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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG RA, Presidente
MA AN, OR
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acate - Piazza Liberta' N. 34 97011 Acate RG
elettivamente domiciliato presso Comune Di Acate Comune 97011 Acate RG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2306 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: ---------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con ricorso notificato a mezzo PEC del 13.5.2022, contenente rituale istanza ai sensi dell'art. 17-bis d. lgs 546/92, Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento I.M.U. in rettifica n.2306/2021, a lui notificato il 14.03.2022, con il quale il Comune di Acate gli ha intimato il pagamento di una differenza d'imposta I.M.U. 2017 pari a euro 941,00;
- a fondamento del ricorso deduce essenzialmente l'illegittimità dell'aliquota applicata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296 del 27.12.2006, dell'art. 6 del d.lgs n. 504/1992 e anche dell'art. 251, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000: sulla base di tali norme, infatti, l'aliquota delle imposte comunali è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno e/o entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto, con effetto per l'anno successivo;
con la espressa previsione che se la delibera non è adottata entro i termini previsti dalla legge, si applica l'aliquota minima di legge;
- allega che il Comune di Acate, in ordine all'IMU 2017, ha applicato, con l'avviso d'accertamento impugnato un'aliquota pari al 10,60 per mille, ovvero nella misura massima consentita dalla legge, quando in realtà l'organo comunale competente non aveva, in forza di tempestiva delibera assunta in conseguenza dell'intervenuto stato di dissesto dichiarato il 12.8.2016, deliberato di avvalersi della facoltà di applicare aliquote e tariffe nella misura massima consentita;
- sostiene conseguentemente l'illegittimità della tassazione dell'immobile con l'aliquota massima del
10,60 per mille e pertanto chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato per grave violazione di legge, con conseguenza rideterminazione della base imponibile in forza dell' aliquota applicabile del 4,60 per mille;
- il Comune di Acate non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, sicché dev'esserne dichiarata la contumacia;
- all'esito dell'udienza pubblica del 13.1.2025, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memorie, la causa è stata decisa in conformità al dispositivo riportato in calce, dal collegio riunito in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- il ricorso è fondato;
- avendo l'ente impositore scelto di non costituirsi, non risulta documentato che, in relazione all'intervenuto stato di dissesto finanziario, dichiarato con delibera esecutiva del 12.8.2016, Il Comune di
Acate si sia avvalso della facoltà di applicare aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita dal legislatore;
le norme correttamente richiamate da parte ricorrente effettivamente impongono all'ente in stato di dissesto, che voglia applicare aliquote e tariffe in misura maggiore di quella minima legale, di adottare apposita delibera, di competenza esclusiva del Consiglio comunale, entro trenta giorni dall'esecutività dello stato di dissesto;
- conclusivamente, considerato che nessuna aliquota specifica è stata prevista dal Comune di Acate, si ritiene che gli stessi debbano essere tassati con l'aliquota base di legge;
pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la rettifica dell'avviso di accertamento emesso a carico di parte ricorrente e qui impugnato, nonché il ricalcolo del tributo dovuto sulla base dell'aliquota minima di legge, con le correlate sanzioni ed interessi;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore antistatario del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune a rifondere al difensore antistatario di parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 330,00, di cui € 30,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 13.1.2025.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG RA, Presidente
MA AN, OR
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acate - Piazza Liberta' N. 34 97011 Acate RG
elettivamente domiciliato presso Comune Di Acate Comune 97011 Acate RG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2306 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: ---------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con ricorso notificato a mezzo PEC del 13.5.2022, contenente rituale istanza ai sensi dell'art. 17-bis d. lgs 546/92, Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento I.M.U. in rettifica n.2306/2021, a lui notificato il 14.03.2022, con il quale il Comune di Acate gli ha intimato il pagamento di una differenza d'imposta I.M.U. 2017 pari a euro 941,00;
- a fondamento del ricorso deduce essenzialmente l'illegittimità dell'aliquota applicata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296 del 27.12.2006, dell'art. 6 del d.lgs n. 504/1992 e anche dell'art. 251, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000: sulla base di tali norme, infatti, l'aliquota delle imposte comunali è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno e/o entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto, con effetto per l'anno successivo;
con la espressa previsione che se la delibera non è adottata entro i termini previsti dalla legge, si applica l'aliquota minima di legge;
- allega che il Comune di Acate, in ordine all'IMU 2017, ha applicato, con l'avviso d'accertamento impugnato un'aliquota pari al 10,60 per mille, ovvero nella misura massima consentita dalla legge, quando in realtà l'organo comunale competente non aveva, in forza di tempestiva delibera assunta in conseguenza dell'intervenuto stato di dissesto dichiarato il 12.8.2016, deliberato di avvalersi della facoltà di applicare aliquote e tariffe nella misura massima consentita;
- sostiene conseguentemente l'illegittimità della tassazione dell'immobile con l'aliquota massima del
10,60 per mille e pertanto chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato per grave violazione di legge, con conseguenza rideterminazione della base imponibile in forza dell' aliquota applicabile del 4,60 per mille;
- il Comune di Acate non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, sicché dev'esserne dichiarata la contumacia;
- all'esito dell'udienza pubblica del 13.1.2025, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memorie, la causa è stata decisa in conformità al dispositivo riportato in calce, dal collegio riunito in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- il ricorso è fondato;
- avendo l'ente impositore scelto di non costituirsi, non risulta documentato che, in relazione all'intervenuto stato di dissesto finanziario, dichiarato con delibera esecutiva del 12.8.2016, Il Comune di
Acate si sia avvalso della facoltà di applicare aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita dal legislatore;
le norme correttamente richiamate da parte ricorrente effettivamente impongono all'ente in stato di dissesto, che voglia applicare aliquote e tariffe in misura maggiore di quella minima legale, di adottare apposita delibera, di competenza esclusiva del Consiglio comunale, entro trenta giorni dall'esecutività dello stato di dissesto;
- conclusivamente, considerato che nessuna aliquota specifica è stata prevista dal Comune di Acate, si ritiene che gli stessi debbano essere tassati con l'aliquota base di legge;
pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la rettifica dell'avviso di accertamento emesso a carico di parte ricorrente e qui impugnato, nonché il ricalcolo del tributo dovuto sulla base dell'aliquota minima di legge, con le correlate sanzioni ed interessi;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore antistatario del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune a rifondere al difensore antistatario di parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 330,00, di cui € 30,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 13.1.2025.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE