Art. 2.
Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'EFIM ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro.
A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli del Tesoro - le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.
Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli all'EFIM.
Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'EFIM ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro.
A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli del Tesoro - le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.
Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli all'EFIM.