Art. 17.
L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.
L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.