Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09436/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9436 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Antonietta Paradiso, Giulia Palagini, Beatriz Rodriguez Varela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno del-OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, mediante il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana n. -OMISSIS- presentata in data -OMISSIS- dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RO NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’impugnato decreto, il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza – presentata dal ricorrente il -OMISSIS- – di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Il diniego si fonda sulla circostanza – rappresentata dall’Amministrazione con il preavviso di rigetto trasmesso il -OMISSIS- ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (doc. 2) – che il reddito del ricorrente è inferiore rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari a € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico).
L’Amministrazione, nello specifico, ha rilevato che non sussistendo le condizioni reddituali minime, non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana (doc. 3).
Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente insorge avverso il su indicato diniego, lamentando che lo stesso sia illegittimo, in quanto:
- emesso a seguito di un procedimento che ha ecceduto la durata massima stabilita per tali tipologie di procedimenti (pari a 730 giorni o, al massimo, 4 anni), essendo durato più di 4 anni e 4 mesi;
- fondato su un erroneo presupposto fattuale, in quanto l’accertamento condotto non considera il reddito della moglie, con lui convivente, né la condizione economica più recente, che dimostrerebbe della perdurante capacità di produrre il reddito nel tempo (indici rilevanti al riguardo sarebbero l’esercizio di un’impresa e l’acquisto di un immobile).
Il Ministero intimato si costitutiva in giudizio con memoria formale, per la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del -OMISSIS-, la Sezione adottava ordinanza n. -OMISSIS-con cui disponeva incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, consistenti nel deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa.
Con memoria depositata il 16.9.2025, l’amministrazione procedeva al deposito della documentazione richiesta, rappresentando come non solo il ricorrente non aveva fatto pervenire elementi in riscontro al preavviso di rigetto, ma che nel merito anche i nuovi elementi rappresentati nel ricorso non sono idonei a superare i motivi ostativi alla base del diniego.
Nello specifico, infatti, il Ministero rappresentava che: “ Per quanto detto, nel caso di specie, in ragione della variazione del nucleo familiare nell’arco di tempo considerato, il reddito può essere valutato come sufficiente solo al superamento delle seguenti soglie: –€11.878,05 nell’anno di imposta 2017, visto che il nucleo familiare era composto dall’istante, dalla moglie e da un ascendente a carico;–€11.362,05 negli anni di imposta dal 2018 in poi, visto che il nucleo familiare era composto dall’istante e dalla moglie. In sede di istruttoria, dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco (all. 3), è emerso che l’interessato ha percepito i seguenti redditi:(a)€3.755, nell’anno di imposta 2017;(b)€0, nell’anno di imposta 2018.Orbene, nel caso in esame, è evidente come questa Amministrazione ha correttamente ritenuto i redditi prodotti dal ricorrente non adeguati negli anni esaminati ed in particolare nei periodi di imposta dal 2017al 2018.Tanto premesso, occorre rilevare che nella fattispecie in esame, a fronte dei rilievi opposti dell’Amministrazione in ordine alla rilevata insufficienza dei sopra richiamati elementi reddituali, parte ricorrente ha eccepito in sede di ricorso adducendo che ad integrazione del reddito concorre anche quello della moglie. Dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco (all. 4), è emerso che la moglie del ricorrente, la Sig.ra -OMISSIS-, ha percepito i seguenti redditi: a.€5.844,76, nell’anno di imposta 2017;b.€7.870,31, nell’anno di imposta 2018Pertanto, anche cumulando i redditi percepiti dal ricorrente e dal coniuge, non viene raggiunto un reddito considerato sufficiente. Si soggiunge che la moglie del ricorrente, la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- prodotto istanza tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana e con provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, è stata respinta. ”
2. – All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa viene trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è infondato.
3.1. Con riguardo al requisito reddituale per l’ottenimento della cittadinanza italiana, giova rammentare che per giurisprudenza costante (ex multis, Tar Lazio, sez. V-Bis, 28.6.2024, n. 13101), nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto “ la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali ” (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Inoltre, è costantemente affermato che la “ valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto di quello già maturato al momento della presentazione della domanda – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 -adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572. ” (cfr. ex multis, TAR Lazio, V, n. 20573/2024 e n. 22618/2024).
Dagli atti di causa (controlli effettuati presso il sistema Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate) è emerso che le dichiarazioni reddituali del ricorrente verificate al momento della valutazione dell’istanza rappresentavano una situazione reddituale non conforme con quanto necessario ai fini della dimostrazione del requisito della adeguata capacità reddituale, in base ai valori sopra richiamati.
Peraltro, neppure pervenivano osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi inviata al ricorrente, tesi a rappresentare elementi diversi da quelli su cui si basa l’impugnato diniego.
A ciò si aggiunge la circostanza – rappresentata dall’amministrazione con memoria del 16.9.2025 e non specificamente contestata da parte ricorrente – per cui anche laddove fossero considerati i redditi percepiti dalla moglie convivente nelle annualità rilevanti, gli stessi non supererebbero le soglie individuate.
È infatti emerso come:
- l’interessato ha percepito i seguenti redditi: - €3.755, nell’anno di imposta 2017; - €0, nell’anno di imposta 2018;
- la moglie del ricorrente, ha percepito i seguenti redditi: - € 5.844,76, nell’anno di imposta 2017; - €7.870,31, nell’anno di imposta 2018.
Con ciò essendo evidente che anche cumulando tali redditi, non era raggiunto un reddito sufficiente.
Come già chiarito da questo Tribunale, la verifica del requisito reddituale deve riguardare sia il triennio precedente la richiesta di concessione della cittadinanza sia il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (TAR Lazio, sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Nel caso in esame le circostanze rappresentate dal ricorrente non consentono di compensare la carenza della condizione in argomento, riferita al reddito percepito negli anni precedenti la presentazione della domanda, dato che non è stato confutato dal ricorrente il motivo ostativo consistente nel difetto del requisito reddituale al momento della proposizione della domanda, ma anzi è stato dallo stesso confermato, nella misura in cui ha dedotto come solo successivamente (cfr. la documentazione reddituale depositata il 6.6.2025, relativa alle annualità 2021-2023) avrebbe raggiunto la soglia in discorso.
3.2. Il Collegio rileva l’infondatezza anche della ulteriore censura ricorsuale, relativa alla tardività dell’impugnato diniego, in ragione del superamento del termine massimo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 8, comma 2, della Legge 91/1992.
Come correttamente rilevato dall’amministrazione, nel caso di specie, la domanda di cittadinanza è riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 9 della in relazione alla quale questa Sezione ha già avuto modo di affermare che “«il ritardo con cui è stato adottato il provvedimento non ne determina l’invalidità» (cfr. ex multis Tar Lazio, V-bis, 1 settembre 2023, n. 13513).” (TAR Lazio, V-bis, n. 20703/2025).
Si tratta nello specifico di un termine ordinatorio e il relativo decorso non esaurisce il potere in capo all’amministrazione in caso di tardivo esercizio (cfr. anche Cons. St., III, n. 08576/2022 per cui in materia di immigrazione e di cittadinanza, “ la violazione dei termini procedimentali non può comunque portare ad una pronuncia di illegittimità del provvedimento per violazione di legge ”).
4. – Deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato faccia corretta applicazione del quadro normativo sopra ricostruito e che sia stato correttamente motivato con riguardo alle risultanze dell’istruttoria (riportate nell’atto gravato e riferite al momento della sua adozione).
Rileva comunque come l'ordinamento, in ogni caso, offra una soluzione a situazioni, come quella in questione, in cui il divenire della vicenda mostri elementi deponenti in senso favorevole all'istante, costituita dalla possibilità di reiterare l'istanza al fine di ottenere il riesercizio del potere valutativo da parte dell'Amministrazione una volta decorsi i termini previsti dalla l. n. 92 del 1991 (cfr. Cons. St., III, n. 8042/2022; TAR Lazio, I-ter, n. 1725/2023).
In conclusione, il ricorso va respinto.
5. – Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RB AV, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
RO NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NI IR | MA RB AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.