Art. 19.
Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sara' provveduto sul fondo di cui all'articolo 9.
Detta spesa sara', negli anni consecutivi, rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'articolo 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Comune.
Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sara' provveduto sul fondo di cui all'articolo 9.
Detta spesa sara', negli anni consecutivi, rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'articolo 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Comune.