Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2025, proposto da
CO AN RI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Lotito e Riccardo Di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 15/2025, pubblicata il 17.01.2025, del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa ES SA;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa AN RI CO agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 per l’anno scolastico 2021/2022 pari a €uro 772,12 «oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come per legge, sino al saldo effettivo».
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio, preso atto della sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 26 febbraio 2026, dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della somma dovuta.
Poiché, come documentato in atti, l’esecuzione della sentenza del Giudice ordinario è intervenuta successivamente alla notifica e al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, va riconosciuta a carico del Ministero intimato la soccombenza virtuale.
Alla soccombenza virtuale consegue, come da regola generale, la condanna alla rifusione delle spese di giudizio a favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa AN RI CO le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES SA | UG Di ET |
IL SEGRETARIO