TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2144/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore CH GI
Appellante
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA SAN MARCO N. 14 29121 PIACENZA presso il Difensore ET
MASSIMILIANO
Appellata
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 08.09.2020 ore
12:30 in Piacenza, via della Conciliazione all'altezza dell'intersezione con via Gobbi
Belcredi, quando il veicolo targato DW624WT, di proprietà del sig. CP_2
e condotto dallo stesso, ed assicurato per la RCA con l'odierna appellante,
[...]
tamponava altra autovettura danneggiando il veicolo e spargendo detriti. A seguito del sinistro, la società concessionaria del servizio di Controparte_1
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per conto del Comune di Piacenza in forza di convenzione stipulata nel 2018, interveniva per le operazioni di bonifica e ripristino dei luoghi. Dopo infruttuosi tentativi di bonario componimento, CP_1
citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Piacenza la
[...] [...]
e il sig. , per ottenere il pagamento di € Parte_1 Controparte_2
1308,00, oltre interessi e spese legali, per le attività di ripristino effettuate. Il Giudice
di Pace accoglieva la domanda. Propone appello l'Assicurazione.
2. L'appello è da respingere perché infondato. Occorre preliminarmente chiarire il rapporto contrattuale tra il Comune di Piacenza (Ente proprietario della rete stradale) e la società Controparte_1
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che “La concessione di servizi si
differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi
alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del
diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità
di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario” (Cass.
11.04.2024 n. 9818); “La concessione di servizi richiede che l'ente concedente abbia trasferito
integralmente (o in misura significativa) all'operatore privato il rischio di gestione economica
pagina 2 di 9 connesso all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, se non c'è trasferimento del rischio ope-
rativo, almeno parziale, a carico del privato, il contratto non può essere qualificato come con-
cessione, ma costituisce un appalto.” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/12/2023, n.18072);
“La concessione di servizi si distingue da un appalto pubblico per l'attribuzione al
concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i
servizi oggetto della concessione, e il concessionario dispone, nell'ambito del con-
tratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di ge-
stione dei servizi concessigli ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla ge-
stione di detti servizi” (Corte giustizia UE sez. VIII, 10/11/2022, n.486). Cfr. sul punto altresì Cons. Stato 01.10.2021 n. 6599; Cons. Stato 06.08.2021 n. 5781; T.A.R. Firenze,
(Toscana) sez. II, 27/05/2021, n.805; Cons. Stato 09.04.2020 n. 2348; così anche la giuri-
sprudenza di merito: “La concessione è caratterizzata dalla sussistenza di un rischio opera-
tivo sostanziale legato alla gestione dei lavori o dei servizi che costituiscono un riscontro sul
lato della domanda o dell'offerta (o di entrambi) e detto rischio viene trasferito interamente
sull'operatore economico. più nel dettaglio il rischio operativo sussiste quando, operando in
condizioni normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi soste-
nuti per l'esecuzione dei lavori. Detti caratteri la differenziano dall'appalto.” (Trib. Teramo
31.05.2023); cfr. Trib. Cuneo 23.08.2019 n. 688.
Vero è che il contratto de quo risulta dalla combinazione di due documenti:
l'atto di affidamento del servizio, qualificato formalmente nel corpo del testo come contratto, e l' “atto funzionale”, che ne integra il contenuto (entrambi compendiati nel doc. 2 fasc. primo grado odierna appellante); elemento questo che rende non scevra da farraginosità l'azione amministrativa. Tuttavia, il regolamento contrattuale appare sostanzialmente riconducibile allo schema concessorio, secondo il paradigma della concessione di servizi (artt. 164 ss. D.lgs 50/2016): a fronte dell'obbligo, assunto dal concessionario, di svolgere il servizio di manutenzione e bonifica del manto stradale pagina 3 di 9 a seguito di incidenti, il corrispettivo è individuato nel credito risarcitorio dell'ente verso il danneggiante. Tanto risulta in particolare dall'atto funzionale:
Lo schema negoziale non presenta dunque criticità; non per l'oggetto, essendo piena-
mente lecita – contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure – la cessione di un credito non solo futuro ma anche meramente eventuale (cfr. sul punto Cass.
4040/1990; Cass. 15141/2002; più di recente Cass. 31896/2018); né, di conseguenza, per la causa, sol che si consideri come si risolva in un contratto parzialmente aleatorio: il corrispettivo è indeterminato ma pur sempre determinabile oggettivamente ex post,
essendo funzionalmente dipendente da variabili note, che consistono in fatti oggetti-
vamente valutabili, come il numero di sinistri e l'entità dei danni conseguenti. Il ne-
gozio è dunque strutturato come assunzione di un rischio economico liberamente ac-
cettato dal concessionario, imprenditore;
e diremmo rientrante altresì nel rischio tipico
dell'attività caratteristica svolta. Egli sfrutta economicamente la concessione (cifra identitaria della fattispecie, più volte ribadita in giurisprudenza) assumendo il rischio economico: viene remunerato se ed in quanto le compagnie assicurative riconoscano,
o ne sia dichiarata, responsabilità per i sinistri di volta in volta occorsi;
ed i ritardi, le pagina 4 di 9 inerzie, financo l'ostruzionismo che esse dovessero porre in essere integra un rischio di inadempimento o di ritardato inadempimento che la concessione pone con chia-
rezza a carico esclusivo del concessionario.
Come già rilevato in altre pronunce di questo Tribunale, non convince poi l'argomento dell'appellata consistente nel richiamo al principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., che sorregge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In realtà la soggezione del terzo all'obbligazione di pagamento non deriva dall'accettazione o meno dello schema contrattuale sopra delineato – né
pare seriamente sostenibile si tratti di un contratto “in danno del terzo” – ma dal fatto che il potere di azione diretta nei confronti del danneggiante (e, quindi, nei confronti della sua compagnia di assicurazione) deriva, come effetto consustanziale, dalla qualità di cessionario del credito risarcitorio. E la cessione del credito, com'è noto, non richiede il consenso del debitore (cui è indifferente l'identità dell'accipiens) né una
preventiva comunicazione o notificazione della cessione (cfr. sul punto Cass.
1770/2014) che ha solo l'effetto di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, e ben può essere contenuta, per la prima volta, nell'atto di citazione ove il cessionario chiama in giudizio il debitore ceduto per ottenere l'adempimento.
Giova rimarcarlo: il contratto è strutturato come sinallagmatico;
a fronte della prestazione di un servizio si prevede, come corrispettivo, il credito risarcitorio che in
assenza della Convenzione spetterebbe all'ente pubblico proprietario della strada.
Il credito è dunque futuro, eventuale, indeterminato ma determinabile;
questa non attualità conferisce carattere aleatorio al corrispettivo;
integra dunque un rischio economico;
il rischio connota l'attività d'impresa svolta dal concessionario;
l'interesse dell'ente pubblico è soddisfatto mediante un servizio che viene assicurato alla collettività senza oneri per l'ente stesso. L'argomento speso solitamente invocando le
Sezioni Unite del 2017 è, in realtà, una domanda mal posta: la titolarità della funzione pagina 5 di 9 significa anche titolarità esclusiva del credito? La risposta è negativa non sussistendo alcuna ragione giuridica per ritenere inscindibili i due profili. Ed invero, posto che tramite la concessione di servizi l'Amministrazione concede, appunto, l'esercizio di una determinata attività lato sensu pubblicistica (e nel caso di specie priva di qualsiasi discrezionalità: la pulizia delle strade, che invece di essere effettuata da personale dell'Ente pubblico è svolta da società incaricata) avvalendosi del soggetto privato per svolgere un'attività che non ha il tempo, le risorse, la possibilità, di compiere direttamente, ciò realizza una delega di funzioni? Ovviamente no, perché funzione è,
tecnicamente, esercizio di un potere vincolato ad un superiore interesse. Ma se anche si volesse ravvisare una delega di funzioni, il richiamo al precedente deciso dalle
Sezioni Unite appare non pertinente. Non si discute del fatto che la stazione appaltante rimanga titolare della funzione pubblica, è giustissimo: la concessione non
è traslativa, e la funzione pubblica è semplicemente delegata. Ma questo non ha attinenza con il corrispettivo posto a carico degli utenti. Sfruttare economicamente la concessione – come previsto nella stessa – può avere solo due significati: a) surroga nei diritti dell'Amministrazione concedente, il che non ricorre nel caso di specie,
ostandovi il tenore letterale della convenzione;
b) cessione del credito, futuro ed eventuale, ma di fonte certa e determinabile.
La diversa ricostruzione prospettata dall'appellante, pur pregevole sul piano dialettico, si risolve in un unico assunto: le concessioni di servizi siffatte o sono inutili,
perché il titolare di onori e oneri (i.e. sia del credito, sia della funzione, come rammentano anche le Sezioni Unite) rimane l'Ente, che quindi si avvale dell'opera di un soggetto del cui operato continua a rispondere direttamente (ed allora è un contratto antieconomico, perché non reca alcun beneficio all'Ente territoriale ma solo responsabilità aggiuntive); o sono ineseguibili (perché o non è cessione di credito ma semplice mandato, e allora ci vuole una procura contraria alla lettera del regolamento pagina 6 di 9 negoziale;
o è cessione ma priva di oggetto perché il credito non è cedibile in sé o comunque non è determinabile;
o è comunque inopponibile ai terzi non contraenti) e dunque radicalmente nulle. L'argomento si risolve dunque in una surrettizia censura all'operato dello stesso Ente: il che, oltre a non essere oggetto della presente causa –
se non incidentalmente, occorrendo necessariamente conoscere degli atti amministrativi che sono il presupposto del diritto azionato – implica il rilievo per cui la responsabilità per scelte discrezionali dell'Amministrazione, ove censurate nel merito, ha altre sedi – processuale, avanti al Giudice amministrativo;
politica, avanti agli elettori – in cui essere discussa e vagliata. Quand'anche pertanto la scelta dello strumento concessorio da parte dall' Amministrazione comunale fosse inutile o antieconomica, non è sindacabile in questa sede. La concessione di servizi c'è, è stata applicata, dunque l'intervento di Sicurezza e Ambiente è da ritenersi legittimo;
se utile o meno alla collettività, o pregiudizievole per la tenuta del sistema assicurativo, sarà
eventualmente approfondito in altre sedi;
è materia per il TAR e per l'ANAC.
4. Posto pertanto che la legittimazione attiva dell'appellante sussiste pienamente,
occorre esaminare il merito della domanda, confermando anche qui la valutazione data dal giudice di primo grado.
Risultano documentate, anche fotograficamente, le conseguenze dannose sulle barriere e sulla sede stradale del sinistro per cui è causa – la cui verificazione e la cui dinamica non sono oggetto di contestazione alcuna – nonché lo spargimento di detriti
(doc. 5 e 10, relazione Polizia Municipale e fotografie). La tesi della Compagnia
appellata è che i detriti fossero facilmente rimovibili dal quisque de populo e dunque non occorresse l'intervento di alcun operatore specializzato: ma tale rilievo – oltre a collidere con la normativa di settore (D.Lgs. 152/2006) che impone la qualificazione di quei detriti come rifiuti speciali, con ogni conseguenza del caso in ordine a soggetti,
modi e termini dello smaltimento – si risolve nella reiterata contestazione di inutilità,
pagina 7 di 9 illegittimità, dannosità per l'economia e per la collettività dei consociati, della convenzione tra appellante ed Amministrazione Comunale.
Qui, svolto l'intervento di ripristino, il fatto costitutivo della domanda è da ritenersi compiutamente provato e non c'è (e non c'era) ragione per non accoglierla.
La sentenza di primo grado va dunque confermata nel merito, ancorché integrata nelle motivazioni per quanto sin qui esposto.
La presenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito sulla medesima tipologia di controversie giustifica invece la compensazione totale delle spese di lite.
Il rigetto dell'impugnazione determina la necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art.13 comma 1-quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Spese interamente compensate.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 8 di 9 Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2144/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore CH GI
Appellante
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA SAN MARCO N. 14 29121 PIACENZA presso il Difensore ET
MASSIMILIANO
Appellata
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 08.09.2020 ore
12:30 in Piacenza, via della Conciliazione all'altezza dell'intersezione con via Gobbi
Belcredi, quando il veicolo targato DW624WT, di proprietà del sig. CP_2
e condotto dallo stesso, ed assicurato per la RCA con l'odierna appellante,
[...]
tamponava altra autovettura danneggiando il veicolo e spargendo detriti. A seguito del sinistro, la società concessionaria del servizio di Controparte_1
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per conto del Comune di Piacenza in forza di convenzione stipulata nel 2018, interveniva per le operazioni di bonifica e ripristino dei luoghi. Dopo infruttuosi tentativi di bonario componimento, CP_1
citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Piacenza la
[...] [...]
e il sig. , per ottenere il pagamento di € Parte_1 Controparte_2
1308,00, oltre interessi e spese legali, per le attività di ripristino effettuate. Il Giudice
di Pace accoglieva la domanda. Propone appello l'Assicurazione.
2. L'appello è da respingere perché infondato. Occorre preliminarmente chiarire il rapporto contrattuale tra il Comune di Piacenza (Ente proprietario della rete stradale) e la società Controparte_1
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che “La concessione di servizi si
differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi
alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del
diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità
di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario” (Cass.
11.04.2024 n. 9818); “La concessione di servizi richiede che l'ente concedente abbia trasferito
integralmente (o in misura significativa) all'operatore privato il rischio di gestione economica
pagina 2 di 9 connesso all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, se non c'è trasferimento del rischio ope-
rativo, almeno parziale, a carico del privato, il contratto non può essere qualificato come con-
cessione, ma costituisce un appalto.” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/12/2023, n.18072);
“La concessione di servizi si distingue da un appalto pubblico per l'attribuzione al
concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i
servizi oggetto della concessione, e il concessionario dispone, nell'ambito del con-
tratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di ge-
stione dei servizi concessigli ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla ge-
stione di detti servizi” (Corte giustizia UE sez. VIII, 10/11/2022, n.486). Cfr. sul punto altresì Cons. Stato 01.10.2021 n. 6599; Cons. Stato 06.08.2021 n. 5781; T.A.R. Firenze,
(Toscana) sez. II, 27/05/2021, n.805; Cons. Stato 09.04.2020 n. 2348; così anche la giuri-
sprudenza di merito: “La concessione è caratterizzata dalla sussistenza di un rischio opera-
tivo sostanziale legato alla gestione dei lavori o dei servizi che costituiscono un riscontro sul
lato della domanda o dell'offerta (o di entrambi) e detto rischio viene trasferito interamente
sull'operatore economico. più nel dettaglio il rischio operativo sussiste quando, operando in
condizioni normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi soste-
nuti per l'esecuzione dei lavori. Detti caratteri la differenziano dall'appalto.” (Trib. Teramo
31.05.2023); cfr. Trib. Cuneo 23.08.2019 n. 688.
Vero è che il contratto de quo risulta dalla combinazione di due documenti:
l'atto di affidamento del servizio, qualificato formalmente nel corpo del testo come contratto, e l' “atto funzionale”, che ne integra il contenuto (entrambi compendiati nel doc. 2 fasc. primo grado odierna appellante); elemento questo che rende non scevra da farraginosità l'azione amministrativa. Tuttavia, il regolamento contrattuale appare sostanzialmente riconducibile allo schema concessorio, secondo il paradigma della concessione di servizi (artt. 164 ss. D.lgs 50/2016): a fronte dell'obbligo, assunto dal concessionario, di svolgere il servizio di manutenzione e bonifica del manto stradale pagina 3 di 9 a seguito di incidenti, il corrispettivo è individuato nel credito risarcitorio dell'ente verso il danneggiante. Tanto risulta in particolare dall'atto funzionale:
Lo schema negoziale non presenta dunque criticità; non per l'oggetto, essendo piena-
mente lecita – contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure – la cessione di un credito non solo futuro ma anche meramente eventuale (cfr. sul punto Cass.
4040/1990; Cass. 15141/2002; più di recente Cass. 31896/2018); né, di conseguenza, per la causa, sol che si consideri come si risolva in un contratto parzialmente aleatorio: il corrispettivo è indeterminato ma pur sempre determinabile oggettivamente ex post,
essendo funzionalmente dipendente da variabili note, che consistono in fatti oggetti-
vamente valutabili, come il numero di sinistri e l'entità dei danni conseguenti. Il ne-
gozio è dunque strutturato come assunzione di un rischio economico liberamente ac-
cettato dal concessionario, imprenditore;
e diremmo rientrante altresì nel rischio tipico
dell'attività caratteristica svolta. Egli sfrutta economicamente la concessione (cifra identitaria della fattispecie, più volte ribadita in giurisprudenza) assumendo il rischio economico: viene remunerato se ed in quanto le compagnie assicurative riconoscano,
o ne sia dichiarata, responsabilità per i sinistri di volta in volta occorsi;
ed i ritardi, le pagina 4 di 9 inerzie, financo l'ostruzionismo che esse dovessero porre in essere integra un rischio di inadempimento o di ritardato inadempimento che la concessione pone con chia-
rezza a carico esclusivo del concessionario.
Come già rilevato in altre pronunce di questo Tribunale, non convince poi l'argomento dell'appellata consistente nel richiamo al principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., che sorregge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In realtà la soggezione del terzo all'obbligazione di pagamento non deriva dall'accettazione o meno dello schema contrattuale sopra delineato – né
pare seriamente sostenibile si tratti di un contratto “in danno del terzo” – ma dal fatto che il potere di azione diretta nei confronti del danneggiante (e, quindi, nei confronti della sua compagnia di assicurazione) deriva, come effetto consustanziale, dalla qualità di cessionario del credito risarcitorio. E la cessione del credito, com'è noto, non richiede il consenso del debitore (cui è indifferente l'identità dell'accipiens) né una
preventiva comunicazione o notificazione della cessione (cfr. sul punto Cass.
1770/2014) che ha solo l'effetto di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, e ben può essere contenuta, per la prima volta, nell'atto di citazione ove il cessionario chiama in giudizio il debitore ceduto per ottenere l'adempimento.
Giova rimarcarlo: il contratto è strutturato come sinallagmatico;
a fronte della prestazione di un servizio si prevede, come corrispettivo, il credito risarcitorio che in
assenza della Convenzione spetterebbe all'ente pubblico proprietario della strada.
Il credito è dunque futuro, eventuale, indeterminato ma determinabile;
questa non attualità conferisce carattere aleatorio al corrispettivo;
integra dunque un rischio economico;
il rischio connota l'attività d'impresa svolta dal concessionario;
l'interesse dell'ente pubblico è soddisfatto mediante un servizio che viene assicurato alla collettività senza oneri per l'ente stesso. L'argomento speso solitamente invocando le
Sezioni Unite del 2017 è, in realtà, una domanda mal posta: la titolarità della funzione pagina 5 di 9 significa anche titolarità esclusiva del credito? La risposta è negativa non sussistendo alcuna ragione giuridica per ritenere inscindibili i due profili. Ed invero, posto che tramite la concessione di servizi l'Amministrazione concede, appunto, l'esercizio di una determinata attività lato sensu pubblicistica (e nel caso di specie priva di qualsiasi discrezionalità: la pulizia delle strade, che invece di essere effettuata da personale dell'Ente pubblico è svolta da società incaricata) avvalendosi del soggetto privato per svolgere un'attività che non ha il tempo, le risorse, la possibilità, di compiere direttamente, ciò realizza una delega di funzioni? Ovviamente no, perché funzione è,
tecnicamente, esercizio di un potere vincolato ad un superiore interesse. Ma se anche si volesse ravvisare una delega di funzioni, il richiamo al precedente deciso dalle
Sezioni Unite appare non pertinente. Non si discute del fatto che la stazione appaltante rimanga titolare della funzione pubblica, è giustissimo: la concessione non
è traslativa, e la funzione pubblica è semplicemente delegata. Ma questo non ha attinenza con il corrispettivo posto a carico degli utenti. Sfruttare economicamente la concessione – come previsto nella stessa – può avere solo due significati: a) surroga nei diritti dell'Amministrazione concedente, il che non ricorre nel caso di specie,
ostandovi il tenore letterale della convenzione;
b) cessione del credito, futuro ed eventuale, ma di fonte certa e determinabile.
La diversa ricostruzione prospettata dall'appellante, pur pregevole sul piano dialettico, si risolve in un unico assunto: le concessioni di servizi siffatte o sono inutili,
perché il titolare di onori e oneri (i.e. sia del credito, sia della funzione, come rammentano anche le Sezioni Unite) rimane l'Ente, che quindi si avvale dell'opera di un soggetto del cui operato continua a rispondere direttamente (ed allora è un contratto antieconomico, perché non reca alcun beneficio all'Ente territoriale ma solo responsabilità aggiuntive); o sono ineseguibili (perché o non è cessione di credito ma semplice mandato, e allora ci vuole una procura contraria alla lettera del regolamento pagina 6 di 9 negoziale;
o è cessione ma priva di oggetto perché il credito non è cedibile in sé o comunque non è determinabile;
o è comunque inopponibile ai terzi non contraenti) e dunque radicalmente nulle. L'argomento si risolve dunque in una surrettizia censura all'operato dello stesso Ente: il che, oltre a non essere oggetto della presente causa –
se non incidentalmente, occorrendo necessariamente conoscere degli atti amministrativi che sono il presupposto del diritto azionato – implica il rilievo per cui la responsabilità per scelte discrezionali dell'Amministrazione, ove censurate nel merito, ha altre sedi – processuale, avanti al Giudice amministrativo;
politica, avanti agli elettori – in cui essere discussa e vagliata. Quand'anche pertanto la scelta dello strumento concessorio da parte dall' Amministrazione comunale fosse inutile o antieconomica, non è sindacabile in questa sede. La concessione di servizi c'è, è stata applicata, dunque l'intervento di Sicurezza e Ambiente è da ritenersi legittimo;
se utile o meno alla collettività, o pregiudizievole per la tenuta del sistema assicurativo, sarà
eventualmente approfondito in altre sedi;
è materia per il TAR e per l'ANAC.
4. Posto pertanto che la legittimazione attiva dell'appellante sussiste pienamente,
occorre esaminare il merito della domanda, confermando anche qui la valutazione data dal giudice di primo grado.
Risultano documentate, anche fotograficamente, le conseguenze dannose sulle barriere e sulla sede stradale del sinistro per cui è causa – la cui verificazione e la cui dinamica non sono oggetto di contestazione alcuna – nonché lo spargimento di detriti
(doc. 5 e 10, relazione Polizia Municipale e fotografie). La tesi della Compagnia
appellata è che i detriti fossero facilmente rimovibili dal quisque de populo e dunque non occorresse l'intervento di alcun operatore specializzato: ma tale rilievo – oltre a collidere con la normativa di settore (D.Lgs. 152/2006) che impone la qualificazione di quei detriti come rifiuti speciali, con ogni conseguenza del caso in ordine a soggetti,
modi e termini dello smaltimento – si risolve nella reiterata contestazione di inutilità,
pagina 7 di 9 illegittimità, dannosità per l'economia e per la collettività dei consociati, della convenzione tra appellante ed Amministrazione Comunale.
Qui, svolto l'intervento di ripristino, il fatto costitutivo della domanda è da ritenersi compiutamente provato e non c'è (e non c'era) ragione per non accoglierla.
La sentenza di primo grado va dunque confermata nel merito, ancorché integrata nelle motivazioni per quanto sin qui esposto.
La presenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito sulla medesima tipologia di controversie giustifica invece la compensazione totale delle spese di lite.
Il rigetto dell'impugnazione determina la necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art.13 comma 1-quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Spese interamente compensate.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 8 di 9 Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9