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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AL NC, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2521/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Ragusa - Via G. Grezar 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013556276000 QUOTA CONSORTIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210006441700000 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230001120846000 QUOTA CONSORTIL 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in giudizio, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento in epigrafe, con le quali gli veniva ingiunto il pagamento di contributi di bonifica per gli anni 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 1.036,00, oltre oneri e sanzioni.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
A) la prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2016;
B) la nullità delle cartelle per mancata notifica degli avvisi di pagamento prodromici e per decadenza;
C) la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione, non essendo esplicitati i criteri di calcolo del contributo;
D) la mancata prova del beneficio specifico e diretto addotto agli immobili di sua proprietà, presupposto indefettibile dell'imposizione, in assenza di un piano di classifica e di un perimetro di contribuenza regolarmente approvati e prodotti in giudizio;
ha inoltre lamentato lo stato di inattività del Consorzio e la mancanza di manutenzione delle opere;
E) la carenza del potere impositivo, in quanto le opere consortili sarebbero state interamente finanziate con fondi pubblici;
F) l'ulteriore carenza di potere impositivo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del R.D. 215/1933, che precluderebbe la riscossione a mezzo ruolo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria estraneità alle questioni di merito della pretesa, la correttezza formale della procedura di riscossione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la sufficiente motivazione degli atti impugnati.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre delibare l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate - SC circa la propria asserita estraneità alle questioni di merito della pretesa. Tale eccezione è infondata. Sebbene l'Agente della SC sia mero esecutore della pretesa iscritta a ruolo dall'ente impositore, la sua evocazione in giudizio è necessaria in quanto è l'autore dell'atto impugnato (la cartella di pagamento). Laddove, come nel caso di specie, il contribuente sollevi censure che attengono alla fondatezza stessa del credito tributario, si configura una fattispecie di litisconsorzio necessario tra l'Agente della SC e l'ente titolare del credito (il Consorzio di Bonifica). Pertanto, l'Agenzia è a tutti gli effetti parte del presente giudizio, la cui decisione è a essa opponibile.
Nel merito, assume carattere dirimente e assorbente la censura sub D) relativa alla mancata prova del beneficio fondiario, che costituisce il presupposto legittimante del potere impositivo dei consorzi di bonifica.
La natura dei contributi consortili è quella di oneri reali che gravano sugli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza, la cui debenza è inscindibilmente legata all'esistenza di un beneficio specifico e diretto che l'immobile ritrae dall'attività di bonifica svolta dal consorzio. Tale beneficio non può essere meramente generico o indiretto, ma deve tradursi in un incremento del valore del fondo, in rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione. Come ha chiarito la giurisprudenza, anche un beneficio derivante da opere di interesse generale, come la tutela del territorio, può essere rilevante, a condizione che da esso derivi "anche ed in prima battuta un beneficio specifico e diretto per i proprietari dei fondi interessati dalle attività stesse".
Il principio secondo cui il contributo di bonifica è dovuto solo "in presenza del beneficio" è stato elevato a canone di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»". CIT. 3 Una prestazione patrimoniale come quella in esame è legittima solo se determinata in proporzione ai benefici derivanti dalla bonifica.
In tema di riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che grava sull'ente impositore l'onere di dimostrare il beneficio specifico conseguito dal fondo onerato. Tale onere probatorio può ritenersi assolto in via presuntiva solo qualora il consorzio si sia dotato di un "piano di classifica", regolarmente approvato dall'autorità competente, che individui i benefici derivanti dalle opere e stabilisca i parametri per la loro quantificazione, e abbia conseguentemente redatto un "perimetro di contribuenza" che includa solo gli immobili effettivamente beneficiati. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009/2008;
Cass. n. 24356/2016).
In assenza di tali atti, o della loro produzione in giudizio, la presunzione di beneficio non opera e l'ente impositore è tenuto a fornire la prova positiva e concreta del vantaggio specifico arrecato al singolo immobile del contribuente. Risulta, infatti, del tutto insufficiente la mera iscrizione a ruolo del contributo, essendo quest'ultima un atto che non ha la capacità di dimostrare autonomamente il fondamento della pretesa.
Nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, ente titolare della pretesa creditoria e unico soggetto in grado di fornire la prova del beneficio, è rimasto contumace, non costituendosi in giudizio (cfr. la copiosa giurisprudenza di questa Corte, del tutto pacifica sul punto, che qui si intende riportata).
Ne consegue che tale prova non è stata in alcun modo fornita.
Le cartelle impugnate, pertanto, risultano illegittime in quanto fondate su una pretesa creditoria sfornita di prova circa il suo presupposto costitutivo. Le allegazioni del ricorrente circa lo stato di abbandono delle opere consortili e l'impossibilità di fruire dei servizi, rimaste incontestate, rafforzano ulteriormente il convincimento di questa Corte circa l'assenza di un concreto beneficio.
L'accoglimento del ricorso per il motivo sopra esposto, che attiene al fondamento stesso della pretesa impositiva, comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente, incluse quelle relative alla prescrizione, ai vizi di notifica degli atti prodromici e al difetto di motivazione. L'illegittimità della pretesa "ab origine" rende infatti superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni.
Le cartelle di pagamento impugnate devono, pertanto, essere annullate.
Quanto non esaminato, come gia' detto, si intende assorbito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico in solido dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate n. 29720220013556276000,
n. 29720210006441700000 e n. 29720230001120846000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – SC e il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
IL PRESIDENTE GIUD. MON.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AL NC, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2521/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Ragusa - Via G. Grezar 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013556276000 QUOTA CONSORTIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210006441700000 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230001120846000 QUOTA CONSORTIL 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in giudizio, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento in epigrafe, con le quali gli veniva ingiunto il pagamento di contributi di bonifica per gli anni 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 1.036,00, oltre oneri e sanzioni.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
A) la prescrizione quinquennale del credito relativo all'anno 2016;
B) la nullità delle cartelle per mancata notifica degli avvisi di pagamento prodromici e per decadenza;
C) la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione, non essendo esplicitati i criteri di calcolo del contributo;
D) la mancata prova del beneficio specifico e diretto addotto agli immobili di sua proprietà, presupposto indefettibile dell'imposizione, in assenza di un piano di classifica e di un perimetro di contribuenza regolarmente approvati e prodotti in giudizio;
ha inoltre lamentato lo stato di inattività del Consorzio e la mancanza di manutenzione delle opere;
E) la carenza del potere impositivo, in quanto le opere consortili sarebbero state interamente finanziate con fondi pubblici;
F) l'ulteriore carenza di potere impositivo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del R.D. 215/1933, che precluderebbe la riscossione a mezzo ruolo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria estraneità alle questioni di merito della pretesa, la correttezza formale della procedura di riscossione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la sufficiente motivazione degli atti impugnati.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre delibare l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate - SC circa la propria asserita estraneità alle questioni di merito della pretesa. Tale eccezione è infondata. Sebbene l'Agente della SC sia mero esecutore della pretesa iscritta a ruolo dall'ente impositore, la sua evocazione in giudizio è necessaria in quanto è l'autore dell'atto impugnato (la cartella di pagamento). Laddove, come nel caso di specie, il contribuente sollevi censure che attengono alla fondatezza stessa del credito tributario, si configura una fattispecie di litisconsorzio necessario tra l'Agente della SC e l'ente titolare del credito (il Consorzio di Bonifica). Pertanto, l'Agenzia è a tutti gli effetti parte del presente giudizio, la cui decisione è a essa opponibile.
Nel merito, assume carattere dirimente e assorbente la censura sub D) relativa alla mancata prova del beneficio fondiario, che costituisce il presupposto legittimante del potere impositivo dei consorzi di bonifica.
La natura dei contributi consortili è quella di oneri reali che gravano sugli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza, la cui debenza è inscindibilmente legata all'esistenza di un beneficio specifico e diretto che l'immobile ritrae dall'attività di bonifica svolta dal consorzio. Tale beneficio non può essere meramente generico o indiretto, ma deve tradursi in un incremento del valore del fondo, in rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione. Come ha chiarito la giurisprudenza, anche un beneficio derivante da opere di interesse generale, come la tutela del territorio, può essere rilevante, a condizione che da esso derivi "anche ed in prima battuta un beneficio specifico e diretto per i proprietari dei fondi interessati dalle attività stesse".
Il principio secondo cui il contributo di bonifica è dovuto solo "in presenza del beneficio" è stato elevato a canone di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»". CIT. 3 Una prestazione patrimoniale come quella in esame è legittima solo se determinata in proporzione ai benefici derivanti dalla bonifica.
In tema di riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che grava sull'ente impositore l'onere di dimostrare il beneficio specifico conseguito dal fondo onerato. Tale onere probatorio può ritenersi assolto in via presuntiva solo qualora il consorzio si sia dotato di un "piano di classifica", regolarmente approvato dall'autorità competente, che individui i benefici derivanti dalle opere e stabilisca i parametri per la loro quantificazione, e abbia conseguentemente redatto un "perimetro di contribuenza" che includa solo gli immobili effettivamente beneficiati. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009/2008;
Cass. n. 24356/2016).
In assenza di tali atti, o della loro produzione in giudizio, la presunzione di beneficio non opera e l'ente impositore è tenuto a fornire la prova positiva e concreta del vantaggio specifico arrecato al singolo immobile del contribuente. Risulta, infatti, del tutto insufficiente la mera iscrizione a ruolo del contributo, essendo quest'ultima un atto che non ha la capacità di dimostrare autonomamente il fondamento della pretesa.
Nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, ente titolare della pretesa creditoria e unico soggetto in grado di fornire la prova del beneficio, è rimasto contumace, non costituendosi in giudizio (cfr. la copiosa giurisprudenza di questa Corte, del tutto pacifica sul punto, che qui si intende riportata).
Ne consegue che tale prova non è stata in alcun modo fornita.
Le cartelle impugnate, pertanto, risultano illegittime in quanto fondate su una pretesa creditoria sfornita di prova circa il suo presupposto costitutivo. Le allegazioni del ricorrente circa lo stato di abbandono delle opere consortili e l'impossibilità di fruire dei servizi, rimaste incontestate, rafforzano ulteriormente il convincimento di questa Corte circa l'assenza di un concreto beneficio.
L'accoglimento del ricorso per il motivo sopra esposto, che attiene al fondamento stesso della pretesa impositiva, comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente, incluse quelle relative alla prescrizione, ai vizi di notifica degli atti prodromici e al difetto di motivazione. L'illegittimità della pretesa "ab origine" rende infatti superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni.
Le cartelle di pagamento impugnate devono, pertanto, essere annullate.
Quanto non esaminato, come gia' detto, si intende assorbito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico in solido dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate n. 29720220013556276000,
n. 29720210006441700000 e n. 29720230001120846000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – SC e il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
IL PRESIDENTE GIUD. MON.