Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2025, proposto da
IU GR, rappresentato e difeso dall’avvocato Katia Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Parco di Morgantina e della Villa Romana del Casale di piazza Armerina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti elencati nell’istanza del 30 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa ST OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 27 settembre 2025, l’interessato ha agito per l’accesso ai documenti richiesti con istanza del 30 luglio 2025, non riscontrata dall’Amministrazione.
Nel ricorso si espone quanto segue: a) il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Parco di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, con la qualifica di assistente e mansioni di agente tecnico custode e guardia notturna; b) a partire dal 2011 e fino al 2016, l’Amministrazione ha conferito al ricorrente le funzioni di vice agente contabile e vice cassiere e il ricorrente ha effettuato lavoro straordinario per un totale di n. 460 ore (pari a giorni 76 lavorativi), così suddivise: n. 123 ore nell’anno 2013, n. 147 ore nell’anno 2014, n. 138 nel 2015 e n. 52 nel 2016; c) al fine di promuovere l’azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento dei riposi compensativi o, in subordine, al pagamento del lavoro straordinario svolto, il ricorrente, con istanza in data 30 luglio 2025, ha chiesto l’ostensione di “ tutti i fogli di presenza in entrata e in uscita a partire dall’1/1/2013 al 31/12/2016 ”; d) l’Amministrazione non ha dato riscontro a tale richiesta.
Con memoria depositata in data 30 ottobre 2025 l’Amministrazione intimata, premesso di avere riscontrato positivamente l’istanza del ricorrente con nota prot. 5046 in data 7 ottobre 2025, trasmettendo i documenti in proprio possesso, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria in data 17 novembre 2025 il ricorrente ha rappresentato quanto segue: a) l’Amministrazione ha fornito (parziale) riscontro all’istanza di accesso solo dopo la notifica del ricorso e a seguito di ulteriore sollecito; b) l’Ente Parco ha trasmesso solo i fogli di presenza in entrata e in uscita concernenti le prestazioni di lavoro straordinario svolto nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016, mentre l’istanza originaria si riferiva a tutti i fogli di presenza, compresi quelli sottoscritti dal ricorrente durante l’attività svolta quale agente tecnico custode e guardia notturna; c) la materia del contendere, quindi, non può ritenersi cessata; d) in ogni caso, si insiste per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali (con distrazione in favore del procuratore antistatario), in considerazione della tardiva esibizione della documentazione richiesta.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che solo dopo la notifica del ricorso l’Amministrazione intimata ha provveduto a consegnare parte della documentazione richiesta dall’interessato con istanza in data 30 luglio 2025.
Invero, il ricorrente aveva richiesto l’ostensione di “ tutti i fogli di presenza in entrata e in uscita a partire dall’1/1/2013 al 31/12/2016 ”, mentre – per come dedotto dal ricorrente e non specificamente contestato dall’Amministrazione – i documenti ostesi riguardano solo una parte delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente.
In particolare, secondo quanto rappresentato dalla parte, i fogli presenza in atti riguardano solo le prestazioni rese come vice agente contabile e vice cassiere, mentre erano stati richiesti tutti i fogli di presenza, compresi quelli riguardanti l’attività svolta quale agente tecnico custode e guardia notturna.
Tanto premesso, il ricorso appare fondato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di ostendere senza ritardo gli atti per cui è stato richiesto l’accesso e che non risultano ancora esibiti.
Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: a) lo accoglie nei termini di cui in motivazione; b) dispone che l’Amministrazione intimata provveda senza ritardo ad ostendere gli atti richiesti; c) condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL RZ, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
ST OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST OL | EL RZ |
IL SEGRETARIO