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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7504 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44009/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIS BARBARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE ROBERTO 5 20157 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PARVOPASSO DANILO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
MILANO
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis cds, , svolgente attività di noleggio con conducente Parte_1 regolarmente autorizzata dal Comune di Melegnano, ha proposto opposizione avverso 51 verbali di contestazione tutti emessi nell'anno 2021 e relativi alla violazione dell'art. 7 per avere circolato nelle corsie preferenziali senza apposita autorizzazione.
Con distinto ricorso, il ricorrente ha poi impugnato altri 11 verbali di contestazione, sempre relativi alle stesse violazioni, sempre risalenti all'anno 2011.
Nei ricorsi la parte ha dedotto la propria buona fede, evidenziando di avere proceduto al transito nella convinzione di essere titolare del diritto, come dimostrato dal numero delle violazioni commesse, dal fatto che in una stessa giornata erano state contestate più violazioni anche a distanza di pochi minuti, nonché dalla pagina 1 di 6 circostanza che l'autorizzazione al transito era stata rilasciata al momento della presentazione della relativa richiesta.
Il ricorrente ha poi dedotto che le infrazioni multiple compiute a distanza di pochi minuti, così come quelle realizzate lo stesso giorno, configuravano un'unica condotta ed ha svolto ulteriori contestazioni sulla prova delle infrazioni, sull'utilizzabilità della documentazione fotografica e sull'autorizzazione al rilievo di tali violazioni a mezzo di telecamere.
Il , costituitosi in entrambi i procedimenti, ha dedotto l'infondatezza delle allegazioni Controparte_2 del ricorrente, evidenziando l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 per la negligenza della parte che aveva omesso di rinnovare la apposita autorizzazione all'atto della scadenza, nonché l'inapplicabilità della disciplina del cumulo materiale o giuridico delle infrazioni, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 198 del codice della strada.
L'appellato ha poi dedotto la sussistenza della prova documentale delle violazioni e la piena legittimità della modalità di rilevazione delle infrazioni stesse.
All'esito della riunione dei due procedimenti, il giudice di pace di Milano, con sentenza n. 2467/2023, ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati i motivi di ricorso confermando tutti i 62 verbali impugnati.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma.
L'appellante ha in primo lugo censurato la sentenza per erronea interpretazione e violazione dell'art. 3 L.689/81.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto dei rilievi svolti nel giudizio di primo grado sulla riconducibilità di varie infrazioni ad un'unica condotta.
Inoltre, l'appellante ha richiamato tutti gli altri motivi di opposizione svolti nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, Controparte_2 evidenziando la manifesta infondatezza dei motivi di appello svolti dal . Pt_1
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 8 ottobre 2025, le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha dato lettura del dispositivo e della motivazione alle parti presenti in udienza.
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
Il primo motivo di impugnazione riguarda la errata valutazione da parte del giudice di primo grado della buona fede del ricorrente al momento delle violazioni, che farebbe venire meno la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
L'appellante ha valorizzato, a sostegno della propria prospettazione, i dati relativi al numero di violazioni, alla vicinanza temporale tra le infrazioni, al fatto che lo stesso era sempre stato titolare dei permessi per la circolazione ed ha quindi affermato che da tali elementi si evinceva che si era trattato di una mera dimenticanza nel rinnovo dell'autorizzazione agli accessi nella corsia riservata, in quanto non avvisato della scadenza.
Tale doglianza è infondata.
In via generale, l'art. 3 della L. 689/81 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, onerando l'autore della violazione della prova di avere agito senza colpa, attraverso la pagina 2 di 6 dimostrazione della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dell'avere il trasgressore fatto tutto quanto possibile per confermarsi al precetto di legge (cfr. Cass 23019/2009, Cass. 11977/2020).
Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006 e, in motivazione, Cass. n. 20219/2018).
Nel caso in esame, non si ritiene che ricorrano i presupposti delineati dalla richiamata giurisprudenza.
Invero, lo stesso appellante, nel ricorso in primo grado, ha allegato di non avere proceduto al rinnovo dell'autorizzazione al transito per una mera dimenticanza e di avere ottenuto il nuovo permesso subito dopo essersi attivato.
