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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO AN nato a [...]( ITALIA) il 24/03/1952 LO EP nato a [...]( ITALIA) il 28/02/1975 avverso il decreto del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lettetse-n>tt le conclusioni del PG FF PICCIRILLO, che ha concluso per inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16136 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA AN Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo - sezione Misure di prevenzione - ha confermato il provvedimento di confisca adottato dal Tribunale di quella stessa città, in data 21.1.2021, avente a oggetto alcuni beni mobili e immobili, prodotti finanziari e società, in larga parte, intestati al proposto OV LO, deceduto nel corso della procedura, in altra parte, alla moglie NA NO e al figlio IU LO. 2. Il comune ricorso per cassazione formulato nell'interesse del figlio e della vedova del proposto, medio tempore deceduto, è affidato al ministero del difensore di fiducia, avvocato ME La BL, il quale denuncia violazione di legge, anche per mancanza di motivazione, sotto plurimi profili. In linea generale - premessa la pericolosità sociale (.._non più attuale, come decretato dallo stesso Tribunale, in primo grado) del proposto, raggiunto, in vita, da misure di prevenzione personali e da condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qui discettandosi delia liceità del patrimonio ablato - la difesa ricorrente denuncia la violazione del giudicato, per avere il Tribunale e la Corte d'appello di Palermo applicato la misura ablatoria senza acquisire elementi fattuali nuovi, utili al superamento del quadro risultante dalla decisione della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 15.9.1987, irrevocabile il 18.10.1990, che revocava un precedente provvedimento di confisca, emesso in relazione ai beni dello stesso PI OV, dopo aver confermato la misura di prevenzione personale, disposta per appartenenza a sodalizio mafioso. Il ricorrente segnala, inoltre, la mancata acquisizione, da parte del Tribunale e della Corte d'appello, della perizia contabile posta a fondamento del provvedimento di restituzione passato in giudicato nel 1990 - che pure ha costituito oggetto di critica da parte dei giudici di merito (in specie con riguardo alla prima iniziativa immobiliare del PI, che segnò l'inizio della sua ascesa imprenditoriale), già nel giudizio di cognizione conclusosi con la condanna per il delitto associativo, critica ripresa dal provvedimento impugnato. In tal modo, lamenta il ricorrente, i giudici sono giunti a superare il precedente giudicato, non già alla luce dell'acquisizione di nuove informazioni fattuali, ma alla stregua di una nuova valutazione tecnica della emergenze pregresse, e, in specie, appunto, della perizia contabile, in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 600 del del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010 ), Galdieri, Rv. 245176-01), in applicazione del quale si è escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tec:nico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati (Sez. 1, n. 47233 del 2016, Rv. 268175-01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi non sono fondati, ai limiti della inammissibilità, e se ne impone, pertanto, il rigetto. Le censure sono in buona parte incentrate, al di là della formale qualificazione come violazioni di legge, anche per omessa o apparente motivazione, sulla denuncia di vizi della motivazione e su deduzioni in fatto, non prospettabiii dinanzi al giudice di legittimità in sede di impugnazione di provvedimenti aventi a oggetto misure di prevenzione. In ogni caso, e censure formulate dai ricorrenti risultano infondate. 2 2. E' bene ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dellart. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione Personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali;
Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ). 2.1. Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 3. Il tema sul quale si concentra in massima parte il ricorso è costituito dalla asserita violazione del giudicato, per avere il Tribunale e la Corte d'appello di Palermo applicato la misura ablatoria senza acquisire elementi utili al superamento del quadro risultante dalla decisione della Corte d'appello di Palermo emessa in data 15.9.1987, irrevocabile il 18.10.1990, che revocava il 3 provvedimento di confisca emesso in relazione ai beni dello stesso PI, dopo aver confermato la misura di prevenzione personale, disposta per appartenenza a sodalizio mafioso. In tale contesto argomentativo, la Difesa denuncia, peraltro, anche la mancata acquisizione, da parte del Tribunale e della Corte d'appello, della perizia contabile posta a fondamento del provvedimento di restituzione passato in giudicato nel 1990, nondimeno posta a fondamento del provvedimento impugnato, dolendosi, quindi, che il precedente giudicato sarebbe stato superato, non già alla luce dell'acquisizione di nuove elementi fattuali, ma alla stregua di una nuova valutazione tecnica della emergenze pregresse, in spregio dell'espresso insegnamento di questa Corte, che ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati (Sez. 1, n. 47233 del 2016, Rv. 268175-01). Il ricorso degli interessati si fonda essenzialmente sulla censura di detta argomentazione, contestando che una diversa valutazione degli elementi già noti in atti possa costituire quell'elemento nuovo che - anche nel settore della prevenzione - possa superare il vincolo del giudicato. Le deduzioni non colgono, tuttavia, nel 3.1. La tutela del diritto costituzionalmente garantito della proprietà individuale e della libera iniziativa economica impone che un decreto di confisca, che contrasti con precedenti decisioni di diverso tenore sui medesimi beni dei medesimi soggetti interessati, possa essere adottato soltanto a fronte di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o comunque non già previamente valutate, ovvero dell'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure del fondamento del procedimento di prevenzione su atti falsi o su altri fatti costituenti reato, e quindi su elementi in grado di offrire dimostrazione della sussistenza di uno o più dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di confisca. Resta, quindi, esclusa ogni possibilità che il procedimento costituisca mera occasione per una rivisitazione dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, evenienza che esporrebbe in modo inammissibile ed irrazionale le sue statuizioni alla rivedibilità illimitata nell'assenza di alcun novum riguardante i fatti già apprezzati (-Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 Rv. 268175). 