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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7823 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi del 2023 promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Armando Valeri (c.f. ), con studio in C.F._2
UL (AQ), alla via Lamaccio, n. 1 attrice nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV) alla via Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri, n. 1, e per essa, quale mandataria, c.f. ), con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia (c.f. ), C.F._3 con studio in Modugno (BA) alla via Ostuni n. 6. convenuta
Conclusioni
All'udienza del 31.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi qui riportato e trascritto.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.03.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis reiectis, 2 per le ragioni e causali di cui alle suestese premesse narrative, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 390.000,00 in senso all'atto di mutuo a rogito del Notaio Dott.
, del 2.07.2009, Rep. n. 41.576 – Racc. n. 21.204 concesso, per originari Persona_1
€ 260.000,00, da (c.f. - P. Iva e Registro Controparte_3
Imprese n. ), con sede legale in Jesi (AN) Via Don. A. Battistoni 4, in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro – tempore, in favore di , e per l'effetto Controparte_4 accertare e dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace,
l'obbligazione fideiussoria sottoscritta dalla sig.ra per essere il Parte_1 creditore decaduto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
L'attrice ha rappresentato di aver prestato, in data 02.07.2009, fideiussione, sino alla concorrenza dell'importo di € 390.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_4
in relazione al contratto di mutuo ipotecario (Rep. n. 41576 – Racc. n. 21204), in
[...] favore della Controparte_5
In seguito, con efficacia giuridica a far data dal 20.02.2017, la Controparte_5 si è fusa mediante incorporazione in e, in forza di un contratto di
[...] Controparte_6 cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 04.12.2019, la è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici di titolarità della Controparte_1 banca cedente ivi inclusi i rapporti scaturenti dal contratto di mutuo Controparte_6 oggetto della presente domanda giudiziale.
A fondamento della propria domanda di nullità parziale, l'attrice ha rilevato la riproduzione nel testo contrattuale della fideiussione in esame delle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d. “sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e
8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla
BA d'TA con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”, dalla stessa ritenuto applicabile anche alla fattispecie de qua.
Alla prima udienza del 24.10.2023, il G.I. ha dichiarato la contumacia della Controparte_1 ritualmente citata e non comparsa, e si è riservato sulle istanze istruttorie. Con provvedimento del 12.01.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione al Collegio ex art. 189 c.p.c. del 31.10.2025. 3
Successivamente, in data 30.06.2025, si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la eccependo, in primo luogo, il proprio difetto CP_2 di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva relativamente alle passività del rapporto ceduto ed alle domande restitutorie e/o risarcitorie eventualmente connesse. In particolare, la convenuta ha rappresentato di aver acquistato pro soluto, da Unione di Banche TAne
S.p.A., i crediti sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza", nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, in data 04.12.2019 (come da avviso pubblicato in G.U. Parte II n. 145 del 10 dicembre 2019), tra i quali rientra il credito per cui è causa. Inoltre, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice, in quanto la garanzia de qua deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia;
ha, altresì, contestato tutte le avverse argomentazioni, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 31.10.2025, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto) formulata dalla società convenuta in ordine alle domande attoree di nullità parziale del contratto impugnato è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Va premesso che la legittimazione ad agire o a contraddire integra una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 2951/2016). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa – è quindi un “elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., n. 2951/2016).
In punto di diritto, va osservato che alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Al comma 3 dell'art. 58 T.U.B. è previsto che: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei 4 pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Al precedente comma 2 è statuito che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
BA d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità”. Al successivo comma 4 è stabilito che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 1263, comma 1 c.c. le garanzie personali accessorie al rapporto principale vengono trasferite dal cedente al cessionario unitamente al credito ceduto, con la conseguenza che la posizione del fideiussore va inquadrata in quella del debitore ceduto, anche per quanto attiene alla disciplina delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al creditore cessionario. Tuttavia, diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272 c.c.), in materia di cessione del credito il codice civile non detta un regime specifico inerente alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario. Tale vuoto normativo è stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, la quale ha cristallizzato il principio secondo cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (ex multis, Cass. nn.
575/2001, 8373/2009). In altri termini, si è affermato che la modifica soggettiva nell'obbligazione non possa determinare un mutamento in peius della posizione originaria del debitore, con la conseguenza che il debitore ceduto – e parimenti il fideiussore, con riguardo al rapporto di garanzia – può opporre al cessionario del credito le eccezioni fondate su nullità contrattuali idonee ad accertare l'inesistenza del credito, incardinando nei confronti di quest'ultimo le domande giudiziali a ciò rivolte.
Nell'ambito della descritta cessione, quindi, per effetto del disposto dell'art. 1263, co. 1 c.c., la Unione di Banche TAne S.p.A. ha ceduto alla anche i crediti verso il Controparte_1 5 fideiussore, odierna attrice, la cui posizione è allora da inquadrarsi in quella del debitore ceduto anche agli effetti della disciplina civilistica delle eccezioni opponibili al cessionario.
