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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Lucia De Bernardin, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 54026/2023 e vertente tra
,con sede in Parte_1 (C.F. P.IVA_1 e P.IVA P.IVA_2
CP_1Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo Procuratore Speciale Dr.
, giusti poteri conferitigli come da Procura Speciale del 17.02.2023 in autentica del Notaio Dr. Persona_1
di Bologna, rep. n. 97404/12537, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci C.F. 1
n. 38, come da dichiarazione in atti.
-OPPONENTE-
contro
C.F. 2 ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 (c.f. residente a[...], pl. C, sc. B, int. 5, rappresentata e difesa, giusta la procura speciale rilasciata alla proposizione del ricorso monitorio, dall'avvocato Francesco Morcavallo (c.f. fax: 06-983766005) e presso lo C.F. 3 p.e.c.: Email_1
stesso elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma alla via Luigi Settembrini n. 28, come da dichiarazione in atti.
-OPPOSTA-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Fatti storico e processuali rilevanti per la decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26.07.2023 Controparte_2 ha chiesto ingiungersi a il pagamento della somma di Euro 25.500,00 oltreParte_1
interessi legali dal 12 dicembre 2019 al saldo deducendo:
i. Che il 5 maggio 2016 in Roma, via della Stazione di Ottavia, era stata investita da un'autovettura durante l'attraversamento della strada sul passaggio pedonale e che -come conseguenza del detto sinistro- aveva riportato lesioni fisiche refertate con successiva sottoposizione a terapie;
ii. Che il conducente del veicolo autore del sinistro, CP_3 aveva sporto denuncia alla compagnia assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, [...]
Parte_1
iii. Quest'ultima, svolte le visite mediche per il tramite di un proprio medico incaricato, aveva formulato proposta di liquidazione del danno per l'importo di Euro 25.500,00, proposta accettata da Controparte_2 senza che ne seguisse tuttavia il pagamento;
rilevato che a fondamento della richiesta di ingiunzione parte ricorrente ha prodotto: 1.- Proposta di liquidazione della società assicuratrice come ribadita il 18 luglio 2017; 2.- Accettazione della ricorrente del 12 dicembre 2019; 3.- Denuncia di sinistro del conducente del veicolo assicurato;
4.-
Documentazione medica e terapeutica;
5.- Invito alla negoziazione assistita;
6.- Verbale di mancato buon fine della mediazione;
Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio monitorio, ha emesso decreto ingiuntivo n.
14909/2023.
Parte_1 si è opposta al decreto Con citazione ritualmente notificata la società
ingiuntivo de quo e ne ha chiesto la revoca deducendo:
i. Che il dedotto credito si fonderebbe su una non provata transazione che, anche ove stipulata, mancherebbe per di più dell'asserita veste formale;
ii. Che detta proposta sarebbe stata effettuata da persona non adeguatamente dotata di poteri rappresentativi in quanto non rappresentante legale della società;
iii. Che la somma ingiunta non sarebbe comunque dovuta perché i dati asseritamente raccolti della stessa assicuratrice smentirebbero l'occorrenza del presupposto sinistro stradale;
iv. Che incomberebbe comunque sull'ingiungente dare prova del sinistro.
La citazione così conclude:
"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto:
1) in via principale e nel merito, accertato e dichiarato l'inesistenza del diritto assicurativo asseritamente vantato dalla Sig.ra Controparte_2 per i motivi esposti nel presente atto, rigettare tutte le avverse pretese perchè infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni svolte nel presente atto di opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullato e comunque revocato e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 14909/2023 - NRG 36280/2023 del Tribunale Civile di Roma, notificato alla in data 12.10.2023; 2) sempre nel merito, Voglia altresì Parte_1
il Tribunale adito: a) nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla Sig.ra CP_2 perché infondata in fatto ed in diritto e
[...] nei confronti della Parte_1 comunque inammissibile e non provata;
b) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, limitare la liquidazione dell'indennizzo al danno che risulterà effettivamente provato e in nesso causale con l'evento e nella quota di indennizzo proporzionalmente dovuta in relazione alle eventuali e rispettive responsabilità, rigettando ogni diversa e/o superiore domanda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con ogni salvezza istruttoria".
Si è costituita parte opposta deducendo -fra le altre cose e per quanto di interesse per la decisione:
L'operatività, nel caso di specie, della fattispecie legale di cui all'art. 148 Cod. Ass. Priv. i.
(D.lgs.7 settembre 2005, n. 209) con esclusione di ogni riferimento al contratto di transazione;
Di aver provato, mediante il deposito delle email intercorse tra le parti, l'accettazione della ii.
proposta di liquidazione formulata nel 2017 dalla compagnia assicurativa per mezzo di proprio liquidatore assicurativo;
La legittimazione del liquidatore assicurativo che ha effettuato la proposta a formulare la iii.
stessa e a impegnare la compagnia Parte_1
Di aver provato il verificarsi del sinistro mediante prova documentale (denuncia sinistro iv. effettuata da CP_3 conducente del veicolo assicurato e autore del sinistro, referto
,
di P.S. e documentazione medica).
La costituzione così conclude:
"Voglia il giudice adito concedere e disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo stesso nell'esito decisorio, con conseguente conferma dell'obbligo della società opponente per il pagamento della somma di euro
25.500,00 (vnticinquemilacinquecento), oltre interessi legali dalla domanda di provvedimento monitorio al saldo, nonché spese della fase monitoria così come liquidate nel decreto ingiuntivo;
inoltre, condannare la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione"
Con ordinanza del 30.10.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2. In ordine alla fondatezza della domanda
Preliminarmente, in punto di diritto appare utile evidenziare che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento a carattere anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena fondato sulle ordinarie regole processuali anche in relazione al funzionamento dell'onere probatorio. Al riguardo l'art. 2697 c.c. stabilisce che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
In tal senso deve ritenersi che oggetto del giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. non sia soltanto la valutazione dei profili di legittimità del decreto ingiuntivo opposto,
ma anche la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria con una peculiarità: l'opponente, pur assumendo la veste processuale di attore, assume il ruolo sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, pur costituendosi processualmente come convenuto, deve assolvere nella sostanza l'onere della prova alla stregua di un attore.
Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha recentemente stabilito che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo può determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio, il quale potrà espandersi fino a riguardare, oltre alla pretesa sottesa all'originario decreto ingiuntivo, anche domande alternative e ulteriori che presentino comunque un collegamento sostanziale con l'originaria pretesa, trovando il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto la proposizione dell'originaria domanda di ingiunzione di pagamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. 15 ottobre 2024, n. 26727).
Tenuto conto della prospettazione effettuata in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, anche a prescindere da considerazioni in ordine alla natura giuridica (transazione o meno) della fattispecie di cui all'art. 148 Cod. Ass. Priv. (D.lgs.7 settembre 2005, n. 209) e alla ricorrenza della stessa nella specie- deve in primo luogo verificarsi la fondatezza della domanda in ragione del titolo contrattuale dedotto, titolo che si sarebbe formato in ragione dello scambio di proposta di liquidazione da parte di liquidatore della Pt_2 di successiva accettazione da parte dell'opposta.
A riguardo deve rilevarsi che sono versate agli atti stampe di tre email: i. una datata 07.03.2018 apparentemente a firma di tale liquidatore Persona_2 dal seguente tenore: "Egregio avvocato, come dalla ns ultima conversazione in cui facevamo presente delle incongruenze emerse tra quanto registrato dal NS sistema satellitare rispetto a quanto riportato nella Vs lettera di messa in mora, per quanto concerne l'orario e la data del sinistro, a mezzo della presente sono a reiterarle formalmente la richiesta di rinuncia al risarcimento del danno da parte della Sua cliente" (all. 6 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c di parte opponente);
ii. una del 06.03.2019 inviata da tale Persona_3 a tale Persona_4 che costituisce l'inoltro di una mail del 18.07.2017 apparentemente a firma di tale liquidatore dal seguente tenore: "Egregio Avvocato, l'importo di euro 25500 omnia e Persona_5
proposto ed accettato era partito nel seguente modo: 23.000 euro per sorte ed euro 2500 per onorari. Tenuto conto della diversa accettazione inviata, alla quale non posso dare seguito, inoltro la presente ai titolari della pratica" (all. 1 dell'atto di costituzione di parte opposta); 1
Controparte_2 dal seguente tenore:una terza del 12.12.2019, con cui il legale di iii.
