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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 407/2020 R.G.
promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore Dr.ssa rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 Giovanni Bonanni del Foro di Prato (C.F. ), nonchè C.F._1 elettivamente domiciliata presso il medesimo, giusta procura in calce all'atto di citazione e giusta autorizzazione del Giudice Delegato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice Delegato
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. i.v.a. CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bignami del Foro di Prato (c.f. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso la medesima, giusta procura speciale allegata ai atti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. ed art. 10 DPR 123/2001
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose immobili PRIMA UDIENZA: 27/5/2020 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 1/7/2025 Conclusioni delle parti: Per la Curatela attrice: come precisate all'udienza del 1/07/2025: “Conclude in via istruttoria per l'ammissione della CTU già richiesta in memoria 183,6 n. 2 c.p.c. opponendosi per i motivi di cui alla memoria n. 3 alle prove ex adverso richieste e non ammesse;
nel merito si riporta alle conclusioni di cui alla memoria1 ex art. 183,6 n. 1 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite e chiede assegnazioni dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per la società convenuta: come precisate all' udienza del 1/7/2025 : “Conclude in via istruttoria per l'ammissione delle ulteriori richieste nella memoria ex art. 183,6 n.2 c.p.c e nel merito come in memoria2 183,6 n.1 c.p.c., con vittoria di spese per la fase di merito che per la fase cautelare tenutasi in corso di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/1/2020, la Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, la società
[...]
al fine di sentire accertare e dichiarare, preliminarmente, in tesi, CP_1
3) Nel merito, in tesi: accertare l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare stipulato fra le parti ex art. 72 L.F. o in ipotesi dichiarare la sua risoluzione per fatto o colpa della promittente venditrice, o ancora in Con ipotesi accertare la risoluzione consensuale dello stesso e in ogni caso e per l'effetto condannare al pagamento in favore della Curatela Attrice dell'importo di € 293.670,66 oltre VA (e quindi € 323.037,26) oltre interessi moratori commerciali dal 13/01/2015 al saldo per le causali di cui in premessa (adempimento contratto di appalto stipulato fra le parti) importo comprensivo della somma di € 111.400,00 trattenuta dalla committente e imputata al pagamento del contratto preliminare di compravendita non adempiuto, salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta accertata o di giustizia;
Con In ipotesi condannare l pagamento in favore della Curatela Attrice dell'importo di € 182.170,66 oltre VA (e quindi € 200.387,72) a titolo di adempimento contrattuale;
nonché dell'importo di € 111.500,00 oltre VA (pari ad € 122.650,00) a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 e seguenti c.c. oltre interessi moratori commerciali dal 13/01/2015 al saldo., salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta accertata o di giustizia
4) Si chiede altresì il rigetto delle domande ed eccezioni anche di compensazione di parte convenuta e si chiede altresì dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali dalla stessa proposte - tese all'accertamento CP_ dei controcrediti asseritamente vantati da per contrasto con l'art. 52 L.F.
5) Si chiede infine che le somme a titolo penali opposte in compensazione dalla convenuta vengano congruamente ridotte ex art. 1384 c.c. perché manifestamente eccessive
6) Nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciuti in favore della convenuta alcune delle somme dalla stessa opposte in compensazione condannare la convenuta stessa alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo a saldo residuante dalla suddetta compensazione. Con vittorie di spese e competenze di giudizio”. 2 Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: In tesi: - accertare e dichiarare che la firma apposta sulla scrittura privata di data 04.02.2015 appartiene al
[... Sig. e che tale scrittura rappresenta accordo transattivo intercorso tra e Controparte_2 CP_1 ata, come tale opponibile alla Curatela fallimentare;
- per l'effetto di pr Parte_1 comunque in ogni caso per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ipotesi: - accertare e dichiarare che La TA S.r.l. si è resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni dalla stessa assunte con contratto di appalto di data 24.10.2013 e per l'effetto dichiarare la risoluzione di detto contratto e del preliminare di CP compravendita di pari data per fatto o colpa di La TA stessa;
- accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale posto in essere da gionato ingenti danni a e per Parte_1 CP_1 l'effetto accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e/o di eccezione riconvenzionale, che al febbraio 2015 in merito ai rapporti dedotti nel presente giudizio aveva maturato nei confronti di CP_1 Parte_1 un credito esigibile – per pagamenti eseguiti per conto di quest'ultima in favore di terzi e/o per danni a vario titolo cagionati dalla inadempiente condotta di stessa – pari ad € 120.591,70 o quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria e conseguentemente eseguire ex art. 56 L.F. la compensazione tra tale credito e l'eventuale credito accertato in favore di parte attrice. CP In ipotesi denegata: - accertare e dichiarare che La TA si è resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni dalla stessa assunte con contratto di appalt ata 24.10.2013 e per l'effetto dichiarare la risoluzione di detto contratto e del preliminare di compravendita di pari data per fatto o colpa di La Parte_1
[...]
- accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale posto in essere da ha cagionato Parte_1 ingenti danni a e per l'effetto accertare e dichiarare, anche in via r di eccezione CP_1 riconvenzionale, che al febbraio 2015 in merito ai rapporti dedotti nel presente giudizio aveva CP_1 maturato nei confronti di un credito esigibile – per pagamenti eseguiti per conto di quest'ultima in Parte_1 [... favore di terzi e/o penali /o per danni a vario titolo cagionati dalla inadempiente condotta di stessa – pari ad € 90.491,70 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia Parte_1 ase istruttoria e conseguentemente eseguire ex art. 56 L.F. la compensazione tra tale credito e l'eventuale credito accertato in favore di parte attrice.
- con vittoria di spese e competenze legali di causa, VA e Cap come per legge”.
Pag. 2 di 18 l'inopponibilità e, in ipotesi, l'inefficacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c nei confronti della Curatela fallimentare, della transazione asseritamente stipulata fra e la medesima Parte_1 [...] in data 5/2/2015, e nel merito, l'intervenuto scioglimento del contratto CP_1 preliminare stipulato fra le parti ex art. 72 L.F. ovvero, in ipotesi, dichiararne la risoluzione per fatto o colpa della promittente venditrice, o, ancora in ipotesi, accertare la risoluzione consensuale dello stesso e, in ogni caso e per l'effetto, condannare al pagamento in favore della attrice dell'importo CP_1 Pt_1 di € 293.570,66 oltre VA (e quindi € 322.927,72) oltre interessi moratori commerciali dal 13/1/2015 al saldo.
A sostegno della domanda, esponeva:
-che la società attrice, quand'era ancora in bonis, aveva stipulato con CP_1 un contratto di appalto con il quale si era obbligata ad edificare due edifici ad uso abitazione su un terreno di proprietà della committente sito in Prato Via
Ciliani sulla Vella (Loc. Chiesanuova);
- che il corrispettivo a corpo era stabilito in € 484.000,00 da pagarsi in base a sei stati di avanzamento, ed il termine dei lavori fissato al 31/12/2014;
- che le parti, nel suddetto contratto, avevano, altresì, pattuito di poter parzialmente compensare il corrispettivo dell'appalto con il prezzo di un appartamento in Prato Via Hermada – Angolo via Carso che aveva CP_1 promesso contestualmente in vendita alla Parte_1
- che, durante il corso dei lavori l'appaltatrice aveva provveduto a fatturare €
222.800,00 oltre VA per opere di capitolato, di cui la metà era stato incassato e la metà avrebbe dovuto essere compensato con il prezzo da corrispondere da per l'acquisto dell'immobile di Via Hermada;
Parte_1
- che, tuttavia, poiché il contratto definitivo di compravendita non era mai stato stipulato, tali somme erano state 'indebitamente incamerate'; - che le opere extra-capitolato erano state fatturate per € 80.400,00 oltre VA e pagate per € 56.400,00 oltre VA, e residuavano, pertanto da corrispondere € 24.000,00 oltre VA in data 8/5/2020;
- che, al momento del rilascio del cantiere la società fallita aveva eseguito ulteriori opere sia da capitolato che extracapitolato, per complessivi €
Pag. 3 di 18 461,370,66 oltre VA, giusto computo metrico eseguito dal tecnico Arch.
[...]
Per_1
- che, pertanto, la società fallita, al momento del termine dei lavori, avrebbe vantato un credito di ulteriori € 158.170,66, oltre ad € 24.000,00 per opere extra-capitolato non pagate ed € 111.400,00 per importi indebitamente trattenuti (stante la mancata stipula del contratto di compravendita) e, quindi, complessivamente, di € 293.570,66;
- che, a seguito della richiesta di pagamento della citata somma, era emerso che fra le due società era stata stipulata una transazione nel febbraio 2015, con la quale le stesse avevano rinunciato alle reciproche spettanze;
- che, tuttavia, il legale rappresentante della società fallita, ritualmente convocato dalla Curatela, non aveva riconosciuto la propria sottoscrizione sull'atto di transazione;
- che comunque, la transazione anche laddove fosse stata effettivamente sottoscritta non era comunque opponibile alla Curatela ed era, pertanto, revocabile;
- che, infatti, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione, sussistevano i presupposti, oggettivi e soggettivi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2091 c.c., per l'esercizio dell'azione quali
l'eventus damni, il consilium fraudis del debitore e la scientia damni del terzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/5/2020, si costituiva in giudizio la società la quale contestava la domanda, CP_1 negando le avverse pretese, e dichiarando l'intenzione di formulare domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dei danni patiti e subiti in conseguenza dei gravi inadempimenti posti in essere dalla società attrice all'epoca in cui era in bonis, all'uopo chiedendo la fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini a comparire, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (come integrato dalle successive modifiche e convertito in Legge n.° 27/2020) che aveva disposto -a causa della pandemia- la sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 al 11.5.2020 compresi.
