TAR Roma, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2607
TAR
Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del procedimento per eccessiva durata

    Il Tribunale rileva che, per la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 91/1992, il termine di conclusione del procedimento è meramente ordinatorio e il suo superamento non determina l'invalidità del provvedimento finale. La violazione dei termini procedimentali non può portare a una pronuncia di illegittimità del provvedimento per violazione di legge.

  • Rigettato
    Erroneo presupposto fattuale in ordine ai requisiti reddituali

    Il Tribunale conferma la correttezza della valutazione dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale. Viene evidenziato che, anche cumulando i redditi del ricorrente e della moglie, non si raggiungevano le soglie minime richieste per gli anni considerati (2017-2018). Inoltre, il ricorrente ha confermato di aver raggiunto la soglia solo successivamente, con redditi relativi agli anni 2021-2023, mentre la valutazione deve basarsi sul reddito maturato al momento della presentazione della domanda e mantenuto fino al giuramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2607
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2607
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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