Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1113
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'agente della riscossione ha provato la regolare notifica della cartella presupposta all'intimazione. Le contestazioni sul merito degli atti presupposti dovevano essere sollevate tempestivamente e non con l'intimazione, essendo inammissibili censure nel merito ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La notifica dell'intimazione è intervenuta in tempo utile, interrompendo la prescrizione. Inoltre, l'istanza di rateizzazione del 30 aprile 2019, accolta dall'ufficio, ha comportato il riconoscimento del debito.

  • Rigettato
    Vizi formali e non debenza importi richiesti

    L'agente della riscossione ha fornito motivazione adeguata e documentazione comprovante la regolarità degli atti e la fondatezza della pretesa. L'ufficio ha ottemperato alla normativa per interessi e sanzioni.

  • Rigettato
    Impugnazione avviso di intimazione

    La Corte rigetta il ricorso in quanto l'agente della riscossione ha provato la fondatezza della pretesa e la regolarità degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1113
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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