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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
AN AS, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4758/2017 depositato il 22/06/2017
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trecastagni - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12384/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 29/11/2016
Atti impositivi: - RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 1995
- RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 1999
- RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 2000
- RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 2001
- RUOLI/CARTELLE n. 2111/08 - 2112/08 - 3659/09 I.C.I. 2002
- RUOLI/CARTELLE n. 2111/08 - 2112/08 - 3659/09 I.C.I. 2003
- RUOLI/CARTELLE n. 2111/08 - 2112/08 - 3659/09 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932006001 I.C.I.
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 292320060112 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29832008006 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932009005 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione si riporta alle memorie illustrative depositate il 5.11.2025 e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per tutti i ruoli impugnati, tranne quello n. 450061-2006 per il quale chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava alcuni ruoli formati ad istanza del Comune di Trecastagni, con cui gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 9.910,00 a titolo di ICI per gli anni 1995, 1999,
2000, 2001, 2003 e 2005, eccependo la mancata notifica delle relative cartelle nonché la decadenza e la prescrizione del credito.
Il Comune di Trecastagni si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Riscossione Sicilia S.p.A. restava contumace.
Con la sentenza n. 12384/7/2016, depositata in data 29.11.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di
Catania annullava le cartelle esattoriali impugnate.
Avverso la suddetta sentenza Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto appello, col quale chiede il rigetto del ricorso del contribuente;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Costituitosi in questo grado Resistente_1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Il Comune di Trecastagni in questo grado non si è costituito.
Con memoria illustrativa depositata il 22.09.2025 Agenzia delle Entrate – Riscossione ha esposto quanto segue:
A) ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018, convertito dalla L. n. 136 del 17/12/2018, sono stati annullati, ope legis, i seguenti ruoli esattoriali:
- ruolo n. 6661/2001 incorporato nella cartella di pagamento n. 29320020015547337;
- ruolo n. 1961/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832;
- ruolo n. 030259/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2111/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982.
B) in data 15/12/2022 è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale, con riferimento al ruolo n.
5306/2004, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320040052546238, che ha determinato - unitamente ai pagamenti effettuati dal contribuente a saldo delle rate previste nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata a titolo di “rottamazione ter” - l'azzeramento della suddetta cartella n. 29320040052546238;
C) sempre in data 15/12/2022 sono stati emessi diversi provvedimenti di sgravio totale riferiti ai seguenti ruoli:
- ruolo n. 2176/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832; - ruolo n. 4736/2006, incorporati nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2112/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982;
- ruolo n. 3659/2009, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320090052142104.
Pertanto, la controversia prosegue, nel merito, solo con riferimento al ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786, che evidenzia un importo totale di € 13.653,93, di cui
€ 7.679,06, quale originario importo del carico iscritto a ruolo.
Con memoria illustrativa depositata il 5.11.2025 Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio con riferimento al ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 6.10.2025 la Corte ha concesso un breve rinvio per consentire ad Agenzia delle Entrate -
Riscossione di precisare, con altra memoria illustrativa, quale cartella e quali ruoli in essa incorporati non rientrano nella definizione agevolata nè nella rottamazione.
All'udienza del 19.11.2025 Agenzia delle Entrate - Riscossione si è riportata alle memorie illustrative depositate il 5.11.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per tutti i ruoli impugnati, tranne quello n. 450061-2006 per il quale chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato dall'Agente della riscossione molti dei ruoli impugnati sono stati rottamati ex lege mentre per altri l'ente impositore ha disposto lo sgravio totale.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere:
1) Con riferimento ai seguenti ruoli, annullati per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018, convertito dalla legge n. 136 del 17/12/2018:
- ruolo n. 6661/2001 incorporato nella cartella di pagamento n. 29320020015547337;
- ruolo n. 1961/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832;
- ruolo n. 030259/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2111/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982.
2) Con riferimento ai seguenti ruoli, oggetto di sgravio totale da parte dell'ente impositore:
- ruolo n. 2176/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832;
- ruolo n. 4736/2006, incorporati nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2112/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982;
- ruolo n. 3659/2009, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320090052142104.