In punto di fatto, va, infatti, rilevato che l'istituto di credito convenuto in giudizio aveva acquistato il credito in discussione, unitamente alle garanzie ad esso inerenti, in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Più precisamente, la cessione in blocco pro soluto dei crediti è avvenuta in data 04.12.2019, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 14.03.2023, come risulta dalla documentazione allegata in atti, ove risulta depositato l'avviso in G.U. Parte II del 10.12.2019.
Ciò posto, sussiste l'interesse di parte attrice ad agire per la nullità parziale del contratto nei confronti della considerato che l'unico titolare del diritto di credito ed unico Controparte_1 soggetto che potrebbe esercitare i diritti che scaturiscono dal contratto è la società cessionaria a cui sono stati trasferiti i crediti, compreso quello discendente dal contratto di fideiussione in esame.
Ancora preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quella di cui è causa va qualificato non come contratto autonomo di garanzia, bensì quale fideiussione, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata nelle scritture, ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dal garante nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante).
A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n.
3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, 6 mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione c.d. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria” (essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante).
Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola cd. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 6 lett. g) del contratto in esame (ove è previsto testualmente «Il
Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche CP_5 in caso di opposizione del Mutuatario, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass.
n. 28943/2017).
Né l'assenza di accessorietà della garanzia può desumersi dalla clausola di cui all'art. 6 lett.
h) del contratto, ove è pattuito che, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla garanzia dell'obbligo di restituzione delle 7 somme comunque erogate, ovvero da quella di cui all'art. 6 lett. b) del contratto, a tenore della quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi. Va al contrario osservato che «il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.»
(Cass. n. 25361/2008).
Alla luce di quanto esposto, la garanzia in esame va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità parziale della garanzia fideiussoria stipulata in data 02.07.2009, per violazione dell'art. 2 della legge
287/90.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
La garanzia fideiussoria stipulata dall'odierna attrice a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da con riferimento al contratto di mutuo (Rep. n. 41576 Controparte_4
– Racc. n. 21204), stipulato con la in data 02.07.2009, Controparte_5 costituisce una fideiussione specifica, in quanto garantisce «l'adempimento di qualsiasi obbligazione del Mutuatario stesso, i suoi successori o aventi causa, derivante dal presente mutuo».
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
In proposito, va rilevato che la BA d'TA, nel citato provvedimento, ha espresso un giudizio negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI, avente ad oggetto uno schema di "fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
La parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della
BA d'TA, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di 8 obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della BA d'TA, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c. In particolare, il provvedimento della BA d'TA evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la BA d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'TA del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994; Cass. 28/05/2014, n. 11904; C. Cass. n.
21841/2024, n. 657/2025).
Il contratto di fideiussione specifica de quo non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'TA; conseguentemente, per i fatti di causa, parte attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
Pertanto, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 della L.
n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile. 9
La prova dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte” fra banche, relativa all'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, ed indefettibile presupposto per affermare la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust, non può essere desunta dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie formulate da parte attrice.
L'attrice ha chiesto che fosse fatto ordine di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., nei confronti di (già , nonché di Controparte_6 Controparte_5 un novero di istituti bancari rappresentativi dell'intero territorio nazionale, dei modelli standard di fideiussione utilizzati da ciascun istituto nell'anno 2009. Tale istanza è stata rigettata in sede istruttoria e ribadita in sede conclusionale.
Questo Collegio non ritiene sufficiente, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale. Invero, l'opinione consolidata è che «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust» (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; Trib.
Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354).
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dall'attrice, essendo
«l'impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 1854/2024). L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante
(cfr. Cass., ordinanza n. 31251/2021). 10
In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice. Del resto, anche l'eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, salvo voler sostenere una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA d'TA e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI; conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie appartenenti al settore delle fideiussioni specifiche o, comunque, ben lontane nel tempo, in dispregio di quanto in precedenza affermato.
Ciò trova conferma anche nel recente approdo della Suprema Corte di Cassazione, secondo un orientamento allo stato prevalente dei giudici della nomofiliachia che risulta così massimato: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr.
Cass. n. 21841 del 02.08.2024, Rv. 671967 - 01).