Orbene, i fatti allegati dal ricorrente in primo grado non integrano uno stato di ignoranza incolpevole, ovvero non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza, dal momento che era onere della parte accertarsi della esistenza di una efficace autorizzazione relativa al veicolo che aveva eseguito i transiti, nonché munirsi del relativo pass, a maggior ragione avuto riguardo all'attività imprenditoriale di noleggio con conducente svolta dalla parte, che fa ulteriormente presumere il dovere di conoscere le regole disciplinanti la circolazione sulle corsie preferenziali nei territori di svolgimento del servizio.
Tali circostanze escludono che sia quindi configurabile l'assenza dell'elemento soggettivo sia per il primo accesso, sia per quelli successivi.
Ciò posto, il motivo di appello relativo alla riconducibilità delle violazioni ad un'unica condotta è accoglibile nei limiti che seguono.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 8 I. n. 689/1981 trova applicazione nel solo caso di concorso formale delle infrazioni amministrative, qualora si sia in presenza di un'unica azione o omissione produttiva di una pluralità di violazioni.
Si tratta di disciplina non derogata neppure dalla successiva previsione di cui all'art. 8 bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26434; Cass. 4 marzo 2011, n. 5252).
Con specifico riferimento alla disciplina dettata dal codice della strada, l'art. 198 comma 1 ha contenuto analogo al citato art. 8 della L. 689/81, mentre il secondo comma dell'art. 198 prevede che “in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
Occorre poi considerare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione della possibilità per il giudice, in tale specifica materia, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. pagina 3 di 6 La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, evidenziando come il giudice rimettente nella ipotesi in cui le violazioni siano accertate sulla stessa strada ed a brevissima distanza temporale l'una dalle altre (nel caso sottoposto alla Corte la distanza era di 31 secondi l'una dall'altra) non aveva motivato sulla applicabilità o meno del principio contenuto nell'art.
8-bis, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689, secondo cui “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”
(Corte Cost ordinanza 14/2007).
In particolare la Corte ha affermato che in tale ipotesi “proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”.
A ciò deve aggiungersi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22028/2018, secondo cui, quanto le violazioni sono intercorse in un breve intervallo di tempo e sul medesimo percorso – dunque con diversi accessi compiuti nella stessa Ztl in periodi circoscritti e concentrati – c'è la possibilità di considerarle come un'unica trasgressione, applicando una sola multa.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, si è rilevato che il giudice di merito, nel valutare il dato cronologico, non aveva tenuto conto del fatto che, nei casi segnalati dall'istituto ricorrente, i verbali evidenziavano che talune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto stradale ed inoltre erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo (di pochi secondi o di qualche minuto), il che non consentiva di escludere aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, occorrendo valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome.
Nel caso in esame si ritiene che tali presupposti ricorrano esclusivamente per le seguenti violazioni:
- 8 ottobre 2021 alle ore 17.45 in viale dei Mille e alle 17.47 in viale Abruzzi (verbali n. 01216558/2021 e n. 01216559/2021);
- 11 ottobre 2021 alle ore 17.28 in viale dei Mille e alle 17.30 in viale Abruzzi (verbali n. 01253953/2021
e n. 01253955/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 13.39 in via Fabio Filzi e alle ore 13.41 sempre in via Filzi (verbali n.
01254405/2021 e n. 01254407/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 14.16 in viale dei Mille e alle 14.18 in viale Abruzzi (verbali n. 01254433/2021
e n. 01254435/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 14.40 in viale dei Mille e alle 14.42 in viale Abruzzi (verbali n. 01254447/2021
e n. 01254450/2021); pagina 4 di 6 - 12 ottobre 2021 alle ore 16.26 in viale Stelvio, alle ore 16.29 in via Tonale e alle ore 16.30 in via Filzi
(verbali n. 01254522/2021, n. 01254524/2021, n. 01254526/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 17.31 in viale dei Mille e alle 17.33 in viale Abruzzi (verbali n. 01254566/2021
e n. 01254568/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 18.19 in via Tonale e alle 18.20 in via Filzi (verbali n. 01254603/2021 e n.
