CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6773 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - COsigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - COsigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2619/2021, pubblicata il 30 dicembre 2021, iscritto al n. 297/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 e pendente
T R A il (c.f.: ), con sede in Ottaviano (NA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Funari, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro AL (c.f. ), EL AL (c.f. C.F._1
e NI AL (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._2 C.F._3
E
l' (c.f.: ), con sede in Torre del Greco COtroparte_1 P.IVA_2
(NA) alla via Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cortese, (C.F.
) - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. CO ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata, il (d'ora in avanti anche solo il “ ”), in Parte_1 Pt_1
qualità di centro provvisoriamente accreditato presso il a svolgere prestazioni CP_2
rientranti nella branca di riabilitazione (ex art. 26 della l. 833/78) in favore degli assistiti Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
CO dell' , chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della somma di COtroparte_3
61.089,48 €, “oltre agli interessi moratori così come previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002”, a titolo di saldo residuo non corrisposto per le prestazioni sanitarie di riabilitazione rese nel mese di ottobre 2017, come da fatture nn. 421, 422, 423 e 424 del 10 novembre 2017, emesse per l'importo complessivo di 610.912,78 €, rispetto alle CO quali l' aveva provveduto al pagamento della sola somma di euro 549.823,30, residuando pertanto un credito pari a quello richiesto, ossia di 61.089,48 €.
Deduceva, altresì, che tali fatture erano state emesse in virtù del contratto stipulato tra le parti, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992, volto a disciplinare i rapporti contrattuali per l'anno 2017.
2. CO decreto ingiuntivo n. 1439/2018, emesso il 2 ottobre 2018, il Tribunale
CO ingiungeva alla (d'ora in avanti anche solo la “ ) il pagamento della COtroparte_3
somma richiesta, “oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 come richiesti, nonché euro
406,50 per spese ed euro 2.135,00 per competenze, oltre contributo forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
3. Notificato in data 8 ottobre 2018 l'ingiunzione di pagamento, con atto di CO citazione notificato il 19 novembre 2018, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo: a) che non era dovuta la somma ingiunta, in quanto il
Centro non aveva rispettato il tetto di spesa convenzionalmente stabilito (a tal fine, produceva la nota prot. 514 del 15.11.2018); b) che non erano dovuti gli interessi moratori ex d.Lgs. n. 231/2002, in quanto la società opposta erogava prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi le stesse non rientravano nell'ambito di applicazione del suddetto decreto, non sussistendo alcuna transazione commerciale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
4. CO comparsa del 19 marzo 2019, si costituiva in giudizio il Centro opposto resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva: CO a) la genericità dell'opposizione e la mancata contestazione da parte dell' della documentazione prodotta in sede monitoria, con le conseguenze di cui all'art. 115
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
c.p.c.; b) che la nota n. 514 del 15.11.2018, prodotta dall'appellante, era stata
“confezionata su misura” a seguito della notifica del ricorso in data 8.10.2018; c) che, comunque, non era sufficiente il superamento del tetto di spesa di struttura, essendo necessaria la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla macroarea CO (branca) di riferimento che l non aveva fornito, essendo, a tal fine, necessarie le determinazioni del tavolo tecnico;
d) che l'opponente non aveva comunque provato il superamento del tetto di spesa né aveva quantificato il presunto superamento rispetto alla soglia determinata nel contratto né tantomeno aveva prodotto la R.T.U. applicata al Centro;
e) che gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 erano dovuti, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano stati espressamente riconosciuti all'art. 9, comma 5 del contratto stipulato dalle parti.
CO 5. All'udienza del 21 marzo 2019, il Centro rappresentava che l con mandato di pagamento del 3 gennaio 2019, liquidato il 12 febbraio 2019, aveva corrisposto l'intera somma ingiunta, omettendo però di versare gli interessi di mora liquidati in sentenza e le competenze legali relative sia al procedimento monitorio sia al giudizio di opposizione;
evidenziava, inoltre, che tale pagamento costituiva un riconoscimento, da
CO parte dell' dell'esistenza del credito vantato. Pertanto, insisteva per il riconoscimento degli interessi di mora e per la liquidazione delle spese di lite. CO L' si opponeva, ribadendo le difese già svolte nell'atto di opposizione e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
6. CO la sentenza impugnata il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda diretta alla corresponsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002
e, in ordine alle spese, disponeva la compensazione delle stesse per la metà, ponendo la residua metà a carico della , liquidandole in 3.350,00 € per Parte_2
competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del Centro opposto.
In particolare, il primo Giudice osservava che:
➢ l'estinzione del debito, limitatamente alla sorte capitale, a seguito del CO pagamento effettuato dalla in corso di causa, non consentiva di dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che il Centro aveva chiesto “oltre alla corresponsione delle spese di lite, anche la condanna dell' al pagamento Parte_2
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
degli interessi, così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, e delle spese legali del giudizio del monitorio, oltre che del presente giudizio”;
➢ nel merito, osservava che, con la determina dirigenziale n. 140/2018, in adempimento della delibera n. 674 del 04.09.2018, il dirigente responsabile del coordinamento attività riabilitative dava atto che, con la predetta delibera n.
674/2018, erano state “riconosciute le prestazioni ambulatoriali e domiciliare erogate in sopra utilizzo del rispettivo setting riabilitativo, tanto in considerazione del sotto utilizzo globale dei setting residenziali e semiresidenziali, sulla base del criterio di flessibilità ai sensi della circolare Regionale n. 4355/C del 15/11/2017 a firma del sub
”; Parte_3
CO
➢ sulla base di tali presupposti, l' aveva provveduto, con la citata determina n. 140/2018, al ritiro delle note di credito ed al pagamento delle fatture in esame, e tanto per effetto del “sotto utilizzo globale dei setting residenziali e semiresidenziali
[…] sulla base del criterio di flessibilità, ai sensi della circolare Regionale n. 4355/C del
15/11/2017 a firma del sub ”, e dunque, per effetto di un Parte_3
provvedimento successivo adottato in conformità all'art. 4 comma 3 del contratto stipulato tra le parti (secondo cui “un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni semiresidenziali e residenziali” poteva “essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatorali e domiciliari”, mentre non era consentita “la condizione opposta”);
➢ dunque, riteneva che, a seguito dell'accertamento operato dal tavolo tecnico, CO l' aveva provveduto alla liquidazione delle somme mediante compensazione tra il superamento del tetto di spesa per le prestazioni residenziali e semiresidenziali e il risparmio sul limite di spesa per quelle ambulatoriali e domiciliari, “e tanto a seguito della operazione di Regressione Tariffaria, che costituisce lo strumento di controllo successivo della spesa pubblica in questo settore”;
➢ di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso (ottobre 2018), la CO prestazione della non era esigibile, divenendo tale solo per effetto dell'operazione di compensazione effettuata il 22 novembre 2018, data della determina n. 140 del 22 novembre 2018, sicché sino a tale data “non potevano operare gli interessi legali richiesti da parte opposta, atteso che il diritto alla corresponsione di tali somme è sorto
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 4 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
per effetto della rimodulazione dei limiti di spesa statuito con la determina 140/2018 come sopra citata”;
➢ per tali ragioni, revocava il decreto opposto e dichiarava non dovuti gli interessi legali ex D.Lgs. n. 231/2002;
➢ in ordine alle spese di lite, riteneva sussistenti “i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, e per la parte restante le spese di lite seguono dunque la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, prendendo in esame i parametri minimi in virtù dell'esito della lite, del valore prossimo allo scaglione inferiore, e tenuto conto della ridotta attività istruttoria e con distrazione in favore degli Avvocati: Gennaro AL
, EL AL e NI AL dichiaratisi antistatari”. Pertanto, compensava
CO metà delle spese condannando la l pagamento della residua metà, che liquidava in
“euro 3.350,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati: Gennaro
AL , EL AL e NI AL”.
7. CO atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2022, il Parte_1
ha proposto appello definito “parziale” avverso la suddetta sentenza, per i motivi di cui si dirà, rassegnando le seguenti conclusioni: “A. Dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla somma ingiunta;
B. Sempre in via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2619 del 2021 - R.G. 7200/2018 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30 dicembre 2021 per i motivi sopra indicati e precisamente quelli sopra esposti e, per
l'effetto revocare la sentenza impugnata, limitatamente ai capi censurati;
C.
COdannare, l' al pagamento in favore del COtroparte_3 Parte_1
degli interessi ex art. 4 d.lgs. 231 del 2002, maturati sulla somma di € 61.089,43 dalla maturazione del credito fino alla data dell'effettivo pagamento del 12.02.2019; D.
COdannare l' al pagamento delle spese e competenze, liquidate nel COtroparte_3
monitorio opposto [1439/2018] e, precisamente € 406,50 per spese, € 2.135,00 per competenze oltre al rimborso forfettario 15%, il tutto in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.; E. COdannare l' all'integrazione del pagamento delle COtroparte_3
suddette competenze legali del giudizio di primo grado, dell'ulteriore 50% pari ad €
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 5 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
3.350,00, così complessivamente alla somma di € 6.700,00 oltre al rimborso forfettario
15% sui compensi, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93
c.p.c.; F. In via gravata condannare l' al pagamento delle spese COtroparte_3
processuali del giudizio di primo grado con riferimento ai parametri di cui al D.M.
55/2014, in considerazione dell'effettiva attività professionale svolta, ed in base allo scaglione di riferimento [52.001,00 - 260.000,00]; il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; G. COdannare, in ogni caso l'
[...]
al pagamento delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario, COtroparte_1
del presente giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro AL, e Avv. NI
AL e Avv. EL AL procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”
CO 8. L' si è costituita con comparsa depositata il 13 giugno 2025, resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
9. All'udienza del 7 ottobre 2025, Collegio ha introito la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ridotti di trenta giorni più venti giorni cui all'art. 190
c.p.c., rispettivamente per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
II.1. CO il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del
Tribunale per non avere dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del CO pagamento effettuato dall' il 12 febbraio 2019, ritenendo erroneamente che tale declaratoria non poteva essere pronunciata, stante la richiesta dell'opposta del pagamento degli interessi e delle spese del giudizio di opposizione.
Tale doglianza è infondata. Ed invero, l'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento - anche implicito, purché inequivoco - della fondatezza della domanda. CO Nello specifico, tuttavia, a giudizio della Corte, il comportamento tenuto dall' non consentiva di qualificare il pagamento effettuato come adempimento volontario CO dell'obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo, sia perché l' aveva
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 6 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
espressamente ribadito, anche all'udienza del 21 marzo 2019, tutte le difese già svolte nell'atto di opposizione, volte a ottenere la totale revoca del decreto ingiuntivo, mostrando così di non voler riconoscere la fondatezza della pretesa creditoria, sia perché il pagamento era stato eseguito senza la corresponsione degli interessi di mora e delle spese di lite, con ciò manifestando - ancorché implicitamente - una chiara contestazione degli importi ingiunti e dei relativi accessori.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, inducono questa Corte ad CO escludere che il pagamento effettuato dall' possa essere interpretato come un adempimento spontaneo e volontario dell'obbligazione monitoria, in quanto manca quel riconoscimento inequivoco della pretesa creditoria che costituisce presupposto necessario per ritenere cessata la materia del contendere.
II.2. CO il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, degli interessi moratori sulla pretesa creditoria azionata in sede monitoria. Il primo Giudice, infatti, aveva escluso che fossero dovuti gli interessi, sostenendo - ad avviso dell'appellante, erroneamente - che il credito non era esigibile al momento della proposizione del ricorso (ottobre 2018), essendo divenuto tale soltanto a decorrere dal 22 novembre 2018, data della determina dirigenziale n. 140 del 2018. Di contro, l'appellante sostiene che: a) l'asserita inesigibilità originaria del credito per superamento del tetto di spesa non era stata CO dimostrata dall' la quale non aveva offerto nessuna prova al riguardo;
b) tantomeno ricorrevano i presupposti di cui all'art. 9, comma 2 del contratto, secondo cui il pagamento di ciascun saldo poteva essere effettuato “oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte CO della sottoscritta struttura privata delle note credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni resa, sia per applicare la regressione tariffaria eventualmente necessaria per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4”.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021,
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 7 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
CO 10182/2021), il cui onere della prova ricade in capo all' che lo eccepisce, avendo essa accesso, specie in tema di tetti di branca, ad una serie di informazioni relative a tutti i centri della macroarea, che le consentono di individuare la data presumibile di sforamento del tetto e di darne notizia ai singoli centri.
Tale modus operandi è, invece, destinato a cambiare nel caso di tetti di struttura, stabiliti convenzionalmente in contratto, con la possibilità da parte del singolo centro stipulante di poter immediatamente controllare il superamento del citato limite di spesa.
Nel caso in esame, dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato agli atti emerge chiaramente che il tetto di spesa di 6.334.000,00 €, era riferito alla struttura,
CO essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget indicato. In particolare, all'art. 3, intitolato “quantità delle prestazioni” veniva indicato il numero di prestazioni da acquistare dal nell'anno di riferimento, Pt_1
mentre all'art. 4, comma 2, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, si stabiliva espressamente che, per tale volume di prestazioni, il limite di spesa era fissato in 3.301.000 € per le prestazioni ambulatoriali/amb. P.G. di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in 1.541.000 € per le prestazioni domiciliari ex art. 26
L. 833/78, in 1.492.000 € per le prestazioni semiresidenziali ex art. 26 L. 833/78 (al netto della quota di compartecipazione dovuta dall'utente/comune) per un totale netto di 6.334.000,00 €, precisando altresì, al successivo comma 3, che “Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente e relativi alle prestazioni ex art. 26, fermo restando il rispetto della C.O.M. della struttura, è consentito che un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni semiresidenziali e residenziali possa essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari;
mentre non è consentita la condizione opposta…”. CO Ciò posto, nell'atto di opposizione, l' aveva contestato che era dovuto l'importo ingiunto in ragione del superamento del tetto di struttura assegnato al
Centro, il quale, nel solo mese di ottobre 2017, aveva fatturato - come dallo stesso dedotto in sede monitoria - l'importo complessivo di 610.912,78 €, relativo alle fatture CO nn. 421, 422, 423, 424, sicché, a fronte delle contestazioni dell' era onere del
Centro negare l'esistenza del detto superamento, allegando l'ammontare complessivo
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 8 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
del fatturato maturato da gennaio a ottobre 2017, di cui era a conoscenza, anziché CO limitarsi a dire che l non ne aveva dato prova. Solo a seguito di espressa allegazione di circostanze di segno contrario alle circostanze emergenti dai documenti CO suddetti, sarebbe sorto l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
Al riguardo, può ancora osservarsi che il pagamento spontaneamente effettuato CO dall' nel febbraio 2019 non può qualificarsi, come sostenuto dall'appellante, quale riconoscimento del debito. Difatti, dalla determina dirigenziale n. 140/2018 emerge chiaramente che l'azienda sanitaria aveva riconosciuto l'importo in favore del Centro esclusivamente in applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla circolare regionale n. 4355/C/2017, recepito all'art. 4, comma 3, del contratto, vale a dire, procedendo ad una compensazione tra le prestazioni ambulatoriali e domiciliari erogate in esubero e il sottoutilizzo delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.
Anche in questo caso, però, il non ha specificamente contestato che vi erano i Pt_1
presupposti per la compensazione operata, peraltro a suo favore, ossia che le prestazioni ambulatoriali e domiciliari non erano state erogate in eccedenza o che le prestazioni residenziali e semiresidenziali non erano state sottoutilizzate, né ha allegato elementi tali da dimostrare che la compensazione era stata effettuata in modo artificioso.
Tanto premesso, va escluso il riconoscimento degli interessi moratori sul riconosciuto importo di 61.089,48 €, poiché, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, benché il limite di spesa originariamente stabilito in contratto era stato CO superato, l' aveva poi provveduto, tramite la determina dirigenziale n. 140 del 22 novembre 2018, a liquidare l'importo in favore del , provvedendo al suo Pt_1
spontaneo pagamento il 12 febbraio 2019, cioè tre mesi dopo la liquidazione, con la conseguenza che, solo a partire dal momento della citata delibera, e non da quello stabilito in contratto per il pagamento del saldo, il credito era divenuto esigibile.
Ne consegue che non potevano maturare gli interessi di mora pretesi dal centro opposto.
II.3. Infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato il criterio di liquidazione delle spese legali adottato dal Tribunale, deducendo, da un lato, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 13
c. 3 Sud Parte_1 CP_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Giudice aveva disposto la compensazione nella misura del 50% delle spese tra le parti e l'assenza di un'adeguata motivazione sul punto, dall'altro, la carenza di motivazione in ordine alle singole voci di spesa riferite alle attività di difesa svolte nonché l'omesso rimborso delle spese e dei compensi relativi alla fase monitoria.
Tali motivi sono infondati.
Quanto al primo profilo di doglianza, ritiene il Collegio che la motivazione adottata dal Tribunale a fondamento della compensazione parziale delle spese di lite - basata sul complessivo esito del giudizio, caratterizzato dal pagamento della sorte CO capitale da parte della e dal rigetto della domanda ex D.Lgs. 231/2002 formulata dal - sia adeguatamente motivata e frutto di una legittima valutazione del Pt_1
primo Giudice sul globale andamento del giudizio.
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., “sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass. 26922/2022).
Nello specifico, la decisione del Tribunale di compensare le spese, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, risulta legittima. CO Infatti, l' veva provveduto al pagamento della sorte capitale in corso di causa, ma per motivi sopravvenuti all'inizio del giudizio di opposizione, mentre erano stati esclusi dal primo Giudice i residui interessi di mora, e tanto aveva comportato
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
sostanzialmente una sorta di soccombenza reciproca che giustificava la compensazione.
Parimenti infondati sono gli ulteriori profili di doglianza sollevati dall'appellante.
In primo luogo, quanto alla rivendicazione delle spese del procedimento monitorio, va osservato che il giudizio monitorio e quello di opposizione costituiscono un unico processo, anche sotto il profilo degli oneri;
sicché la compensazione parziale delle spese risulta compatibile con il soddisfacimento soltanto parziale della pretesa creditoria, per le ragioni già illustrate.
In secondo luogo, il quantum liquidato nella sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018 n. 37, dal momento che l'art 4 del citato decreto espressamente prevede(va) che “Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Nello specifico, il primo Giudice espressamente affermava di aver determinato i compensi “in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, prendendo in esame i parametri minimi in virtù dell'esito della lite, del valore prossimo allo scaglione inferiore, e tenuto conto della ridotta attività istruttoria.”
Pertanto, considerato che il valore della domanda, originariamente rientrante nello scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €, era stato ridotto, nel corso del giudizio, all'importo dei soli interessi, non quantificati dal e rimasti contestati, Pt_1
correttamente il Tribunale aveva individuato il “valore prossimo allo scaglione inferiore”, ossia lo scaglione tariffario compreso tra 26.000,01 ad 52.000,00 €, coincidente con lo scaglione stabilito per le cause di valore indeterminabile, quale poteva considerarsi la domanda di condanna agli interessi, non quantificati dal . Pt_1
Sicché, sia prendendo in esame i minimi tariffari di 3.808,00 €, sia prendendo in esame i valori medi previsti per tale scaglione e riducendo il valore medio previsto per la fase istruttoria del 70 % (che è la riduzione massima consentita dalla legge), il primo
Giudice avrebbe potuto liquidare, senza incorrere in alcuna violazione di legge, sino all'importo di 6.351,80 €, che, ridotto della metà per effetto della disposta compensazione, era pari a 3.175,90 €, in luogo dell'importo di 3.350,00 € (6.700,00 €
/2) complessivamente liquidato nella sentenza impugnata.
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Infine, neppure può sostenersi che vi sia stata una violazione del diritto di difesa per non avere il primo Giudice liquidato in modo distinto, per singole voci, le varie fasi del processo, in quanto il riferimento ai parametri minimi (senza escludere la liquidazione di nessuna fase) ha certamente consentito al procuratore dell'appellante di poter controllare il rispetto dei parametri fissati dal citato decreto, non avendo peraltro il Giudice alcun obbligo di motivare laddove la liquidazione è contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi (Cass. n. 1456/2025).
III. In conclusione, per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a
CO rifondere all' appellata le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal d.M. n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano in base al valore della controversia, da collocare nel predetto scaglione da 26.000,01 e a 52.000,00 €, nel complessivo importo di 7.130,00 €, di cui
6.200,00 € per compenso (1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
900,00 € relativo alla fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
2619/2021, pubblicata il 30 dicembre 2021, così provvede
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 12 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell delle COtroparte_3
spese del presente grado di giudizio, che liquida in 6.200,00 € per compenso e 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il COs. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 13 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - COsigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - COsigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2619/2021, pubblicata il 30 dicembre 2021, iscritto al n. 297/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 e pendente
T R A il (c.f.: ), con sede in Ottaviano (NA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Funari, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro AL (c.f. ), EL AL (c.f. C.F._1
e NI AL (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._2 C.F._3
E
l' (c.f.: ), con sede in Torre del Greco COtroparte_1 P.IVA_2
(NA) alla via Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cortese, (C.F.
) - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. CO ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata, il (d'ora in avanti anche solo il “ ”), in Parte_1 Pt_1
qualità di centro provvisoriamente accreditato presso il a svolgere prestazioni CP_2
rientranti nella branca di riabilitazione (ex art. 26 della l. 833/78) in favore degli assistiti Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
CO dell' , chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della somma di COtroparte_3
61.089,48 €, “oltre agli interessi moratori così come previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002”, a titolo di saldo residuo non corrisposto per le prestazioni sanitarie di riabilitazione rese nel mese di ottobre 2017, come da fatture nn. 421, 422, 423 e 424 del 10 novembre 2017, emesse per l'importo complessivo di 610.912,78 €, rispetto alle CO quali l' aveva provveduto al pagamento della sola somma di euro 549.823,30, residuando pertanto un credito pari a quello richiesto, ossia di 61.089,48 €.
Deduceva, altresì, che tali fatture erano state emesse in virtù del contratto stipulato tra le parti, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992, volto a disciplinare i rapporti contrattuali per l'anno 2017.
2. CO decreto ingiuntivo n. 1439/2018, emesso il 2 ottobre 2018, il Tribunale
CO ingiungeva alla (d'ora in avanti anche solo la “ ) il pagamento della COtroparte_3
somma richiesta, “oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 come richiesti, nonché euro
406,50 per spese ed euro 2.135,00 per competenze, oltre contributo forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
3. Notificato in data 8 ottobre 2018 l'ingiunzione di pagamento, con atto di CO citazione notificato il 19 novembre 2018, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo: a) che non era dovuta la somma ingiunta, in quanto il
Centro non aveva rispettato il tetto di spesa convenzionalmente stabilito (a tal fine, produceva la nota prot. 514 del 15.11.2018); b) che non erano dovuti gli interessi moratori ex d.Lgs. n. 231/2002, in quanto la società opposta erogava prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi le stesse non rientravano nell'ambito di applicazione del suddetto decreto, non sussistendo alcuna transazione commerciale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
4. CO comparsa del 19 marzo 2019, si costituiva in giudizio il Centro opposto resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva: CO a) la genericità dell'opposizione e la mancata contestazione da parte dell' della documentazione prodotta in sede monitoria, con le conseguenze di cui all'art. 115
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
c.p.c.; b) che la nota n. 514 del 15.11.2018, prodotta dall'appellante, era stata
“confezionata su misura” a seguito della notifica del ricorso in data 8.10.2018; c) che, comunque, non era sufficiente il superamento del tetto di spesa di struttura, essendo necessaria la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla macroarea CO (branca) di riferimento che l non aveva fornito, essendo, a tal fine, necessarie le determinazioni del tavolo tecnico;
d) che l'opponente non aveva comunque provato il superamento del tetto di spesa né aveva quantificato il presunto superamento rispetto alla soglia determinata nel contratto né tantomeno aveva prodotto la R.T.U. applicata al Centro;
e) che gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 erano dovuti, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano stati espressamente riconosciuti all'art. 9, comma 5 del contratto stipulato dalle parti.
CO 5. All'udienza del 21 marzo 2019, il Centro rappresentava che l con mandato di pagamento del 3 gennaio 2019, liquidato il 12 febbraio 2019, aveva corrisposto l'intera somma ingiunta, omettendo però di versare gli interessi di mora liquidati in sentenza e le competenze legali relative sia al procedimento monitorio sia al giudizio di opposizione;
evidenziava, inoltre, che tale pagamento costituiva un riconoscimento, da
CO parte dell' dell'esistenza del credito vantato. Pertanto, insisteva per il riconoscimento degli interessi di mora e per la liquidazione delle spese di lite. CO L' si opponeva, ribadendo le difese già svolte nell'atto di opposizione e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
6. CO la sentenza impugnata il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda diretta alla corresponsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002
e, in ordine alle spese, disponeva la compensazione delle stesse per la metà, ponendo la residua metà a carico della , liquidandole in 3.350,00 € per Parte_2
competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del Centro opposto.
In particolare, il primo Giudice osservava che:
➢ l'estinzione del debito, limitatamente alla sorte capitale, a seguito del CO pagamento effettuato dalla in corso di causa, non consentiva di dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che il Centro aveva chiesto “oltre alla corresponsione delle spese di lite, anche la condanna dell' al pagamento Parte_2
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
degli interessi, così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, e delle spese legali del giudizio del monitorio, oltre che del presente giudizio”;
➢ nel merito, osservava che, con la determina dirigenziale n. 140/2018, in adempimento della delibera n. 674 del 04.09.2018, il dirigente responsabile del coordinamento attività riabilitative dava atto che, con la predetta delibera n.
