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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1423/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1423/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BERGHELLA ANNA
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 assistita e difesa dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more Pt_2 uxorio da cui era nato, in Pescara il 15.06.2024, il figlio (c.f. Persona_1
). C.F._1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore . Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo e precisavano che, nelle more dell'udienza, avevano raggiunto un'intesa, per consentire alla SI.ra
[...]
la permanenza nell'immobile sito in San Giovanni Teatino, via Lago Pt_2 di Scanno n. 11, p. t., di proprietà della Cialini Immobiliare s.r.l., in cui la stessa vive attualmente con il figlio minore , per un anno oltre la data del Per_1
31.12.2025 indicata nel ricorso. Il SI. si impegnava inoltre a concedere Pt_1 alla SI.ra la suddetta abitazione a canone agevolato per un Parte_2 importo pari ad € 200,00 mensili, a partire dal mese di gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, per cui verrà sottoscritto un regolare contratto di locazione temporaneo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
pagina 2 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/10/2025:
1) Il figlio minore collocato presso l'abitazione della madre, Persona_1 sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) I tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e figlio saranno regolati come a seguire:
- Il diritto di visita del padre sarà esercitato a settimane alterne, con incontri che avranno luogo alternativamente il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore
19:00. Inoltre, il padre potrà incontrare il minore anche nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
- Con gradualità, dopo essere arrivato ad avere con sé il figlio per tutta la giornata, il padre eserciterà il diritto di visita con possibilità di pernotto del minore presso il proprio domicilio dal sabato alle 10,00 alla domenica sera alle 19,00, per weekend alternati.
- Dal compimento del terzo anno durante la settimana il padre terrà il minore dall'uscita dall'asilo alla sera alle 20,30 nei giorni di martedì e giovedì e nel pagina 3 di 5 weekend (uno sì e uno no) dal venerdì sera alle 19,00 fino alla domenica alle 20,30
(21,30 d'estate). Per i periodi di vacanza verranno adottate le seguenti modalità: Le festività natalizie saranno festeggiate il 24 con l'uno e il 25 dicembre con l'altro genitore e così il 31 dicembre e il 6 gennaio in maniera alternata, e i periodi di vacanza da scuola fino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro; Le feste pasquali saranno così trascorse: dall'inizio delle vacanze pasquali fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze con l'altro così in maniera alternata, così come pure il primo novembre, l'8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e il 2 giugno;
considerato che
la sig.ra è di religione musulmana, il bambino sarà con la madre in occasione Pt_2 delle principali feste islamiche;
i compleanni dei genitori e la festa della mamma e del papà verranno trascorsi con il festeggiato;
i compleanni del minore verranno trascorsi assieme ad ambedue i genitori che si accorderanno sulle modalità del festeggiamento;
gli eventuali ponti saranno trascorsi rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori;
le vacanze estive verranno trascorse dal minore, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con il papà e altrettanto con la mamma da comunicare entro il 15 giugno, nel rispetto del preminente interesse del minore;
3) A decorrere dal mese di settembre 2025, il minore frequenterà l'istituto scolastico prescelto congiuntamente da entrambi i genitori;
4) il SI. contribuirà al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Pt_1 alla madre SI.ra , dell'importo di Euro 600,00 mensili (per 12 mensilità), da Pt_2 versarsi a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma (fissata con decorrenza dal mese di luglio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Per le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Pescara, i genitori contribuiranno a pagina 4 di 5 dette spese nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, purché previamente concordate e debitamente dagli stessi;
5) Il veicolo aziendale targato GW355ZC, di proprietà della Cialini Immobiliare
S.r.l., sarà intestato alla SI.ra entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Pt_2 presente accordo con passaggio di proprietà e costi a carico della signora il Pt_2 signor dichiara che l'auto è completamente saldata;
Pt_1
6) I pannelli solari installati sull'abitazione di via Velino 10 in Pescara e attualmente intestati alla signora saranno volturati in favore del signor a Pt_2 CP_1 spese di quest'ultimo entro dieci giorni dall'adempimento di tutto quanto previsto al punto precedente relativo al passaggio di proprietà della vettura;
7) Le parti danno il consenso all'espatrio del minore con uno o l'altro dei genitori e alla concessione di passaporto;
8) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza e di domicilio nonché a rendersi reperibile ai recapiti telefonici conosciuti che, in caso di variazione, dovranno essere prontamente comunicati all'altro genitore;
9) Le parti dichiarano di aver già comunicato al Comune di Pescara lo scioglimento del contratto di convivenza indicato in premessa;
10) Le spese legali saranno a carico di ognuna delle parti e compensate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1423/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BERGHELLA ANNA
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 assistita e difesa dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more Pt_2 uxorio da cui era nato, in Pescara il 15.06.2024, il figlio (c.f. Persona_1
). C.F._1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore . Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo e precisavano che, nelle more dell'udienza, avevano raggiunto un'intesa, per consentire alla SI.ra
[...]
la permanenza nell'immobile sito in San Giovanni Teatino, via Lago Pt_2 di Scanno n. 11, p. t., di proprietà della Cialini Immobiliare s.r.l., in cui la stessa vive attualmente con il figlio minore , per un anno oltre la data del Per_1
31.12.2025 indicata nel ricorso. Il SI. si impegnava inoltre a concedere Pt_1 alla SI.ra la suddetta abitazione a canone agevolato per un Parte_2 importo pari ad € 200,00 mensili, a partire dal mese di gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, per cui verrà sottoscritto un regolare contratto di locazione temporaneo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
pagina 2 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/10/2025:
1) Il figlio minore collocato presso l'abitazione della madre, Persona_1 sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) I tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e figlio saranno regolati come a seguire:
- Il diritto di visita del padre sarà esercitato a settimane alterne, con incontri che avranno luogo alternativamente il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore
19:00. Inoltre, il padre potrà incontrare il minore anche nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
- Con gradualità, dopo essere arrivato ad avere con sé il figlio per tutta la giornata, il padre eserciterà il diritto di visita con possibilità di pernotto del minore presso il proprio domicilio dal sabato alle 10,00 alla domenica sera alle 19,00, per weekend alternati.
- Dal compimento del terzo anno durante la settimana il padre terrà il minore dall'uscita dall'asilo alla sera alle 20,30 nei giorni di martedì e giovedì e nel pagina 3 di 5 weekend (uno sì e uno no) dal venerdì sera alle 19,00 fino alla domenica alle 20,30
(21,30 d'estate). Per i periodi di vacanza verranno adottate le seguenti modalità: Le festività natalizie saranno festeggiate il 24 con l'uno e il 25 dicembre con l'altro genitore e così il 31 dicembre e il 6 gennaio in maniera alternata, e i periodi di vacanza da scuola fino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro; Le feste pasquali saranno così trascorse: dall'inizio delle vacanze pasquali fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze con l'altro così in maniera alternata, così come pure il primo novembre, l'8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e il 2 giugno;
considerato che
la sig.ra è di religione musulmana, il bambino sarà con la madre in occasione Pt_2 delle principali feste islamiche;
i compleanni dei genitori e la festa della mamma e del papà verranno trascorsi con il festeggiato;
i compleanni del minore verranno trascorsi assieme ad ambedue i genitori che si accorderanno sulle modalità del festeggiamento;
gli eventuali ponti saranno trascorsi rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori;
le vacanze estive verranno trascorse dal minore, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con il papà e altrettanto con la mamma da comunicare entro il 15 giugno, nel rispetto del preminente interesse del minore;
3) A decorrere dal mese di settembre 2025, il minore frequenterà l'istituto scolastico prescelto congiuntamente da entrambi i genitori;
4) il SI. contribuirà al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Pt_1 alla madre SI.ra , dell'importo di Euro 600,00 mensili (per 12 mensilità), da Pt_2 versarsi a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma (fissata con decorrenza dal mese di luglio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Per le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Pescara, i genitori contribuiranno a pagina 4 di 5 dette spese nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, purché previamente concordate e debitamente dagli stessi;
5) Il veicolo aziendale targato GW355ZC, di proprietà della Cialini Immobiliare
S.r.l., sarà intestato alla SI.ra entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Pt_2 presente accordo con passaggio di proprietà e costi a carico della signora il Pt_2 signor dichiara che l'auto è completamente saldata;
Pt_1
6) I pannelli solari installati sull'abitazione di via Velino 10 in Pescara e attualmente intestati alla signora saranno volturati in favore del signor a Pt_2 CP_1 spese di quest'ultimo entro dieci giorni dall'adempimento di tutto quanto previsto al punto precedente relativo al passaggio di proprietà della vettura;
7) Le parti danno il consenso all'espatrio del minore con uno o l'altro dei genitori e alla concessione di passaporto;
8) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza e di domicilio nonché a rendersi reperibile ai recapiti telefonici conosciuti che, in caso di variazione, dovranno essere prontamente comunicati all'altro genitore;
9) Le parti dichiarano di aver già comunicato al Comune di Pescara lo scioglimento del contratto di convivenza indicato in premessa;
10) Le spese legali saranno a carico di ognuna delle parti e compensate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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