva atto e concordava sulla richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
La Corte rileva come sia venuta meno la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BERTOCCHI STEFANO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - P_iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZZ2024[...] REGISTRO 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Nel corso del giudizio l'Agenzia delle entrate comunicava che l'obbligato in solido aveva interamente estinto il debito di cui all'atto impugnato. Parte ricorrente prendeva atto e concordava sulla richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
La Corte rileva come sia venuta meno la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.