In definitiva, quindi, parte attrice non allega e non prova gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nella fideiussione per cui è causa sia avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale;
ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della nullità parziale del contratto di fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Il rigetto della domanda di nullità della fideiussione comporta, altresì, il rigetto della domanda consequenziale di liberazione dell'attrice dal vincolo fideiussorio de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. 11
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, secondo il criterio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
10.03.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per l'attività difensiva svolta nella sola fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
1.453,00 in favore della e, per essa, la sua mandataria per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7823 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi del 2023 promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Armando Valeri (c.f. ), con studio in C.F._2
UL (AQ), alla via Lamaccio, n. 1 attrice nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV) alla via Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri, n. 1, e per essa, quale mandataria, c.f. ), con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia (c.f. ), C.F._3 con studio in Modugno (BA) alla via Ostuni n. 6. convenuta
Conclusioni
All'udienza del 31.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi qui riportato e trascritto.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.03.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis reiectis, 2 per le ragioni e causali di cui alle suestese premesse narrative, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 390.000,00 in senso all'atto di mutuo a rogito del Notaio Dott.
, del 2.07.2009, Rep. n. 41.576 – Racc. n. 21.204 concesso, per originari Persona_1
€ 260.000,00, da (c.f. - P. Iva e Registro Controparte_3
Imprese n. ), con sede legale in Jesi (AN) Via Don. A. Battistoni 4, in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro – tempore, in favore di , e per l'effetto Controparte_4 accertare e dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace,
l'obbligazione fideiussoria sottoscritta dalla sig.ra per essere il Parte_1 creditore decaduto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
L'attrice ha rappresentato di aver prestato, in data 02.07.2009, fideiussione, sino alla concorrenza dell'importo di € 390.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_4
in relazione al contratto di mutuo ipotecario (Rep. n. 41576 – Racc. n. 21204), in
[...] favore della Controparte_5
In seguito, con efficacia giuridica a far data dal 20.02.2017, la Controparte_5 si è fusa mediante incorporazione in e, in forza di un contratto di
[...] Controparte_6 cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 04.12.2019, la è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici di titolarità della Controparte_1 banca cedente ivi inclusi i rapporti scaturenti dal contratto di mutuo Controparte_6 oggetto della presente domanda giudiziale.
A fondamento della propria domanda di nullità parziale, l'attrice ha rilevato la riproduzione nel testo contrattuale della fideiussione in esame delle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d. “sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e
8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla
BA d'TA con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”, dalla stessa ritenuto applicabile anche alla fattispecie de qua.
Alla prima udienza del 24.10.2023, il G.I. ha dichiarato la contumacia della Controparte_1 ritualmente citata e non comparsa, e si è riservato sulle istanze istruttorie. Con provvedimento del 12.01.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione al Collegio ex art. 189 c.p.c. del 31.10.2025. 3
Successivamente, in data 30.06.2025, si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la eccependo, in primo luogo, il proprio difetto CP_2 di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva relativamente alle passività del rapporto ceduto ed alle domande restitutorie e/o risarcitorie eventualmente connesse. In particolare, la convenuta ha rappresentato di aver acquistato pro soluto, da Unione di Banche TAne
S.p.A., i crediti sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza", nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, in data 04.12.2019 (come da avviso pubblicato in G.U. Parte II n. 145 del 10 dicembre 2019), tra i quali rientra il credito per cui è causa. Inoltre, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice, in quanto la garanzia de qua deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia;
ha, altresì, contestato tutte le avverse argomentazioni, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 31.10.2025, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto) formulata dalla società convenuta in ordine alle domande attoree di nullità parziale del contratto impugnato è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Va premesso che la legittimazione ad agire o a contraddire integra una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 2951/2016). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa – è quindi un “elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., n. 2951/2016).
In punto di diritto, va osservato che alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Al comma 3 dell'art. 58 T.U.B. è previsto che: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei 4 pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Al precedente comma 2 è statuito che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
BA d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità”. Al successivo comma 4 è stabilito che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 1263, comma 1 c.c. le garanzie personali accessorie al rapporto principale vengono trasferite dal cedente al cessionario unitamente al credito ceduto, con la conseguenza che la posizione del fideiussore va inquadrata in quella del debitore ceduto, anche per quanto attiene alla disciplina delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al creditore cessionario. Tuttavia, diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272 c.c.), in materia di cessione del credito il codice civile non detta un regime specifico inerente alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario. Tale vuoto normativo è stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, la quale ha cristallizzato il principio secondo cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (ex multis, Cass. nn.
575/2001, 8373/2009). In altri termini, si è affermato che la modifica soggettiva nell'obbligazione non possa determinare un mutamento in peius della posizione originaria del debitore, con la conseguenza che il debitore ceduto – e parimenti il fideiussore, con riguardo al rapporto di garanzia – può opporre al cessionario del credito le eccezioni fondate su nullità contrattuali idonee ad accertare l'inesistenza del credito, incardinando nei confronti di quest'ultimo le domande giudiziali a ciò rivolte.
Nell'ambito della descritta cessione, quindi, per effetto del disposto dell'art. 1263, co. 1 c.c., la Unione di Banche TAne S.p.A. ha ceduto alla anche i crediti verso il Controparte_1 5 fideiussore, odierna attrice, la cui posizione è allora da inquadrarsi in quella del debitore ceduto anche agli effetti della disciplina civilistica delle eccezioni opponibili al cessionario.
In punto di fatto, va, infatti, rilevato che l'istituto di credito convenuto in giudizio aveva acquistato il credito in discussione, unitamente alle garanzie ad esso inerenti, in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Più precisamente, la cessione in blocco pro soluto dei crediti è avvenuta in data 04.12.2019, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 14.03.2023, come risulta dalla documentazione allegata in atti, ove risulta depositato l'avviso in G.U. Parte II del 10.12.2019.
Ciò posto, sussiste l'interesse di parte attrice ad agire per la nullità parziale del contratto nei confronti della considerato che l'unico titolare del diritto di credito ed unico Controparte_1 soggetto che potrebbe esercitare i diritti che scaturiscono dal contratto è la società cessionaria a cui sono stati trasferiti i crediti, compreso quello discendente dal contratto di fideiussione in esame.
Ancora preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quella di cui è causa va qualificato non come contratto autonomo di garanzia, bensì quale fideiussione, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata nelle scritture, ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dal garante nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante).
A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n.
3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, 6 mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione c.d. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria” (essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante).
Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola cd. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 6 lett. g) del contratto in esame (ove è previsto testualmente «Il
Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche CP_5 in caso di opposizione del Mutuatario, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass.
n. 28943/2017).
Né l'assenza di accessorietà della garanzia può desumersi dalla clausola di cui all'art. 6 lett.
h) del contratto, ove è pattuito che, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla garanzia dell'obbligo di restituzione delle 7 somme comunque erogate, ovvero da quella di cui all'art. 6 lett. b) del contratto, a tenore della quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi. Va al contrario osservato che «il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.»
(Cass. n. 25361/2008).
Alla luce di quanto esposto, la garanzia in esame va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità parziale della garanzia fideiussoria stipulata in data 02.07.2009, per violazione dell'art. 2 della legge
287/90.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
La garanzia fideiussoria stipulata dall'odierna attrice a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da con riferimento al contratto di mutuo (Rep. n. 41576 Controparte_4
– Racc. n. 21204), stipulato con la in data 02.07.2009, Controparte_5 costituisce una fideiussione specifica, in quanto garantisce «l'adempimento di qualsiasi obbligazione del Mutuatario stesso, i suoi successori o aventi causa, derivante dal presente mutuo».
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
In proposito, va rilevato che la BA d'TA, nel citato provvedimento, ha espresso un giudizio negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI, avente ad oggetto uno schema di "fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
La parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della
BA d'TA, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di 8 obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della BA d'TA, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c. In particolare, il provvedimento della BA d'TA evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la BA d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'TA del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994; Cass. 28/05/2014, n. 11904; C. Cass. n.
21841/2024, n. 657/2025).
Il contratto di fideiussione specifica de quo non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'TA; conseguentemente, per i fatti di causa, parte attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
Pertanto, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 della L.
n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile. 9
La prova dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte” fra banche, relativa all'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, ed indefettibile presupposto per affermare la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust, non può essere desunta dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie formulate da parte attrice.
L'attrice ha chiesto che fosse fatto ordine di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., nei confronti di (già , nonché di Controparte_6 Controparte_5 un novero di istituti bancari rappresentativi dell'intero territorio nazionale, dei modelli standard di fideiussione utilizzati da ciascun istituto nell'anno 2009. Tale istanza è stata rigettata in sede istruttoria e ribadita in sede conclusionale.
Questo Collegio non ritiene sufficiente, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale. Invero, l'opinione consolidata è che «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust» (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; Trib.
Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354).
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dall'attrice, essendo
«l'impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 1854/2024). L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante
(cfr. Cass., ordinanza n. 31251/2021). 10
In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice. Del resto, anche l'eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, salvo voler sostenere una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA d'TA e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI; conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie appartenenti al settore delle fideiussioni specifiche o, comunque, ben lontane nel tempo, in dispregio di quanto in precedenza affermato.
Ciò trova conferma anche nel recente approdo della Suprema Corte di Cassazione, secondo un orientamento allo stato prevalente dei giudici della nomofiliachia che risulta così massimato: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr.
Cass. n. 21841 del 02.08.2024, Rv. 671967 - 01).
In definitiva, quindi, parte attrice non allega e non prova gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nella fideiussione per cui è causa sia avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale;
ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della nullità parziale del contratto di fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Il rigetto della domanda di nullità della fideiussione comporta, altresì, il rigetto della domanda consequenziale di liberazione dell'attrice dal vincolo fideiussorio de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. 11
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, secondo il criterio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
10.03.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per l'attività difensiva svolta nella sola fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
1.453,00 in favore della e, per essa, la sua mandataria per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA