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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
QU TI FO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza
Solferino n. 21, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OL TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n.
69, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: danno da reato
Conclusioni delle parti:
- L'avv. QU TI FO, per l'attrice: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa e
l'esistenza dei reati di cui agli artt. 572, 582 e 612 c.p. e comunque la natura di illecito extracontrattuale, dichiarata la responsabilità del sig. CP_1 condannare al risarcimento a favore di
[...] Controparte_1 [...] del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro Parte_1
70.000,00 o in quella che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi compensativi sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese
e compenso professionale del presente giudizio”.
- L'avv. OL TI, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare non dovuta la cifra richiesta all'odierno convenuto, per i motivi tutti esposti e per l'effetto condannare la Sig.ra lle spese del presente giudizio”. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2023, conveniva in Parte_1 giudizio invocando la responsabilità di quest'ultimo per i danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei reati di cui agli artt. 572, 582 (con l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. in relazione agli artt. 576 n.
5.1 e 577 n. 1 c.p.) e 612-bis
c.p. da lui commessi in suo danno tra il 1992 e il 2020, oggetto di procedimento penale sfociato nella sentenza di patteggiamento n. 185/2020 del Tribunale di Terni. L'attrice deduceva di aver subito, in conseguenza delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate nel tempo dal dal quale si era separata nel 2015), gravi lesioni psichiche culminate CP_1 in una sindrome da stress post traumatico tale da integrare un'invalidità permanente del 18%,
e di aver dovuto affrontare spese mediche per un totale di € 930,15 (oltre ad € 70,00 per ogni futura seduta con la propria psicologa), e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 20/02/2024 veniva dichiarata la contumacia di
[...] il quale poi si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data CP_1
23/04/2024, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti (non provati, in tesi, dalla sentenza di patteggiamento, avente valenza meramente indiziaria), e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata solo dall'attrice – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 22/10/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 23/10/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2. Va anzitutto evidenziato che i fatti illeciti dettagliatamente esposti dall'attrice nell'atto di citazione devono ritenersi provati in virtù non solo della sentenza di patteggiamento (sulla cui valenza probatoria, da apprezzarsi unitamente alle altre risultanze di causa, v. ex multis Cass.
2897/2024, Cass. 31010/2023, Cass. 7363/2022 e Cass. 20170/2018; sull'inapplicabilità dell'attuale versione dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.p. alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore, v. App. Perugia, 11 agosto 2023, nonché, da ultimo, Cass., SS.UU.,
6548/2025, Cass. 19949/2025 e Cass. 19950/2025), ma anche delle prove raccolte nel processo penale definito con la predetta sentenza (v. ancora Cass. 31010/2023), avuto riguardo, in particolare, alle s.i.t., alle annotazioni di polizia giudiziaria e alle certificazioni mediche allegate all'atto di citazione, a fronte delle quali l'odierno convenuto si è limitato a svolgere deduzioni del tutto generiche (v. pag. 2 della comparsa, in cui il convenuto aveva affermato di “contestare integralmente quanto affermato e dedotto da controparte nella narrazione degli eventi […]” riservandosi di provare “che quanto ricostruito in atti dalla controparte non corrisponde alla verità fattuale e che in essi vi è una narrazione dell'accaduto fuorviante e, soprattutto, omissiva, in particolare riguardo le effettive responsabilità”), non assolvendo l'onere di contestazione specifica imposto dall'art. 115, co.
1, c.p.c..
3. Per quel che concerne le conseguenze lesive eziologicamente riconducibili ai predetti fatti illeciti, l'entità del danno biologico di tipo psichico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella misura del 11%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass.
29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie, in cui il difensore di parte attrice ha richiamato le conclusioni del c.t.u. nella propria nota conclusionale senza formulare osservazioni critiche, il convenuto è rimasto del tutto inerte al riguardo.
4. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020,
Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi da esse indicati mediante il criterio del c.d. “punto pesante”, che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà (pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati per presunzioni, in relazione alla natura e alla gravità della patologia, nonché alla sofferenza inevitabilmente connessa al correlato percorso psicoterapeutico: v. sul tema Cass.
7892/2024 e Cass. 25164/2020).
5. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nell'importo di € 27.294,00 (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 58 anni, al momento della prima diagnosi del disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, effettuata in data 20/05/2020: v. il doc. 15 allegato all'atto di citazione).
6. All'attrice spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate conseguenti ai fatti illeciti oggetto di causa, danno che va quantificato – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – nel complessivo importo di € 458,15.
7. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) €
27.294,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 20/05/2020
(trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass.
5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass.
9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 458,15, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, dovendo peraltro precisarsi che il pagamento delle spese processuali da parte del convenuto, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà avvenire in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02 (v. Cass. 136/2020, Cass. 9384/2018, Cass. 5819/2018,
Cass. 18167/2016 e Cass. 7504/2011), senza che per tale ragione debba applicarsi la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02 (v. la stessa Cass. 136/2020, nonché Cass.
64/2024 e Cass. 31928/2023).
9. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi integralmente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per i fatti illeciti oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle seguenti somme: 1) € 27.294,00, oltre interessi al saggio legale Parte_1 sulla predetta somma devalutata al 20/05/2020 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 458,15, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 6.000,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.100,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento del predetto importo sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02;
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura Controparte_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 11/11/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
QU TI FO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza
Solferino n. 21, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OL TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n.
69, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: danno da reato
Conclusioni delle parti:
- L'avv. QU TI FO, per l'attrice: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa e
l'esistenza dei reati di cui agli artt. 572, 582 e 612 c.p. e comunque la natura di illecito extracontrattuale, dichiarata la responsabilità del sig. CP_1 condannare al risarcimento a favore di
[...] Controparte_1 [...] del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro Parte_1
70.000,00 o in quella che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi compensativi sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese
e compenso professionale del presente giudizio”.
- L'avv. OL TI, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare non dovuta la cifra richiesta all'odierno convenuto, per i motivi tutti esposti e per l'effetto condannare la Sig.ra lle spese del presente giudizio”. Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2023, conveniva in Parte_1 giudizio invocando la responsabilità di quest'ultimo per i danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei reati di cui agli artt. 572, 582 (con l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. in relazione agli artt. 576 n.
5.1 e 577 n. 1 c.p.) e 612-bis
c.p. da lui commessi in suo danno tra il 1992 e il 2020, oggetto di procedimento penale sfociato nella sentenza di patteggiamento n. 185/2020 del Tribunale di Terni. L'attrice deduceva di aver subito, in conseguenza delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate nel tempo dal dal quale si era separata nel 2015), gravi lesioni psichiche culminate CP_1 in una sindrome da stress post traumatico tale da integrare un'invalidità permanente del 18%,
e di aver dovuto affrontare spese mediche per un totale di € 930,15 (oltre ad € 70,00 per ogni futura seduta con la propria psicologa), e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 20/02/2024 veniva dichiarata la contumacia di
[...] il quale poi si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data CP_1
23/04/2024, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti (non provati, in tesi, dalla sentenza di patteggiamento, avente valenza meramente indiziaria), e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata solo dall'attrice – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 22/10/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 23/10/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2. Va anzitutto evidenziato che i fatti illeciti dettagliatamente esposti dall'attrice nell'atto di citazione devono ritenersi provati in virtù non solo della sentenza di patteggiamento (sulla cui valenza probatoria, da apprezzarsi unitamente alle altre risultanze di causa, v. ex multis Cass.
2897/2024, Cass. 31010/2023, Cass. 7363/2022 e Cass. 20170/2018; sull'inapplicabilità dell'attuale versione dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.p. alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore, v. App. Perugia, 11 agosto 2023, nonché, da ultimo, Cass., SS.UU.,
6548/2025, Cass. 19949/2025 e Cass. 19950/2025), ma anche delle prove raccolte nel processo penale definito con la predetta sentenza (v. ancora Cass. 31010/2023), avuto riguardo, in particolare, alle s.i.t., alle annotazioni di polizia giudiziaria e alle certificazioni mediche allegate all'atto di citazione, a fronte delle quali l'odierno convenuto si è limitato a svolgere deduzioni del tutto generiche (v. pag. 2 della comparsa, in cui il convenuto aveva affermato di “contestare integralmente quanto affermato e dedotto da controparte nella narrazione degli eventi […]” riservandosi di provare “che quanto ricostruito in atti dalla controparte non corrisponde alla verità fattuale e che in essi vi è una narrazione dell'accaduto fuorviante e, soprattutto, omissiva, in particolare riguardo le effettive responsabilità”), non assolvendo l'onere di contestazione specifica imposto dall'art. 115, co.
1, c.p.c..
3. Per quel che concerne le conseguenze lesive eziologicamente riconducibili ai predetti fatti illeciti, l'entità del danno biologico di tipo psichico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella misura del 11%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass.
29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie, in cui il difensore di parte attrice ha richiamato le conclusioni del c.t.u. nella propria nota conclusionale senza formulare osservazioni critiche, il convenuto è rimasto del tutto inerte al riguardo.
4. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020,
Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi da esse indicati mediante il criterio del c.d. “punto pesante”, che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà (pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati per presunzioni, in relazione alla natura e alla gravità della patologia, nonché alla sofferenza inevitabilmente connessa al correlato percorso psicoterapeutico: v. sul tema Cass.
7892/2024 e Cass. 25164/2020).
5. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nell'importo di € 27.294,00 (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 58 anni, al momento della prima diagnosi del disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, effettuata in data 20/05/2020: v. il doc. 15 allegato all'atto di citazione).
6. All'attrice spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate conseguenti ai fatti illeciti oggetto di causa, danno che va quantificato – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – nel complessivo importo di € 458,15.
7. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) €
27.294,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 20/05/2020
(trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass.
5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass.
9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 458,15, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, dovendo peraltro precisarsi che il pagamento delle spese processuali da parte del convenuto, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà avvenire in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02 (v. Cass. 136/2020, Cass. 9384/2018, Cass. 5819/2018,
Cass. 18167/2016 e Cass. 7504/2011), senza che per tale ragione debba applicarsi la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02 (v. la stessa Cass. 136/2020, nonché Cass.
64/2024 e Cass. 31928/2023).
9. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi integralmente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per i fatti illeciti oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle seguenti somme: 1) € 27.294,00, oltre interessi al saggio legale Parte_1 sulla predetta somma devalutata al 20/05/2020 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 458,15, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 6.000,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.100,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento del predetto importo sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02;
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura Controparte_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 11/11/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)