Art. 1.
L' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".
L' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".