Art. 20. (Norme transitorie). 1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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9 settembre 2003
9 settembre 2003
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- 1. Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 gennaio 2006