All'udienza del 27/5/2020, svoltasi mediante deposito telematico di note scritte, il G.I., rilevato che la parte convenuta si era costituita in data
25/5/2020 formulando istanza di remissione in termini per la proposizione di
Pag. 4 di 18 domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, successivamente alla decorrenza dei termini assegnati per il deposito delle “note di udienza” e che, pertanto, non risultava garantito il contraddittorio tra le parti, fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 11/6/2020. A tale udienza, rilevato che parte attrice, nella propria nota di trattazione scritta del 3/6/2020, dichiarava di non opporsi alla predetta richiesta di differimento e di remissione in termini, e rilevato altresì che il mancato rispetto del termine 166 c.p.c. da parte della società convenuta non fosse alla stessa imputabile, rinviava la causa per lo svolgimento della prima udienza di trattazione al 9 settembre 2020, e rimetteva in termini la convenuta ai fini della tempestiva costituzione in giudizio.
In data 17/7/2020, parte convenuta provvedeva al deposito di nuova comparsa di costituzione e risposta, nella quale reiterava la contestazione di quanto ex adverso dedotto, e spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dei danni patiti a causa dell'avversa condotta.
Preliminarmente ricostruiva il rapporto intercorso fra le parti evidenziando:
- che quale proprietaria di un terreno derivante dalla demolizione di CP_1 due fabbricati siti in Prato, Via Ciliani Sulla Vella (Loc. Chiesanuova), catastalmente identificato al NCT del Comune di Prato, Foglio di Mappa n.° 23, particella 3471 aveva ottenuto il rilascio di permessi a costruire;
- che il Geom. a tal fine incaricato, aveva predisposto Controparte_3 progetti grafici e capitolato tecnico dei lavori per la realizzazione, sul suddetto terreno, di due nuovi edifici indipendenti per civile abitazione (tipologia villa), oltre opportune opere pertinenziali;
- che, per l'esecuzione di tali opere, er stato sottoscritto un contratto di appalto con la;
Controparte_4 Controparte_2
- che, avviata l'esecuzione delle opere, la citata ditta emetteva fattura di € Contr 8.000,00 oltre iva, la quale veniva regolarmente pagata da
- che, successivamente, risolto il suddetto rapporto, la realizzazione del progetto veniva affidata a (di cui lo era legale Parte_1 CP_2 rappresentante e di fatto unico titolare), giusto contratto di appalto di data
24.10.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 25.10.2013;
Pag. 5 di 18 - che in tale contesto, l'appaltatore dichiarava di accettare l'incarico per l'esecuzione dei lavori come da grafici e capitolato, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, assicurando l'adempimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti per i propri dipendenti oltreché
l'accettazione di tutte le altre clausole contrattuali;
- che, il corrispettivo dell'appalto era stato concordemente determinato a corpo nella misura di € 484.000,00, di cui € 30.000,00 corrisposti prima della stipula del contratto stesso ed il residuo da corrispondersi secondo stati di avanzamento lavori (S.A.L.);
-che le parti concordavano contrattualmente l'ultimazione dei primi tre S.A.L.
(da intendersi fino alla realizzazione della copertura e delle murature interne ed esterne) entro e non oltre il termine del 30.4.2014, pena la riduzione del 7% degli importi dovuti per gli stessi;
- che, veniva, inoltre, prevista la data del 31.12.2014 per la “consegna dell'opera completata a regola d'arte ed ultimata pronta all'uso per cui è stata edificata”, con previsione di una penale di € 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo, nonché il diritto di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di eccessivo ritardo;
- che alla committente era stato, altresì, riconosciuto il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, con facoltà di far proseguire l'opera a terzi (salvo il risarcimento dei danni), nel caso in cui l'appaltatore avesse dovuto sospendere senza giustificato motivo i lavori, oppure qualora li avesse rallentati in modo da pregiudicare la realizzazione dell'opera entro i termini contrattualmente previsti;
- che la direzione dei lavori era stata affidata al Geom. Controparte_3
- che, contestualmente alla sottoscrizione del succitato contratto di appalto, le parti avevano sottoscritto un distinto contratto preliminare, con il quale
[...] prometteva in vendita a un appartamento ad uso civile CP_1 Parte_1 abitazione di nuova realizzazione - sito in Prato, Via Carso n.° 8/1, angolo Via
Hermada - disposto su due piani, con annesso resede;
- che il prezzo di vendita del suddetto appartamento era stato concordato in €
245.000,00, importo che le parti convenivano di poter porre in compensazione con il corrispettivo scaturente dal contratto di appalto;
Pag. 6 di 18 - che, in seguito alla sottoscrizione dei suddetti atti, era stata Parte_1 immessa nel possesso del cantiere di Via Ciliani Sulla Vella, presso il quale avviava la realizzazione delle opere strutturali;
- che le parti concordavano altresì, con decorrenza dal 1.5.2013, la locazione dell'appartamento oggetto di preliminare;
- che, detto contratto, per richiesta del Sig. veniva intestato a nome CP_2 dello stesso, con previsione di un canone annuo di € 6.000,00, ovvero €
500,00/mese;
- che, secondo gli accordi in essere tra le parti, il Sig. avrebbe CP_2 Contr omesso di versare il pagamento del suddetto canone, consentendo ad i imputare il relativo credito come acconto sul corrispettivo del contratto di appalto;
-
- che con scrittura di data 4.11.2013 aveva commissionato all'odierna CP_1 resistente la realizzazione di ulteriori opere extra capitolato, alle quali veniva attribuito valore di € 75.000,00, oltre iva;
- che, era prevista l'emissione di fatture da parte di in base Parte_1 allo stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto;
- che, in particolare dette fatture dovevano riportare il 50% del valore delle opere eseguite dall'appaltatore, mentre l'ulteriore 50% doveva essere imputato quale acconto per l'acquisto dell'appartamento di via Carso;
- che le fatture afferenti le opere extracapitolato dovevano invece essere emesse e corrisposte per intero, infatti emetteva nell'anno Parte_1
2013 le fatture n.° 5, per lavori relativi al primo S.A.L., n.° 6-bis di € 20.000,00 oltre iva per lavori extracapitolato e n.° 12 per lavori relativi al secondo S.A.L. e nell'anno 2014 le fatture n.° 7 in acconto per l'esecuzione dei lavori relativi al terzo S.A.L. e n.° 8 per lavori extracapitolato;
- che, gli importi di cui alle suddette fatture venivano regolarmente ed integralmente corrisposti da come riconosciuto nell'avverso atto di CP_1 citazione;
- che nel mese di aprile 2014, Co.Ge.A S.r.l., quale creditrice di Parte_1
aveva notificato a atto di pignoramento presso terzi, al quale
[...] CP_1 aveva fatto seguito dichiarazione positiva per € 6.000,00; - che essa convenuta aveva ricevuto ulteriore richiesta da parte di , nella quale – Controparte_5
Pag. 7 di 18 Pa eccepito l'inadempimento posto in essere da nei confronti dei Parte_1 propri dipendenti, per il mancato pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014 – veniva invocata la responsabilità solidale ex lege di rispetto agli obblighi contributivi dell'appaltatore; CP_1
- che per l'effetto di quanto sopra, era costretta, nel maggio 2014, a CP_1 stipulare n.° 5 accordi in sede sindacale con dipendenti di che Parte_1 avevano prestato lavoro – senza ricevere retribuzione, per € 21.896,62;
- che, nel frattempo, a decorrere dalla fine del mese di aprile 2014, La TA perdeva le proprie maestranze e si trovava impossibilitata dal proseguire i CP_1 lavori di appalto, disattendendo, quindi, il completamento dei primi tre S.A.L. entro lo stabilito termine del 30.4.2014;
- che, a ragione dei molteplici inadempimenti contrattuali posti in essere
(mancato pagamento dipendenti, mancato rispetto del cronoprogramma di Contr esecuzione dei lavori, ingiustificata e protratta interruzione degli stessi), aveva intimato a l'immediata risoluzione del contratto di Parte_1 appalto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, ultimo comma, del contratto di appalto;
- che era stata altresì contestata la fattura n.° 13 nel frattempo emessa da
[...] nel giugno 2014, in quanto errata per esser state indicate somme Parte_1 non interamente dovute;
- che, al fine di accertare e verificare l'esatto stato dei lavori eseguiti da
[...]
veniva conferito incarico al Geom. per la redazione di Parte_1 CP_6 una perizia giurata avente ad oggetto la descrizione delle opere eseguite da
[...]
in merito al rapporto, dalla quale era emerso un valore non superiore Parte_1 ad € 270.000,00;
- che aveva quindi depositato un ricorso ex art. 700 c.p.c. di data CP_1
13.10.2014, per ottenere la restituzione del cantiere, e con ordinanza di data
10 dicembre 2014, accertati gli inadempimenti posti in essere da Parte_1
e l'esistenza di danni cagionati ad il tribunale di Prato aveva
[...] CP_1 ordinato l'immediata restituzione del cantiere, condannando la resistente alla refusione delle spese di lite;
- che il cantiere ed il relativo terreno venivano restituiti solo in data 13 gennaio
2015;
Pag. 8 di 18 Contr
- che, nelle more, erano pervenute a ulteriori richieste di pagamento da parte di presunti creditori di ed in particolare la richiesta di Parte_1 pagamento da parte di , definita con accordo transattivo Controparte_7
Contr redatto dalla scrivente, in forza del quale a corrisposto – per conto di
[...]
– l'importo complessivo di € 3.946,00, e di Co.Ge.A, definita con Parte_1
Contr pagamento da parte di – per conto di – dell'importo Parte_1 complessivo di € 16.000,00;
- che tenuto conto di tutto quanto sopra ed in particolare dei danni cagionati all'odierna comparente, anche a causa dell'immotivata sospensione dei lavori, Contr e sottoscrivevano scrittura privata di data 4 febbraio Parte_1
2015, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 18.3.2015, con la quale risolvevano consensualmente gli accordi tra di loro intercorsi (contratto appalto, scrittura privata opere extra capitolato e preliminare di compravendita).
Ciò precisato in punto di fatto, in diritto assumeva che:
- l'atto di transazione del 2015 era pienamente opponibile alla procedura fallimentare in quanto avente data certa ex art. 2704 c.c., poiché registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- che semmai la Curatela avrebbe dovuto formulare espresso disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (in quanto di fatto atto sottoscritto dal precedente legale rappresentante, ovvero dal “dante causa” dell'attuale Curatrice), in mancanza del quale la presunta dichiarazione del Sig. doveva ritenersi CP_2 tamquam non esset;
- che si era resa responsabile di gravi inadempimenti, che Parte_1 giustificavano la risoluzione del contratto;
- che La TA aveva accumulato un consistente ritardo rispetto alle succitate intese contrattuali, tanto che poteva ritenersi applicabile la penale contrattualmente prevista;
- che la si era resa ulteriormente inadempiente interrompendo Parte_1
l'esecuzione delle opere edili alla stessa commissionate ed impedendo alla committenza l'accesso al Cantiere, omettendone la restituzione fino al 13 gennaio 2015, data ricavabile dai verbali di conciliazione sindacale;
Pag. 9 di 18 - che la quantificazione eseguita dall'Arch. pari ad Euro 461.370,66 Per_1 oltre iva, era priva di qualsiasi valore istruttorio, in quanto redatta utilizzando riferimenti differenti da quelli contrattualmente previsti, mentre la perizia del
Geom. nel luglio 2014, corrispondente al parziale intervento CP_6 realizzato da prevedeva una stima pari ad € 270.000,00; Parte_1
- che, visto lo stato di avanzamento lavori, tenuto conto della modalità di determinazione del prezzo e della penale applicabile per la ritardata esecuzione dell'intervento, il corrispettivo esigibile da Parte_1 avrebbe dovuto essere quantificato nell'importo di € 251.100,00; Contr
- che veva eseguito pagamenti in favore di per € 167.800,00 Parte_1 oltre iva di cui € 111.400,00 oltre iva per stato avanzamento lavori ed €
56.400,00 oltre iva per opere extra-capitolato; - che, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita, il credito astrattamente esigibile da al momento dell'interruzione dei Parte_1 lavori (aprile 2014) poteva essere quantificato in € 83.300,00;
- che aveva versato in favore di creditori de la CP_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 41.842,62;
- che aveva subito anche un danno da lucro cessante per omesso CP_1 incasso del canone di locazione dell'immobile per civile abitazione sito in Via
Carso per Euro 9.000,00 ovvero dal 1/5/2014 al 30/10/2015;
- che aveva subito danni a causa dell'arbitraria ed immotivata CP_1 sospensione dei lavori edili, che, essendo di difficile quantificazione, ne poteva stimarsi, in via equitativa in un importo pari quantomeno al 10% del valore economico dell'intero intervento, ovvero Euro 55.900.00 (10% di Euro
559.000,00), ovvero alternativamente facendo riferimento alla penale contrattualmente prevista, nell'importo complessivo di € 25.800,00 (258 giorni x € 100,00);
- che aveva altresì subito un danno a causa delle spese legali che CP_1 aveva dovuto sostenere per le iniziative giudiziarie poste in essere, segnatamente per complessivi € 13.849,08; Contr
- che, pertanto, il controcredito esigibile da alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo era pari ad Euro 120.591,70; - che comunque, l'accordo transattivo non aveva in alcun modo messo a rischio la realizzazione dei
Pag. 10 di 18 crediti sociali, non essendosi verificato alcun mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del fallito;
- che non vi era neppure la prova della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, quali la scientia damni e consilium fraudis;
- che comunque parte attrice era onerata di prova il proprio credito;
- che, comunque, era sua intenzione, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, spiegare domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alle intese contrattuali intercorse Parte_1 nonché per la quantificazione del proprio controcredito esigibile, quantificato in tesi in Euro 120.591,70 ovvero in ipotesi in Euro 90.491,70.
Con ricorso depositato in data 12/7/2022 ai sensi degli articoli 669-quater e
671 c.p.c., la Curatela del Fallimento chiedeva al Tribunale di Parte_1
Prato di disporre il sequestro conservativo mobiliare immobiliare o presso terzi nei confronti di beni mobili, immobili o crediti appartenenti alla CP_1 fino alla concorrenza della somma di dell'importo di € 293.670,66 oltre VA (e quindi € 323.037,26); nel procedimento si costituiva ritualmente la CP_1 quale, in tesi si opponeva a quanto richiesto per insussistenza dei requisiti del periculum in mora e/o del fumus boni iuris, giusti tutti i motivi esposti in narrativa, ed in ipotesi per l'eventuale accoglimento nei limiti del credito di €
41.457,38 o in quella somma maggiore o minore di giustizia. Con provvedimento del 24/7/2024 il G.I., ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto ed in particolare per quanto attiene al fumus boni iuris, rigettava l'istanza.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita con prove orali (prova per testi); all'udienza del 26/9/2024 il Giudice esponeva alle parti la seguente proposta conciliativa “Il Giudice espone alle parti le ragioni derivanti dagli elementi probatori emersi nel corso del giudizio che giustificano la proposta conciliativa ex art. 185 bis di definizione del processo mediante reciproca rinuncia alle pretese azionate a spese compensate”, sulla quale le parti si riservavano di decidere;
non avendo le parti aderito a siffatta proposta, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1/7/2025, con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Pag. 11 di 18 Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere pronuncia giudiziale volta:
1) all'accertamento e declaratoria di inopponibilità alla curatela fallimentare Contr della transazione stipulata fra e n data 5/2/2015, allegando Parte_1 la non riferibilità della sottoscrizione al legale rappresentante della società fallita;
2) alla declaratoria di inefficacia della medesima transazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c., allegando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e segnatamente dell'eventus damni, del consilium fraudis e della scientia damni;
3) all'accertamento dell'intervenuto scioglimento del contratto preliminare stipulato fra le parti ex art. 72 l.f., ovvero alla pronuncia di risoluzione per fatto e colpa della promittente venditrice ovvero per consenso, con condanna Contr di l pagamento in favore della curatela, della somma di Euro 293.570,66 oltre i.v.a e quindi Euro 322.927,72 oltre interessi moratori commerciali dal
13/01/2015 al saldo.
La prima domanda sub. 1) come formulata non è fondata e va pertanto respinta.
Infatti dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la firma apposta all'atto di transazione per scrittura privata dal 4/2/2015 (e non 5/2/2015, come erroneamente indicato da parte attrice) era di , allora Controparte_2 legale rappresentante della società il quale sentito Parte_1 all'udienza del 7/9/2023, rispondendo sul capitolo di prova n. 10) della memoria di parte convenuta, riconosceva la propria sottoscrizione e gli atti mostrati, compresa la sottoscrizione della transazione (doc. n. 35/38 del fascicolo di parte convenuta).
L'avvenuto riconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto, comporta pertanto il rigetto della prima domanda.
Venendo, quindi, all'esame della domanda sub. 2) volta alla dichiarazione di inefficacia della medesima transazione, la stessa risulta non fondata.
Come è noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale attraverso cui sono resi inefficaci, nei confronti del creditore, gli
Pag. 12 di 18 atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che arrechino pregiudizio alle ragioni del creditore stesso (art. 2901 c.c.); in pendenza di fallimento l'azione revocatoria è esperibile anche dal curatore a tutela dei crediti della massa (artt. 66 e 67 L.Fall. che regolano, rispettivamente l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare). Sottostante all'azione revocatoria è il potere di rendere inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole: si tratta di un potere che è suscettibile di essere esercitato solo attraverso il ricorso al giudice, ma che ha innegabilmente natura sostanziale di diritto potestativo.
L'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore costituisce un'azione che questi trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento (così: Cass. 4 luglio 2018, n.
17544; Cass. 20 marzo 2015, n. 5586; Cass. 28 maggio 2009, n. 12513). La dichiarazione di fallimento del debitore non ha alcuna incidenza sui requisiti sostanziali dell'azione: questa, benché assuma il carattere di "azione di massa", resta pur sempre ancorata alle specifiche condizioni previste dall'art. 2901 c.c., il che induce ad escludere che possa configurarsi come azione nuova ed autonoma rispetto a quella già esperibile dai singoli creditori (Cass. 5 dicembre
2003, n. 18607).
Al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria è necessario il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione del proprio patrimonio che abbia arrecato un pregiudizio economico alle ragioni del creditore.
I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono: a) l'eventus damni; b) il consilium fraudis ed infine, c) la scientia fraudis.
L'eventus damni è il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore, che ha determinato una riduzione effettiva e concreta delle garanzie patrimoniali, impedendo la soddisfazione delle ragioni creditizie. Tale pregiudizio può anche essere meramente potenziale, essendo sufficiente a tal fine il mero pericolo di diminuzione delle garanzie di soddisfacimento del credito, che limiti la possibilità per il creditore di esperire validamente le azioni di recupero coattivo del proprio credito. Il pregiudizio, sia esso concreto o meramente potenziale, deve essere esistente nel momento dell'atto dispositivo ed in ogni caso, attuale alla proposizione della domanda, non potendo assumere rilievo quegli atti dispositivi del debitore che nel
Pag. 13 di 18 momento in cui sono stati posti in essere non potevano arrecare danno al creditore.
Il consilium fraudis, invece, è la consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore e si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Nel primo caso, il consilium fraudis verrà individuato nella predeterminazione del debitore finalizzata a diminuire le garanzie patrimoniali in pregiudizio alle ragioni del creditore;
nel secondo caso, invece, tale presupposto si identificherà con la consapevolezza in capo al debitore di avere arrecato un danno al creditore, facendo venire meno la possibilità di soddisfacimento del credito. La scientia fraudis, infine, è l'atteggiamento psicologico del terzo (se l'atto coinvolge anche quest'ultimo ed è anteriore al sorgere del credito) che è a conoscenza dell'intenzione del debitore di diminuire le proprie garanzie patrimoniali in danno del creditore e partecipa fraudolentemente a tale progetto. Si parla, invece, di scientia damni se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, identificandosi in questo caso con la consapevolezza del terzo di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie la curatela attrice non ha fornito prova della sussistenza dei presupposti per l'esercizio favorevole dell'azione.
Si deve in particolar modo rilevare che dalle prove espletate nel corso del processo, documentali ed orali, è emerso che la società poi Parte_1 fallita, era incorsa in molteplici inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di appalto del 24/10/2013.
Invero, in primo luogo, risulta documentalmente provato e costituisce altresì circostanza non contestata, che abbia dovuto eseguire pagamenti a CP_1 favore di creditori de e segnatamente nei confronti di Parte_1 dipendenti per obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché nei confronti di terzi fornitori, in forza del vincolo solidaristico previsto in materia.
In secondo luogo, risulta dimostrato, tramite la documentazione allegata dalla convenuta, che non era stato rispettato il termine per il completamento dei primi tre s.a.l. entro il 30/4/2014, data entro la quale avrebbero dovuto essere completate tutte le opere murarie interne ed esterne, mentre dalle fotografie allegate al verbale di rilascio del 13/1/2015 è visibile solo scheletro esterno di
Pag. 14 di 18 parte dell'edificio, risultano mancanti le opere murarie e l'edificio è incompleto.
Pertanto, tale termine non risulta essere stato rispettato dalla società in bonis,
e la stessa curatela attrice nulla ha dedotto e prodotto in contrario sul punto.
Tali circostanze erano state confermate e rilevate anche dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento cautelare R.g. 4335/2014, laddove il Giudice assegnatario, con ordinanza del 10/12/2012, ritenuti sussistenti i presupposti del “pericolum in mora”, identificato nell'apprezzabile rischio di una ingiustificata interruzione dei lavori per il periodo necessario al giudizio di merito, nonché di dover rispondere in via solidale delle eventuali inadempienze rispetto al pagamento degli stipendi dei dipendenti e degli obblighi previdenziali ed assistenziali imposti ex lege e del “fumus”, individuato nei molteplici inadempimenti posti in essere da Parte_1 che avrebbero legittimato l'azione di risoluzione del contratto di appalto e del preliminare di compravendita rispetto a cui il procedimento cautelare risultava strumentale, disponeva il rilascio immediato del cantiere.
Pertanto alla luce di questo incontestato e palese quadro fattuale, la scrittura privata di transazione che parte attrice intende sentire dichiarata inefficace nei confronti del fallimento, non appare in alcun modo celare l'intento fraudolento del terzo di contribuire alla diminuzione delle garanzie patrimoniali CP_1 in danno della massa dei creditori;
pare invece che abbia inteso CP_1 esclusivamente tutelare i propri legittimi diritti a fronte del grave inadempimento posto in essere dalla società poi fallita, risolvendo consensualmente il contratto di appalto del 24/10/2013, al quale solo
[...] si era resa inadempiente, ed il contratto preliminare di Parte_1 compravendita del 25/10/2013 (avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione di nuova realizzazione in Prato, Via Carso n. 8/1), ontologicamente collegato al primo, avendo le parti contraenti espressamente previsto la possibilità di avvalersi della facoltà di compensare i reciproci crediti e stante il fatto che nel medesimo giorno era stato concluso il contratto di appalto. La sussistenza del suddetto collegamento negoziale suddetto è stata peraltro , ammessa anche dalla stessa attrice (pag. 9 della memoria ex art. 183 comma 6, n. 1).
Pag. 15 di 18 Peraltro, va osservato che parte attrice, nelle note di udienza del 20/11/2020, del 7/1/2021 e del 26/5/2021, si è limitata a svolgere la contestazione in fatto ed in diritto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, riservandosi di controdedurre più approfonditamente nei termini per memorie ex art. 183 VI comma. Orbene anche nella propria memoria ex art. 183 comma
6 n. 1) parte attrice non ha specificamente contestato, come invece ere suo preciso onere fare, secondo la previsione dell'art. 215 c.p,c, (a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), i fatti che parte convenuta ha posto a fondamento delle proprie eccezioni ed in particolare non ha fornito una diversa ricostruzione degli eventi conclamanti l'inadempimento della società fallita.
Parte attrice, inoltre, non ha neppure dimostrato il requisito oggettivo dell'eventus damni, considerando, che, in alternativa parte convenuta avrebbe agito in giudizio per ottenere il rimborso delle somme corrisposte nell'interesse della stessa (pari ad Euro 37.440,48) oltre al risarcimento dei danni e pertanto il danno a carico della fallita sarebbe stato anche ben maggiore.
Non risulta poi neppure fonita una prova attendibile circa l'ammontare del valore delle opere eseguite, che parte attrice ha stimato nella somma di Euro
461.370,66 oltre i.v.a.; infatti il valore complessivo dell'appalto era di Euro
484.000,00 a cui si devono aggiungere Euro 75.000,00 di cui alle opere ulteriori di cui alla scrittura privata del 4/11/2013: pertanto anche sempliemente visionando le fotografie allegate al verbale di restituzione del cantiere appare verosimilmente sovrastimato l'importo indicato dalla curatela.
Peraltro a fronte della completa e circostanziata perizia asseverata a firma del
RA , prodotta dalla convenuta, parte attrice ha Persona_2 contrapposto un mero computo metrico sprovvisto di fotografie e di analitica descrizione dello stato del cantiere;
dalle prove orali svolte, inoltre, è emersa la non chiara ricostruzione delle modalità con le quali sarebbe avvenuto il sopralluogo funzionale alla redazione del predetto computo metrico, avendo il teste dichiarato in prima istanza che il sopralluogo avvenne a Per_1 dicembre 2014 alla presenza di e del RA Controparte_2 CP_3
Pag. 16 di 18 direttore dei lavori, nel corso del quale sarebbero state scattate delle fotografie e fatte delle misurazioni (udienza del 7/9/2023), salvo poi precisare all'udienza del 13/2/2025 di non avere svolto il sopralluogo alla presenza del direttore dei lavori ma di averlo incontrato fuori dal cantiere e di CP_3 essere stato da lui autorizzato a fare il sopralluogo;
per contro il teste CP_3 presente alla medesima udienza per esame a confronto fra testimoni, confermava quanto già dichiarato all'udienza del 7/9/2023, ovvero di non avere mai conosciuto il se non alla stessa udienza del 7/9/2023, Per_1 escludendo categoricamente di avere eseguito insieme a lui sopralluoghi, ma anche di averlo semplicemente incontrato fuori dal cantiere ed averlo autorizzato ad entrare, atteso che all'epoca il cantiere era nell'esclusivo possesso de , con accesso chiuso a catena ed al quale nemmeno lui Parte_1 poteva accedere.
Pertanto, sussistono fondati dubbi in ordine alla portata probatoria del computo metrico allegato da parte attrice.
Per tutte le ragioni in precedenza esposte, non è possibile ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria che va, quindi, disattesa.
Assorbita deve ritenersi, infine, l'ulteriore domanda spiegata dalla curatela e volta all'accertamento dell'intervenuto scioglimento del contratto preliminare ex art. 72 L.F., essendo la risoluzione consensualmente già intervenuta alla data del 4/2/2015 in forza della scrittura privata di transazione pienamente efficace ed opponibile alla curatela.
Al rigetto delle domande attoree consegue il non luogo a provvedere su quella della società convenuta, atteso che la stessa si configura come domanda riconvenzionale espressamente subordinata all'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Le spese di lite del procedimento seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,sia per la fase cautelare che per il merito e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
Pag. 17 di 18 per le ragioni di cui in parte motiva, rigetta le domande attoree, condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri ( ridotti del 50% per tutte le fasi di merito e cautelare) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore in complessivi € 17.113,00 ( di cui 5.884,00 per il procedimento cautelare) oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso.
Prato, 29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) In via preliminare, in tesi: accertare e dichiarare l'inopponibilità alla fallimentare attrice della Pt_1 Con transazione asseritamente stipulata fra e n data 05/02/2015 stante la non riferibilità Parte_1 della sottoscrizione al legale rappresent ll 2) In ipotesi: accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c. Con della transazione asseritamente stipulata fra la TA e n data 05/02/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 407/2020 R.G.
promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore Dr.ssa rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 Giovanni Bonanni del Foro di Prato (C.F. ), nonchè C.F._1 elettivamente domiciliata presso il medesimo, giusta procura in calce all'atto di citazione e giusta autorizzazione del Giudice Delegato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice Delegato
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. i.v.a. CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bignami del Foro di Prato (c.f. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso la medesima, giusta procura speciale allegata ai atti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. ed art. 10 DPR 123/2001
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose immobili PRIMA UDIENZA: 27/5/2020 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 1/7/2025 Conclusioni delle parti: Per la Curatela attrice: come precisate all'udienza del 1/07/2025: “Conclude in via istruttoria per l'ammissione della CTU già richiesta in memoria 183,6 n. 2 c.p.c. opponendosi per i motivi di cui alla memoria n. 3 alle prove ex adverso richieste e non ammesse;
nel merito si riporta alle conclusioni di cui alla memoria1 ex art. 183,6 n. 1 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite e chiede assegnazioni dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per la società convenuta: come precisate all' udienza del 1/7/2025 : “Conclude in via istruttoria per l'ammissione delle ulteriori richieste nella memoria ex art. 183,6 n.2 c.p.c e nel merito come in memoria2 183,6 n.1 c.p.c., con vittoria di spese per la fase di merito che per la fase cautelare tenutasi in corso di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31/1/2020, la Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, la società
[...]
al fine di sentire accertare e dichiarare, preliminarmente, in tesi, CP_1
3) Nel merito, in tesi: accertare l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare stipulato fra le parti ex art. 72 L.F. o in ipotesi dichiarare la sua risoluzione per fatto o colpa della promittente venditrice, o ancora in Con ipotesi accertare la risoluzione consensuale dello stesso e in ogni caso e per l'effetto condannare al pagamento in favore della Curatela Attrice dell'importo di € 293.670,66 oltre VA (e quindi € 323.037,26) oltre interessi moratori commerciali dal 13/01/2015 al saldo per le causali di cui in premessa (adempimento contratto di appalto stipulato fra le parti) importo comprensivo della somma di € 111.400,00 trattenuta dalla committente e imputata al pagamento del contratto preliminare di compravendita non adempiuto, salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta accertata o di giustizia;
Con In ipotesi condannare l pagamento in favore della Curatela Attrice dell'importo di € 182.170,66 oltre VA (e quindi € 200.387,72) a titolo di adempimento contrattuale;
nonché dell'importo di € 111.500,00 oltre VA (pari ad € 122.650,00) a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 e seguenti c.c. oltre interessi moratori commerciali dal 13/01/2015 al saldo., salva la somma maggiore o minore che sarà ritenuta accertata o di giustizia
4) Si chiede altresì il rigetto delle domande ed eccezioni anche di compensazione di parte convenuta e si chiede altresì dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali dalla stessa proposte - tese all'accertamento CP_ dei controcrediti asseritamente vantati da per contrasto con l'art. 52 L.F.
5) Si chiede infine che le somme a titolo penali opposte in compensazione dalla convenuta vengano congruamente ridotte ex art. 1384 c.c. perché manifestamente eccessive
6) Nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciuti in favore della convenuta alcune delle somme dalla stessa opposte in compensazione condannare la convenuta stessa alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo a saldo residuante dalla suddetta compensazione. Con vittorie di spese e competenze di giudizio”. 2 Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: In tesi: - accertare e dichiarare che la firma apposta sulla scrittura privata di data 04.02.2015 appartiene al
[... Sig. e che tale scrittura rappresenta accordo transattivo intercorso tra e Controparte_2 CP_1 ata, come tale opponibile alla Curatela fallimentare;
- per l'effetto di pr Parte_1 comunque in ogni caso per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ipotesi: - accertare e dichiarare che La TA S.r.l. si è resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni dalla stessa assunte con contratto di appalto di data 24.10.2013 e per l'effetto dichiarare la risoluzione di detto contratto e del preliminare di CP compravendita di pari data per fatto o colpa di La TA stessa;
- accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale posto in essere da gionato ingenti danni a e per Parte_1 CP_1 l'effetto accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e/o di eccezione riconvenzionale, che al febbraio 2015 in merito ai rapporti dedotti nel presente giudizio aveva maturato nei confronti di CP_1 Parte_1 un credito esigibile – per pagamenti eseguiti per conto di quest'ultima in favore di terzi e/o per danni a vario titolo cagionati dalla inadempiente condotta di stessa – pari ad € 120.591,70 o quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria e conseguentemente eseguire ex art. 56 L.F. la compensazione tra tale credito e l'eventuale credito accertato in favore di parte attrice. CP In ipotesi denegata: - accertare e dichiarare che La TA si è resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni dalla stessa assunte con contratto di appalt ata 24.10.2013 e per l'effetto dichiarare la risoluzione di detto contratto e del preliminare di compravendita di pari data per fatto o colpa di La Parte_1
[...]
- accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale posto in essere da ha cagionato Parte_1 ingenti danni a e per l'effetto accertare e dichiarare, anche in via r di eccezione CP_1 riconvenzionale, che al febbraio 2015 in merito ai rapporti dedotti nel presente giudizio aveva CP_1 maturato nei confronti di un credito esigibile – per pagamenti eseguiti per conto di quest'ultima in Parte_1 [... favore di terzi e/o penali /o per danni a vario titolo cagionati dalla inadempiente condotta di stessa – pari ad € 90.491,70 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia Parte_1 ase istruttoria e conseguentemente eseguire ex art. 56 L.F. la compensazione tra tale credito e l'eventuale credito accertato in favore di parte attrice.
- con vittoria di spese e competenze legali di causa, VA e Cap come per legge”.
Pag. 2 di 18 l'inopponibilità e, in ipotesi, l'inefficacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c nei confronti della Curatela fallimentare, della transazione asseritamente stipulata fra e la medesima Parte_1 [...] in data 5/2/2015, e nel merito, l'intervenuto scioglimento del contratto CP_1 preliminare stipulato fra le parti ex art. 72 L.F. ovvero, in ipotesi, dichiararne la risoluzione per fatto o colpa della promittente venditrice, o, ancora in ipotesi, accertare la risoluzione consensuale dello stesso e, in ogni caso e per l'effetto, condannare al pagamento in favore della attrice dell'importo CP_1 Pt_1 di € 293.570,66 oltre VA (e quindi € 322.927,72) oltre interessi moratori commerciali dal 13/1/2015 al saldo.
A sostegno della domanda, esponeva:
-che la società attrice, quand'era ancora in bonis, aveva stipulato con CP_1 un contratto di appalto con il quale si era obbligata ad edificare due edifici ad uso abitazione su un terreno di proprietà della committente sito in Prato Via
Ciliani sulla Vella (Loc. Chiesanuova);
- che il corrispettivo a corpo era stabilito in € 484.000,00 da pagarsi in base a sei stati di avanzamento, ed il termine dei lavori fissato al 31/12/2014;
- che le parti, nel suddetto contratto, avevano, altresì, pattuito di poter parzialmente compensare il corrispettivo dell'appalto con il prezzo di un appartamento in Prato Via Hermada – Angolo via Carso che aveva CP_1 promesso contestualmente in vendita alla Parte_1
- che, durante il corso dei lavori l'appaltatrice aveva provveduto a fatturare €
222.800,00 oltre VA per opere di capitolato, di cui la metà era stato incassato e la metà avrebbe dovuto essere compensato con il prezzo da corrispondere da per l'acquisto dell'immobile di Via Hermada;
Parte_1
- che, tuttavia, poiché il contratto definitivo di compravendita non era mai stato stipulato, tali somme erano state 'indebitamente incamerate'; - che le opere extra-capitolato erano state fatturate per € 80.400,00 oltre VA e pagate per € 56.400,00 oltre VA, e residuavano, pertanto da corrispondere € 24.000,00 oltre VA in data 8/5/2020;
- che, al momento del rilascio del cantiere la società fallita aveva eseguito ulteriori opere sia da capitolato che extracapitolato, per complessivi €
Pag. 3 di 18 461,370,66 oltre VA, giusto computo metrico eseguito dal tecnico Arch.
[...]
Per_1
- che, pertanto, la società fallita, al momento del termine dei lavori, avrebbe vantato un credito di ulteriori € 158.170,66, oltre ad € 24.000,00 per opere extra-capitolato non pagate ed € 111.400,00 per importi indebitamente trattenuti (stante la mancata stipula del contratto di compravendita) e, quindi, complessivamente, di € 293.570,66;
- che, a seguito della richiesta di pagamento della citata somma, era emerso che fra le due società era stata stipulata una transazione nel febbraio 2015, con la quale le stesse avevano rinunciato alle reciproche spettanze;
- che, tuttavia, il legale rappresentante della società fallita, ritualmente convocato dalla Curatela, non aveva riconosciuto la propria sottoscrizione sull'atto di transazione;
- che comunque, la transazione anche laddove fosse stata effettivamente sottoscritta non era comunque opponibile alla Curatela ed era, pertanto, revocabile;
- che, infatti, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione, sussistevano i presupposti, oggettivi e soggettivi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2091 c.c., per l'esercizio dell'azione quali
l'eventus damni, il consilium fraudis del debitore e la scientia damni del terzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/5/2020, si costituiva in giudizio la società la quale contestava la domanda, CP_1 negando le avverse pretese, e dichiarando l'intenzione di formulare domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dei danni patiti e subiti in conseguenza dei gravi inadempimenti posti in essere dalla società attrice all'epoca in cui era in bonis, all'uopo chiedendo la fissazione di nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini a comparire, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (come integrato dalle successive modifiche e convertito in Legge n.° 27/2020) che aveva disposto -a causa della pandemia- la sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 al 11.5.2020 compresi.