674/2018, erano state “riconosciute le prestazioni ambulatoriali e domiciliare erogate in sopra utilizzo del rispettivo setting riabilitativo, tanto in considerazione del sotto utilizzo globale dei setting residenziali e semiresidenziali, sulla base del criterio di flessibilità ai sensi della circolare Regionale n. 4355/C del 15/11/2017 a firma del sub
”; Parte_3
CO
➢ sulla base di tali presupposti, l' aveva provveduto, con la citata determina n. 140/2018, al ritiro delle note di credito ed al pagamento delle fatture in esame, e tanto per effetto del “sotto utilizzo globale dei setting residenziali e semiresidenziali
[…] sulla base del criterio di flessibilità, ai sensi della circolare Regionale n. 4355/C del
15/11/2017 a firma del sub ”, e dunque, per effetto di un Parte_3
provvedimento successivo adottato in conformità all'art. 4 comma 3 del contratto stipulato tra le parti (secondo cui “un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni semiresidenziali e residenziali” poteva “essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatorali e domiciliari”, mentre non era consentita “la condizione opposta”);
➢ dunque, riteneva che, a seguito dell'accertamento operato dal tavolo tecnico, CO l' aveva provveduto alla liquidazione delle somme mediante compensazione tra il superamento del tetto di spesa per le prestazioni residenziali e semiresidenziali e il risparmio sul limite di spesa per quelle ambulatoriali e domiciliari, “e tanto a seguito della operazione di Regressione Tariffaria, che costituisce lo strumento di controllo successivo della spesa pubblica in questo settore”;
➢ di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso (ottobre 2018), la CO prestazione della non era esigibile, divenendo tale solo per effetto dell'operazione di compensazione effettuata il 22 novembre 2018, data della determina n. 140 del 22 novembre 2018, sicché sino a tale data “non potevano operare gli interessi legali richiesti da parte opposta, atteso che il diritto alla corresponsione di tali somme è sorto
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 4 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
per effetto della rimodulazione dei limiti di spesa statuito con la determina 140/2018 come sopra citata”;
➢ per tali ragioni, revocava il decreto opposto e dichiarava non dovuti gli interessi legali ex D.Lgs. n. 231/2002;
➢ in ordine alle spese di lite, riteneva sussistenti “i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, e per la parte restante le spese di lite seguono dunque la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, prendendo in esame i parametri minimi in virtù dell'esito della lite, del valore prossimo allo scaglione inferiore, e tenuto conto della ridotta attività istruttoria e con distrazione in favore degli Avvocati: Gennaro AL
, EL AL e NI AL dichiaratisi antistatari”. Pertanto, compensava
CO metà delle spese condannando la l pagamento della residua metà, che liquidava in
“euro 3.350,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati: Gennaro
AL , EL AL e NI AL”.
7. CO atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2022, il Parte_1
ha proposto appello definito “parziale” avverso la suddetta sentenza, per i motivi di cui si dirà, rassegnando le seguenti conclusioni: “A. Dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla somma ingiunta;
B. Sempre in via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2619 del 2021 - R.G. 7200/2018 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30 dicembre 2021 per i motivi sopra indicati e precisamente quelli sopra esposti e, per
l'effetto revocare la sentenza impugnata, limitatamente ai capi censurati;
C.
COdannare, l' al pagamento in favore del COtroparte_3 Parte_1
degli interessi ex art. 4 d.lgs. 231 del 2002, maturati sulla somma di € 61.089,43 dalla maturazione del credito fino alla data dell'effettivo pagamento del 12.02.2019; D.
COdannare l' al pagamento delle spese e competenze, liquidate nel COtroparte_3
monitorio opposto [1439/2018] e, precisamente € 406,50 per spese, € 2.135,00 per competenze oltre al rimborso forfettario 15%, il tutto in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.; E. COdannare l' all'integrazione del pagamento delle COtroparte_3
suddette competenze legali del giudizio di primo grado, dell'ulteriore 50% pari ad €
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 5 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
3.350,00, così complessivamente alla somma di € 6.700,00 oltre al rimborso forfettario
15% sui compensi, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93
c.p.c.; F. In via gravata condannare l' al pagamento delle spese COtroparte_3
processuali del giudizio di primo grado con riferimento ai parametri di cui al D.M.
55/2014, in considerazione dell'effettiva attività professionale svolta, ed in base allo scaglione di riferimento [52.001,00 - 260.000,00]; il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; G. COdannare, in ogni caso l'
[...]
al pagamento delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario, COtroparte_1
del presente giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro AL, e Avv. NI
AL e Avv. EL AL procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”
CO 8. L' si è costituita con comparsa depositata il 13 giugno 2025, resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
9. All'udienza del 7 ottobre 2025, Collegio ha introito la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ridotti di trenta giorni più venti giorni cui all'art. 190
c.p.c., rispettivamente per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
II.1. CO il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del
Tribunale per non avere dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del CO pagamento effettuato dall' il 12 febbraio 2019, ritenendo erroneamente che tale declaratoria non poteva essere pronunciata, stante la richiesta dell'opposta del pagamento degli interessi e delle spese del giudizio di opposizione.
Tale doglianza è infondata. Ed invero, l'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento - anche implicito, purché inequivoco - della fondatezza della domanda. CO Nello specifico, tuttavia, a giudizio della Corte, il comportamento tenuto dall' non consentiva di qualificare il pagamento effettuato come adempimento volontario CO dell'obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo, sia perché l' aveva
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 6 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
espressamente ribadito, anche all'udienza del 21 marzo 2019, tutte le difese già svolte nell'atto di opposizione, volte a ottenere la totale revoca del decreto ingiuntivo, mostrando così di non voler riconoscere la fondatezza della pretesa creditoria, sia perché il pagamento era stato eseguito senza la corresponsione degli interessi di mora e delle spese di lite, con ciò manifestando - ancorché implicitamente - una chiara contestazione degli importi ingiunti e dei relativi accessori.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, inducono questa Corte ad CO escludere che il pagamento effettuato dall' possa essere interpretato come un adempimento spontaneo e volontario dell'obbligazione monitoria, in quanto manca quel riconoscimento inequivoco della pretesa creditoria che costituisce presupposto necessario per ritenere cessata la materia del contendere.
II.2. CO il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, degli interessi moratori sulla pretesa creditoria azionata in sede monitoria. Il primo Giudice, infatti, aveva escluso che fossero dovuti gli interessi, sostenendo - ad avviso dell'appellante, erroneamente - che il credito non era esigibile al momento della proposizione del ricorso (ottobre 2018), essendo divenuto tale soltanto a decorrere dal 22 novembre 2018, data della determina dirigenziale n. 140 del 2018. Di contro, l'appellante sostiene che: a) l'asserita inesigibilità originaria del credito per superamento del tetto di spesa non era stata CO dimostrata dall' la quale non aveva offerto nessuna prova al riguardo;
b) tantomeno ricorrevano i presupposti di cui all'art. 9, comma 2 del contratto, secondo cui il pagamento di ciascun saldo poteva essere effettuato “oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte CO della sottoscritta struttura privata delle note credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni resa, sia per applicare la regressione tariffaria eventualmente necessaria per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4”.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021,
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 7 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
CO 10182/2021), il cui onere della prova ricade in capo all' che lo eccepisce, avendo essa accesso, specie in tema di tetti di branca, ad una serie di informazioni relative a tutti i centri della macroarea, che le consentono di individuare la data presumibile di sforamento del tetto e di darne notizia ai singoli centri.
Tale modus operandi è, invece, destinato a cambiare nel caso di tetti di struttura, stabiliti convenzionalmente in contratto, con la possibilità da parte del singolo centro stipulante di poter immediatamente controllare il superamento del citato limite di spesa.
Nel caso in esame, dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato agli atti emerge chiaramente che il tetto di spesa di 6.334.000,00 €, era riferito alla struttura,
CO essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget indicato. In particolare, all'art. 3, intitolato “quantità delle prestazioni” veniva indicato il numero di prestazioni da acquistare dal nell'anno di riferimento, Pt_1
mentre all'art. 4, comma 2, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, si stabiliva espressamente che, per tale volume di prestazioni, il limite di spesa era fissato in 3.301.000 € per le prestazioni ambulatoriali/amb. P.G. di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in 1.541.000 € per le prestazioni domiciliari ex art. 26
L. 833/78, in 1.492.000 € per le prestazioni semiresidenziali ex art. 26 L. 833/78 (al netto della quota di compartecipazione dovuta dall'utente/comune) per un totale netto di 6.334.000,00 €, precisando altresì, al successivo comma 3, che “Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente e relativi alle prestazioni ex art. 26, fermo restando il rispetto della C.O.M. della struttura, è consentito che un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni semiresidenziali e residenziali possa essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari;
mentre non è consentita la condizione opposta…”. CO Ciò posto, nell'atto di opposizione, l' aveva contestato che era dovuto l'importo ingiunto in ragione del superamento del tetto di struttura assegnato al
Centro, il quale, nel solo mese di ottobre 2017, aveva fatturato - come dallo stesso dedotto in sede monitoria - l'importo complessivo di 610.912,78 €, relativo alle fatture CO nn. 421, 422, 423, 424, sicché, a fronte delle contestazioni dell' era onere del
Centro negare l'esistenza del detto superamento, allegando l'ammontare complessivo
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 8 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
del fatturato maturato da gennaio a ottobre 2017, di cui era a conoscenza, anziché CO limitarsi a dire che l non ne aveva dato prova. Solo a seguito di espressa allegazione di circostanze di segno contrario alle circostanze emergenti dai documenti CO suddetti, sarebbe sorto l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
Al riguardo, può ancora osservarsi che il pagamento spontaneamente effettuato CO dall' nel febbraio 2019 non può qualificarsi, come sostenuto dall'appellante, quale riconoscimento del debito. Difatti, dalla determina dirigenziale n. 140/2018 emerge chiaramente che l'azienda sanitaria aveva riconosciuto l'importo in favore del Centro esclusivamente in applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla circolare regionale n. 4355/C/2017, recepito all'art. 4, comma 3, del contratto, vale a dire, procedendo ad una compensazione tra le prestazioni ambulatoriali e domiciliari erogate in esubero e il sottoutilizzo delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.
Anche in questo caso, però, il non ha specificamente contestato che vi erano i Pt_1
presupposti per la compensazione operata, peraltro a suo favore, ossia che le prestazioni ambulatoriali e domiciliari non erano state erogate in eccedenza o che le prestazioni residenziali e semiresidenziali non erano state sottoutilizzate, né ha allegato elementi tali da dimostrare che la compensazione era stata effettuata in modo artificioso.
Tanto premesso, va escluso il riconoscimento degli interessi moratori sul riconosciuto importo di 61.089,48 €, poiché, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, benché il limite di spesa originariamente stabilito in contratto era stato CO superato, l' aveva poi provveduto, tramite la determina dirigenziale n. 140 del 22 novembre 2018, a liquidare l'importo in favore del , provvedendo al suo Pt_1
spontaneo pagamento il 12 febbraio 2019, cioè tre mesi dopo la liquidazione, con la conseguenza che, solo a partire dal momento della citata delibera, e non da quello stabilito in contratto per il pagamento del saldo, il credito era divenuto esigibile.
Ne consegue che non potevano maturare gli interessi di mora pretesi dal centro opposto.
II.3. Infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato il criterio di liquidazione delle spese legali adottato dal Tribunale, deducendo, da un lato, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 13
c. 3 Sud Parte_1 CP_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Giudice aveva disposto la compensazione nella misura del 50% delle spese tra le parti e l'assenza di un'adeguata motivazione sul punto, dall'altro, la carenza di motivazione in ordine alle singole voci di spesa riferite alle attività di difesa svolte nonché l'omesso rimborso delle spese e dei compensi relativi alla fase monitoria.
Tali motivi sono infondati.
Quanto al primo profilo di doglianza, ritiene il Collegio che la motivazione adottata dal Tribunale a fondamento della compensazione parziale delle spese di lite - basata sul complessivo esito del giudizio, caratterizzato dal pagamento della sorte CO capitale da parte della e dal rigetto della domanda ex D.Lgs. 231/2002 formulata dal - sia adeguatamente motivata e frutto di una legittima valutazione del Pt_1
primo Giudice sul globale andamento del giudizio.
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., “sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass. 26922/2022).
Nello specifico, la decisione del Tribunale di compensare le spese, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, risulta legittima. CO Infatti, l' veva provveduto al pagamento della sorte capitale in corso di causa, ma per motivi sopravvenuti all'inizio del giudizio di opposizione, mentre erano stati esclusi dal primo Giudice i residui interessi di mora, e tanto aveva comportato
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
sostanzialmente una sorta di soccombenza reciproca che giustificava la compensazione.
Parimenti infondati sono gli ulteriori profili di doglianza sollevati dall'appellante.
In primo luogo, quanto alla rivendicazione delle spese del procedimento monitorio, va osservato che il giudizio monitorio e quello di opposizione costituiscono un unico processo, anche sotto il profilo degli oneri;
sicché la compensazione parziale delle spese risulta compatibile con il soddisfacimento soltanto parziale della pretesa creditoria, per le ragioni già illustrate.
In secondo luogo, il quantum liquidato nella sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018 n. 37, dal momento che l'art 4 del citato decreto espressamente prevede(va) che “Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Nello specifico, il primo Giudice espressamente affermava di aver determinato i compensi “in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, prendendo in esame i parametri minimi in virtù dell'esito della lite, del valore prossimo allo scaglione inferiore, e tenuto conto della ridotta attività istruttoria.”
Pertanto, considerato che il valore della domanda, originariamente rientrante nello scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €, era stato ridotto, nel corso del giudizio, all'importo dei soli interessi, non quantificati dal e rimasti contestati, Pt_1
correttamente il Tribunale aveva individuato il “valore prossimo allo scaglione inferiore”, ossia lo scaglione tariffario compreso tra 26.000,01 ad 52.000,00 €, coincidente con lo scaglione stabilito per le cause di valore indeterminabile, quale poteva considerarsi la domanda di condanna agli interessi, non quantificati dal . Pt_1
Sicché, sia prendendo in esame i minimi tariffari di 3.808,00 €, sia prendendo in esame i valori medi previsti per tale scaglione e riducendo il valore medio previsto per la fase istruttoria del 70 % (che è la riduzione massima consentita dalla legge), il primo
Giudice avrebbe potuto liquidare, senza incorrere in alcuna violazione di legge, sino all'importo di 6.351,80 €, che, ridotto della metà per effetto della disposta compensazione, era pari a 3.175,90 €, in luogo dell'importo di 3.350,00 € (6.700,00 €
/2) complessivamente liquidato nella sentenza impugnata.
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Infine, neppure può sostenersi che vi sia stata una violazione del diritto di difesa per non avere il primo Giudice liquidato in modo distinto, per singole voci, le varie fasi del processo, in quanto il riferimento ai parametri minimi (senza escludere la liquidazione di nessuna fase) ha certamente consentito al procuratore dell'appellante di poter controllare il rispetto dei parametri fissati dal citato decreto, non avendo peraltro il Giudice alcun obbligo di motivare laddove la liquidazione è contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi (Cass. n. 1456/2025).
III. In conclusione, per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a
CO rifondere all' appellata le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal d.M. n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano in base al valore della controversia, da collocare nel predetto scaglione da 26.000,01 e a 52.000,00 €, nel complessivo importo di 7.130,00 €, di cui
6.200,00 € per compenso (1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
900,00 € relativo alla fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
2619/2021, pubblicata il 30 dicembre 2021, così provvede
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 12 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell delle COtroparte_3
spese del presente grado di giudizio, che liquida in 6.200,00 € per compenso e 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il COs. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n. 297/2022 r.g.aa.cc. Pagina 13 di 13
c. Parte_1 COtroparte_3