Versione
27 agosto 1966
27 agosto 1966
Art. 17.
L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.
L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Catania, sentenza 15/10/2021, n. 4296Provvedimento: N 8457/19 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 15 ottobre 2021 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., provvedendo al deposito ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8457/19 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA Parte_1 , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Pier GI VA; - Ricorrente - CONTRO Controparte_1 in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi, per procura generale alle liti; - Resistente- …Leggi di più...
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