Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1260
CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata indicazione aree di sedime e pertinenze da acquisire

    L'omessa o imprecisa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell'ordinanza stessa. L'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.

  • Rigettato
    Genericità e difetto di motivazione del provvedimento di accertamento inottemperanza e mancata comunicazione avvio procedimento

    L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Si tratta invero di provvedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione della sanzione pecuniaria per retroattività

    La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore. Nel caso di specie, relativo all’inottemperanza ad ordini di demolizione datati 29 settembre 2016 e 21 maggio 2018, va confermata la piena applicabilità della sanzione irrogata.

  • Rigettato
    Sanzione pecuniaria prescritta per scadenza termine

    Si tratta di sanzioni che vengono irrogate a causa del mancato adempimento all'ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall'autorità amministrativa con l'ordine di demolizione: il loro presupposto è l'accertamento dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione. Deve, pertanto, concludersi nel senso che si è in presenza di un illecito ad effetti permanenti, in quanto la perdita del bene abusivo e dell'area di sedime consegue all'inerzia nel demolire protrattasi oltre il termine di 90 giorni assegnato dall'autorità. L'acquisto del bene avviene ope legis, sicché l'atto di accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa. La sanzione pecuniaria in questione ha la finalità di prevenzione generale e speciale, mirando a dissuadere dalla commissione degli illeciti edilizi e a salvaguardare il territorio nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1260
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1260
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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