Art. 9. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.
Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.
I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.
I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.