Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'8 novembre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 10782/2022 R.G. e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Mazzaglia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Enrico Pistone Nascone, giusta procura in atti;
RESISTENTI
Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell'assessore pro Controparte_1
tempore;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
pagina 1 di 11
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2022 il ricorrente ha esposto di essere impiegato come operaio forestale in Sicilia e di aver lavorato come operaio a tempo determinato per i summenzionati enti pubblici con la qualifica di bracciante agricolo qualificato e con la ulteriore qualifica di vedetta qualificata.
Ha riferito di aver svolto l'attività lavorativa nel settore forestale ai sensi della legge regionale 16/1996 quale operaio forestale, inserito nella graduatoria unica degli operai forestali addetti alla manutenzione e al servizio di prevenzione e repressione degli incendi, come risultante da graduatoria unica ai sensi dell'art. 12 Legge della Regione n. 5 CP_1
del 2014, con la mansione di bracciante agricolo – vedetta qualificata e di figurare nella graduatoria unica come operaio qualificato a tempo determinato OTD con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative ex art. 48 legge regionale 16/1996 dal 2001, appartenente al distretto di . CP_1
Ha aggiunto di non aver mai ricevuto il pagamento degli scatti di anzianità dal 2001, come previsto per gli operai a tempo indeterminato, in riferimento al Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro e Contratto Integrativo Regionale Lavoro settore addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria, precisando che il CCNL di categoria applicabile riconosceva solo agli impiegati e non anche agli operai svolgenti le medesime mansioni il diritto agli scatti d'anzianità e che il Contratto Integrativo Regionale del 2000-
2001, per colmare tale discriminazione, aveva previsto, all'art.11, un'indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento per ogni anno maturato e sino a un massimo di 16 anni.
Ha addotto, altresì, che non risultava alcun elemento oggettivo che giustificasse un trattamento economico deteriore per il personale operaio a tempo determinato rispetto al restante personale a tempo indeterminato addetto al servizio forestale.
Il ricorrente ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare per i motivi di cui in narrativa gli enti resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di mancato pagamento scatti di anzianità e licenziamento anticipato prima di 101 giorni, alla somma di pagina 2 di 11 € 28170,95 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in seguito ad esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Con memoria tempestivamente depositata il 20 giugno 2023, in relazione all'udienza del 7 luglio 2023, stante il mancato rispetto del termine a comparire per la prima udienza del
3 marzo 2023, si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto.
In particolare, parte resistente ha eccepito che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle proprie dipendenze in maniera saltuaria e comunque fino all'anno 2015, come risultante dallo stesso certificato di servizio allegato al ricorso.
Ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente ex art. 2948 c.c.
Nel merito, parte resistente ha rilevato l'infondatezza della domanda formulata ex adverso circa la spettanza degli scatti di anzianità, facendo leva sul fatto che l'art. 41 del
C.C.N.L. riserva gli scatti di anzianità esclusivamente alla categoria degli impiegati che svolge funzioni e mansioni del tutto diverse dagli operai, quale è il ricorrente.
Ha richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito anche del
Tribunale adito relativamente all'infondatezza della domanda.
Parte resistente ha concluso chiedendo: “disattesa ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, in via pregiudiziale, rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in caso di accoglimento del ricorso, ritenere prescritti i ratei antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso;
- dire e dichiarare la nullità dei contratti, mai formalizzati, con effetto sulla domanda;
- nonché in ulteriore subordine riconoscere la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- dire dichiarare decaduta ogni domanda afferente il -non meglio scrutinato- anticipato licenziamento. Con vittoria di spese”.
La e l' Controparte_3 Controparte_2
, non si sono costituiti e non vi è prova della rituale notifica in loro
[...]
confronto dal momento che il ricorrente ha omesso di fornire prova della rinotifica nei pagina 3 di 11 confronti delle parti convenute disposta a cagione del mancato rispetto del termine a comparire per l'udienza del 3 marzo 2023 (ordinanza a verbale del 12 aprile 2023), depositando per ben tre volte (11 aprile 2023, 24 giugno 2024 ore 12:41 e ore 16:27)
l'irrituale notifica del 2 marzo 2023 e chiedendo da ultimo con le note del 5 novembre 2024
“… che il processo continui contro tutte le amministrazioni convenute in quanto, non vi è stata una lesione del loro diritto di difesa (essendo questa una questione che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice). In subordine … la prosecuzione del giudizio contro solo le amministrazioni costituite, le quali non hanno nulla eccepito in merito alla lesione del loro diritto di difesa, il quale sostanzialmente è rimasto integro, poiché le amministrazioni costituite hanno compiuto integralmente le loro difese e non hanno nulla eccepito essendo questa una questione non rilevabile d'ufficio. In ulteriore subordine … termine per rinotifica del ricorso “.
In esito all'udienza dell'8 novembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto dell'estinzione delle domande attoree nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_2
non avendo parte ricorrente provveduto a rinotificare il ricorso nei
[...]
confronti di tali amministrazioni entro il termine perentorio concesso a tale scopo e non essendosi tali amministrazioni costituite, diversamente da
[...]
Controparte_1
, costituitisi in data 20 giugno 2023 come
[...]
già chiarito in premessa.
E' appena il caso di precisare che non appare possibile concedere termine per ulteriore rinotifica del ricorso, come pur richiesto dalla parte ricorrente, che però non ha fornito alcuna valida giustificazione per la chiesta remissione in termini per non aver provveduto alla rinotifica del ricorso entro il termine perentorio concesso a tale scopo.
Nel merito, oggetto della controversia è l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore dell'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile
2001.
pagina 4 di 11 Parte ricorrente, nonostante in seno al ricorso richiami l'art. 41 del CCNL del 2001 che riconosce agli impiegati per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda il diritto per ogni biennio di anzianità ad un aumento retributivo in cifra fissa, sostanzialmente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operari a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento pari ad € 3,87 da corrispondersi mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
Ciò premesso, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 del
CCIR 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro n. 150/2020 (poi confermata dalle più recenti pronunce n. 1123/2023, n. 1124/2023, n.
1125/2023, n. 1133/2023 della medesima Corte di Appello) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano ex art. 118, disp. att. c.p.c.
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura pagina 5 di 11 ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati,
e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata
-, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto pagina 6 di 11 intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_1
(già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_4
pagina 7 di 11 personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n.
73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
pagina 8 di 11 A questo punto va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente in seno alla memoria di costituzione.
Anche sotto questo profilo può essere riportata l'argomentazione che la Corte
d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232 del 2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue - avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto".
Nel caso in esame, va dunque ritenuta prescritta ogni pretesa retributiva riferita a rapporti intercorsi prima del 2 marzo 2018, stante che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta in data 2/3/2023, non risultando in atti precedenti diffide.
Con riguardo al periodo successivo al mese di marzo 2018 la domanda di parte ricorrente non può essere accolta, poiché oltre ad una scarna allegazione sul punto ricorre un difetto di prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e alla sua effettiva durata e ciò tenuto conto altresì dell'allegazione di parte resistente, la quale ha precisato che ha lavorato Parte_1
alle proprie dipendenze fino al 2015 (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione).
Invero, in atti risulta esclusivamente un certificato di servizio prodotto dal ricorrente che elenca i servizi espletati dallo stesso a partire dal 1993 fino all'anno 2015, per il periodo successivo nessuna prova documentale è stata fornita, né tantomeno poteva emergere dai capitolati di prova formulati dalla parte ricorrente poiché inammissibili oltre che, alcuni, essere formulati in negativo.
In assenza di prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e quindi degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate dal lavoratore la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
pagina 9 di 11 Va rigettata, altresì, la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive per un presunto licenziamento anticipato prima di 101 giorni, stante la assoluta carenza di allegazione e di prova.
È onere di chi agisce in giudizio asserire specificatamente e dimostrare i fatti costituenti il fondamento del diritto fatto valere.
Ad avviso di questo giudice, la rilevata carenza in punto di allegazioni può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (cfr. C. Cass. 13989/2008).
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, sono poste a carico della parte ricorrente.
La contumacia della Controparte_5
esclude la refusione delle spese di
[...]
lite, nulla dovendosi disporre a riguardo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 9 novembre 2022 nei confronti della
[...]
Controparte_1
, in persona
[...]
dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 10 di 11 - dichiara estinte le domande formulate nei confronti di Controparte_3
e dell'
[...] Controparte_2
convenuti;
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
Controparte_1
delle spese processuali, che si
[...] liquidano in complessivi € 2108,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge;
- nulla sulle spese con riguardo ai rapporti tra la parte ricorrente e la
[...]
e l' . Controparte_3 Controparte_2
Catania, 8 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 11 di 11