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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 7218 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1680/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiara di voler rinunciare al ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 impugnava l'avviso/comunicazione n. 7218 per omesso o insufficiente versamento TARI relativo all'anno d'imposta 2024, ricevuto a mezzo posta ordinaria il 06.03.2024, con il quale l'ente impositore ha intimato il pagamento della somma di €. 4.927,21, oltre la TEFA al 5%.
Parte ricorrente, in prima istanza, sosteneva l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Il Comune di Agrigento deduceva in atti e chiede il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Parte ricorrente, in sede processuale, dichiara di rinunciare al ricorso avendo raggiunto un accordo bonario con l'ente impositore.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto di quanto dichiarato da parte ricorrente che intende rinunciare al ricorso.
In mancanza di un effettivo interesse alla prosecuzione del processo manifestato dalle controparti va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 15 del D.P.R. 1992, n. 546 anche in assenza di espressa accettazione della rinunzia.
Le spese si possono compensare.
P.Q.M.
La corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il procedimento per rinuncia.
Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento, 11 Dicembre 2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
LV NO IP
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 7218 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1680/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiara di voler rinunciare al ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 impugnava l'avviso/comunicazione n. 7218 per omesso o insufficiente versamento TARI relativo all'anno d'imposta 2024, ricevuto a mezzo posta ordinaria il 06.03.2024, con il quale l'ente impositore ha intimato il pagamento della somma di €. 4.927,21, oltre la TEFA al 5%.
Parte ricorrente, in prima istanza, sosteneva l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Il Comune di Agrigento deduceva in atti e chiede il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Parte ricorrente, in sede processuale, dichiara di rinunciare al ricorso avendo raggiunto un accordo bonario con l'ente impositore.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto di quanto dichiarato da parte ricorrente che intende rinunciare al ricorso.
In mancanza di un effettivo interesse alla prosecuzione del processo manifestato dalle controparti va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 15 del D.P.R. 1992, n. 546 anche in assenza di espressa accettazione della rinunzia.
Le spese si possono compensare.
P.Q.M.
La corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il procedimento per rinuncia.
Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento, 11 Dicembre 2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
LV NO IP
Firmato digitalmente