01254604/2021);
- 14 ottobre 2021 alle ore 17.34 in viale dei Mille e alle 17.36 in viale Abruzzi (verbali n. 01256826/2021
e n. 01256828/2021);
- 15 ottobre 2021 alle ore 16.08 in viale dei Mille e alle 16.09 in viale Abruzzi (verbali n. 01257854/2021
e n. 01257857/2021);
- 18 ottobre 2021 alle ore 19.09 in viale dei Mille e alle 19.11 in viale Abruzzi (verbali n. 01260699/2021
e n. 01260700/2021);
- 18 ottobre 2021 alle ore 19.44 in via Stelvio e alle ore 19.47 in Piazzale Lugano (verbali n.
01260710/2021 e n. 01260711/2021);
- 20 ottobre 2021 alle ore 8.03 in via Tonale e alle 8.05 in via Filzi (verbali n. 01286340/2021 e n.
01286341/2021);
- 20 ottobre 2021 alle ore 8.57 in Piazzale Dateo e alle 8.59 in viale Umbria (verbali n. 01286375/2021 e n. 01286377/2021);
In particolare, si ritiene che possa sussistere l'unicità delle infrazioni soltanto per quelle commesse lungo la stessa via (come nel caso di viale dei Mille e viale Abruzzi, essendo una la prosecuzione dell'altra), entro un lasso di tempo di due-tre minuti, o comunque in vie limitrofe contenute nello stesso lasso di tempo, con la precisazione che il calcolo dell'intervallo temporale va fatto dalla prima violazione (sicchè non appaiono unificabili le violazioni successive alla seconda nei casi in cui il percorso abbia incontrato più zone a traffico limitato).
Per quanto riguarda le altre violazioni, in molti casi la violazione è commessa in vie diverse, in un lasso di tempo superiore a due-tre minuti, e nell'ambito di un percorso comprendente diverse strade, il che fa affermare la autonomia delle violazioni, non bastando, al fine della configurabilità di un'unica violazione, il fatto che tali località si possano essere trovate nell'ambito dell'itinerario percorso dall'autovettura per raggiungere un determinato luogo.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va accolto l'originario ricorso di in relazione ai Parte_1 seguenti verbali: n. 01216559/2021; . 01253955/2021; 01254407/2021, 01254435/2021, n. 01254450/2021,
01254524/2021, n. 01254526/2021, n. 01254568/2021, 01254604/2021, n. 01256828/2021, n. 01257857/2021 .
01257857/2021, 01260700/2021, 01260711/2021, 01286341/2021, n. 01286377/2021.
Gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
Sul punto si condividono le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado.
pagina 5 di 6 Il rilievo delle violazioni è avvenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 201 cds, attraverso apparecchiature debitamente omologate, come indicato in ciascun verbale, che reca la data e il numero del decreto di approvazione.
Sul punto non sono state svolte contestazioni specifiche da parte dell'appellante, che, nel ricorso in primo grado, si è limitato a censurare l'inesistenza della società produttrice al momento dell'accertamento, fatto, questo che non assume rilievo sulla legittimità dell'accertamento delle infrazioni, richiedente per l'appunto esclusivamente l'uso di apparecchiature munite di omologazione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede un parziale accoglimento dell'appello principale, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o conclusione:
1. In parziale accoglimento dell'appello svolto da e in parziale riforma la sentenza n. Parte_1
2467/2023, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data, accoglie i ricorsi svolti dall'appellante avverso i seguenti verbali di accertamento di infrazione: n. 01216559/2021; n 01253955/2021; n.
01254407/2021, n.01254435/2021, n. 01254450/2021, n. 01254524/2021, n. 01254526/2021, n.
01254568/2021, n. 01254604/2021, n. 01256828/2021, n. 01257857/2021, n. 01257857/2021, n.
01260700/2021, n. 01260711/2021, n. 01286341/2021, n. 01286377/2021;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44009/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIS BARBARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE ROBERTO 5 20157 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PARVOPASSO DANILO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
MILANO
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis cds, , svolgente attività di noleggio con conducente Parte_1 regolarmente autorizzata dal Comune di Melegnano, ha proposto opposizione avverso 51 verbali di contestazione tutti emessi nell'anno 2021 e relativi alla violazione dell'art. 7 per avere circolato nelle corsie preferenziali senza apposita autorizzazione.
Con distinto ricorso, il ricorrente ha poi impugnato altri 11 verbali di contestazione, sempre relativi alle stesse violazioni, sempre risalenti all'anno 2011.
Nei ricorsi la parte ha dedotto la propria buona fede, evidenziando di avere proceduto al transito nella convinzione di essere titolare del diritto, come dimostrato dal numero delle violazioni commesse, dal fatto che in una stessa giornata erano state contestate più violazioni anche a distanza di pochi minuti, nonché dalla pagina 1 di 6 circostanza che l'autorizzazione al transito era stata rilasciata al momento della presentazione della relativa richiesta.
Il ricorrente ha poi dedotto che le infrazioni multiple compiute a distanza di pochi minuti, così come quelle realizzate lo stesso giorno, configuravano un'unica condotta ed ha svolto ulteriori contestazioni sulla prova delle infrazioni, sull'utilizzabilità della documentazione fotografica e sull'autorizzazione al rilievo di tali violazioni a mezzo di telecamere.
Il , costituitosi in entrambi i procedimenti, ha dedotto l'infondatezza delle allegazioni Controparte_2 del ricorrente, evidenziando l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 per la negligenza della parte che aveva omesso di rinnovare la apposita autorizzazione all'atto della scadenza, nonché l'inapplicabilità della disciplina del cumulo materiale o giuridico delle infrazioni, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 198 del codice della strada.
L'appellato ha poi dedotto la sussistenza della prova documentale delle violazioni e la piena legittimità della modalità di rilevazione delle infrazioni stesse.
All'esito della riunione dei due procedimenti, il giudice di pace di Milano, con sentenza n. 2467/2023, ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati i motivi di ricorso confermando tutti i 62 verbali impugnati.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma.
L'appellante ha in primo lugo censurato la sentenza per erronea interpretazione e violazione dell'art. 3 L.689/81.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto dei rilievi svolti nel giudizio di primo grado sulla riconducibilità di varie infrazioni ad un'unica condotta.
Inoltre, l'appellante ha richiamato tutti gli altri motivi di opposizione svolti nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, Controparte_2 evidenziando la manifesta infondatezza dei motivi di appello svolti dal . Pt_1
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 8 ottobre 2025, le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha dato lettura del dispositivo e della motivazione alle parti presenti in udienza.
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
Il primo motivo di impugnazione riguarda la errata valutazione da parte del giudice di primo grado della buona fede del ricorrente al momento delle violazioni, che farebbe venire meno la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
L'appellante ha valorizzato, a sostegno della propria prospettazione, i dati relativi al numero di violazioni, alla vicinanza temporale tra le infrazioni, al fatto che lo stesso era sempre stato titolare dei permessi per la circolazione ed ha quindi affermato che da tali elementi si evinceva che si era trattato di una mera dimenticanza nel rinnovo dell'autorizzazione agli accessi nella corsia riservata, in quanto non avvisato della scadenza.
Tale doglianza è infondata.
In via generale, l'art. 3 della L. 689/81 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, onerando l'autore della violazione della prova di avere agito senza colpa, attraverso la pagina 2 di 6 dimostrazione della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dell'avere il trasgressore fatto tutto quanto possibile per confermarsi al precetto di legge (cfr. Cass 23019/2009, Cass. 11977/2020).
Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006 e, in motivazione, Cass. n. 20219/2018).
Nel caso in esame, non si ritiene che ricorrano i presupposti delineati dalla richiamata giurisprudenza.
Invero, lo stesso appellante, nel ricorso in primo grado, ha allegato di non avere proceduto al rinnovo dell'autorizzazione al transito per una mera dimenticanza e di avere ottenuto il nuovo permesso subito dopo essersi attivato.
Orbene, i fatti allegati dal ricorrente in primo grado non integrano uno stato di ignoranza incolpevole, ovvero non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza, dal momento che era onere della parte accertarsi della esistenza di una efficace autorizzazione relativa al veicolo che aveva eseguito i transiti, nonché munirsi del relativo pass, a maggior ragione avuto riguardo all'attività imprenditoriale di noleggio con conducente svolta dalla parte, che fa ulteriormente presumere il dovere di conoscere le regole disciplinanti la circolazione sulle corsie preferenziali nei territori di svolgimento del servizio.
Tali circostanze escludono che sia quindi configurabile l'assenza dell'elemento soggettivo sia per il primo accesso, sia per quelli successivi.
Ciò posto, il motivo di appello relativo alla riconducibilità delle violazioni ad un'unica condotta è accoglibile nei limiti che seguono.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 8 I. n. 689/1981 trova applicazione nel solo caso di concorso formale delle infrazioni amministrative, qualora si sia in presenza di un'unica azione o omissione produttiva di una pluralità di violazioni.
Si tratta di disciplina non derogata neppure dalla successiva previsione di cui all'art. 8 bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26434; Cass. 4 marzo 2011, n. 5252).
Con specifico riferimento alla disciplina dettata dal codice della strada, l'art. 198 comma 1 ha contenuto analogo al citato art. 8 della L. 689/81, mentre il secondo comma dell'art. 198 prevede che “in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
Occorre poi considerare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione della possibilità per il giudice, in tale specifica materia, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. pagina 3 di 6 La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, evidenziando come il giudice rimettente nella ipotesi in cui le violazioni siano accertate sulla stessa strada ed a brevissima distanza temporale l'una dalle altre (nel caso sottoposto alla Corte la distanza era di 31 secondi l'una dall'altra) non aveva motivato sulla applicabilità o meno del principio contenuto nell'art.
8-bis, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689, secondo cui “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”
(Corte Cost ordinanza 14/2007).
In particolare la Corte ha affermato che in tale ipotesi “proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”.
A ciò deve aggiungersi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22028/2018, secondo cui, quanto le violazioni sono intercorse in un breve intervallo di tempo e sul medesimo percorso – dunque con diversi accessi compiuti nella stessa Ztl in periodi circoscritti e concentrati – c'è la possibilità di considerarle come un'unica trasgressione, applicando una sola multa.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, si è rilevato che il giudice di merito, nel valutare il dato cronologico, non aveva tenuto conto del fatto che, nei casi segnalati dall'istituto ricorrente, i verbali evidenziavano che talune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto stradale ed inoltre erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo (di pochi secondi o di qualche minuto), il che non consentiva di escludere aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, occorrendo valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome.
Nel caso in esame si ritiene che tali presupposti ricorrano esclusivamente per le seguenti violazioni:
- 8 ottobre 2021 alle ore 17.45 in viale dei Mille e alle 17.47 in viale Abruzzi (verbali n. 01216558/2021 e n. 01216559/2021);
- 11 ottobre 2021 alle ore 17.28 in viale dei Mille e alle 17.30 in viale Abruzzi (verbali n. 01253953/2021
e n. 01253955/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 13.39 in via Fabio Filzi e alle ore 13.41 sempre in via Filzi (verbali n.
01254405/2021 e n. 01254407/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 14.16 in viale dei Mille e alle 14.18 in viale Abruzzi (verbali n. 01254433/2021
e n. 01254435/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 14.40 in viale dei Mille e alle 14.42 in viale Abruzzi (verbali n. 01254447/2021
e n. 01254450/2021); pagina 4 di 6 - 12 ottobre 2021 alle ore 16.26 in viale Stelvio, alle ore 16.29 in via Tonale e alle ore 16.30 in via Filzi
(verbali n. 01254522/2021, n. 01254524/2021, n. 01254526/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 17.31 in viale dei Mille e alle 17.33 in viale Abruzzi (verbali n. 01254566/2021
e n. 01254568/2021);
- 12 ottobre 2021 alle ore 18.19 in via Tonale e alle 18.20 in via Filzi (verbali n. 01254603/2021 e n.
01254604/2021);
- 14 ottobre 2021 alle ore 17.34 in viale dei Mille e alle 17.36 in viale Abruzzi (verbali n. 01256826/2021
e n. 01256828/2021);
- 15 ottobre 2021 alle ore 16.08 in viale dei Mille e alle 16.09 in viale Abruzzi (verbali n. 01257854/2021
e n. 01257857/2021);
- 18 ottobre 2021 alle ore 19.09 in viale dei Mille e alle 19.11 in viale Abruzzi (verbali n. 01260699/2021
e n. 01260700/2021);
- 18 ottobre 2021 alle ore 19.44 in via Stelvio e alle ore 19.47 in Piazzale Lugano (verbali n.
01260710/2021 e n. 01260711/2021);
- 20 ottobre 2021 alle ore 8.03 in via Tonale e alle 8.05 in via Filzi (verbali n. 01286340/2021 e n.
01286341/2021);
- 20 ottobre 2021 alle ore 8.57 in Piazzale Dateo e alle 8.59 in viale Umbria (verbali n. 01286375/2021 e n. 01286377/2021);
In particolare, si ritiene che possa sussistere l'unicità delle infrazioni soltanto per quelle commesse lungo la stessa via (come nel caso di viale dei Mille e viale Abruzzi, essendo una la prosecuzione dell'altra), entro un lasso di tempo di due-tre minuti, o comunque in vie limitrofe contenute nello stesso lasso di tempo, con la precisazione che il calcolo dell'intervallo temporale va fatto dalla prima violazione (sicchè non appaiono unificabili le violazioni successive alla seconda nei casi in cui il percorso abbia incontrato più zone a traffico limitato).
Per quanto riguarda le altre violazioni, in molti casi la violazione è commessa in vie diverse, in un lasso di tempo superiore a due-tre minuti, e nell'ambito di un percorso comprendente diverse strade, il che fa affermare la autonomia delle violazioni, non bastando, al fine della configurabilità di un'unica violazione, il fatto che tali località si possano essere trovate nell'ambito dell'itinerario percorso dall'autovettura per raggiungere un determinato luogo.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va accolto l'originario ricorso di in relazione ai Parte_1 seguenti verbali: n. 01216559/2021; . 01253955/2021; 01254407/2021, 01254435/2021, n. 01254450/2021,
01254524/2021, n. 01254526/2021, n. 01254568/2021, 01254604/2021, n. 01256828/2021, n. 01257857/2021 .
01257857/2021, 01260700/2021, 01260711/2021, 01286341/2021, n. 01286377/2021.
Gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
Sul punto si condividono le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado.
pagina 5 di 6 Il rilievo delle violazioni è avvenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 201 cds, attraverso apparecchiature debitamente omologate, come indicato in ciascun verbale, che reca la data e il numero del decreto di approvazione.
Sul punto non sono state svolte contestazioni specifiche da parte dell'appellante, che, nel ricorso in primo grado, si è limitato a censurare l'inesistenza della società produttrice al momento dell'accertamento, fatto, questo che non assume rilievo sulla legittimità dell'accertamento delle infrazioni, richiedente per l'appunto esclusivamente l'uso di apparecchiature munite di omologazione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede un parziale accoglimento dell'appello principale, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o conclusione:
1. In parziale accoglimento dell'appello svolto da e in parziale riforma la sentenza n. Parte_1
2467/2023, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data, accoglie i ricorsi svolti dall'appellante avverso i seguenti verbali di accertamento di infrazione: n. 01216559/2021; n 01253955/2021; n.
01254407/2021, n.01254435/2021, n. 01254450/2021, n. 01254524/2021, n. 01254526/2021, n.
01254568/2021, n. 01254604/2021, n. 01256828/2021, n. 01257857/2021, n. 01257857/2021, n.
01260700/2021, n. 01260711/2021, n. 01286341/2021, n. 01286377/2021;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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