Art. 5.
All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.