All'udienza del 27/5/2020, svoltasi mediante deposito telematico di note scritte, il G.I., rilevato che la parte convenuta si era costituita in data
25/5/2020 formulando istanza di remissione in termini per la proposizione di
Pag. 4 di 18 domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, successivamente alla decorrenza dei termini assegnati per il deposito delle “note di udienza” e che, pertanto, non risultava garantito il contraddittorio tra le parti, fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 11/6/2020. A tale udienza, rilevato che parte attrice, nella propria nota di trattazione scritta del 3/6/2020, dichiarava di non opporsi alla predetta richiesta di differimento e di remissione in termini, e rilevato altresì che il mancato rispetto del termine 166 c.p.c. da parte della società convenuta non fosse alla stessa imputabile, rinviava la causa per lo svolgimento della prima udienza di trattazione al 9 settembre 2020, e rimetteva in termini la convenuta ai fini della tempestiva costituzione in giudizio.
In data 17/7/2020, parte convenuta provvedeva al deposito di nuova comparsa di costituzione e risposta, nella quale reiterava la contestazione di quanto ex adverso dedotto, e spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dei danni patiti a causa dell'avversa condotta.
Preliminarmente ricostruiva il rapporto intercorso fra le parti evidenziando:
- che quale proprietaria di un terreno derivante dalla demolizione di CP_1 due fabbricati siti in Prato, Via Ciliani Sulla Vella (Loc. Chiesanuova), catastalmente identificato al NCT del Comune di Prato, Foglio di Mappa n.° 23, particella 3471 aveva ottenuto il rilascio di permessi a costruire;
- che il Geom. a tal fine incaricato, aveva predisposto Controparte_3 progetti grafici e capitolato tecnico dei lavori per la realizzazione, sul suddetto terreno, di due nuovi edifici indipendenti per civile abitazione (tipologia villa), oltre opportune opere pertinenziali;
- che, per l'esecuzione di tali opere, er stato sottoscritto un contratto di appalto con la;
Controparte_4 Controparte_2
- che, avviata l'esecuzione delle opere, la citata ditta emetteva fattura di € Contr 8.000,00 oltre iva, la quale veniva regolarmente pagata da
- che, successivamente, risolto il suddetto rapporto, la realizzazione del progetto veniva affidata a (di cui lo era legale Parte_1 CP_2 rappresentante e di fatto unico titolare), giusto contratto di appalto di data
24.10.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 25.10.2013;
Pag. 5 di 18 - che in tale contesto, l'appaltatore dichiarava di accettare l'incarico per l'esecuzione dei lavori come da grafici e capitolato, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, assicurando l'adempimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti per i propri dipendenti oltreché
l'accettazione di tutte le altre clausole contrattuali;
- che, il corrispettivo dell'appalto era stato concordemente determinato a corpo nella misura di € 484.000,00, di cui € 30.000,00 corrisposti prima della stipula del contratto stesso ed il residuo da corrispondersi secondo stati di avanzamento lavori (S.A.L.);
-che le parti concordavano contrattualmente l'ultimazione dei primi tre S.A.L.
(da intendersi fino alla realizzazione della copertura e delle murature interne ed esterne) entro e non oltre il termine del 30.4.2014, pena la riduzione del 7% degli importi dovuti per gli stessi;
- che, veniva, inoltre, prevista la data del 31.12.2014 per la “consegna dell'opera completata a regola d'arte ed ultimata pronta all'uso per cui è stata edificata”, con previsione di una penale di € 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo, nonché il diritto di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di eccessivo ritardo;
- che alla committente era stato, altresì, riconosciuto il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, con facoltà di far proseguire l'opera a terzi (salvo il risarcimento dei danni), nel caso in cui l'appaltatore avesse dovuto sospendere senza giustificato motivo i lavori, oppure qualora li avesse rallentati in modo da pregiudicare la realizzazione dell'opera entro i termini contrattualmente previsti;
- che la direzione dei lavori era stata affidata al Geom. Controparte_3
- che, contestualmente alla sottoscrizione del succitato contratto di appalto, le parti avevano sottoscritto un distinto contratto preliminare, con il quale
[...] prometteva in vendita a un appartamento ad uso civile CP_1 Parte_1 abitazione di nuova realizzazione - sito in Prato, Via Carso n.° 8/1, angolo Via
Hermada - disposto su due piani, con annesso resede;
- che il prezzo di vendita del suddetto appartamento era stato concordato in €
245.000,00, importo che le parti convenivano di poter porre in compensazione con il corrispettivo scaturente dal contratto di appalto;
Pag. 6 di 18 - che, in seguito alla sottoscrizione dei suddetti atti, era stata Parte_1 immessa nel possesso del cantiere di Via Ciliani Sulla Vella, presso il quale avviava la realizzazione delle opere strutturali;
- che le parti concordavano altresì, con decorrenza dal 1.5.2013, la locazione dell'appartamento oggetto di preliminare;
- che, detto contratto, per richiesta del Sig. veniva intestato a nome CP_2 dello stesso, con previsione di un canone annuo di € 6.000,00, ovvero €
500,00/mese;
- che, secondo gli accordi in essere tra le parti, il Sig. avrebbe CP_2 Contr omesso di versare il pagamento del suddetto canone, consentendo ad i imputare il relativo credito come acconto sul corrispettivo del contratto di appalto;
-
- che con scrittura di data 4.11.2013 aveva commissionato all'odierna CP_1 resistente la realizzazione di ulteriori opere extra capitolato, alle quali veniva attribuito valore di € 75.000,00, oltre iva;
- che, era prevista l'emissione di fatture da parte di in base Parte_1 allo stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto;
- che, in particolare dette fatture dovevano riportare il 50% del valore delle opere eseguite dall'appaltatore, mentre l'ulteriore 50% doveva essere imputato quale acconto per l'acquisto dell'appartamento di via Carso;
- che le fatture afferenti le opere extracapitolato dovevano invece essere emesse e corrisposte per intero, infatti emetteva nell'anno Parte_1
2013 le fatture n.° 5, per lavori relativi al primo S.A.L., n.° 6-bis di € 20.000,00 oltre iva per lavori extracapitolato e n.° 12 per lavori relativi al secondo S.A.L. e nell'anno 2014 le fatture n.° 7 in acconto per l'esecuzione dei lavori relativi al terzo S.A.L. e n.° 8 per lavori extracapitolato;
- che, gli importi di cui alle suddette fatture venivano regolarmente ed integralmente corrisposti da come riconosciuto nell'avverso atto di CP_1 citazione;
- che nel mese di aprile 2014, Co.Ge.A S.r.l., quale creditrice di Parte_1
aveva notificato a atto di pignoramento presso terzi, al quale
[...] CP_1 aveva fatto seguito dichiarazione positiva per € 6.000,00; - che essa convenuta aveva ricevuto ulteriore richiesta da parte di , nella quale – Controparte_5
Pag. 7 di 18 Pa eccepito l'inadempimento posto in essere da nei confronti dei Parte_1 propri dipendenti, per il mancato pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014 – veniva invocata la responsabilità solidale ex lege di rispetto agli obblighi contributivi dell'appaltatore; CP_1
- che per l'effetto di quanto sopra, era costretta, nel maggio 2014, a CP_1 stipulare n.° 5 accordi in sede sindacale con dipendenti di che Parte_1 avevano prestato lavoro – senza ricevere retribuzione, per € 21.896,62;
- che, nel frattempo, a decorrere dalla fine del mese di aprile 2014, La TA perdeva le proprie maestranze e si trovava impossibilitata dal proseguire i CP_1 lavori di appalto, disattendendo, quindi, il completamento dei primi tre S.A.L. entro lo stabilito termine del 30.4.2014;
- che, a ragione dei molteplici inadempimenti contrattuali posti in essere
(mancato pagamento dipendenti, mancato rispetto del cronoprogramma di Contr esecuzione dei lavori, ingiustificata e protratta interruzione degli stessi), aveva intimato a l'immediata risoluzione del contratto di Parte_1 appalto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, ultimo comma, del contratto di appalto;
- che era stata altresì contestata la fattura n.° 13 nel frattempo emessa da
[...] nel giugno 2014, in quanto errata per esser state indicate somme Parte_1 non interamente dovute;
- che, al fine di accertare e verificare l'esatto stato dei lavori eseguiti da
[...]
veniva conferito incarico al Geom. per la redazione di Parte_1 CP_6 una perizia giurata avente ad oggetto la descrizione delle opere eseguite da
[...]
in merito al rapporto, dalla quale era emerso un valore non superiore Parte_1 ad € 270.000,00;
- che aveva quindi depositato un ricorso ex art. 700 c.p.c. di data CP_1
13.10.2014, per ottenere la restituzione del cantiere, e con ordinanza di data
10 dicembre 2014, accertati gli inadempimenti posti in essere da Parte_1
e l'esistenza di danni cagionati ad il tribunale di Prato aveva
[...] CP_1 ordinato l'immediata restituzione del cantiere, condannando la resistente alla refusione delle spese di lite;
- che il cantiere ed il relativo terreno venivano restituiti solo in data 13 gennaio
2015;
Pag. 8 di 18 Contr
- che, nelle more, erano pervenute a ulteriori richieste di pagamento da parte di presunti creditori di ed in particolare la richiesta di Parte_1 pagamento da parte di , definita con accordo transattivo Controparte_7
Contr redatto dalla scrivente, in forza del quale a corrisposto – per conto di
[...]
– l'importo complessivo di € 3.946,00, e di Co.Ge.A, definita con Parte_1
Contr pagamento da parte di – per conto di – dell'importo Parte_1 complessivo di € 16.000,00;
- che tenuto conto di tutto quanto sopra ed in particolare dei danni cagionati all'odierna comparente, anche a causa dell'immotivata sospensione dei lavori, Contr e sottoscrivevano scrittura privata di data 4 febbraio Parte_1
2015, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 18.3.2015, con la quale risolvevano consensualmente gli accordi tra di loro intercorsi (contratto appalto, scrittura privata opere extra capitolato e preliminare di compravendita).
Ciò precisato in punto di fatto, in diritto assumeva che:
- l'atto di transazione del 2015 era pienamente opponibile alla procedura fallimentare in quanto avente data certa ex art. 2704 c.c., poiché registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- che semmai la Curatela avrebbe dovuto formulare espresso disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (in quanto di fatto atto sottoscritto dal precedente legale rappresentante, ovvero dal “dante causa” dell'attuale Curatrice), in mancanza del quale la presunta dichiarazione del Sig. doveva ritenersi CP_2 tamquam non esset;
- che si era resa responsabile di gravi inadempimenti, che Parte_1 giustificavano la risoluzione del contratto;
- che La TA aveva accumulato un consistente ritardo rispetto alle succitate intese contrattuali, tanto che poteva ritenersi applicabile la penale contrattualmente prevista;
- che la si era resa ulteriormente inadempiente interrompendo Parte_1
l'esecuzione delle opere edili alla stessa commissionate ed impedendo alla committenza l'accesso al Cantiere, omettendone la restituzione fino al 13 gennaio 2015, data ricavabile dai verbali di conciliazione sindacale;
Pag. 9 di 18 - che la quantificazione eseguita dall'Arch. pari ad Euro 461.370,66 Per_1 oltre iva, era priva di qualsiasi valore istruttorio, in quanto redatta utilizzando riferimenti differenti da quelli contrattualmente previsti, mentre la perizia del
Geom. nel luglio 2014, corrispondente al parziale intervento CP_6 realizzato da prevedeva una stima pari ad € 270.000,00; Parte_1
- che, visto lo stato di avanzamento lavori, tenuto conto della modalità di determinazione del prezzo e della penale applicabile per la ritardata esecuzione dell'intervento, il corrispettivo esigibile da Parte_1 avrebbe dovuto essere quantificato nell'importo di € 251.100,00; Contr
- che veva eseguito pagamenti in favore di per € 167.800,00 Parte_1 oltre iva di cui € 111.400,00 oltre iva per stato avanzamento lavori ed €
56.400,00 oltre iva per opere extra-capitolato; - che, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita, il credito astrattamente esigibile da al momento dell'interruzione dei Parte_1 lavori (aprile 2014) poteva essere quantificato in € 83.300,00;
- che aveva versato in favore di creditori de la CP_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 41.842,62;
- che aveva subito anche un danno da lucro cessante per omesso CP_1 incasso del canone di locazione dell'immobile per civile abitazione sito in Via
Carso per Euro 9.000,00 ovvero dal 1/5/2014 al 30/10/2015;
- che aveva subito danni a causa dell'arbitraria ed immotivata CP_1 sospensione dei lavori edili, che, essendo di difficile quantificazione, ne poteva stimarsi, in via equitativa in un importo pari quantomeno al 10% del valore economico dell'intero intervento, ovvero Euro 55.900.00 (10% di Euro
559.000,00), ovvero alternativamente facendo riferimento alla penale contrattualmente prevista, nell'importo complessivo di € 25.800,00 (258 giorni x € 100,00);
- che aveva altresì subito un danno a causa delle spese legali che CP_1 aveva dovuto sostenere per le iniziative giudiziarie poste in essere, segnatamente per complessivi € 13.849,08; Contr
- che, pertanto, il controcredito esigibile da alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo era pari ad Euro 120.591,70; - che comunque, l'accordo transattivo non aveva in alcun modo messo a rischio la realizzazione dei
Pag. 10 di 18 crediti sociali, non essendosi verificato alcun mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del fallito;
- che non vi era neppure la prova della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, quali la scientia damni e consilium fraudis;
- che comunque parte attrice era onerata di prova il proprio credito;
- che, comunque, era sua intenzione, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, spiegare domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alle intese contrattuali intercorse Parte_1 nonché per la quantificazione del proprio controcredito esigibile, quantificato in tesi in Euro 120.591,70 ovvero in ipotesi in Euro 90.491,70.
Con ricorso depositato in data 12/7/2022 ai sensi degli articoli 669-quater e
671 c.p.c., la Curatela del Fallimento chiedeva al Tribunale di Parte_1
Prato di disporre il sequestro conservativo mobiliare immobiliare o presso terzi nei confronti di beni mobili, immobili o crediti appartenenti alla CP_1 fino alla concorrenza della somma di dell'importo di € 293.670,66 oltre VA (e quindi € 323.037,26); nel procedimento si costituiva ritualmente la CP_1 quale, in tesi si opponeva a quanto richiesto per insussistenza dei requisiti del periculum in mora e/o del fumus boni iuris, giusti tutti i motivi esposti in narrativa, ed in ipotesi per l'eventuale accoglimento nei limiti del credito di €
41.457,38 o in quella somma maggiore o minore di giustizia. Con provvedimento del 24/7/2024 il G.I., ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto ed in particolare per quanto attiene al fumus boni iuris, rigettava l'istanza.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita con prove orali (prova per testi); all'udienza del 26/9/2024 il Giudice esponeva alle parti la seguente proposta conciliativa “Il Giudice espone alle parti le ragioni derivanti dagli elementi probatori emersi nel corso del giudizio che giustificano la proposta conciliativa ex art. 185 bis di definizione del processo mediante reciproca rinuncia alle pretese azionate a spese compensate”, sulla quale le parti si riservavano di decidere;
non avendo le parti aderito a siffatta proposta, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1/7/2025, con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Pag. 11 di 18 Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere pronuncia giudiziale volta:
1) all'accertamento e declaratoria di inopponibilità alla curatela fallimentare Contr della transazione stipulata fra e n data 5/2/2015, allegando Parte_1 la non riferibilità della sottoscrizione al legale rappresentante della società fallita;
2) alla declaratoria di inefficacia della medesima transazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c., allegando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e segnatamente dell'eventus damni, del consilium fraudis e della scientia damni;
3) all'accertamento dell'intervenuto scioglimento del contratto preliminare stipulato fra le parti ex art. 72 l.f., ovvero alla pronuncia di risoluzione per fatto e colpa della promittente venditrice ovvero per consenso, con condanna Contr di l pagamento in favore della curatela, della somma di Euro 293.570,66 oltre i.v.a e quindi Euro 322.927,72 oltre interessi moratori commerciali dal
13/01/2015 al saldo.
La prima domanda sub. 1) come formulata non è fondata e va pertanto respinta.
Infatti dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la firma apposta all'atto di transazione per scrittura privata dal 4/2/2015 (e non 5/2/2015, come erroneamente indicato da parte attrice) era di , allora Controparte_2 legale rappresentante della società il quale sentito Parte_1 all'udienza del 7/9/2023, rispondendo sul capitolo di prova n. 10) della memoria di parte convenuta, riconosceva la propria sottoscrizione e gli atti mostrati, compresa la sottoscrizione della transazione (doc. n. 35/38 del fascicolo di parte convenuta).
L'avvenuto riconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto, comporta pertanto il rigetto della prima domanda.
Venendo, quindi, all'esame della domanda sub. 2) volta alla dichiarazione di inefficacia della medesima transazione, la stessa risulta non fondata.
Come è noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale attraverso cui sono resi inefficaci, nei confronti del creditore, gli
Pag. 12 di 18 atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che arrechino pregiudizio alle ragioni del creditore stesso (art. 2901 c.c.); in pendenza di fallimento l'azione revocatoria è esperibile anche dal curatore a tutela dei crediti della massa (artt. 66 e 67 L.Fall. che regolano, rispettivamente l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare). Sottostante all'azione revocatoria è il potere di rendere inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole: si tratta di un potere che è suscettibile di essere esercitato solo attraverso il ricorso al giudice, ma che ha innegabilmente natura sostanziale di diritto potestativo.
L'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore costituisce un'azione che questi trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento (così: Cass. 4 luglio 2018, n.
17544; Cass. 20 marzo 2015, n. 5586; Cass. 28 maggio 2009, n. 12513). La dichiarazione di fallimento del debitore non ha alcuna incidenza sui requisiti sostanziali dell'azione: questa, benché assuma il carattere di "azione di massa", resta pur sempre ancorata alle specifiche condizioni previste dall'art. 2901 c.c., il che induce ad escludere che possa configurarsi come azione nuova ed autonoma rispetto a quella già esperibile dai singoli creditori (Cass. 5 dicembre
2003, n. 18607).
Al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria è necessario il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione del proprio patrimonio che abbia arrecato un pregiudizio economico alle ragioni del creditore.
I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono: a) l'eventus damni; b) il consilium fraudis ed infine, c) la scientia fraudis.
L'eventus damni è il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore, che ha determinato una riduzione effettiva e concreta delle garanzie patrimoniali, impedendo la soddisfazione delle ragioni creditizie. Tale pregiudizio può anche essere meramente potenziale, essendo sufficiente a tal fine il mero pericolo di diminuzione delle garanzie di soddisfacimento del credito, che limiti la possibilità per il creditore di esperire validamente le azioni di recupero coattivo del proprio credito. Il pregiudizio, sia esso concreto o meramente potenziale, deve essere esistente nel momento dell'atto dispositivo ed in ogni caso, attuale alla proposizione della domanda, non potendo assumere rilievo quegli atti dispositivi del debitore che nel
Pag. 13 di 18 momento in cui sono stati posti in essere non potevano arrecare danno al creditore.
Il consilium fraudis, invece, è la consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore e si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Nel primo caso, il consilium fraudis verrà individuato nella predeterminazione del debitore finalizzata a diminuire le garanzie patrimoniali in pregiudizio alle ragioni del creditore;
nel secondo caso, invece, tale presupposto si identificherà con la consapevolezza in capo al debitore di avere arrecato un danno al creditore, facendo venire meno la possibilità di soddisfacimento del credito. La scientia fraudis, infine, è l'atteggiamento psicologico del terzo (se l'atto coinvolge anche quest'ultimo ed è anteriore al sorgere del credito) che è a conoscenza dell'intenzione del debitore di diminuire le proprie garanzie patrimoniali in danno del creditore e partecipa fraudolentemente a tale progetto. Si parla, invece, di scientia damni se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, identificandosi in questo caso con la consapevolezza del terzo di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie la curatela attrice non ha fornito prova della sussistenza dei presupposti per l'esercizio favorevole dell'azione.
Si deve in particolar modo rilevare che dalle prove espletate nel corso del processo, documentali ed orali, è emerso che la società poi Parte_1 fallita, era incorsa in molteplici inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di appalto del 24/10/2013.
Invero, in primo luogo, risulta documentalmente provato e costituisce altresì circostanza non contestata, che abbia dovuto eseguire pagamenti a CP_1 favore di creditori de e segnatamente nei confronti di Parte_1 dipendenti per obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché nei confronti di terzi fornitori, in forza del vincolo solidaristico previsto in materia.
In secondo luogo, risulta dimostrato, tramite la documentazione allegata dalla convenuta, che non era stato rispettato il termine per il completamento dei primi tre s.a.l. entro il 30/4/2014, data entro la quale avrebbero dovuto essere completate tutte le opere murarie interne ed esterne, mentre dalle fotografie allegate al verbale di rilascio del 13/1/2015 è visibile solo scheletro esterno di
Pag. 14 di 18 parte dell'edificio, risultano mancanti le opere murarie e l'edificio è incompleto.
Pertanto, tale termine non risulta essere stato rispettato dalla società in bonis,
e la stessa curatela attrice nulla ha dedotto e prodotto in contrario sul punto.
Tali circostanze erano state confermate e rilevate anche dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento cautelare R.g. 4335/2014, laddove il Giudice assegnatario, con ordinanza del 10/12/2012, ritenuti sussistenti i presupposti del “pericolum in mora”, identificato nell'apprezzabile rischio di una ingiustificata interruzione dei lavori per il periodo necessario al giudizio di merito, nonché di dover rispondere in via solidale delle eventuali inadempienze rispetto al pagamento degli stipendi dei dipendenti e degli obblighi previdenziali ed assistenziali imposti ex lege e del “fumus”, individuato nei molteplici inadempimenti posti in essere da Parte_1 che avrebbero legittimato l'azione di risoluzione del contratto di appalto e del preliminare di compravendita rispetto a cui il procedimento cautelare risultava strumentale, disponeva il rilascio immediato del cantiere.
Pertanto alla luce di questo incontestato e palese quadro fattuale, la scrittura privata di transazione che parte attrice intende sentire dichiarata inefficace nei confronti del fallimento, non appare in alcun modo celare l'intento fraudolento del terzo di contribuire alla diminuzione delle garanzie patrimoniali CP_1 in danno della massa dei creditori;
pare invece che abbia inteso CP_1 esclusivamente tutelare i propri legittimi diritti a fronte del grave inadempimento posto in essere dalla società poi fallita, risolvendo consensualmente il contratto di appalto del 24/10/2013, al quale solo
[...] si era resa inadempiente, ed il contratto preliminare di Parte_1 compravendita del 25/10/2013 (avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione di nuova realizzazione in Prato, Via Carso n. 8/1), ontologicamente collegato al primo, avendo le parti contraenti espressamente previsto la possibilità di avvalersi della facoltà di compensare i reciproci crediti e stante il fatto che nel medesimo giorno era stato concluso il contratto di appalto. La sussistenza del suddetto collegamento negoziale suddetto è stata peraltro , ammessa anche dalla stessa attrice (pag. 9 della memoria ex art. 183 comma 6, n. 1).
Pag. 15 di 18 Peraltro, va osservato che parte attrice, nelle note di udienza del 20/11/2020, del 7/1/2021 e del 26/5/2021, si è limitata a svolgere la contestazione in fatto ed in diritto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, riservandosi di controdedurre più approfonditamente nei termini per memorie ex art. 183 VI comma. Orbene anche nella propria memoria ex art. 183 comma
6 n. 1) parte attrice non ha specificamente contestato, come invece ere suo preciso onere fare, secondo la previsione dell'art. 215 c.p,c, (a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), i fatti che parte convenuta ha posto a fondamento delle proprie eccezioni ed in particolare non ha fornito una diversa ricostruzione degli eventi conclamanti l'inadempimento della società fallita.
Parte attrice, inoltre, non ha neppure dimostrato il requisito oggettivo dell'eventus damni, considerando, che, in alternativa parte convenuta avrebbe agito in giudizio per ottenere il rimborso delle somme corrisposte nell'interesse della stessa (pari ad Euro 37.440,48) oltre al risarcimento dei danni e pertanto il danno a carico della fallita sarebbe stato anche ben maggiore.
Non risulta poi neppure fonita una prova attendibile circa l'ammontare del valore delle opere eseguite, che parte attrice ha stimato nella somma di Euro
461.370,66 oltre i.v.a.; infatti il valore complessivo dell'appalto era di Euro
484.000,00 a cui si devono aggiungere Euro 75.000,00 di cui alle opere ulteriori di cui alla scrittura privata del 4/11/2013: pertanto anche sempliemente visionando le fotografie allegate al verbale di restituzione del cantiere appare verosimilmente sovrastimato l'importo indicato dalla curatela.
Peraltro a fronte della completa e circostanziata perizia asseverata a firma del
RA , prodotta dalla convenuta, parte attrice ha Persona_2 contrapposto un mero computo metrico sprovvisto di fotografie e di analitica descrizione dello stato del cantiere;
dalle prove orali svolte, inoltre, è emersa la non chiara ricostruzione delle modalità con le quali sarebbe avvenuto il sopralluogo funzionale alla redazione del predetto computo metrico, avendo il teste dichiarato in prima istanza che il sopralluogo avvenne a Per_1 dicembre 2014 alla presenza di e del RA Controparte_2 CP_3
Pag. 16 di 18 direttore dei lavori, nel corso del quale sarebbero state scattate delle fotografie e fatte delle misurazioni (udienza del 7/9/2023), salvo poi precisare all'udienza del 13/2/2025 di non avere svolto il sopralluogo alla presenza del direttore dei lavori ma di averlo incontrato fuori dal cantiere e di CP_3 essere stato da lui autorizzato a fare il sopralluogo;
per contro il teste CP_3 presente alla medesima udienza per esame a confronto fra testimoni, confermava quanto già dichiarato all'udienza del 7/9/2023, ovvero di non avere mai conosciuto il se non alla stessa udienza del 7/9/2023, Per_1 escludendo categoricamente di avere eseguito insieme a lui sopralluoghi, ma anche di averlo semplicemente incontrato fuori dal cantiere ed averlo autorizzato ad entrare, atteso che all'epoca il cantiere era nell'esclusivo possesso de , con accesso chiuso a catena ed al quale nemmeno lui Parte_1 poteva accedere.
Pertanto, sussistono fondati dubbi in ordine alla portata probatoria del computo metrico allegato da parte attrice.
Per tutte le ragioni in precedenza esposte, non è possibile ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria che va, quindi, disattesa.
Assorbita deve ritenersi, infine, l'ulteriore domanda spiegata dalla curatela e volta all'accertamento dell'intervenuto scioglimento del contratto preliminare ex art. 72 L.F., essendo la risoluzione consensualmente già intervenuta alla data del 4/2/2015 in forza della scrittura privata di transazione pienamente efficace ed opponibile alla curatela.
Al rigetto delle domande attoree consegue il non luogo a provvedere su quella della società convenuta, atteso che la stessa si configura come domanda riconvenzionale espressamente subordinata all'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Le spese di lite del procedimento seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,sia per la fase cautelare che per il merito e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
Pag. 17 di 18 per le ragioni di cui in parte motiva, rigetta le domande attoree, condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri ( ridotti del 50% per tutte le fasi di merito e cautelare) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore in complessivi € 17.113,00 ( di cui 5.884,00 per il procedimento cautelare) oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso.
Prato, 29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) In via preliminare, in tesi: accertare e dichiarare l'inopponibilità alla fallimentare attrice della Pt_1 Con transazione asseritamente stipulata fra e n data 05/02/2015 stante la non riferibilità Parte_1 della sottoscrizione al legale rappresent ll 2) In ipotesi: accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c. Con della transazione asseritamente stipulata fra la TA e n data 05/02/2015