3) Con riferimento al ruolo n. 5306/2004, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320040052546238, che rientra nella definizione agevolata a titolo di “rottamazione ter”.
Invece, il ricorso del contribuente deve essere rigettato in relazione al ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786, che non rientra nella definizione agevolata a titolo di
“rottamazione ter” e non è stato oggetto di sgravio.
Infatti, la suddetta cartella è stata ritualmente notificata in data 06/12/2006 (v. relata di notifica, in atti, allegato n. 2 del fascicolo di parte appellante). Sul punto va precisato che, ai sensi dell'art. 58, comma 2,
D.lgs. n. 546/1992, si possono depositare nuovi documenti in appello (v. Cass. n. 12783/2015). La mancata impugnazione della cartella nei termini di legge preclude la possibilità di contestare eventuali vizi da cui la stessa fosse affetta e/o sollevare eccezioni afferenti il merito della pretesa impositiva.
Al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio il 31/01/2011 la prescrizione estintiva non era maturata, vertendosi in materia di imposte dirette ed indirette.
Peraltro, occorre tener conto anche degli atti interruttivi, avendo il contribuente presentato più istanze di rateizzazione, tra le quali quella del 26/05/2008, rigettata in conseguenza della decadenza da altro provvedimento di dilazione, in cui era ricompresa anche la suddetta cartella di pagamento n.
29320060112455786, incorporante il ruolo n. 450061/2006.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a tutti i ruoli impugnati, eccetto quello n. 450061/2006 per il quale il ricorso originario deve essere rigettato. Considerato l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per intero fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in riforma della sentenza n. 12384/7/2016, appellata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigetta il ricorso originario di Resistente_1 avverso il ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786. Dichiara estinto parzialmente il giudizio in relazione a tutti gli altri ruoli impugnati, essendo cessata la materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti costituite le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
AN AS, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4758/2017 depositato il 22/06/2017
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trecastagni - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12384/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 29/11/2016
Atti impositivi: - RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 1995
- RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 1999
- RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 2000
- RUOLI/CARTELLE n. 6661/01- 5306/04- 2176-4736/06 I.C.I. 2001
- RUOLI/CARTELLE n. 2111/08 - 2112/08 - 3659/09 I.C.I. 2002
- RUOLI/CARTELLE n. 2111/08 - 2112/08 - 3659/09 I.C.I. 2003
- RUOLI/CARTELLE n. 2111/08 - 2112/08 - 3659/09 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932006001 I.C.I.
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 292320060112 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29832008006 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932009005 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione si riporta alle memorie illustrative depositate il 5.11.2025 e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per tutti i ruoli impugnati, tranne quello n. 450061-2006 per il quale chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava alcuni ruoli formati ad istanza del Comune di Trecastagni, con cui gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 9.910,00 a titolo di ICI per gli anni 1995, 1999,
2000, 2001, 2003 e 2005, eccependo la mancata notifica delle relative cartelle nonché la decadenza e la prescrizione del credito.
Il Comune di Trecastagni si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Riscossione Sicilia S.p.A. restava contumace.
Con la sentenza n. 12384/7/2016, depositata in data 29.11.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di
Catania annullava le cartelle esattoriali impugnate.
Avverso la suddetta sentenza Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto appello, col quale chiede il rigetto del ricorso del contribuente;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Costituitosi in questo grado Resistente_1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Il Comune di Trecastagni in questo grado non si è costituito.
Con memoria illustrativa depositata il 22.09.2025 Agenzia delle Entrate – Riscossione ha esposto quanto segue:
A) ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018, convertito dalla L. n. 136 del 17/12/2018, sono stati annullati, ope legis, i seguenti ruoli esattoriali:
- ruolo n. 6661/2001 incorporato nella cartella di pagamento n. 29320020015547337;
- ruolo n. 1961/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832;
- ruolo n. 030259/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2111/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982.
B) in data 15/12/2022 è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale, con riferimento al ruolo n.
