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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nel procedimento civile iscritto al n. 450/2025 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabrizio Tommasi, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Pezzuto, procuratore domiciliatario;
Resistente Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.09.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato il 22.01.2025 rappresentando il venir Parte_1 meno della comunione legale e spirituale con la , oltre al decorso del CP_1 termine previsto dalla legge dopo la pronuncia di separazione, chiedeva la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 04.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa di costituzione del 20.05.2025 si costituiva che Controparte_1 aderiva alla domanda formulata dal ricorrente. Il Giudice, ascoltate le parti all'udienza del 18.09.2025, su richiesta concorde delle stesse, assumeva la causa in decisione sullo stato riservando di provvedere sulle ulteriori questioni attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Squinzano il 24.05.2013, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva n. 1664/2022 pubblicata in data 06.06.2022. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione, nel procedimento di separazione, è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Con separata ordinanza la causa deve essere rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni accessorie. Il regolamento delle spese va rinviato al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 22.01.2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Squinzano il 24.05.2013 da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Controparte_1
Anno 2013); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Squinzano di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
4) provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) spese al definitivo. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Squinzano. Lecce, 17.12.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nel procedimento civile iscritto al n. 450/2025 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabrizio Tommasi, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Pezzuto, procuratore domiciliatario;
Resistente Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.09.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato il 22.01.2025 rappresentando il venir Parte_1 meno della comunione legale e spirituale con la , oltre al decorso del CP_1 termine previsto dalla legge dopo la pronuncia di separazione, chiedeva la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 04.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa di costituzione del 20.05.2025 si costituiva che Controparte_1 aderiva alla domanda formulata dal ricorrente. Il Giudice, ascoltate le parti all'udienza del 18.09.2025, su richiesta concorde delle stesse, assumeva la causa in decisione sullo stato riservando di provvedere sulle ulteriori questioni attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Squinzano il 24.05.2013, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva n. 1664/2022 pubblicata in data 06.06.2022. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione, nel procedimento di separazione, è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Con separata ordinanza la causa deve essere rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni accessorie. Il regolamento delle spese va rinviato al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 22.01.2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Squinzano il 24.05.2013 da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Controparte_1
Anno 2013); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Squinzano di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
4) provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) spese al definitivo. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Squinzano. Lecce, 17.12.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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