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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 06/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14-710001 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso IVA dell'Agenzia, notificato il 9/10/2024.
La richiesta di rimborso datava 7/06/2024, per un importo successivamente dichiarato minore nella memoria.
L'Agenzia opponeva la decadenza del diritto al rimborso per presentazione dell'istanza oltre il termine previsto dall'art. 21 del D. lgs. n. 546/1992 dal momento che Ricorrente_1, odierno ricorrente, titolare della omonima ditta individuale aveva esposto (all'epoca - in realtà - era stato il curatore fallimentare a firmare l'adempimento) nella dichiarazione Modello IVA 2021 (anno di imposta 2020) nel quadro “VX” - rigo VX5 - “importo da riportare in detrazione o da utilizzare in compensazione”.
Infatti detto credito si riferisce alla ditta individuale del ricorrente (P. Iva P.IVA_1) in fallimento dal 18/09/2014. Lo stesso credito si è formato in parte (per un importo pari a € 34.770,00) nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento e in parte durante la stessa procedura. In data 31/01/2020, viene chiuso il fallimento per ripartizione dell'attivo; contestualmente (il 29/01/2020), il curatore procede alla chiusura della partita Iva.
Il ricorso va solo parzialmente accolto nei termini che seguono.
L'importo va ridotto alla sola parte provata e cioè quella formatasi sotto la curatela. E comunque non va materialmente liquidato stante il debito ben maggiore vantato dal Fisco.
La decisione si basa sul fatto che il Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini. (Rubrica cosi' modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n.102. Il titolo originario era: "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali") ha stabilito il principio della compensazione assimilandolo al regime civilistico.
Sono quindi tutti assorbiti i motivi dispiegati dall'Agenzia relativi alla richiesta del rimborso, che invece deve intendersi come una compensazione rispetto al maggior credito vantato dal Fisco.
Non si applicano quindi al caso dedotto gli artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, dovendosi l'istanza intendersi come compensazione e non come rimoborso effettivo. D'altra parte nessuna richiesta rituale di rimborso materiale si è legittimamente compiuta perché in sede di dichiarazione non è stata azionata alcuna richiesta di rimborso.
Pertanto - ritenuto che solo per tale limitato ammontare è stata fornita la relativa prova, consistente nella contabilità della curatela, la compensazione può interessare solo euro 7.432,13, in quanto certificata dal curatore il quale – in assenza di contestazioni dell'Agenzia nel merito – risulta avere emesso e ricevuto fatture il cui saldo IVA è appunto detto importo. Ciò per il noto principio che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scenza e non di volontà – per cui, se provati ancorchè in modo rigoroso, vanno valorizzati i diritti sostanziali. Né l'Agenzia può validamente invocare la prescrizione dal momento che il ricorrente non poteva azionare alcun diritto fintanto che la liquidazione giudiziale perdurava. Ciò per le note norme del diritto fallimentare. In conclusione, in parziale accoglimento la Corte ridetermina il credito IVA in euro 7.432,13 – e ne dispone la compensazione con il maggior debito verso il Fisco, spese compensate.
P.Q.M.
parziale accoglimento, come in motivazione, spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 06/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14-710001 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso IVA dell'Agenzia, notificato il 9/10/2024.
La richiesta di rimborso datava 7/06/2024, per un importo successivamente dichiarato minore nella memoria.
L'Agenzia opponeva la decadenza del diritto al rimborso per presentazione dell'istanza oltre il termine previsto dall'art. 21 del D. lgs. n. 546/1992 dal momento che Ricorrente_1, odierno ricorrente, titolare della omonima ditta individuale aveva esposto (all'epoca - in realtà - era stato il curatore fallimentare a firmare l'adempimento) nella dichiarazione Modello IVA 2021 (anno di imposta 2020) nel quadro “VX” - rigo VX5 - “importo da riportare in detrazione o da utilizzare in compensazione”.
Infatti detto credito si riferisce alla ditta individuale del ricorrente (P. Iva P.IVA_1) in fallimento dal 18/09/2014. Lo stesso credito si è formato in parte (per un importo pari a € 34.770,00) nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento e in parte durante la stessa procedura. In data 31/01/2020, viene chiuso il fallimento per ripartizione dell'attivo; contestualmente (il 29/01/2020), il curatore procede alla chiusura della partita Iva.
Il ricorso va solo parzialmente accolto nei termini che seguono.
L'importo va ridotto alla sola parte provata e cioè quella formatasi sotto la curatela. E comunque non va materialmente liquidato stante il debito ben maggiore vantato dal Fisco.
La decisione si basa sul fatto che il Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini. (Rubrica cosi' modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n.102. Il titolo originario era: "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali") ha stabilito il principio della compensazione assimilandolo al regime civilistico.
Sono quindi tutti assorbiti i motivi dispiegati dall'Agenzia relativi alla richiesta del rimborso, che invece deve intendersi come una compensazione rispetto al maggior credito vantato dal Fisco.
Non si applicano quindi al caso dedotto gli artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, dovendosi l'istanza intendersi come compensazione e non come rimoborso effettivo. D'altra parte nessuna richiesta rituale di rimborso materiale si è legittimamente compiuta perché in sede di dichiarazione non è stata azionata alcuna richiesta di rimborso.
Pertanto - ritenuto che solo per tale limitato ammontare è stata fornita la relativa prova, consistente nella contabilità della curatela, la compensazione può interessare solo euro 7.432,13, in quanto certificata dal curatore il quale – in assenza di contestazioni dell'Agenzia nel merito – risulta avere emesso e ricevuto fatture il cui saldo IVA è appunto detto importo. Ciò per il noto principio che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scenza e non di volontà – per cui, se provati ancorchè in modo rigoroso, vanno valorizzati i diritti sostanziali. Né l'Agenzia può validamente invocare la prescrizione dal momento che il ricorrente non poteva azionare alcun diritto fintanto che la liquidazione giudiziale perdurava. Ciò per le note norme del diritto fallimentare. In conclusione, in parziale accoglimento la Corte ridetermina il credito IVA in euro 7.432,13 – e ne dispone la compensazione con il maggior debito verso il Fisco, spese compensate.
P.Q.M.
parziale accoglimento, come in motivazione, spese compensate