5306/2004, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320040052546238, che ha determinato - unitamente ai pagamenti effettuati dal contribuente a saldo delle rate previste nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata a titolo di “rottamazione ter” - l'azzeramento della suddetta cartella n. 29320040052546238;
C) sempre in data 15/12/2022 sono stati emessi diversi provvedimenti di sgravio totale riferiti ai seguenti ruoli:
- ruolo n. 2176/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832; - ruolo n. 4736/2006, incorporati nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2112/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982;
- ruolo n. 3659/2009, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320090052142104.
Pertanto, la controversia prosegue, nel merito, solo con riferimento al ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786, che evidenzia un importo totale di € 13.653,93, di cui
€ 7.679,06, quale originario importo del carico iscritto a ruolo.
Con memoria illustrativa depositata il 5.11.2025 Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio con riferimento al ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 6.10.2025 la Corte ha concesso un breve rinvio per consentire ad Agenzia delle Entrate -
Riscossione di precisare, con altra memoria illustrativa, quale cartella e quali ruoli in essa incorporati non rientrano nella definizione agevolata nè nella rottamazione.
All'udienza del 19.11.2025 Agenzia delle Entrate - Riscossione si è riportata alle memorie illustrative depositate il 5.11.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per tutti i ruoli impugnati, tranne quello n. 450061-2006 per il quale chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato dall'Agente della riscossione molti dei ruoli impugnati sono stati rottamati ex lege mentre per altri l'ente impositore ha disposto lo sgravio totale.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere:
1) Con riferimento ai seguenti ruoli, annullati per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 del 23/10/2018, convertito dalla legge n. 136 del 17/12/2018:
- ruolo n. 6661/2001 incorporato nella cartella di pagamento n. 29320020015547337;
- ruolo n. 1961/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832;
- ruolo n. 030259/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2111/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982.
2) Con riferimento ai seguenti ruoli, oggetto di sgravio totale da parte dell'ente impositore:
- ruolo n. 2176/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060015776832;
- ruolo n. 4736/2006, incorporati nella cartella di pagamento n. 29320060112455786;
- ruolo n. 2112/2008, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320080065716982;
- ruolo n. 3659/2009, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320090052142104.
3) Con riferimento al ruolo n. 5306/2004, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320040052546238, che rientra nella definizione agevolata a titolo di “rottamazione ter”.
Invece, il ricorso del contribuente deve essere rigettato in relazione al ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786, che non rientra nella definizione agevolata a titolo di
“rottamazione ter” e non è stato oggetto di sgravio.
Infatti, la suddetta cartella è stata ritualmente notificata in data 06/12/2006 (v. relata di notifica, in atti, allegato n. 2 del fascicolo di parte appellante). Sul punto va precisato che, ai sensi dell'art. 58, comma 2,
D.lgs. n. 546/1992, si possono depositare nuovi documenti in appello (v. Cass. n. 12783/2015). La mancata impugnazione della cartella nei termini di legge preclude la possibilità di contestare eventuali vizi da cui la stessa fosse affetta e/o sollevare eccezioni afferenti il merito della pretesa impositiva.
Al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio il 31/01/2011 la prescrizione estintiva non era maturata, vertendosi in materia di imposte dirette ed indirette.
Peraltro, occorre tener conto anche degli atti interruttivi, avendo il contribuente presentato più istanze di rateizzazione, tra le quali quella del 26/05/2008, rigettata in conseguenza della decadenza da altro provvedimento di dilazione, in cui era ricompresa anche la suddetta cartella di pagamento n.
29320060112455786, incorporante il ruolo n. 450061/2006.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a tutti i ruoli impugnati, eccetto quello n. 450061/2006 per il quale il ricorso originario deve essere rigettato. Considerato l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per intero fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in riforma della sentenza n. 12384/7/2016, appellata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigetta il ricorso originario di Resistente_1 avverso il ruolo n. 450061/2006, incorporato nella cartella di pagamento n. 29320060112455786. Dichiara estinto parzialmente il giudizio in relazione a tutti gli altri ruoli impugnati, essendo cessata la materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti costituite le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato