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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8925/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Monte Compatri - Piazza Del Mercato1 00077 Monte Compatri RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Monte Compatri 00077 Monte Compatri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0161072619 000 TARI
contro
Comune di Monte Compatri - Piazza Del Mercato1 00077 Monte Compatri RM elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Monte Compatri 00077 Monte Compatri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249023856128 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12525/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente così come sopra indicata, rappresentata e difesa impugnava l'intimazione di pagamento notificata da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione per un importo di Euro 1.098,90 di cui impugnava la sola parte relativa alla cartella per Tari 2010 dell'importo di soli Euro 152,87 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
ADER ha provato la fondatezza della pretesa Tari in oggetto, in particolare la regolare notifica della cartella alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso, non avendo il contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione e all'ufficio DP Roma 1; parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'agente della riscossione indicato elementi idonei a far comprendere la ratio del proprio operato, allegando copia della cartella alla base regolarmente notificata ex art. 26 DPR 602/73(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia, oltre al fatto che l'istanza di rateizzazione datata 30 aprile 2019 era stata accolta dall'ufficio, con conseguente riconoscimneto del debito in oggetto(ex multis, Cass., 26013/15).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese, data la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 28.11.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8925/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Monte Compatri - Piazza Del Mercato1 00077 Monte Compatri RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Monte Compatri 00077 Monte Compatri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0161072619 000 TARI
contro
Comune di Monte Compatri - Piazza Del Mercato1 00077 Monte Compatri RM elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Monte Compatri 00077 Monte Compatri RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249023856128 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12525/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente così come sopra indicata, rappresentata e difesa impugnava l'intimazione di pagamento notificata da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione per un importo di Euro 1.098,90 di cui impugnava la sola parte relativa alla cartella per Tari 2010 dell'importo di soli Euro 152,87 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
ADER ha provato la fondatezza della pretesa Tari in oggetto, in particolare la regolare notifica della cartella alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso, non avendo il contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione e all'ufficio DP Roma 1; parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'agente della riscossione indicato elementi idonei a far comprendere la ratio del proprio operato, allegando copia della cartella alla base regolarmente notificata ex art. 26 DPR 602/73(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia, oltre al fatto che l'istanza di rateizzazione datata 30 aprile 2019 era stata accolta dall'ufficio, con conseguente riconoscimneto del debito in oggetto(ex multis, Cass., 26013/15).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese, data la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 28.11.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti