Sentenza 27 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2020, n. 10665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10665 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha ritenuto IG GI responsabile del reato di cui all'art. 423- bis, comma 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia (fatto commesso il 05/04/2011).
2. L'affermazione di responsabilità trovava fondamento nelle dichiarazioni del testimone PI GE, sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, il quale riferiva che l'imputato era stato incaricato di effettuare operazioni di taglio boschivo in un fondo, sito in Fiorino (AV), condotto in affitto dal committente, MB IO, e che, nel corso delle operazioni, si era sprigionato un incendio di vastissime proporzioni che coinvolse circa due ettari di terreno.
3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo grave carenza della motivazione in ordine alla valutazione dei dati probatori ed al nesso causale tra colpa ed evento. La Corte di appello ha ritenuto sussistente una posizione di garanzia in capo all'imputato valorizzando le dichiarazioni del MB, proprietario del fondo, senza adeguatamente vagliare la sua deposizione, atteso che egli era il primario responsabile del taglio boschivo. Il primo Giudice, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che la scrittura privata, prodotta dal MB alla p.g. e recante una mera sottoscrizione incomprensibile, non era né autenticata, né depositata presso un pubblico ufficio. Entrambe le sentenze di merito omettono, poi, di esaminare il legame tra l'asserita posizione di garanzia assunta dall'imputato, per il fatto di essere il responsabile del taglio boschivo, e l'evento incendiario che ha riguardato la zona circostante, non essendo sufficiente il richiamo al fatto che l'incendio sia potuto nascere da un covone di frascame residuato dal taglio. Non è, infatti, sufficiente far discendere la responsabilità del IG da una generica posizione di garanzia. Sotto questo profilo, il ricorrente eccepisce altresì violazione dell'art. 423-bis cod. pen.
4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 05/10/2018, il relativo termine di prescrizione massimo. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare lel causo di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso il 05/04/2011; sentenza di secondo grado del 05/10/2018. Non essendovi periodi di sospensione, il termine di prescrizione è pari a sette anni e mezzo: la prescrizione è dunque maturata il 05/10/2018). 5. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
6. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
7. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente