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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2645/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 26.3.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore l'Avvocato
Ulderico Capocasale il quale si riporta agli scritti di parte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per la convenuta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Claudio Pirola, l'Avvocato Ruggero
Stendardi il quale si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive, contestando il contenuto degli scritti conclusivi avversari.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 2645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
2645/2023, tra la Sig. (Avvocato Ulderico Capocasale); Parte_1
- attore -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Claudio Pirola); CP_1
- convenuta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 26.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
0. La presente causa verte in tema di recesso dai contratti stipulati negoziati fuori dei locali commerciali.
1. Deve, anzitutto, ritenersi applicabile la disciplina del d. lgs. n.206/2005, in ragione della qualità
di consumatore e di professionista in capo, rispettivamente, all'attore ed alla convenuta.
2. Ciò posto, la normativa consumeristica di cui al predetto d. lgs. n.206/2005 prevede, all'art.52, la possibilità, per il consumatore, di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti ai successivi artt.56, II comma, e 57.
L'art.59 del medesimo decreto legislativo, peraltro, alla lettera c) del primo comma, esclude il predetto diritto di recesso nell'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
3. Nel caso in esame, il contratto – prodotto sia dall'attore (doc.1 all'interno del fascicolo del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, all.8 del fascicolo attoreo), sia dalla convenuta (doc.2 del fascicolo della convenuta) – riporta le misure che la realizzazione della tenda solare avrebbe dovuto rispettare o e riproduce un disegno – ancorché accennato – relativo alla posa in opera del predetto bene.
Ora, al di là della qualificazione attribuita dal testo negoziale all'oggetto del contratto
(“personalizzato su misura”), gli elementi sopra descritti inducono a ritenere che tale oggetto negoziale corrisponda effettivamente alla nozione di bene su misura o, comunque, personalizzato ovvero nella realizzazione di un'opera specificamente commissionata.
Ed infatti, l'indicazione delle dimensioni e la riproduzione del disegno della struttura della tenda costituiscono forti e significativi indizi in ordine alla natura di bene personalizzato e/o su misura della tenda de qua, considerando, a contrariis, che ove quest'ultima fosse stata preconfezionata non vi sarebbe stata necessità di indicarne le misure e di tratteggiarne un disegno.
3a. Del resto, a fronte dei richiamati, rilevanti elementi indiziari, non è stata offerta la prova diretta a dimostrare la sussistenza di caratteristiche standardizzate del bene in questione o, comunque, a sconfessare l'efficacia rappresentativa di quanto riportato nel contratto.
4. Ne deriva l'illegittimità del recesso comunicato dal Sig. con conseguente rigetto della Pt_1
domanda dallo stesso avanzata in rdine al diritto alla restituzione di quanto versato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge integralmente la domanda proposta dal Sig. Parte_1
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore della in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze del presente giudizio che si liquidano in euro 2.300,00.= per compensi, oltre spese forfettarie C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 26 marzo 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 26.3.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore l'Avvocato
Ulderico Capocasale il quale si riporta agli scritti di parte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per la convenuta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Claudio Pirola, l'Avvocato Ruggero
Stendardi il quale si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive, contestando il contenuto degli scritti conclusivi avversari.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 2645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
2645/2023, tra la Sig. (Avvocato Ulderico Capocasale); Parte_1
- attore -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Claudio Pirola); CP_1
- convenuta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 26.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
0. La presente causa verte in tema di recesso dai contratti stipulati negoziati fuori dei locali commerciali.
1. Deve, anzitutto, ritenersi applicabile la disciplina del d. lgs. n.206/2005, in ragione della qualità
di consumatore e di professionista in capo, rispettivamente, all'attore ed alla convenuta.
2. Ciò posto, la normativa consumeristica di cui al predetto d. lgs. n.206/2005 prevede, all'art.52, la possibilità, per il consumatore, di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti ai successivi artt.56, II comma, e 57.
L'art.59 del medesimo decreto legislativo, peraltro, alla lettera c) del primo comma, esclude il predetto diritto di recesso nell'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
3. Nel caso in esame, il contratto – prodotto sia dall'attore (doc.1 all'interno del fascicolo del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, all.8 del fascicolo attoreo), sia dalla convenuta (doc.2 del fascicolo della convenuta) – riporta le misure che la realizzazione della tenda solare avrebbe dovuto rispettare o e riproduce un disegno – ancorché accennato – relativo alla posa in opera del predetto bene.
Ora, al di là della qualificazione attribuita dal testo negoziale all'oggetto del contratto
(“personalizzato su misura”), gli elementi sopra descritti inducono a ritenere che tale oggetto negoziale corrisponda effettivamente alla nozione di bene su misura o, comunque, personalizzato ovvero nella realizzazione di un'opera specificamente commissionata.
Ed infatti, l'indicazione delle dimensioni e la riproduzione del disegno della struttura della tenda costituiscono forti e significativi indizi in ordine alla natura di bene personalizzato e/o su misura della tenda de qua, considerando, a contrariis, che ove quest'ultima fosse stata preconfezionata non vi sarebbe stata necessità di indicarne le misure e di tratteggiarne un disegno.
3a. Del resto, a fronte dei richiamati, rilevanti elementi indiziari, non è stata offerta la prova diretta a dimostrare la sussistenza di caratteristiche standardizzate del bene in questione o, comunque, a sconfessare l'efficacia rappresentativa di quanto riportato nel contratto.
4. Ne deriva l'illegittimità del recesso comunicato dal Sig. con conseguente rigetto della Pt_1
domanda dallo stesso avanzata in rdine al diritto alla restituzione di quanto versato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge integralmente la domanda proposta dal Sig. Parte_1
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore della in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze del presente giudizio che si liquidano in euro 2.300,00.= per compensi, oltre spese forfettarie C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 26 marzo 2025
Il G.O.P. Simone Tablò