3.2. I principi che presidiano la materia del giudicato di prevenzione sono stati declinati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con un risalente approdo, hanno affermato che «il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. Un., n. 600 del 2010, Galdieri, Rv. 245176), precisandosi, in seguito, che «In materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle 4 considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta» (Sez. 5, n. 16019 del 2015, Rv. 263269, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in considerazione della sproporzione del valore degli stessi rispetto al reddito, ed in relazione ai quali, in precedenza, identica richiesta era stata invece rigettata per mancanza della prova della natura illecita delle risorse impiegate per gli acquisti). E' in tale contesto ermeneutico che si afferma che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 2, n° 25577 del 14.05.2009, Rv. 244152). Tali prove si risolvono infatti in una mera modalità ricostruttiva dei dati già vagliati dal giudice in violazione del principio della improponibilità di ulteriori prospettazioni di situazioni già contestate anche perché le stesse non contribuiscono a dare contezza certa dell'esistenza di un diverso livello reddituale tale da ritenerlo proporzionato ai beni confiscati o comunque l'insussistenza degli altri presupposti di legge. Le prove sono nuove, dunque, se portano alla conoscenza di veri e propri fatti nuovi che consentano al giudice valutazioni affatto diverse (Sez. 1, n° 36224 del 22.09.2010, Rv 248296). Alla stregua dei principi sopra esposti, quell'elemento di novità deve essere costituito di elementi di fatto nuovi, tal non potendo essere considerati mere argomentazioni e valutazioni tecniche tratte da una perizia. Certamente, dunque, l'esistenza della perizia ex se non potrebbe costituire un elemento nuovo, (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 Rv. 268175). 3.3. Nel caso di specie, tuttavia, i Giudici di merito - lungi dall'incentrare la propria decisione sulla mera rivalutazione della preesistente perizia o comunque sulla riconsiderazione di elementi fattuali preesistenti e già esaminati - hanno puntualmente individuato una serie di evidenze sopraggiunte al giudicato del 1990, ovvero trascurate in quella sede (dichiarazioni del collaboratore NS AT), e le hanno sinergicamente valutate confrontandole con !a storia dell'appartenenza associativa del PI, quale risultante dalle precedenti misure di prevenzione personale (ivi compresa quella confermata dalla Corte d'appello nello stesso provvedimento del 1987) e attestata dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. 3.4. D'altronde, nessun pregio ha la censura riguardante la mancata acquisizione della relazione peritale svolta nel precedente procedimento di prevenzione, i contenuti della perizia appaiono diffusamente riportati e commentati nel medesimo decreto allegato al ricorso difensivo, con il quale i due provvedimenti di merito si confrontano adeguatamente sia per segnalare il carattere "congetturale" di alcuni passaggi, sia per evidenziare gli incrementi conoscitivi che giustificano il superamento di quella statuizione. Dal canto suo, la difesa ricorrente omette di segnalare profili specifici dell'elaborato che sarebbero stati trascurati dall'autorità giudiziaria, e neppure lo allega, pur dimostrando perfetta conoscenza dei suoi contenuti. 5 3.5. Deduce il ricorrente che la misura ablativa abbia attinto anche beni acquisiti indipendentemente dalle anzidette collusioni e con provvista non derivante dall'attività d'impresa nel campo edilizio, ma al di là della sua genericità, la deduzione è risultata smentita dagli accertamenti svolti durante il giudizio di prevenzione. Invero, in esito a un complesso procedimento valutativo compiutamente svolto e approfonditamente argomentato da entrambi i giudici di merito, è emerso il profilo di un imprenditore mafioso, le cui attività, in quanto caratterizzate da interventi del sodalizio di reciproco vantaggio e contaminate da detti interventi, legittimano la totale apprensione dei beni del proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci» (In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima) (Sez. 6, n. 7072 del 2022, Rv. 283462-01). Con tale profilo il ricorrente non si confronta, omettendo di affrontare il tema della rilevanza inquinante della preponderante parte illecita del patrimonio sull'eventuale porzione iniziale di esso legittimamente formatasi. Le osservazioni svolte dai giudici di merito legittimano la totale apprensione dei beni del proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, e che il Collegio intende ribadire, secondo cui può essere disposta «la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438-01; conf. sez. 2 n. 9899 del 28/01/2021 dep. 12/03/2021, n. m.). Il principio è stato affermato con riguardo alle ipotesi in cui la pericolosità investa, come spesso accade, l'intero percorso esistenziale del proposto: si parla di impresa mafiosa laddove emerga - come nel caso di specie - una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili alla consorteria criminosa;
In tali casi, ricorrendone i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali e utilità, la cui presumibile illecita provenienza non risulti in alcun modo smentita. Si è fatto riferimento, da parte della giurisprudenza, al caso in cui si registri una sovrapposizione tra la compagine associativa e quella societaria, ovvero quando l'intera attività d'impresa risulti inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano irreversibilmente contaminato l'accumulo di ricchezza, così da non consentire di distinguere tra capitali leciti e quelli illeciti, o, 6 ancora, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con commistione tra attività di impresa e mafiosax(Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018,Rv. 272640;conf.Sez. 1 n. 13043 del 04/12/2019 ( dep. 2020), Rv. 278891). La Corte di appello ha dato atto che il PI ha esercitato la sua attività di imprenditore edile, sin dagli anni '60 del secolo scorso, acquisendo una posizione preminente sul mercato locale grazie alla sua intraneità alla associazione mafiosa 'cosa nostra' e alla protezione e all'ausilio dalla stessa fornitigli, ricoprendo il ruolo nevralgico di ricettatore dei proventi del traffico di stupefacenti, a cui erano dediti gli esponenti di spicco del sodalizio. In sostanza, l'attività imprenditoriale si è sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione dell'associazione mafiosa alla quale è risultata asservita, rimanendo inquinata dal metodo mafioso, che ha consentito al ricorrente di lavorare indisturbato, affrancato dal pagamento del 'pizzo', e assurgendo a imprenditore di riferimento del mandamento di San Lorenzo, in cui era inserita la famiglia di cui il proposto faceva parte. Cosicchè, ne sono risultati contaminati sia l'intero patrimonio aziendale che le componenti del patrimonio personale del proposto (pure per i beni formalmente intestati ai suoi familiari), che quel condizionamento mafioso ha reso possibile costituire. Nell'ambito di un complesso aziendale, a meno che tale possibilità non emerga nitidamente dalle risultanze istruttorie per peculiari ragioni contingenti, non può, infatti, scindersi, ai fini della confisca, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità ed all'iniziativa imprenditoriale legittima. Dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituendo essa il risultato di una determinata attività delittuosa o essendo stata resa possibile solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppatasi grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico, infatti, rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego (così Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply coop, in motivazione;
con?. Sez. 6, n. 7072 del 14/07/20214dep. 2022 4-Rv. 283462 ). Non occorrono, dunque, indicazioni di dettaglio, giacche l'attività imprenditoriale del proposto è risultata intrecciata in maniera tanto preponderante cori la compagine associativa, da contaminare l'intera ricchezza accumulata in vita, inestricabilmente correlata alle attività illecita, anche nella parte destinata al riciclaggio, così che non se ne possono più apprezzare eventuali fonti lecite. 3.6. Quanto accertato attraverso le informazioni acquisite o valutate dopo il precedente giudicato ha reso irrilevante il tema della perimetrazione temporale degli acquisti rispetto al tempo di espressione della pericolosità del proposto, giacchè come chiarito dalla giurisprudenza «In tema 7 di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego di capitali illeciti» (Sez. 2, n. 40778 del 2021, Rv. 282195). 4. E, dunque, giova ricordare, in estrema sintesi, gli elementi sopravvenuti, che sono stati evidenziati ai fini della pericolosità: a) la sentenza di condanna di OV PI a sette anni di reclusione, per la sua partecipazione a Cosa Nostra e per ricettazione continuata, emessa dalla Corte d'assise d'appello di Palermo in data 10.12.1990 (irrevocabile dal :30.1.1992) all'esito del cd. maxiprocesso, fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Buscetta, Siino, Calderone, Contorno AT) che lo inquadrano quale organico appartenente alla famiglia di San Lorenzo;
b) le dichiarazioni del collaboratore NS AT, già disponibili ma non valutate all'epoca del provvedimento di revoca della confisca di prevenzione, secondo le quali «il PI svolgeva il compiacente ruolo di confondere nel suo cospicuo giro d'affari gli assegni dati al cognato NO per le transazioni concernenti gli stupefacenti... gli assegni versati al NO in pagamento della droga erano, in realtà, negoziati dal cognato OV LO il quale, essendo un imprenditore edile, poteva facilmente occultare la provenienza degli stessi nel suo giro d'affari» (p. 24 del provvedimento impugnato); c) le dichiarazioni del c:ollaboratore ES Onorato (7.11.2002), che indicano PI come il «costruttore di PP NO», nel contesto di un sistema nel quale «ogni mandamento aveva i suoi costruttori», collimanti con quelle di IN BI secondo le quali «Il PI era un importante costruttore che negli anni ottanta aveva realizzato grossi lavori in società e grazie all'intervento del cognato NO»; e con quella di OV BR (24.6.2003) che rievoca due incontri significativi: uno intercorso con il boss SA DO che gli chiedeva di intervenire presso Santi Pullarà per far sì che «il PI entrasse in società con il costruttore Lo Sicco che stava realizzando un palazzo in visa del Bersagliere a Palermo»; un altro, tenutosi agli inizia degli anni '80 con la partecipazione di AT II, di FF AN (cognato di PI), ES DO, in occasione del quale LO «importante costruttore edile» gli venne presentato come «uomo d'onore». d) le vicende riferite dal collaboratore AN ES Paolo (29.4.2003), relative a cessioni di terreni edificabili effettuate dal PI in favore di esponenti mafiosi come i fratelli IA ES Paolo e IU e, indirettamente, del genero OR ES (anch'essi condannati all'esito del maxiprocesso e colpiti da misura di prevenzione); e) il riscontro dichiarativo di AN ER (28.4.2003) che riguarda le cessioni di terreni e di un capannone, dato in fitto alla Telecom, intestato al PI ma nella disponibilità effettiva di AT II e del cognato narcotrafficante GI IU NO;
f) i riscontri documentali relativi alla cessione di immobili (tra i quali un complesso industriale sito in via Ugo La Malfa n. 80) da società riferibili al PI (riferibilità 8 ampiamente dimostrata nel provvedimento impugnato p. 16 ss.) alla Ariete Costruzioni s.r.l. Di CA OV e NG IU e Santo, condannati, per questa vicenda, per associazione mafiosa e riciclaggio, in quanto prestanome di AT II e dello stesso NO IU GI, con sentenza anch'essa successiva al decreto di revoca della precedente confisca (App. Palermo, n. 2713 dell'8.6.1999); g) la convergenza dei collaboratori sul tema della prosecuzione della militanza associativa del PI dopo l'esecuzione della condanna irrogata con la sentenza conclusiva del cd. maxi-processo palermitano. 4.1. Ulteriore rilievo è quello che il descritto quadro si aggiunge agli elementi di intraneità associativa emergenti già dai primi decreti applicativi di misura personale di prevenzione (la prima risalente al 14.10.1976) che attestano, insieme ai legami di affinità con i NO (la moglie del proposto, NA NO, sposata nel 1974, è figlia e sorella de boss del mandamento della Noce), episodi di particolare rilievo sintomatico, come: il rinvenimento del PI, in compagnia di Cinà ES, in data 26.11.1975, in possesso di armi, subito dopo l' omicidio ES Paolo del guardaspalle dello stesso OV PI;
la cessione a titolo gratuito al predetto Cinà dell'uso di una villa, nella quale avevano lugo riunioni di mafia in presenza di UC BA;
la vicenda narrata dal collaboratore VI RD nel 1973 che vede il PI, all'epoca impegnato nella costruzione di alcuni edifici, sostanzialmente esonerato dal pagamento della tangente «in riconoscimento dei servigi che aveva reso alle famiglie mafiose di San Lorenzo (la stessa cui appartenevano il cognato NO e Cinà) e di Corleone: esonero deciso in una riunione tenutasi alla presenza del II (v. più analiticamente p. 31 del provvedimento impugnato); la cessione alla Zoosicula s.r.I., nell'anno 1972, di un appartamento nel quale sarebbe stato tratto in arresto UC BA e nel quale era ospitato anche AT II. 4.2. E' alla luce di tali elementi che i giudici di merito hanno ritenuto di superare alcune "ingenuità" del provvedimento revocatorio del 1990 (in larga parte incentrato su un'analisi socioeconomica "astratta" delle condizioni del mercato immobiliare palermitano tra gli anni 1962, epoca della prima edificazione significativa dell'ex-fabbro LO, in via Maielli e l'anno 1978) e comunque di relativizzare la rilevanza di quella prima operazione immobiliare (una palazzina di sette piani), quale fattore decisivo dello sviluppo imprenditoriale del PI. Si è rimarcata, per esempio, anche sulla scorta della critica argomentata del decreto, sviluppata dalla sentenza d'appello del maxi-processo (p. 21 ss. del decreto del Tribunale), la carenza di puntuali allegazioni del prevenuto in ordine agli acconti ricevuti dagli acquirenti degli immobili, indicati come principale fonte di finanziamento delle opere intraprese da un soggetto che aveva svolto fino a poco prima una modesta attività artigiana e che non avrebbe potuto offrire agli istituti bancari neppure la garanzia del terreno ove quell'edificazione fu realizzata. Ed è l'analisi del decreto "liberatorio" allegato al ricorso difensivo a confermare l'attendibilità attribuita a copie fotostatiche di contratti preliminari privi di data certa e la commisurazione dell'ammontare dei presunti acconti secondo stime di massima, senza il conforto di fatture né di iscrizioni in contabilità (essendo riconosciuta la tenuta irregolare di queste ultime). 9 E' stata offerta puntuale e non irragionevole risposta anche all'argomento difensivo che vorrebbe trarre dal sopravvenuto fallimento delle imprese del proposto, dante causa degli odierni ricorrenti, la riprova dell'assenza di canali di illecito finanziamento, segnalando, sulla base di interrogatori resi dallo stesso PI, come quei fallimenti furono seguiti da concordati interamente adempiuti con soddisfazione anche dei creditori chirografari (p. 37 s. del provvedimento impugnato). E' stata anche confutata del tutto correttamente la deduzione incentrata sul mutuo asseritamente contratto dal PI, a giustificazione dell'acquisto dell'immobile di viale Somalia 250 (peraltro abitato da LO OV, che ivi ricevette la notifica del decreto di comparizione per la procedura di prevenzione), alla luce del corretto rilievo della Corte di appello che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi, in coerenza con il principio di diritto secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di &legazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (Sez 6, n. 21347 del 2018, Rv. 273388- 01). 4.3. Per chiudere, il ricorso è privo di reale confronto con il compendio indiziario sopravvenuto al decreto di revoca, formulando apodittiche censure di genericità e non contiene una argomentata critica alla tenuta logica del provvedimento, alla fine riproponendo argomenti contenuti nel decreto del 1990 e insistendo nella censura del mancato esperimento di un nuovo accertamento contabile capace di superare le risultanze di quello valorizzato a suo tempo, laddove le emergenze successive, delineando il profilo di un'"impresa mafiosa", comportano il superamento di tale necessità. 5. Venendo alle censure che stigmatizzano l'indebita comprensione nel provvedimento ablatorio di beni acquisiti dalla moglie, NA BÍ, in epoca anteriore al matrimonio contratto con il PI nel 1956, esse, oltre che generiche, risultano manifestamente smentite dal decreto impugnato, che chiarisce, nel contesto di un sequestro prevalentemente indirizzato a beni intestati allo stesso OV PI e alle società a lui pacificamente riconducibili, che l'unico bene immobile intestato alla predetta venne acquistato in costanza di matrimonio e che la presunzione di disponibilità effettiva del defunto proposto, oltre a fondarsi sulla prev sione legale dell'art. 19 c. 3 d. Igs. n. 159 del 2011, è riscontrata dall'analisi reddituale più compiutamente illustrata nel provvedimento di prime cure (p. 45 s.). 5.1. Prive si specificità sono anche le censure relative all'attribuzione dei beni formalmente intestati al figlio del proposto, IU PI, alla disponibilità del padre portatore di pericolosità, 10 a fronte dell'ampia e specifica motivazione dedicata all'argomento nel provvedimento di prime cure, richiamato a p. 39 ss. del provvedimento impugnato, ove si dà conto dell'incapacità reddituale dell'intestatario formale all'epoca dell'acquisto e negli anni immediatamente precedenti e successivi, della donazione (del valore di un milione 300mila euro) ricevuta dal padre dell'immobile di via Saturno, della continuità aziendale delle imprese cadute in sequestro rispetto a quelle originariamente intestate e riferibili al proposto. (,Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua li .
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 08 febbraio 2024 Il Corisigliere estensore
lettetse-n>tt le conclusioni del PG FF PICCIRILLO, che ha concluso per inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16136 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA AN Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo - sezione Misure di prevenzione - ha confermato il provvedimento di confisca adottato dal Tribunale di quella stessa città, in data 21.1.2021, avente a oggetto alcuni beni mobili e immobili, prodotti finanziari e società, in larga parte, intestati al proposto OV LO, deceduto nel corso della procedura, in altra parte, alla moglie NA NO e al figlio IU LO. 2. Il comune ricorso per cassazione formulato nell'interesse del figlio e della vedova del proposto, medio tempore deceduto, è affidato al ministero del difensore di fiducia, avvocato ME La BL, il quale denuncia violazione di legge, anche per mancanza di motivazione, sotto plurimi profili. In linea generale - premessa la pericolosità sociale (.._non più attuale, come decretato dallo stesso Tribunale, in primo grado) del proposto, raggiunto, in vita, da misure di prevenzione personali e da condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qui discettandosi delia liceità del patrimonio ablato - la difesa ricorrente denuncia la violazione del giudicato, per avere il Tribunale e la Corte d'appello di Palermo applicato la misura ablatoria senza acquisire elementi fattuali nuovi, utili al superamento del quadro risultante dalla decisione della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 15.9.1987, irrevocabile il 18.10.1990, che revocava un precedente provvedimento di confisca, emesso in relazione ai beni dello stesso PI OV, dopo aver confermato la misura di prevenzione personale, disposta per appartenenza a sodalizio mafioso. Il ricorrente segnala, inoltre, la mancata acquisizione, da parte del Tribunale e della Corte d'appello, della perizia contabile posta a fondamento del provvedimento di restituzione passato in giudicato nel 1990 - che pure ha costituito oggetto di critica da parte dei giudici di merito (in specie con riguardo alla prima iniziativa immobiliare del PI, che segnò l'inizio della sua ascesa imprenditoriale), già nel giudizio di cognizione conclusosi con la condanna per il delitto associativo, critica ripresa dal provvedimento impugnato. In tal modo, lamenta il ricorrente, i giudici sono giunti a superare il precedente giudicato, non già alla luce dell'acquisizione di nuove informazioni fattuali, ma alla stregua di una nuova valutazione tecnica della emergenze pregresse, e, in specie, appunto, della perizia contabile, in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 600 del del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010 ), Galdieri, Rv. 245176-01), in applicazione del quale si è escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tec:nico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati (Sez. 1, n. 47233 del 2016, Rv. 268175-01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi non sono fondati, ai limiti della inammissibilità, e se ne impone, pertanto, il rigetto. Le censure sono in buona parte incentrate, al di là della formale qualificazione come violazioni di legge, anche per omessa o apparente motivazione, sulla denuncia di vizi della motivazione e su deduzioni in fatto, non prospettabiii dinanzi al giudice di legittimità in sede di impugnazione di provvedimenti aventi a oggetto misure di prevenzione. In ogni caso, e censure formulate dai ricorrenti risultano infondate. 2 2. E' bene ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dellart. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione Personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali;
Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ). 2.1. Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 3. Il tema sul quale si concentra in massima parte il ricorso è costituito dalla asserita violazione del giudicato, per avere il Tribunale e la Corte d'appello di Palermo applicato la misura ablatoria senza acquisire elementi utili al superamento del quadro risultante dalla decisione della Corte d'appello di Palermo emessa in data 15.9.1987, irrevocabile il 18.10.1990, che revocava il 3 provvedimento di confisca emesso in relazione ai beni dello stesso PI, dopo aver confermato la misura di prevenzione personale, disposta per appartenenza a sodalizio mafioso. In tale contesto argomentativo, la Difesa denuncia, peraltro, anche la mancata acquisizione, da parte del Tribunale e della Corte d'appello, della perizia contabile posta a fondamento del provvedimento di restituzione passato in giudicato nel 1990, nondimeno posta a fondamento del provvedimento impugnato, dolendosi, quindi, che il precedente giudicato sarebbe stato superato, non già alla luce dell'acquisizione di nuove elementi fattuali, ma alla stregua di una nuova valutazione tecnica della emergenze pregresse, in spregio dell'espresso insegnamento di questa Corte, che ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati (Sez. 1, n. 47233 del 2016, Rv. 268175-01). Il ricorso degli interessati si fonda essenzialmente sulla censura di detta argomentazione, contestando che una diversa valutazione degli elementi già noti in atti possa costituire quell'elemento nuovo che - anche nel settore della prevenzione - possa superare il vincolo del giudicato. Le deduzioni non colgono, tuttavia, nel 3.1. La tutela del diritto costituzionalmente garantito della proprietà individuale e della libera iniziativa economica impone che un decreto di confisca, che contrasti con precedenti decisioni di diverso tenore sui medesimi beni dei medesimi soggetti interessati, possa essere adottato soltanto a fronte di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o comunque non già previamente valutate, ovvero dell'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure del fondamento del procedimento di prevenzione su atti falsi o su altri fatti costituenti reato, e quindi su elementi in grado di offrire dimostrazione della sussistenza di uno o più dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di confisca. Resta, quindi, esclusa ogni possibilità che il procedimento costituisca mera occasione per una rivisitazione dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, evenienza che esporrebbe in modo inammissibile ed irrazionale le sue statuizioni alla rivedibilità illimitata nell'assenza di alcun novum riguardante i fatti già apprezzati (-Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 Rv. 268175). 3.2. I principi che presidiano la materia del giudicato di prevenzione sono stati declinati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con un risalente approdo, hanno affermato che «il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. Un., n. 600 del 2010, Galdieri, Rv. 245176), precisandosi, in seguito, che «In materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle 4 considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta» (Sez. 5, n. 16019 del 2015, Rv. 263269, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in considerazione della sproporzione del valore degli stessi rispetto al reddito, ed in relazione ai quali, in precedenza, identica richiesta era stata invece rigettata per mancanza della prova della natura illecita delle risorse impiegate per gli acquisti). E' in tale contesto ermeneutico che si afferma che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 2, n° 25577 del 14.05.2009, Rv. 244152). Tali prove si risolvono infatti in una mera modalità ricostruttiva dei dati già vagliati dal giudice in violazione del principio della improponibilità di ulteriori prospettazioni di situazioni già contestate anche perché le stesse non contribuiscono a dare contezza certa dell'esistenza di un diverso livello reddituale tale da ritenerlo proporzionato ai beni confiscati o comunque l'insussistenza degli altri presupposti di legge. Le prove sono nuove, dunque, se portano alla conoscenza di veri e propri fatti nuovi che consentano al giudice valutazioni affatto diverse (Sez. 1, n° 36224 del 22.09.2010, Rv 248296). Alla stregua dei principi sopra esposti, quell'elemento di novità deve essere costituito di elementi di fatto nuovi, tal non potendo essere considerati mere argomentazioni e valutazioni tecniche tratte da una perizia. Certamente, dunque, l'esistenza della perizia ex se non potrebbe costituire un elemento nuovo, (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 Rv. 268175). 3.3. Nel caso di specie, tuttavia, i Giudici di merito - lungi dall'incentrare la propria decisione sulla mera rivalutazione della preesistente perizia o comunque sulla riconsiderazione di elementi fattuali preesistenti e già esaminati - hanno puntualmente individuato una serie di evidenze sopraggiunte al giudicato del 1990, ovvero trascurate in quella sede (dichiarazioni del collaboratore NS AT), e le hanno sinergicamente valutate confrontandole con !a storia dell'appartenenza associativa del PI, quale risultante dalle precedenti misure di prevenzione personale (ivi compresa quella confermata dalla Corte d'appello nello stesso provvedimento del 1987) e attestata dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. 3.4. D'altronde, nessun pregio ha la censura riguardante la mancata acquisizione della relazione peritale svolta nel precedente procedimento di prevenzione, i contenuti della perizia appaiono diffusamente riportati e commentati nel medesimo decreto allegato al ricorso difensivo, con il quale i due provvedimenti di merito si confrontano adeguatamente sia per segnalare il carattere "congetturale" di alcuni passaggi, sia per evidenziare gli incrementi conoscitivi che giustificano il superamento di quella statuizione. Dal canto suo, la difesa ricorrente omette di segnalare profili specifici dell'elaborato che sarebbero stati trascurati dall'autorità giudiziaria, e neppure lo allega, pur dimostrando perfetta conoscenza dei suoi contenuti. 5 3.5. Deduce il ricorrente che la misura ablativa abbia attinto anche beni acquisiti indipendentemente dalle anzidette collusioni e con provvista non derivante dall'attività d'impresa nel campo edilizio, ma al di là della sua genericità, la deduzione è risultata smentita dagli accertamenti svolti durante il giudizio di prevenzione. Invero, in esito a un complesso procedimento valutativo compiutamente svolto e approfonditamente argomentato da entrambi i giudici di merito, è emerso il profilo di un imprenditore mafioso, le cui attività, in quanto caratterizzate da interventi del sodalizio di reciproco vantaggio e contaminate da detti interventi, legittimano la totale apprensione dei beni del proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci» (In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima) (Sez. 6, n. 7072 del 2022, Rv. 283462-01). Con tale profilo il ricorrente non si confronta, omettendo di affrontare il tema della rilevanza inquinante della preponderante parte illecita del patrimonio sull'eventuale porzione iniziale di esso legittimamente formatasi. Le osservazioni svolte dai giudici di merito legittimano la totale apprensione dei beni del proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, e che il Collegio intende ribadire, secondo cui può essere disposta «la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438-01; conf. sez. 2 n. 9899 del 28/01/2021 dep. 12/03/2021, n. m.). Il principio è stato affermato con riguardo alle ipotesi in cui la pericolosità investa, come spesso accade, l'intero percorso esistenziale del proposto: si parla di impresa mafiosa laddove emerga - come nel caso di specie - una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili alla consorteria criminosa;
In tali casi, ricorrendone i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali e utilità, la cui presumibile illecita provenienza non risulti in alcun modo smentita. Si è fatto riferimento, da parte della giurisprudenza, al caso in cui si registri una sovrapposizione tra la compagine associativa e quella societaria, ovvero quando l'intera attività d'impresa risulti inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano irreversibilmente contaminato l'accumulo di ricchezza, così da non consentire di distinguere tra capitali leciti e quelli illeciti, o, 6 ancora, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con commistione tra attività di impresa e mafiosax(Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018,Rv. 272640;conf.Sez. 1 n. 13043 del 04/12/2019 ( dep. 2020), Rv. 278891). La Corte di appello ha dato atto che il PI ha esercitato la sua attività di imprenditore edile, sin dagli anni '60 del secolo scorso, acquisendo una posizione preminente sul mercato locale grazie alla sua intraneità alla associazione mafiosa 'cosa nostra' e alla protezione e all'ausilio dalla stessa fornitigli, ricoprendo il ruolo nevralgico di ricettatore dei proventi del traffico di stupefacenti, a cui erano dediti gli esponenti di spicco del sodalizio. In sostanza, l'attività imprenditoriale si è sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione dell'associazione mafiosa alla quale è risultata asservita, rimanendo inquinata dal metodo mafioso, che ha consentito al ricorrente di lavorare indisturbato, affrancato dal pagamento del 'pizzo', e assurgendo a imprenditore di riferimento del mandamento di San Lorenzo, in cui era inserita la famiglia di cui il proposto faceva parte. Cosicchè, ne sono risultati contaminati sia l'intero patrimonio aziendale che le componenti del patrimonio personale del proposto (pure per i beni formalmente intestati ai suoi familiari), che quel condizionamento mafioso ha reso possibile costituire. Nell'ambito di un complesso aziendale, a meno che tale possibilità non emerga nitidamente dalle risultanze istruttorie per peculiari ragioni contingenti, non può, infatti, scindersi, ai fini della confisca, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità ed all'iniziativa imprenditoriale legittima. Dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituendo essa il risultato di una determinata attività delittuosa o essendo stata resa possibile solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppatasi grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico, infatti, rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego (così Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply coop, in motivazione;
con?. Sez. 6, n. 7072 del 14/07/20214dep. 2022 4-Rv. 283462 ). Non occorrono, dunque, indicazioni di dettaglio, giacche l'attività imprenditoriale del proposto è risultata intrecciata in maniera tanto preponderante cori la compagine associativa, da contaminare l'intera ricchezza accumulata in vita, inestricabilmente correlata alle attività illecita, anche nella parte destinata al riciclaggio, così che non se ne possono più apprezzare eventuali fonti lecite. 3.6. Quanto accertato attraverso le informazioni acquisite o valutate dopo il precedente giudicato ha reso irrilevante il tema della perimetrazione temporale degli acquisti rispetto al tempo di espressione della pericolosità del proposto, giacchè come chiarito dalla giurisprudenza «In tema 7 di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego di capitali illeciti» (Sez. 2, n. 40778 del 2021, Rv. 282195). 4. E, dunque, giova ricordare, in estrema sintesi, gli elementi sopravvenuti, che sono stati evidenziati ai fini della pericolosità: a) la sentenza di condanna di OV PI a sette anni di reclusione, per la sua partecipazione a Cosa Nostra e per ricettazione continuata, emessa dalla Corte d'assise d'appello di Palermo in data 10.12.1990 (irrevocabile dal :30.1.1992) all'esito del cd. maxiprocesso, fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Buscetta, Siino, Calderone, Contorno AT) che lo inquadrano quale organico appartenente alla famiglia di San Lorenzo;
b) le dichiarazioni del collaboratore NS AT, già disponibili ma non valutate all'epoca del provvedimento di revoca della confisca di prevenzione, secondo le quali «il PI svolgeva il compiacente ruolo di confondere nel suo cospicuo giro d'affari gli assegni dati al cognato NO per le transazioni concernenti gli stupefacenti... gli assegni versati al NO in pagamento della droga erano, in realtà, negoziati dal cognato OV LO il quale, essendo un imprenditore edile, poteva facilmente occultare la provenienza degli stessi nel suo giro d'affari» (p. 24 del provvedimento impugnato); c) le dichiarazioni del c:ollaboratore ES Onorato (7.11.2002), che indicano PI come il «costruttore di PP NO», nel contesto di un sistema nel quale «ogni mandamento aveva i suoi costruttori», collimanti con quelle di IN BI secondo le quali «Il PI era un importante costruttore che negli anni ottanta aveva realizzato grossi lavori in società e grazie all'intervento del cognato NO»; e con quella di OV BR (24.6.2003) che rievoca due incontri significativi: uno intercorso con il boss SA DO che gli chiedeva di intervenire presso Santi Pullarà per far sì che «il PI entrasse in società con il costruttore Lo Sicco che stava realizzando un palazzo in visa del Bersagliere a Palermo»; un altro, tenutosi agli inizia degli anni '80 con la partecipazione di AT II, di FF AN (cognato di PI), ES DO, in occasione del quale LO «importante costruttore edile» gli venne presentato come «uomo d'onore». d) le vicende riferite dal collaboratore AN ES Paolo (29.4.2003), relative a cessioni di terreni edificabili effettuate dal PI in favore di esponenti mafiosi come i fratelli IA ES Paolo e IU e, indirettamente, del genero OR ES (anch'essi condannati all'esito del maxiprocesso e colpiti da misura di prevenzione); e) il riscontro dichiarativo di AN ER (28.4.2003) che riguarda le cessioni di terreni e di un capannone, dato in fitto alla Telecom, intestato al PI ma nella disponibilità effettiva di AT II e del cognato narcotrafficante GI IU NO;
f) i riscontri documentali relativi alla cessione di immobili (tra i quali un complesso industriale sito in via Ugo La Malfa n. 80) da società riferibili al PI (riferibilità 8 ampiamente dimostrata nel provvedimento impugnato p. 16 ss.) alla Ariete Costruzioni s.r.l. Di CA OV e NG IU e Santo, condannati, per questa vicenda, per associazione mafiosa e riciclaggio, in quanto prestanome di AT II e dello stesso NO IU GI, con sentenza anch'essa successiva al decreto di revoca della precedente confisca (App. Palermo, n. 2713 dell'8.6.1999); g) la convergenza dei collaboratori sul tema della prosecuzione della militanza associativa del PI dopo l'esecuzione della condanna irrogata con la sentenza conclusiva del cd. maxi-processo palermitano. 4.1. Ulteriore rilievo è quello che il descritto quadro si aggiunge agli elementi di intraneità associativa emergenti già dai primi decreti applicativi di misura personale di prevenzione (la prima risalente al 14.10.1976) che attestano, insieme ai legami di affinità con i NO (la moglie del proposto, NA NO, sposata nel 1974, è figlia e sorella de boss del mandamento della Noce), episodi di particolare rilievo sintomatico, come: il rinvenimento del PI, in compagnia di Cinà ES, in data 26.11.1975, in possesso di armi, subito dopo l' omicidio ES Paolo del guardaspalle dello stesso OV PI;
la cessione a titolo gratuito al predetto Cinà dell'uso di una villa, nella quale avevano lugo riunioni di mafia in presenza di UC BA;
la vicenda narrata dal collaboratore VI RD nel 1973 che vede il PI, all'epoca impegnato nella costruzione di alcuni edifici, sostanzialmente esonerato dal pagamento della tangente «in riconoscimento dei servigi che aveva reso alle famiglie mafiose di San Lorenzo (la stessa cui appartenevano il cognato NO e Cinà) e di Corleone: esonero deciso in una riunione tenutasi alla presenza del II (v. più analiticamente p. 31 del provvedimento impugnato); la cessione alla Zoosicula s.r.I., nell'anno 1972, di un appartamento nel quale sarebbe stato tratto in arresto UC BA e nel quale era ospitato anche AT II. 4.2. E' alla luce di tali elementi che i giudici di merito hanno ritenuto di superare alcune "ingenuità" del provvedimento revocatorio del 1990 (in larga parte incentrato su un'analisi socioeconomica "astratta" delle condizioni del mercato immobiliare palermitano tra gli anni 1962, epoca della prima edificazione significativa dell'ex-fabbro LO, in via Maielli e l'anno 1978) e comunque di relativizzare la rilevanza di quella prima operazione immobiliare (una palazzina di sette piani), quale fattore decisivo dello sviluppo imprenditoriale del PI. Si è rimarcata, per esempio, anche sulla scorta della critica argomentata del decreto, sviluppata dalla sentenza d'appello del maxi-processo (p. 21 ss. del decreto del Tribunale), la carenza di puntuali allegazioni del prevenuto in ordine agli acconti ricevuti dagli acquirenti degli immobili, indicati come principale fonte di finanziamento delle opere intraprese da un soggetto che aveva svolto fino a poco prima una modesta attività artigiana e che non avrebbe potuto offrire agli istituti bancari neppure la garanzia del terreno ove quell'edificazione fu realizzata. Ed è l'analisi del decreto "liberatorio" allegato al ricorso difensivo a confermare l'attendibilità attribuita a copie fotostatiche di contratti preliminari privi di data certa e la commisurazione dell'ammontare dei presunti acconti secondo stime di massima, senza il conforto di fatture né di iscrizioni in contabilità (essendo riconosciuta la tenuta irregolare di queste ultime). 9 E' stata offerta puntuale e non irragionevole risposta anche all'argomento difensivo che vorrebbe trarre dal sopravvenuto fallimento delle imprese del proposto, dante causa degli odierni ricorrenti, la riprova dell'assenza di canali di illecito finanziamento, segnalando, sulla base di interrogatori resi dallo stesso PI, come quei fallimenti furono seguiti da concordati interamente adempiuti con soddisfazione anche dei creditori chirografari (p. 37 s. del provvedimento impugnato). E' stata anche confutata del tutto correttamente la deduzione incentrata sul mutuo asseritamente contratto dal PI, a giustificazione dell'acquisto dell'immobile di viale Somalia 250 (peraltro abitato da LO OV, che ivi ricevette la notifica del decreto di comparizione per la procedura di prevenzione), alla luce del corretto rilievo della Corte di appello che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi, in coerenza con il principio di diritto secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di &legazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (Sez 6, n. 21347 del 2018, Rv. 273388- 01). 4.3. Per chiudere, il ricorso è privo di reale confronto con il compendio indiziario sopravvenuto al decreto di revoca, formulando apodittiche censure di genericità e non contiene una argomentata critica alla tenuta logica del provvedimento, alla fine riproponendo argomenti contenuti nel decreto del 1990 e insistendo nella censura del mancato esperimento di un nuovo accertamento contabile capace di superare le risultanze di quello valorizzato a suo tempo, laddove le emergenze successive, delineando il profilo di un'"impresa mafiosa", comportano il superamento di tale necessità. 5. Venendo alle censure che stigmatizzano l'indebita comprensione nel provvedimento ablatorio di beni acquisiti dalla moglie, NA BÍ, in epoca anteriore al matrimonio contratto con il PI nel 1956, esse, oltre che generiche, risultano manifestamente smentite dal decreto impugnato, che chiarisce, nel contesto di un sequestro prevalentemente indirizzato a beni intestati allo stesso OV PI e alle società a lui pacificamente riconducibili, che l'unico bene immobile intestato alla predetta venne acquistato in costanza di matrimonio e che la presunzione di disponibilità effettiva del defunto proposto, oltre a fondarsi sulla prev sione legale dell'art. 19 c. 3 d. Igs. n. 159 del 2011, è riscontrata dall'analisi reddituale più compiutamente illustrata nel provvedimento di prime cure (p. 45 s.). 5.1. Prive si specificità sono anche le censure relative all'attribuzione dei beni formalmente intestati al figlio del proposto, IU PI, alla disponibilità del padre portatore di pericolosità, 10 a fronte dell'ampia e specifica motivazione dedicata all'argomento nel provvedimento di prime cure, richiamato a p. 39 ss. del provvedimento impugnato, ove si dà conto dell'incapacità reddituale dell'intestatario formale all'epoca dell'acquisto e negli anni immediatamente precedenti e successivi, della donazione (del valore di un milione 300mila euro) ricevuta dal padre dell'immobile di via Saturno, della continuità aziendale delle imprese cadute in sequestro rispetto a quelle originariamente intestate e riferibili al proposto. (,Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua li .
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 08 febbraio 2024 Il Corisigliere estensore