"Buonasera Dott. Per_5 Le comunico che la mia cliente ha accettato la somma di euro
25.500 da Voi proposta, di cui euro 23.000 per sorte, da versare a mezzo assegno Co circolare intestato alla Sig.ra CP_2 e di euro 2.500,00 per onorari da liquidarsi a mezzo bonifico bancario instestato al sottoscritto" (all. 2 dell'atto di costituzione di parte opposta).:
La documentazione innanzi descritta non consente di stimare integrato un accordo contrattuale posto che anche a prescindere da considerazioni in ordine alla possibilità di attribuire la provenienza di una mail ordinaria a un soggetto e dal potere rappresentativo in capo al soggetto apparentemente sottoscrittore del testo della mail- comunque la seconda delle dette mail è da intendersi come interlocutoria rispetto all'individuazione di un accordo contrattuale, mentre la prima è chiara nell'escludere la possibilità di addivenire ad un accordo.
Alla considerazione che precede può aggiungersi che -stente la previsione di cui all'art. 1326, comma
2 c.c. ("l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi") assume rilievo l'ampio lasso di tempo intercorso tra la presunta proposta liquidatoria e l'accettazione da parte della danneggiata. Trattasi di tempo (circa due anni) che, anche a voler ammettere che una proposta formale e definitiva effettivamente vi fosse stata, renderebbe l'accettazione non tempestiva.
A ciò aggiungasi, ancora, che -state la specifica contestazione mossa a riguardo dall'opponente- non è stata fornita in giudizio la prova della legittimazione alla spendita del nome della convenuta in capo ai soggetti apparentemente firmatari delle mail innanzi riportate non essendo sufficiente a tal fine la sola qualificazione attribuitasi degli stessi nelle email inviate all'odierna parte opposta (v. allegati nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione) e stante la documentazione prodotta dalla stessa opponente (si vedano al riguardo gli allegati all'atto di opposizione n. 2, relativo al conferimento di procura speciale per la gestione dell'Area Sinistri al solo dott. CP_1 e n. 4, relativo alla Visura della società che reca l'indicazione del riparto degli incarichi, dei poteriParte_1
e delle competenze in seno alla società medesima). Aggiungasi, peraltro, che nella mail del 2017 il firmatario espressamente riportava la circostanza di non essere il “titolare della pratica”.
In conclusione, non vi è luogo per stimare concluso un accordo contrattuale fra l'opposta e l'opponente, contrariamente a quanto dedotto in uno al ricorso per decreto ingiuntivo. Venendo ora alla vicenda sostanziale posta a fondamento della richiesta di ingiunzione, deve rilevarsi che nell'ambito del presente procedimento a fronte della contestazione effettuata dall'opponente circa l'effettivo verificarsi del sinistro per come dedotto nel ricorso per decreto unico elemento di prova prodotto è la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa da parte del conducente (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).CP_3
Tale documento -che pur può assurgere ad elemento di prova- di per sé considerato non è sufficiente ad integrare una prova piena della verificazione del fatto, tenuto conto-peraltro- della sua provenienza da terzo estraneo alla lite e ciò tenuto conto anche della puntuale eccezione sollevata da parte opponente circa la dedotta inattività del veicolo di CP_3 nella fascia oraria di verificazione del sinistro (si veda sul punto allegato n. 5 dell'atto di opposizione: tabulati posizioni GPS sulla vettura targata EB013RW dai quali emergerebbe la mancanza dei dati relativi alla percorrenza del veicolo di dalle ore 07:44:19 alle ore 15:06:28 del 05/05/2016 e la presenza del veicolo CP_3
in Via della Stazione Ottavia verso le ore 07:00 circa di mattina e non nel luogo nel quale si sarebbe verificato il sinistro).
In difetto di prova del fatto storico consistente nel dedotto investimento, va accolta l'opposizione in conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo n. 14909/2023, emesso dal Tribunale di Roma il e,
28 settembre 2023.
Controparte_2 al pagamento a favore di In virtù del principio di soccombenza, va condannata delle spese della fase monitoria e del presente giudizio che si liquidano Parte_1
come da dispositivo secondo i parametri dei medi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14909/2023, emesso dal Tribunale di Roma il 28 settembre
2023;
CONDANNA Controparte_2 al pagamento a favore di Parte_1
delle quelle del giudizio di opposizione che così liquida in Euro 5.077,00 per onorari ed Euro
150,00 per spese vive, oltre accessori di legge ove previsti e rimborso forfettario al 15%;
Roma, 20/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Berrnardin)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Lucia De Bernardin, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 54026/2023 e vertente tra
,con sede in Parte_1 (C.F. P.IVA_1 e P.IVA P.IVA_2
CP_1Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo Procuratore Speciale Dr.
, giusti poteri conferitigli come da Procura Speciale del 17.02.2023 in autentica del Notaio Dr. Persona_1
di Bologna, rep. n. 97404/12537, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci C.F. 1
n. 38, come da dichiarazione in atti.
-OPPONENTE-
contro
C.F. 2 ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 (c.f. residente a[...], pl. C, sc. B, int. 5, rappresentata e difesa, giusta la procura speciale rilasciata alla proposizione del ricorso monitorio, dall'avvocato Francesco Morcavallo (c.f. fax: 06-983766005) e presso lo C.F. 3 p.e.c.: Email_1
stesso elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma alla via Luigi Settembrini n. 28, come da dichiarazione in atti.
-OPPOSTA-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Fatti storico e processuali rilevanti per la decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26.07.2023 Controparte_2 ha chiesto ingiungersi a il pagamento della somma di Euro 25.500,00 oltreParte_1
interessi legali dal 12 dicembre 2019 al saldo deducendo:
i. Che il 5 maggio 2016 in Roma, via della Stazione di Ottavia, era stata investita da un'autovettura durante l'attraversamento della strada sul passaggio pedonale e che -come conseguenza del detto sinistro- aveva riportato lesioni fisiche refertate con successiva sottoposizione a terapie;
ii. Che il conducente del veicolo autore del sinistro, CP_3 aveva sporto denuncia alla compagnia assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, [...]
Parte_1
iii. Quest'ultima, svolte le visite mediche per il tramite di un proprio medico incaricato, aveva formulato proposta di liquidazione del danno per l'importo di Euro 25.500,00, proposta accettata da Controparte_2 senza che ne seguisse tuttavia il pagamento;
rilevato che a fondamento della richiesta di ingiunzione parte ricorrente ha prodotto: 1.- Proposta di liquidazione della società assicuratrice come ribadita il 18 luglio 2017; 2.- Accettazione della ricorrente del 12 dicembre 2019; 3.- Denuncia di sinistro del conducente del veicolo assicurato;
4.-
Documentazione medica e terapeutica;
5.- Invito alla negoziazione assistita;
6.- Verbale di mancato buon fine della mediazione;
Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio monitorio, ha emesso decreto ingiuntivo n.
14909/2023.
Parte_1 si è opposta al decreto Con citazione ritualmente notificata la società
ingiuntivo de quo e ne ha chiesto la revoca deducendo:
i. Che il dedotto credito si fonderebbe su una non provata transazione che, anche ove stipulata, mancherebbe per di più dell'asserita veste formale;
ii. Che detta proposta sarebbe stata effettuata da persona non adeguatamente dotata di poteri rappresentativi in quanto non rappresentante legale della società;
iii. Che la somma ingiunta non sarebbe comunque dovuta perché i dati asseritamente raccolti della stessa assicuratrice smentirebbero l'occorrenza del presupposto sinistro stradale;
iv. Che incomberebbe comunque sull'ingiungente dare prova del sinistro.
La citazione così conclude:
"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto:
1) in via principale e nel merito, accertato e dichiarato l'inesistenza del diritto assicurativo asseritamente vantato dalla Sig.ra Controparte_2 per i motivi esposti nel presente atto, rigettare tutte le avverse pretese perchè infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni svolte nel presente atto di opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullato e comunque revocato e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 14909/2023 - NRG 36280/2023 del Tribunale Civile di Roma, notificato alla in data 12.10.2023; 2) sempre nel merito, Voglia altresì Parte_1
il Tribunale adito: a) nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla Sig.ra CP_2 perché infondata in fatto ed in diritto e
[...] nei confronti della Parte_1 comunque inammissibile e non provata;
b) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, limitare la liquidazione dell'indennizzo al danno che risulterà effettivamente provato e in nesso causale con l'evento e nella quota di indennizzo proporzionalmente dovuta in relazione alle eventuali e rispettive responsabilità, rigettando ogni diversa e/o superiore domanda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con ogni salvezza istruttoria".
Si è costituita parte opposta deducendo -fra le altre cose e per quanto di interesse per la decisione:
L'operatività, nel caso di specie, della fattispecie legale di cui all'art. 148 Cod. Ass. Priv. i.
(D.lgs.7 settembre 2005, n. 209) con esclusione di ogni riferimento al contratto di transazione;
Di aver provato, mediante il deposito delle email intercorse tra le parti, l'accettazione della ii.
proposta di liquidazione formulata nel 2017 dalla compagnia assicurativa per mezzo di proprio liquidatore assicurativo;
La legittimazione del liquidatore assicurativo che ha effettuato la proposta a formulare la iii.
stessa e a impegnare la compagnia Parte_1
Di aver provato il verificarsi del sinistro mediante prova documentale (denuncia sinistro iv. effettuata da CP_3 conducente del veicolo assicurato e autore del sinistro, referto
,
di P.S. e documentazione medica).
La costituzione così conclude:
"Voglia il giudice adito concedere e disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo stesso nell'esito decisorio, con conseguente conferma dell'obbligo della società opponente per il pagamento della somma di euro
25.500,00 (vnticinquemilacinquecento), oltre interessi legali dalla domanda di provvedimento monitorio al saldo, nonché spese della fase monitoria così come liquidate nel decreto ingiuntivo;
inoltre, condannare la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione"
Con ordinanza del 30.10.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2. In ordine alla fondatezza della domanda
Preliminarmente, in punto di diritto appare utile evidenziare che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento a carattere anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena fondato sulle ordinarie regole processuali anche in relazione al funzionamento dell'onere probatorio. Al riguardo l'art. 2697 c.c. stabilisce che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
In tal senso deve ritenersi che oggetto del giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. non sia soltanto la valutazione dei profili di legittimità del decreto ingiuntivo opposto,
ma anche la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria con una peculiarità: l'opponente, pur assumendo la veste processuale di attore, assume il ruolo sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, pur costituendosi processualmente come convenuto, deve assolvere nella sostanza l'onere della prova alla stregua di un attore.
Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha recentemente stabilito che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo può determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio, il quale potrà espandersi fino a riguardare, oltre alla pretesa sottesa all'originario decreto ingiuntivo, anche domande alternative e ulteriori che presentino comunque un collegamento sostanziale con l'originaria pretesa, trovando il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto la proposizione dell'originaria domanda di ingiunzione di pagamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. 15 ottobre 2024, n. 26727).
Tenuto conto della prospettazione effettuata in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, anche a prescindere da considerazioni in ordine alla natura giuridica (transazione o meno) della fattispecie di cui all'art. 148 Cod. Ass. Priv. (D.lgs.7 settembre 2005, n. 209) e alla ricorrenza della stessa nella specie- deve in primo luogo verificarsi la fondatezza della domanda in ragione del titolo contrattuale dedotto, titolo che si sarebbe formato in ragione dello scambio di proposta di liquidazione da parte di liquidatore della Pt_2 di successiva accettazione da parte dell'opposta.
A riguardo deve rilevarsi che sono versate agli atti stampe di tre email: i. una datata 07.03.2018 apparentemente a firma di tale liquidatore Persona_2 dal seguente tenore: "Egregio avvocato, come dalla ns ultima conversazione in cui facevamo presente delle incongruenze emerse tra quanto registrato dal NS sistema satellitare rispetto a quanto riportato nella Vs lettera di messa in mora, per quanto concerne l'orario e la data del sinistro, a mezzo della presente sono a reiterarle formalmente la richiesta di rinuncia al risarcimento del danno da parte della Sua cliente" (all. 6 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c di parte opponente);
ii. una del 06.03.2019 inviata da tale Persona_3 a tale Persona_4 che costituisce l'inoltro di una mail del 18.07.2017 apparentemente a firma di tale liquidatore dal seguente tenore: "Egregio Avvocato, l'importo di euro 25500 omnia e Persona_5
proposto ed accettato era partito nel seguente modo: 23.000 euro per sorte ed euro 2500 per onorari. Tenuto conto della diversa accettazione inviata, alla quale non posso dare seguito, inoltro la presente ai titolari della pratica" (all. 1 dell'atto di costituzione di parte opposta); 1
Controparte_2 dal seguente tenore:una terza del 12.12.2019, con cui il legale di iii.
"Buonasera Dott. Per_5 Le comunico che la mia cliente ha accettato la somma di euro
25.500 da Voi proposta, di cui euro 23.000 per sorte, da versare a mezzo assegno Co circolare intestato alla Sig.ra CP_2 e di euro 2.500,00 per onorari da liquidarsi a mezzo bonifico bancario instestato al sottoscritto" (all. 2 dell'atto di costituzione di parte opposta).:
La documentazione innanzi descritta non consente di stimare integrato un accordo contrattuale posto che anche a prescindere da considerazioni in ordine alla possibilità di attribuire la provenienza di una mail ordinaria a un soggetto e dal potere rappresentativo in capo al soggetto apparentemente sottoscrittore del testo della mail- comunque la seconda delle dette mail è da intendersi come interlocutoria rispetto all'individuazione di un accordo contrattuale, mentre la prima è chiara nell'escludere la possibilità di addivenire ad un accordo.
Alla considerazione che precede può aggiungersi che -stente la previsione di cui all'art. 1326, comma
2 c.c. ("l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi") assume rilievo l'ampio lasso di tempo intercorso tra la presunta proposta liquidatoria e l'accettazione da parte della danneggiata. Trattasi di tempo (circa due anni) che, anche a voler ammettere che una proposta formale e definitiva effettivamente vi fosse stata, renderebbe l'accettazione non tempestiva.
A ciò aggiungasi, ancora, che -state la specifica contestazione mossa a riguardo dall'opponente- non è stata fornita in giudizio la prova della legittimazione alla spendita del nome della convenuta in capo ai soggetti apparentemente firmatari delle mail innanzi riportate non essendo sufficiente a tal fine la sola qualificazione attribuitasi degli stessi nelle email inviate all'odierna parte opposta (v. allegati nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione) e stante la documentazione prodotta dalla stessa opponente (si vedano al riguardo gli allegati all'atto di opposizione n. 2, relativo al conferimento di procura speciale per la gestione dell'Area Sinistri al solo dott. CP_1 e n. 4, relativo alla Visura della società che reca l'indicazione del riparto degli incarichi, dei poteriParte_1
e delle competenze in seno alla società medesima). Aggiungasi, peraltro, che nella mail del 2017 il firmatario espressamente riportava la circostanza di non essere il “titolare della pratica”.
In conclusione, non vi è luogo per stimare concluso un accordo contrattuale fra l'opposta e l'opponente, contrariamente a quanto dedotto in uno al ricorso per decreto ingiuntivo. Venendo ora alla vicenda sostanziale posta a fondamento della richiesta di ingiunzione, deve rilevarsi che nell'ambito del presente procedimento a fronte della contestazione effettuata dall'opponente circa l'effettivo verificarsi del sinistro per come dedotto nel ricorso per decreto unico elemento di prova prodotto è la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa da parte del conducente (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).CP_3
Tale documento -che pur può assurgere ad elemento di prova- di per sé considerato non è sufficiente ad integrare una prova piena della verificazione del fatto, tenuto conto-peraltro- della sua provenienza da terzo estraneo alla lite e ciò tenuto conto anche della puntuale eccezione sollevata da parte opponente circa la dedotta inattività del veicolo di CP_3 nella fascia oraria di verificazione del sinistro (si veda sul punto allegato n. 5 dell'atto di opposizione: tabulati posizioni GPS sulla vettura targata EB013RW dai quali emergerebbe la mancanza dei dati relativi alla percorrenza del veicolo di dalle ore 07:44:19 alle ore 15:06:28 del 05/05/2016 e la presenza del veicolo CP_3
in Via della Stazione Ottavia verso le ore 07:00 circa di mattina e non nel luogo nel quale si sarebbe verificato il sinistro).
In difetto di prova del fatto storico consistente nel dedotto investimento, va accolta l'opposizione in conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo n. 14909/2023, emesso dal Tribunale di Roma il e,
28 settembre 2023.
Controparte_2 al pagamento a favore di In virtù del principio di soccombenza, va condannata delle spese della fase monitoria e del presente giudizio che si liquidano Parte_1
come da dispositivo secondo i parametri dei medi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14909/2023, emesso dal Tribunale di Roma il 28 settembre
2023;
CONDANNA Controparte_2 al pagamento a favore di Parte_1
delle quelle del giudizio di opposizione che così liquida in Euro 5.077,00 per onorari ed Euro
150,00 per spese vive, oltre accessori di legge ove previsti e rimborso forfettario al 15%;
Roma, 20/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Berrnardin)