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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12109 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , in data 25/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18770 /2025 R.G. promossa
Da
e n. q. di genitori di , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Persona_1
dall'avv.to LEONI MARCO ,
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal FUNZIONARIO DELEGATO ,
resistente
Indennità di frequenza
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 23.5.25 e ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
Per_
, quali rappresentanti legali della minore , premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di frequenza ex L.289/90 a seguito di omologa in data
11.10.24, lamentavano che l'ente non aveva dato seguito al pagamento dei ratei e degli arretrati;
1 chiedevano al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare CP_ l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa .
CP_ L' si è costituito, chiedendo un rinvio per verificare il pagamento.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario;
si rinviene in atti il decreto di omologa in data 11.10.24, insieme al modello AP70, inviato all'ente con PEC in data 15.11.24; pertanto, alla data di deposito del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni concesso all'ente per provvedere al pagamento.
I requisiti socio-economici sono stati dichiarati nel mod.AP70 e non sono contestati.
CP_ Deve dichiararsi quindi il diritto della parte ricorrente a percepire dall' l'indennità di frequenza in misura di legge a far data dalla domanda amministrativa , oltre interessi dal 121^ giorno successivo alla maturazione del diritto, con condanna al pagamento dei ratei;
il calcolo dei ratei pregressi appare correttamente eseguito e immune da censure.
La richiesta di rinvio non appare accoglibile non essendo stata motivata in modo puntuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90 in misura CP_ di legge dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' ad erogare le relative prestazioni con la decorrenza di legge, oltre arretrati nella misura di E.6.162,87 e interessi con decorrenza dal 121^ giorno dalla maturazione del diritto;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1863,50 per compensi, oltre 15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
2 Roma 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , in data 25/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18770 /2025 R.G. promossa
Da
e n. q. di genitori di , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Persona_1
dall'avv.to LEONI MARCO ,
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal FUNZIONARIO DELEGATO ,
resistente
Indennità di frequenza
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 23.5.25 e ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
Per_
, quali rappresentanti legali della minore , premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di frequenza ex L.289/90 a seguito di omologa in data
11.10.24, lamentavano che l'ente non aveva dato seguito al pagamento dei ratei e degli arretrati;
1 chiedevano al Tribunale di dichiarare il diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare CP_ l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa .
CP_ L' si è costituito, chiedendo un rinvio per verificare il pagamento.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza del requisito sanitario;
si rinviene in atti il decreto di omologa in data 11.10.24, insieme al modello AP70, inviato all'ente con PEC in data 15.11.24; pertanto, alla data di deposito del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni concesso all'ente per provvedere al pagamento.
I requisiti socio-economici sono stati dichiarati nel mod.AP70 e non sono contestati.
CP_ Deve dichiararsi quindi il diritto della parte ricorrente a percepire dall' l'indennità di frequenza in misura di legge a far data dalla domanda amministrativa , oltre interessi dal 121^ giorno successivo alla maturazione del diritto, con condanna al pagamento dei ratei;
il calcolo dei ratei pregressi appare correttamente eseguito e immune da censure.
La richiesta di rinvio non appare accoglibile non essendo stata motivata in modo puntuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90 in misura CP_ di legge dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' ad erogare le relative prestazioni con la decorrenza di legge, oltre arretrati nella misura di E.6.162,87 e interessi con decorrenza dal 121^ giorno dalla maturazione del diritto;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1863,50 per compensi, oltre 15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
2 Roma 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
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