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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5385/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e , rapp. e dif. Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
dall'avv.to Luigi Mazza, con cui elett.te domiciliano in Ottaviano, alla via Piediterra n. 24,
giusta procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
in persona dei Curatori dott. e Avv. Controparte_1 Controparte_2
ER BA, rapp. e dif. dall'avv.to M. Lopresti, con cui elett.te domicilia in Salerno, alla via Balzico n. 33, giusta procura in atti,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Antonio Scarpato Controparte_3
e ID AN, con i quali elett.te domicilia in Scafati, alla Via Dante Alighieri 102, giusta procura in atti,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con separati atti depositati il 7/12/2022, il 13/12/2022 ed il 20/12/2022, i ricorrenti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice, esponendo in fatto ed in diritto le ragioni a sostegno delle domande e formulando le conclusioni di cui ai ricorsi.
Si è costituita in giudizio con separati atti la contrastando le richieste dei Controparte_3
ricorrenti e concludendo come da memorie.
Dopo l'interruzione dei processi, si è costituita con separati atti la Controparte_1
contestando gli assunti avversi e concludendo come da memorie.
[...]
Riuniti i procedimenti, disposti numerosi rinvii in virtù delle evoluzioni della procedura di
Liquidazione Giudiziale della all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da CP_1
sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
I ricorrenti, infatti, hanno chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia. Le altre parti hanno aderito a tale richiesta, proprio per il motivo anzidetto.
Del resto, la documentazione prodotta conduce a questo tipo di declaratoria.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti. La peculiarità della fattispecie esaminata induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 18/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e , rapp. e dif. Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
dall'avv.to Luigi Mazza, con cui elett.te domiciliano in Ottaviano, alla via Piediterra n. 24,
giusta procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
in persona dei Curatori dott. e Avv. Controparte_1 Controparte_2
ER BA, rapp. e dif. dall'avv.to M. Lopresti, con cui elett.te domicilia in Salerno, alla via Balzico n. 33, giusta procura in atti,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Antonio Scarpato Controparte_3
e ID AN, con i quali elett.te domicilia in Scafati, alla Via Dante Alighieri 102, giusta procura in atti,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con separati atti depositati il 7/12/2022, il 13/12/2022 ed il 20/12/2022, i ricorrenti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice, esponendo in fatto ed in diritto le ragioni a sostegno delle domande e formulando le conclusioni di cui ai ricorsi.
Si è costituita in giudizio con separati atti la contrastando le richieste dei Controparte_3
ricorrenti e concludendo come da memorie.
Dopo l'interruzione dei processi, si è costituita con separati atti la Controparte_1
contestando gli assunti avversi e concludendo come da memorie.
[...]
Riuniti i procedimenti, disposti numerosi rinvii in virtù delle evoluzioni della procedura di
Liquidazione Giudiziale della all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da CP_1
sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
I ricorrenti, infatti, hanno chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia. Le altre parti hanno aderito a tale richiesta, proprio per il motivo anzidetto.
Del resto, la documentazione prodotta conduce a questo tipo di declaratoria.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti. La peculiarità della fattispecie esaminata induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 18/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo