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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/11/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 331/2022 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/11/2025, davanti al Giudice dott. AU LU, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. GAMBARO in sostituzione dell'avv. GIUGGIOLI;
per parte convenuta, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
I procuratori delle parti procedono alla discussione.
L'avv. GAMBARO si riporta alle note depositate e alle conclusioni rassegnate.
L'avv. BIGI richiama gli atti e le note autorizzate 8.9.2025.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
AU LU
N. 331/2022 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. AU LU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 331/2022 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Maroncelli 17, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giuggioli del Foro di Novara ed elettivamente domiciliato in Novara, Corso Cavallotti 36, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 21/7/2015, Rep. 80974, Rogito 21569, per atti Dott.
[...]
Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut Per_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice adito: NEL MERITO accertare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore;
per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 368 2022 00157947 53 000, formato il 24 Settembre 2022, della sede del Verbano Cusio Ossola, notificato alla parte CP_2 ricorrente a mezzo PEC in data 28-9-2022. Con il favore delle spese di lite”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da Parte_1 e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri confronti.
[...] CP_1 Con vittoria di spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.10.2022, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2022 00157947 53 000, formato il 24 settembre 2022, per l'importo totale di euro 7.928,78 avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi relativi al periodo Novembre 2019 – Febbraio 2020.
L'avviso di addebito traeva origine dal verbale di accertamento e notificazione n. NO00000/2020-
258-01/02 protocollo 10035 del 08.06.2020, con il quale i funzionari ispettivi dell'Ispettorato
[...]
sulla base del confronto fra le risultanze del LUL e le dichiarazioni assunte da alcuni lavoratori Pt_2 rilevavano come il personale impiegato avesse svolto, nel periodo indicato, un numero di ore di lavoro superiore a quello registrato e dunque contestavano la mancata registrazione, per alcuni lavoratori, di tutte le ore effettivamente svolte. Nello stesso tempo accertavano che per alcune lavoratrici era stata operata in busta paga una trattenuta per “vitto e alloggio” nonostante le stesse non usufruissero di alcun alloggio ma solamente dei pasti durante i turni di lavoro.
La ricorrente svolgeva opposizione sostenendo non essere rispondente al vero la circostanza che il personale indicato avesse svolto un numero di ore di lavoro (straordinario o supplementare) maggiore rispetto a quelle retribuite, in particolare sulla base del fatto che fossero proprio gli stessi dipendenti a comunicare gli orari di lavoro svolti al responsabile della struttura, che li inoltrava poi al consulente del lavoro;
inoltre mai era stato autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del datore di lavoro. Deduceva, peraltro, la genericità del verbale di accertamento e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Sosteneva, altresì, anche la correttezza della trattenuta “vitto-alloggio” operata, ribadendo che le dipendenti interessate avevano usufruito di alloggi messi a loro disposizione, osservando peraltro che le trattenute effettuate, comunque, non avevano comportato alcuna variazione/diminuzione dell'imponibile contributivo.
L' si è costituito per resistere alla domanda. CP_2
La causa, istruita oltre che documentalmente mediante l'audizione di alcuni dei lavoratori coinvolti,
è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione , rammentandosi che l'art. 13 della l. 23 dicembre 1998 CP_3
n. 448, come modificata dal d.l. 203/2005, convertito in l. 248/2005, prevede la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già maturati e maturandi sino CP_3 CP_2 al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
Tanto premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto deriva dalla verifica effettuata, in sede di accertamento ispettivo, dagli Ispettori del Lavoro operando un raffronto fra il numero di lavoro registrate sul LUL per alcuni lavoratori della mpiegati Parte_1 presso l'Hotel “la Vetta” gestito dalla società e le dichiarazioni rese dal medesimo personale che invece riferiva agli ispettori di avere regolarmente svolto un numero di ore di lavoro superiore.
E' noto che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_2
l'Istituto fondi su un rapporto ispettivo. E' altrettanto pacifico che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Con riguardo alle dichiarazioni di terzi, acquisite in sede ispettiva, il Supremo Collegio ha precisato, in particolare, come “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass. 20768/17 in motivazione).
Ora, nel dettaglio, le lavoratrici e CP_4 Parte_3 riferivano agli Ispettori di lavorare sempre dalle 7 alle 15 per 6 giorni a settimana Parte_4 con due pause di 30 minuti per la colazione ed il pranzo;
riferiva di lavorare Controparte_5 dalle 6,30 alle 12,00 (con pausa di mezz'ora) due volte a settimana e i rimanenti giorni secondo un orario spezzato dalle 6,30 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 23,30; riferiva di lavorare Parte_5
4 ore al mattino e 5 ore al pomeriggio;
riferiva che il suo orario era dalle 9,00 alle Persona_2
13,00 e dalle 16,30/17,00 alle 22,00 per 6 giorni alla settimana ma secondo una flessibilità per cui non venivano mai superate le 48 ore;
indicava come orario di lavoro, nel caso si CP_6 occupasse delle colazioni, dalle 6,30 alle 11,30 e poi dalle 17,30 alle 22,00 mentre se si occupava del pranzo dalle 9,00 alle 13,30 e sempre dalle 17,30 alle 22,00 (per non meno di 48 ore settimanali); anche indicava come orario dalle 9,00 alle 13,30 e sempre dalle 17,30 alle 22,00. Controparte_7
per il periodo dal 1.2.2020 al 18.2.2020 riferiva agli stessi Ispettori di aver Parte_6 sempre lavorato 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, circostanza che secondo quanto accertato dagli Ispettori veniva confermata dal prospetto dei turni del periodo dal 4 al 10 febbraio (orario o dalle 7 alle 12 o dalle 8 alle 13 per 6 giorni a settimana).
Anche dichiarava di svolgere “generalmente” più di 40 ore settimanali, senza Persona_3 avere orari fissi.
In conseguenza, gli Ispettori rilevavano la non conformità alle registrazioni del LUL, ove si attestavano unicamente, per tutti i lavoratori, 6 ore e 45 di lavoro ordinario conformemente alla previsione contrattuale di 40 ore settimanali (solo per 4,16 ore giornaliere Parte_6
a fronte di un contratto di 25 ore settimanali). Ora, CP_4 Controparte_5 Testimone_1 Testimone_2
e sono stati sentiti direttamente anche nel corso del Persona_4 Testimone_3 giudizio;
in particolare, su specifica eccezione della difesa della ricorrente, sono stati escussi ai sensi dell'art. 421 ultimo comma;
identico valore può attribuirsi anche alle dichiarazioni rese da
[...]
e sentite all'udienza del 19.2.2024. Parte_4 Parte_3
Sebbene con tale valenza probatoria attenuata, le dichiarazioni assunte forniscono tuttavia un'ulteriore conferma a quanto già emerge dagli elementi sopra esposti.
Infatti, e Parte_4 Parte_3 CP_4 Controparte_5 sentite nel corso del giudizio hanno anzitutto pienamente confermato il contenuto delle dichiarazioni già rese avanti agli Ispettori del lavoro.
E' emerso ulteriormente come, specie per il personale della cucina, il numero di ore di lavoro effettive fosse significativamente superiore a quello contrattualmente previsto e registrato.
assunto con la qualifica di chef, ha dichiarato: “Quanto all'orario, ricordo che a Testimone_2 dicembre pressappoco facevamo dalle 8 alle 15 e poi riattaccavamo vero le 17,00 e finivamo verso le 23. Dopo Capodanno avevamo trovato un accordo con il direttore -di cui ricordo solo il nome
e seguivamo come orario pressappoco dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22. Io ho sempre Per_5 percepito un fisso, indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolte. Si è arrivati all'accordo perché nel mese di Dicembre c'erano stato un notevole numero di ore di lavoro e i ragazzi erano scontenti. Abbiamo parlato al direttore della struttura. L'accordo era un accordo solo verbale per evitare di litigare”.
(assunto il 28.11.2019), dal canto suo, ha riferito: “Ho lavorato come cuoco Testimone_3 nell'albergo “la Vetta” se non sbaglio dal Dicembre dell'anno precedente il Covid e fino a fine
Febbraio. In cucina eravamo pochi per coprire i turni giusti;
facevo pertanto più ore del dovuto.
Stavo 12 o 13 ore in cucina;
siamo andati anche ai sindacati per segnalare la situazione ma ci siamo mossi un po' tardi e quindi la situazione è rimasta invariata e poi è scoppiato il Covid.
Ribadisco che il numero di ore che ho effettuato presso l' tra Dicembre e fine Febbraio Parte_7
è sempre stato superiore a quello previsto e di circa 12/13 ore. Più o meno valeva per tutti quanti lavoravano in cucina.
Io ero secondo cuoco, sous chef;
lo chef era;
c'era che si occupava Testimone_2 Controparte_7 dei primi, ai secondi piatti e poi non ricordo i cognomi degli altri: comunque Parte_8
c'era un addetto agli antipasti, un altro addetto ai primi, e un'altra persona per la pasticceria. Poi
c'erano due stagiste”.
Anche commis di cucina, pur dichiarando di non aver mai fatto “orari fuori Testimone_1 dal normale” ha indicato come orari di servizio dalle 6,00 alle 14,00 oppure (alternandosi con un altro dipendente) dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00: dunque un orario compreso fra le 8 e le 10 ore a fronte delle 6 ore e 45 registrate.
D'altronde conferma indiretta del normale superamento delle ore contrattualmente previste viene dalla conferma da parte di sulla protesta attivata dal personale di cucina prima Parte_9 del Capodanno 2020 (“In particolare ricordo che il personale di cucina prima del Capodanno 2020 fece una specie di rivolta nel senso che si erano impuntati e non volevano più lavorare in cucina per
l'eccessivo carico di lavoro;
questa protesta fu rimandata a dopo Capodanno;
so che avrebbero dovuto parlare con la famiglia Però, dopo gennaio non si parlò più di questa fase e CP_8 non so che cosa è successo”).
La plurima conforme attestazione e la sostanziale univocità delle dichiarazioni ricordate non consente di dubitare dell'affermato costante superamento delle 6,45 ore contrattuali. Ne emerge, anzi, un generale quadro di sistematico lavoro straordinario del personale di cucina non riconosciuto nelle buste paga, che deve comprendere anche le posizioni di (chef) e Parte_8 Per_6
(demi-chef).
[...]
Anche per il personale addetto alle pulizie delle camere, ulteriore conferma delle risultanze emerse in sede ispettiva viene dall'audizione di che ha confermato che l'orario iniziava Persona_4 alle 7,00 e non terminava mai prima delle 15,00 (e spesso si protraeva oltre).
Va ancora rimarcato come la Suprema Corte ha precisato con riguardo alle dichiarazioni assunte dagli
Ispettori come la loro univocità e concordanza consenta di prescindere dalla conferma testimoniale in giudizio, in assenza di allegazioni idonee ad inficiarne l'attendibilità.
Così ha statuito in proposito la Corte di Cassazione: “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso dei contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Sì è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008;
Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che I verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dai giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Del resto, la genuinità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha più volte posto in luce la maggiore credibilità rispetto a quelle fornite in sede testimoniale (vd. Cass. 3412/2022; Cass. 13910/2001).
A maggior ragione, sulla base di tali principi, deve pertanto attribuirsi fede alle dichiarazioni confermate direttamente anche attraverso l'esame condotto avanti alle parti nel corso del giudizio.
La lettura delle dichiarazioni rese dai lavoratori consente quindi di confermare gli addebiti contributivi riferiti alle ore di lavoro non registrate di cui hanno riferito i medesimi, con le precisazioni che seguono.
Per i lavoratori che risultavano assunti già dagli ultimi giorni del mese di Novembre (
[...]
, e Parte_3 CP_6 Controparte_7 Testimone_2 Parte_9 non si ritiene che le dichiarazioni rese possano riferirsi anche a tali primissimi giorni in quanto sicuramente anteriori all'apertura dell'albergo al pubblico, laddove l'esigenza di lavoro straordinario pare legata alla presenza degli ospiti in struttura e quantomeno al bisogno di predisporre quanto indispensabile per l'apertura nei giorni immediatamente antecedenti (i testi di parte ricorrente hanno indicato come data di apertura il 6 Dicembre;
vd. però anche quanto dichiarato da Pt_3
: “L'albergo era aperto prima dell'apertura al pubblico per la sistemazione delle camere,
[...] mi sembra che poi l'albergo aprisse ai turisti dal 1 Dicembre”).
Solo in tali limiti (per il mese di Novembre), per le posizioni dei lavoratori indicate, non si reputa acquisita, con sufficiente grado di attendibilità, la prova dei fatti costituivi della pretesa fatta valere.
Inoltre, le dichiarazioni di che ha solo riferito di svolgere “generalmente” un Persona_3 orario superiore alla 40 settimanali previste, paiono prive della precisione sufficiente per un qualsiasi calcolo dello specifico numero di ore di lavoro supplementare su cui risulterebbero dovuti ulteriori contributi.
Per il resto, le dichiarazioni assunte esse prevalgono certamente sulle risultanze del LUL, le quali riportano le registrazioni formali, certamente superate dalle verifiche svolte, in ordine alle effettive modalità attuative dei rapporti di lavoro oggetto di causa, tramite le informazioni acquisite dagli
Ispettori.
Tali dichiarazioni non possono ritenersi adeguatamente contrastate dalle deposizioni rese da
(consulente di ) e Testimone_4 Parte_1 Testimone_5
(dirigente della SAN IC KY srl)
Al di là del diretto interesse in causa dei predetti testimoni quali prossimi congiunti dell'Amministratore della società ricorrente oltre che inseriti nella struttura della medesima, deve osservarsi che gli stessi si sono limitati nella sostanza a riferire che il numero di ore registrate e retribuite erano quelle riferite dai lavoratori al direttore di struttura, dal che si dovrebbe desumere in via induttiva che non appare attendibile che i lavoratori abbiano riferito un numero di ore inferiore a quello effettivamente svolto e quindi l'inattendibilità di tutte le dichiarazioni sopra ricordate.
Tuttavia, il direttore di struttura ascoltato nel corso del giudizio ha dichiarato che Parte_9
i capi-servizio si limitavano a fornire le giornate di presenza del personale e non il numero di ore di lavoro.
Anche ha confermato che il numero di ore di lavoro non veniva riferito ai Parte_3 responsabili.
Ne consegue che nessun elemento diretto sul numero di ore di lavoro effettivamente svolte dai dipendenti può ricavarsi dalle deposizioni di e e vengono Testimone_4 Testimone_5 meno anche gli argomenti logici che parte opponente ritiene di potere farne discendere, non essendo stata confermata la base di tale deduzione, ovverosia la diretta comunicazione del numero di ore lavorate da parte dei dipendenti al datore di lavoro per il tramite del direttore di struttura.
Invece, la mancata escussione già in fase ispettiva e la mancata presentazione a rendere testimonianza
(all'udienza del 24.3.2025 per la quale erano stati citati) non consente di reputare sussistente il dato di una effettiva prestazione di ore lavorate oltre l'orario ordinario per le rimanenti posizioni di
Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
e In relazioni ai predetti, dunque non si è dunque acquisita la
[...] Persona_11 prova del presupposto della pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito opposto.
Infine, quanto alla trattenuta “vitto-alloggio” (detto per inciso che solo ha Controparte_5 confermato di aver usufruito di un alloggio e che è risultato, per il resto, che Persona_3 avesse a sua disposizione una camera dell'albergo messale a disposizione dal direttore – escluso quindi che abbiano avuto a disposizione un alloggio e ) è la CP_4 Pt_4 Pt_6 stessa parte ricorrente, tuttavia, a riferire che la trattenuta non ha avuto incidenza sul trattamento contributivo, sicché deve desumersi che non abbia avuto riflessi sull'avviso di addebito opposto.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione può essere accolta limitatamente alle pretese contributive relative alle posizioni dei lavoratori Persona_3 Persona_7
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
e quanto alle posizioni di
[...] Parte_3 CP_6 CP_7
, unicamente con riferimento ai contribuiti ritenuti
[...] Testimone_2 Parte_9 omessi per il mese di Novembre 2019; l'avviso di addebito deve essere pertanto annullato con riguardo alle predette pretese e relativi accessori mentre il ricorso deve essere respinto nel resto. Tenuto conto dell'esito della lite le spese possono essere compensate nella misura del 50%, ponendo la residua frazione a carico della parte opponente, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 331/2022 R.G. lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara il difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione;
CP_3
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 368 2022 00157947 53 000 limitatamente alle pretese contributive, conseguenti interessi e sanzioni, relativi alle posizioni dei lavoratori Persona_3 Persona_7 Persona_8 [...]
e quanto alle posizioni di Persona_9 Persona_10 Persona_11
Parte_3 CP_6 Controparte_7 [...]
e unicamente con riferimento al mese di Novembre 2019; rigetta nel Tes_2 Parte_9 resto il ricorso, confermando le ulteriore pretese contributive e relativi accessori di cui all'avviso opposto.
Compensa le spese di lite nella misura del 50%.
Condanna parte ricorrente a rifondere a favore dell' le spese di lite per la residua frazione, che CP_2 liquida in € 2.695,50 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 12.11.2025
Il Giudice AU LU
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/11/2025, davanti al Giudice dott. AU LU, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. GAMBARO in sostituzione dell'avv. GIUGGIOLI;
per parte convenuta, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
I procuratori delle parti procedono alla discussione.
L'avv. GAMBARO si riporta alle note depositate e alle conclusioni rassegnate.
L'avv. BIGI richiama gli atti e le note autorizzate 8.9.2025.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
AU LU
N. 331/2022 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. AU LU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 331/2022 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Maroncelli 17, in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giuggioli del Foro di Novara ed elettivamente domiciliato in Novara, Corso Cavallotti 36, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 21/7/2015, Rep. 80974, Rogito 21569, per atti Dott.
[...]
Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut Per_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice adito: NEL MERITO accertare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore;
per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 368 2022 00157947 53 000, formato il 24 Settembre 2022, della sede del Verbano Cusio Ossola, notificato alla parte CP_2 ricorrente a mezzo PEC in data 28-9-2022. Con il favore delle spese di lite”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da Parte_1 e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri confronti.
[...] CP_1 Con vittoria di spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.10.2022, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2022 00157947 53 000, formato il 24 settembre 2022, per l'importo totale di euro 7.928,78 avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi relativi al periodo Novembre 2019 – Febbraio 2020.
L'avviso di addebito traeva origine dal verbale di accertamento e notificazione n. NO00000/2020-
258-01/02 protocollo 10035 del 08.06.2020, con il quale i funzionari ispettivi dell'Ispettorato
[...]
sulla base del confronto fra le risultanze del LUL e le dichiarazioni assunte da alcuni lavoratori Pt_2 rilevavano come il personale impiegato avesse svolto, nel periodo indicato, un numero di ore di lavoro superiore a quello registrato e dunque contestavano la mancata registrazione, per alcuni lavoratori, di tutte le ore effettivamente svolte. Nello stesso tempo accertavano che per alcune lavoratrici era stata operata in busta paga una trattenuta per “vitto e alloggio” nonostante le stesse non usufruissero di alcun alloggio ma solamente dei pasti durante i turni di lavoro.
La ricorrente svolgeva opposizione sostenendo non essere rispondente al vero la circostanza che il personale indicato avesse svolto un numero di ore di lavoro (straordinario o supplementare) maggiore rispetto a quelle retribuite, in particolare sulla base del fatto che fossero proprio gli stessi dipendenti a comunicare gli orari di lavoro svolti al responsabile della struttura, che li inoltrava poi al consulente del lavoro;
inoltre mai era stato autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del datore di lavoro. Deduceva, peraltro, la genericità del verbale di accertamento e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Sosteneva, altresì, anche la correttezza della trattenuta “vitto-alloggio” operata, ribadendo che le dipendenti interessate avevano usufruito di alloggi messi a loro disposizione, osservando peraltro che le trattenute effettuate, comunque, non avevano comportato alcuna variazione/diminuzione dell'imponibile contributivo.
L' si è costituito per resistere alla domanda. CP_2
La causa, istruita oltre che documentalmente mediante l'audizione di alcuni dei lavoratori coinvolti,
è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione , rammentandosi che l'art. 13 della l. 23 dicembre 1998 CP_3
n. 448, come modificata dal d.l. 203/2005, convertito in l. 248/2005, prevede la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già maturati e maturandi sino CP_3 CP_2 al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
Tanto premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto deriva dalla verifica effettuata, in sede di accertamento ispettivo, dagli Ispettori del Lavoro operando un raffronto fra il numero di lavoro registrate sul LUL per alcuni lavoratori della mpiegati Parte_1 presso l'Hotel “la Vetta” gestito dalla società e le dichiarazioni rese dal medesimo personale che invece riferiva agli ispettori di avere regolarmente svolto un numero di ore di lavoro superiore.
E' noto che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_2
l'Istituto fondi su un rapporto ispettivo. E' altrettanto pacifico che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Con riguardo alle dichiarazioni di terzi, acquisite in sede ispettiva, il Supremo Collegio ha precisato, in particolare, come “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass. 20768/17 in motivazione).
Ora, nel dettaglio, le lavoratrici e CP_4 Parte_3 riferivano agli Ispettori di lavorare sempre dalle 7 alle 15 per 6 giorni a settimana Parte_4 con due pause di 30 minuti per la colazione ed il pranzo;
riferiva di lavorare Controparte_5 dalle 6,30 alle 12,00 (con pausa di mezz'ora) due volte a settimana e i rimanenti giorni secondo un orario spezzato dalle 6,30 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 23,30; riferiva di lavorare Parte_5
4 ore al mattino e 5 ore al pomeriggio;
riferiva che il suo orario era dalle 9,00 alle Persona_2
13,00 e dalle 16,30/17,00 alle 22,00 per 6 giorni alla settimana ma secondo una flessibilità per cui non venivano mai superate le 48 ore;
indicava come orario di lavoro, nel caso si CP_6 occupasse delle colazioni, dalle 6,30 alle 11,30 e poi dalle 17,30 alle 22,00 mentre se si occupava del pranzo dalle 9,00 alle 13,30 e sempre dalle 17,30 alle 22,00 (per non meno di 48 ore settimanali); anche indicava come orario dalle 9,00 alle 13,30 e sempre dalle 17,30 alle 22,00. Controparte_7
per il periodo dal 1.2.2020 al 18.2.2020 riferiva agli stessi Ispettori di aver Parte_6 sempre lavorato 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, circostanza che secondo quanto accertato dagli Ispettori veniva confermata dal prospetto dei turni del periodo dal 4 al 10 febbraio (orario o dalle 7 alle 12 o dalle 8 alle 13 per 6 giorni a settimana).
Anche dichiarava di svolgere “generalmente” più di 40 ore settimanali, senza Persona_3 avere orari fissi.
In conseguenza, gli Ispettori rilevavano la non conformità alle registrazioni del LUL, ove si attestavano unicamente, per tutti i lavoratori, 6 ore e 45 di lavoro ordinario conformemente alla previsione contrattuale di 40 ore settimanali (solo per 4,16 ore giornaliere Parte_6
a fronte di un contratto di 25 ore settimanali). Ora, CP_4 Controparte_5 Testimone_1 Testimone_2
e sono stati sentiti direttamente anche nel corso del Persona_4 Testimone_3 giudizio;
in particolare, su specifica eccezione della difesa della ricorrente, sono stati escussi ai sensi dell'art. 421 ultimo comma;
identico valore può attribuirsi anche alle dichiarazioni rese da
[...]
e sentite all'udienza del 19.2.2024. Parte_4 Parte_3
Sebbene con tale valenza probatoria attenuata, le dichiarazioni assunte forniscono tuttavia un'ulteriore conferma a quanto già emerge dagli elementi sopra esposti.
Infatti, e Parte_4 Parte_3 CP_4 Controparte_5 sentite nel corso del giudizio hanno anzitutto pienamente confermato il contenuto delle dichiarazioni già rese avanti agli Ispettori del lavoro.
E' emerso ulteriormente come, specie per il personale della cucina, il numero di ore di lavoro effettive fosse significativamente superiore a quello contrattualmente previsto e registrato.
assunto con la qualifica di chef, ha dichiarato: “Quanto all'orario, ricordo che a Testimone_2 dicembre pressappoco facevamo dalle 8 alle 15 e poi riattaccavamo vero le 17,00 e finivamo verso le 23. Dopo Capodanno avevamo trovato un accordo con il direttore -di cui ricordo solo il nome
e seguivamo come orario pressappoco dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22. Io ho sempre Per_5 percepito un fisso, indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolte. Si è arrivati all'accordo perché nel mese di Dicembre c'erano stato un notevole numero di ore di lavoro e i ragazzi erano scontenti. Abbiamo parlato al direttore della struttura. L'accordo era un accordo solo verbale per evitare di litigare”.
(assunto il 28.11.2019), dal canto suo, ha riferito: “Ho lavorato come cuoco Testimone_3 nell'albergo “la Vetta” se non sbaglio dal Dicembre dell'anno precedente il Covid e fino a fine
Febbraio. In cucina eravamo pochi per coprire i turni giusti;
facevo pertanto più ore del dovuto.
Stavo 12 o 13 ore in cucina;
siamo andati anche ai sindacati per segnalare la situazione ma ci siamo mossi un po' tardi e quindi la situazione è rimasta invariata e poi è scoppiato il Covid.
Ribadisco che il numero di ore che ho effettuato presso l' tra Dicembre e fine Febbraio Parte_7
è sempre stato superiore a quello previsto e di circa 12/13 ore. Più o meno valeva per tutti quanti lavoravano in cucina.
Io ero secondo cuoco, sous chef;
lo chef era;
c'era che si occupava Testimone_2 Controparte_7 dei primi, ai secondi piatti e poi non ricordo i cognomi degli altri: comunque Parte_8
c'era un addetto agli antipasti, un altro addetto ai primi, e un'altra persona per la pasticceria. Poi
c'erano due stagiste”.
Anche commis di cucina, pur dichiarando di non aver mai fatto “orari fuori Testimone_1 dal normale” ha indicato come orari di servizio dalle 6,00 alle 14,00 oppure (alternandosi con un altro dipendente) dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00: dunque un orario compreso fra le 8 e le 10 ore a fronte delle 6 ore e 45 registrate.
D'altronde conferma indiretta del normale superamento delle ore contrattualmente previste viene dalla conferma da parte di sulla protesta attivata dal personale di cucina prima Parte_9 del Capodanno 2020 (“In particolare ricordo che il personale di cucina prima del Capodanno 2020 fece una specie di rivolta nel senso che si erano impuntati e non volevano più lavorare in cucina per
l'eccessivo carico di lavoro;
questa protesta fu rimandata a dopo Capodanno;
so che avrebbero dovuto parlare con la famiglia Però, dopo gennaio non si parlò più di questa fase e CP_8 non so che cosa è successo”).
La plurima conforme attestazione e la sostanziale univocità delle dichiarazioni ricordate non consente di dubitare dell'affermato costante superamento delle 6,45 ore contrattuali. Ne emerge, anzi, un generale quadro di sistematico lavoro straordinario del personale di cucina non riconosciuto nelle buste paga, che deve comprendere anche le posizioni di (chef) e Parte_8 Per_6
(demi-chef).
[...]
Anche per il personale addetto alle pulizie delle camere, ulteriore conferma delle risultanze emerse in sede ispettiva viene dall'audizione di che ha confermato che l'orario iniziava Persona_4 alle 7,00 e non terminava mai prima delle 15,00 (e spesso si protraeva oltre).
Va ancora rimarcato come la Suprema Corte ha precisato con riguardo alle dichiarazioni assunte dagli
Ispettori come la loro univocità e concordanza consenta di prescindere dalla conferma testimoniale in giudizio, in assenza di allegazioni idonee ad inficiarne l'attendibilità.
Così ha statuito in proposito la Corte di Cassazione: “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso dei contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Sì è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008;
Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che I verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dai giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Del resto, la genuinità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha più volte posto in luce la maggiore credibilità rispetto a quelle fornite in sede testimoniale (vd. Cass. 3412/2022; Cass. 13910/2001).
A maggior ragione, sulla base di tali principi, deve pertanto attribuirsi fede alle dichiarazioni confermate direttamente anche attraverso l'esame condotto avanti alle parti nel corso del giudizio.
La lettura delle dichiarazioni rese dai lavoratori consente quindi di confermare gli addebiti contributivi riferiti alle ore di lavoro non registrate di cui hanno riferito i medesimi, con le precisazioni che seguono.
Per i lavoratori che risultavano assunti già dagli ultimi giorni del mese di Novembre (
[...]
, e Parte_3 CP_6 Controparte_7 Testimone_2 Parte_9 non si ritiene che le dichiarazioni rese possano riferirsi anche a tali primissimi giorni in quanto sicuramente anteriori all'apertura dell'albergo al pubblico, laddove l'esigenza di lavoro straordinario pare legata alla presenza degli ospiti in struttura e quantomeno al bisogno di predisporre quanto indispensabile per l'apertura nei giorni immediatamente antecedenti (i testi di parte ricorrente hanno indicato come data di apertura il 6 Dicembre;
vd. però anche quanto dichiarato da Pt_3
: “L'albergo era aperto prima dell'apertura al pubblico per la sistemazione delle camere,
[...] mi sembra che poi l'albergo aprisse ai turisti dal 1 Dicembre”).
Solo in tali limiti (per il mese di Novembre), per le posizioni dei lavoratori indicate, non si reputa acquisita, con sufficiente grado di attendibilità, la prova dei fatti costituivi della pretesa fatta valere.
Inoltre, le dichiarazioni di che ha solo riferito di svolgere “generalmente” un Persona_3 orario superiore alla 40 settimanali previste, paiono prive della precisione sufficiente per un qualsiasi calcolo dello specifico numero di ore di lavoro supplementare su cui risulterebbero dovuti ulteriori contributi.
Per il resto, le dichiarazioni assunte esse prevalgono certamente sulle risultanze del LUL, le quali riportano le registrazioni formali, certamente superate dalle verifiche svolte, in ordine alle effettive modalità attuative dei rapporti di lavoro oggetto di causa, tramite le informazioni acquisite dagli
Ispettori.
Tali dichiarazioni non possono ritenersi adeguatamente contrastate dalle deposizioni rese da
(consulente di ) e Testimone_4 Parte_1 Testimone_5
(dirigente della SAN IC KY srl)
Al di là del diretto interesse in causa dei predetti testimoni quali prossimi congiunti dell'Amministratore della società ricorrente oltre che inseriti nella struttura della medesima, deve osservarsi che gli stessi si sono limitati nella sostanza a riferire che il numero di ore registrate e retribuite erano quelle riferite dai lavoratori al direttore di struttura, dal che si dovrebbe desumere in via induttiva che non appare attendibile che i lavoratori abbiano riferito un numero di ore inferiore a quello effettivamente svolto e quindi l'inattendibilità di tutte le dichiarazioni sopra ricordate.
Tuttavia, il direttore di struttura ascoltato nel corso del giudizio ha dichiarato che Parte_9
i capi-servizio si limitavano a fornire le giornate di presenza del personale e non il numero di ore di lavoro.
Anche ha confermato che il numero di ore di lavoro non veniva riferito ai Parte_3 responsabili.
Ne consegue che nessun elemento diretto sul numero di ore di lavoro effettivamente svolte dai dipendenti può ricavarsi dalle deposizioni di e e vengono Testimone_4 Testimone_5 meno anche gli argomenti logici che parte opponente ritiene di potere farne discendere, non essendo stata confermata la base di tale deduzione, ovverosia la diretta comunicazione del numero di ore lavorate da parte dei dipendenti al datore di lavoro per il tramite del direttore di struttura.
Invece, la mancata escussione già in fase ispettiva e la mancata presentazione a rendere testimonianza
(all'udienza del 24.3.2025 per la quale erano stati citati) non consente di reputare sussistente il dato di una effettiva prestazione di ore lavorate oltre l'orario ordinario per le rimanenti posizioni di
Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
e In relazioni ai predetti, dunque non si è dunque acquisita la
[...] Persona_11 prova del presupposto della pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito opposto.
Infine, quanto alla trattenuta “vitto-alloggio” (detto per inciso che solo ha Controparte_5 confermato di aver usufruito di un alloggio e che è risultato, per il resto, che Persona_3 avesse a sua disposizione una camera dell'albergo messale a disposizione dal direttore – escluso quindi che abbiano avuto a disposizione un alloggio e ) è la CP_4 Pt_4 Pt_6 stessa parte ricorrente, tuttavia, a riferire che la trattenuta non ha avuto incidenza sul trattamento contributivo, sicché deve desumersi che non abbia avuto riflessi sull'avviso di addebito opposto.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione può essere accolta limitatamente alle pretese contributive relative alle posizioni dei lavoratori Persona_3 Persona_7
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
e quanto alle posizioni di
[...] Parte_3 CP_6 CP_7
, unicamente con riferimento ai contribuiti ritenuti
[...] Testimone_2 Parte_9 omessi per il mese di Novembre 2019; l'avviso di addebito deve essere pertanto annullato con riguardo alle predette pretese e relativi accessori mentre il ricorso deve essere respinto nel resto. Tenuto conto dell'esito della lite le spese possono essere compensate nella misura del 50%, ponendo la residua frazione a carico della parte opponente, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 331/2022 R.G. lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara il difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione;
CP_3
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 368 2022 00157947 53 000 limitatamente alle pretese contributive, conseguenti interessi e sanzioni, relativi alle posizioni dei lavoratori Persona_3 Persona_7 Persona_8 [...]
e quanto alle posizioni di Persona_9 Persona_10 Persona_11
Parte_3 CP_6 Controparte_7 [...]
e unicamente con riferimento al mese di Novembre 2019; rigetta nel Tes_2 Parte_9 resto il ricorso, confermando le ulteriore pretese contributive e relativi accessori di cui all'avviso opposto.
Compensa le spese di lite nella misura del 50%.
Condanna parte ricorrente a rifondere a favore dell' le spese di lite per la residua frazione, che CP_2 liquida in € 2.695,50 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 12.11.2025
Il Giudice AU LU