Articolo 20 della Legge 29 luglio 2003, n. 229
Articolo 19Articolo 20 bis
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9 settembre 2003
Art. 20. (Norme transitorie). 1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 9 settembre 2003
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