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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5348/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202300001184000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il preavviso di fermo amministrativo allo stesso notificato il 9.7.2025, evidenziando che l'atto costituirebbe seguito delle cartelle oltre indicate e di cui ha eccepito l'omessa notifica:
n. 09420180018309485000,
n. 08420190018696735000,
n. 09420200005128220000,
n. 09420200008276367000
n. 09420220030394662000, secondo il concessionario notificate rispettivamente il 28.01.2019, 30.12.2019,
04.03.2022, 04.03.2022 e in data 04.04.2023.
Ha dedotto, come detto, l'omessa notifica delle richiamate cartelle nonché la prescrizione delle correlate imposte (TARI e tassa automobilistica per le annualità in atti già specificate).
Ha pertanto chiesto accogliersi il ricorso e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio, tramite proprio funzionario, resistendo al ricorso, rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva inquanto la TARI è richiesta dal Comune di Cardeto.
Il concessionario ha chiesto respingersi il ricorso controdeducendo la rituale notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Lo stesso la Regione Calabria.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Infatti, il concessionario ha provato la rituale notifica delle cartelle diche trattasi, peraltro non opposte.
La mancata contestazione del precedente atto contenente la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria implica la irretrattabilità del credito;
infatti, deve rammentarsi che - per costante orientamento del
S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
In ogni caso, avuto riguardo alle date di notifica delle predette cartelle, alcuna delle richieste imposte essere caduta in prescrizione dovendosi al riguardo considerare anche la sospensione dei relativi termini ex DL
18/2020.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (compensate unicamente quanto al Comune di Reggio Calabria, erroneamente citato in giudizio).
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 460,00 (oltre accessori di legge) in favore del concessionario, in complessivi € 180,00 in favore della regione Calabria. Spese compensate quanto al Comune di Reggio Calabria.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5348/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202300001184000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il preavviso di fermo amministrativo allo stesso notificato il 9.7.2025, evidenziando che l'atto costituirebbe seguito delle cartelle oltre indicate e di cui ha eccepito l'omessa notifica:
n. 09420180018309485000,
n. 08420190018696735000,
n. 09420200005128220000,
n. 09420200008276367000
n. 09420220030394662000, secondo il concessionario notificate rispettivamente il 28.01.2019, 30.12.2019,
04.03.2022, 04.03.2022 e in data 04.04.2023.
Ha dedotto, come detto, l'omessa notifica delle richiamate cartelle nonché la prescrizione delle correlate imposte (TARI e tassa automobilistica per le annualità in atti già specificate).
Ha pertanto chiesto accogliersi il ricorso e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio, tramite proprio funzionario, resistendo al ricorso, rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva inquanto la TARI è richiesta dal Comune di Cardeto.
Il concessionario ha chiesto respingersi il ricorso controdeducendo la rituale notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Lo stesso la Regione Calabria.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Infatti, il concessionario ha provato la rituale notifica delle cartelle diche trattasi, peraltro non opposte.
La mancata contestazione del precedente atto contenente la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria implica la irretrattabilità del credito;
infatti, deve rammentarsi che - per costante orientamento del
S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
In ogni caso, avuto riguardo alle date di notifica delle predette cartelle, alcuna delle richieste imposte essere caduta in prescrizione dovendosi al riguardo considerare anche la sospensione dei relativi termini ex DL
18/2020.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (compensate unicamente quanto al Comune di Reggio Calabria, erroneamente citato in giudizio).
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 460,00 (oltre accessori di legge) in favore del concessionario, in complessivi € 180,00 in favore della regione Calabria. Spese compensate quanto al Comune di Reggio Calabria.