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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
In persona del G.O. dott.ssa PA SI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7735/2024 RG promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con avv. Federico Menin
parte attrice opponente contro
, in proprio e n.q. di titolare ditta individuale Confezione di CP_1 CP_1
con avv. Mauro Biasi
parte convenuta opposta
Conclusioni della parte attrice opponente: “L'avv. Menin precisa le conclusioni con in atto di citazione e richiama le memorie per istanze istruttorie” (cfr. verbale 21.10.25)
Conclusioni della parte convenuta opposta: “L'avv. Biasi precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e richiama le memorie per le istanze istruttorie” (cfr. verbale
21.10.25)
Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 2209/23 del 26.12.23 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a di pagare a la somma di € Parte_2 Parte_3
24.864,82 oltre interessi e spese di procedura, come corrispettivo di lavorazioni di sartoria eseguite su capi di abbigliamento in pelle per conto della ingiunta.
Con atto datato 2.2.24 si è opposta al d.i. ed ha chiesto, oltre al Parte_1 rigetto della istanza di provvisoria esecutorietà, di accertare l'inadempimento di
1
FE e revocare il decreto;
in via riconvenzionale l'opponente ha CP_1 chiesto altresì accertare il danno patito quantificabile in € 22.567,50 oltre iva, “ovvero compensare l'indicata somma (…) con i crediti che fossero riconosciuti in capo alla parte ingiungente”.
Si è costituito in giudizio , in proprio e nella veste di titolare ditta individuale CP_1
Confezione di IN Wianwu, con atto datato 25.3.24, contestando gli assunti dell'attrice opponente e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto di ogni avversa domanda, con condanna al pagamento della somma già oggetto di decreto ingiuntivo.
Fallito un primo tentativo di componimento che aveva determinato il rinvio della trattazione della causa (G.I. DI MA TI), a seguito di variazione tabellare 16.7.25 la causa è stata assegnata al G.I. PA SI.
Con ordinanza 28.7.25 il GI “dando atto del pagamento in corso di causa della somma di €
9.000,00 (fatto documentato, incontestato)” ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 2209/2023 opposto per l'importo di € 16.810,64 (come precisato nella memoria di parte opposta FE DI dep. 28.5.25). CP_1
Prima della udienza 10.9.25, fissata per tentare nuovamente il componimento, il legale di parte attrice opponente ha dato atto della revoca del mandato (agli atti), pertanto l'udienza non si è svolta;
con ordinanza 24.9.25 il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per gli adempimenti ex art. 281 sexies cpc;
la discussione si è svolta in data 21.10.25.
Ragioni della decisione
L'attrice , società che opera nel campo della moda e della pelletteria Parte_1 di lusso, opponendosi al d.i. ha rappresentato di aver consegnato alla convenuta capi in pelle perchè fossero da questa lavorati nei propri Parte_3 laboratori e fossero restituiti entro determinate date, ha lamentato che alcuni i capi sarebbero stati consegnati in ritardo, che il cliente finale avrebbe contestato la tarditivà pertanto l'odierna opponente, “costretta a mantenere l'immagine commerciale”, avrebbe accettato di rinunciare al compenso della produzione contestata;
secondo la ricostruzione attorea “Il mancato compenso ha comportato un danno pari ad euro 22.567,50 oltre IVA (euro 27.532,35=) ma deriva dal ritardo nella consegna dei capi da parte di Confezione di
[...]
ritardo che rappresenta l'inadempimento contestato alla ingiungente” (pag. 3 atto CP_1 di citazione).
La convenuta - nei propri atti - ha riconosciuto il pagamento Parte_3 CP_1 in corso di causa da parte di di € 9.000,00 (talchè il G.I. in data Parte_1
28.7.25. ha concesso la p.e. del decreto opposto, limitatamente l'importo residuo di € 16.810,64), ha contestato gli assunti dell'attrice opponente ribadendo la debenza degli importi per aver eseguito tutti i lavori richiesti, ritenendo le contestazioni sulla ritardata consegna tardive (esplicitate solo a seguito di lettera del legale 6.11.23, doc. 10 fascicolo monitorio) e comunque non fondate.
Nel merito la controversia va decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (FE ) è attore in CP_1 senso sostanziale, mentre il debitore opponente ( è convenuto Parte_1 sostanziale (C.C. 25539/25).
Quanto alle somme portate nel d.i., FE risulta aver assolto CP_1
l'onere probatorio perchè ha dimostrato a mezzo di fatture e documenti di trasporto che i capi in pelle sono stati lavorati e riconsegnati lavorati alla società committente;
invero l'attrice opponente non ha mai contestato le effettive lavorazioni dei Parte_1 capi a cura della opposta, pertanto non sussiste dubbio in ordine al fatto che la prestazione concordata sia stata realmente resa.
Per contro, non risulta aver dato prova dei propri assunti. Parte_1
In primo luogo va detto che - nonostante FE non abbia negato CP_1 nei propri atti di aver consegnato parte della merce lavorata in data 28.8.23 -
[...]
non ha dimostrato che era stata pattuita tra le parti in causa una data ultima per Parte_1 la consegna dei capi, tale da rendere non più utile la prestazione.
Inoltre – e questo è ciò che più conta ai fini del decidere - non ha Parte_1 dimostrato che l'asserito ritardo nella consegna di taluni capi ha prodotto una contestazione da parte del cliente finale, tale da produrre un danno alla società opponente quantificabile in
€ 22.567,50 oltre IVA.
In particolare, i documenti prodotti da parte attrice risultano tutti irrilevanti ai fini della decisione;
molti di questi riguardano i rapporti tra e altre ditte, terze Parte_1 rispetto alla controversia, o addirittura rapporti che risalgono agli anni precedenti ai fatti di causa (cfr. doc. 1,2,10,11,12,13,14).
Il doc. 4 è la nota di credito del 30.9.23 che avrebbe emesso nei confronti Parte_1 di ditta terza (Beta spa) per l'importo di € 27.532,35; detto documento non è in grado provare la tesi attorea perché in esso si fa sì riferimento ad un ritardo nella consegna dei capi, ma non risulta che tale ritardo (finale) sia direttamente e certamente imputabile a
. Parte_3
I doc. 5, 6 e 7 riproducono conversazioni via cavo (presumibilmente tra persone che parlano per conto dei due soggetti in causa) ma per il loro contenuto – privo di riferimenti precisi e a tratti anche poco comprensibile - non paiono significative ai fini del decidere.
I doc. 8 e 9 di parte attrice provano invero che ha contestato per la prima Parte_1 volta l'inadempimento il 14.11.23 - rectius il ritardo nell'adempimento – solo dopo aver ricevuto la diffida 6.11.23 del legale di (doc. 10 fascicolo Parte_3 CP_1 monitorio), quando già erano trascorsi mesi dalla consegna dei capi.
In definitiva, questo giudice ritiene raggiunta la prova del credito del FE
[...]
e non provate le tesi di . CP_1 Parte_1
Ne deriva che l'opposizione è infondata e – avendo versato dopo la Parte_1 notifica del d.i. la somma di € 9.000,00, è tutt'oggi debitrice nei confronti di Parte_3
di € 16.810,64 (come da ordinanza 28.7.25), oltre interessi.
[...]
La revoca del d.i. è necessaria per evitare duplicazioni di titoli e le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della lite, dell'attività effettivamente svolta nelle fasi del giudizio e della non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste interamente in capo al sig. in ragione della soccombenza. Parte_1
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 7735/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1)revocato il decreto ingiuntivo n. 2209/23 del 26.12.23 del Tribunale di Venezia e tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa, condanna Parte_1
a pagare a , in proprio e n.q. di titolare ditta individuale Confezione CP_1 Pt_3
la somma di € 16.810,64 oltre interessi legali dalla debenza alla domanda (deposito
[...] ricorso per d.i.) e oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo effettivo;
2)condanna a pagare a , in proprio e n.q. di titolare Parte_1 CP_1 ditta individuale Confezione di IN WU a titolo di spese legali per la fase monitoria € 567,00 per compensi, € 118,50 e 27,00 per anticipazioni, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
3)condanna a pagare a , in proprio e n.q. di titolare Parte_1 CP_1 ditta individuale Confezione di IN WU, a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione la somma di € 2.600,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 24.10.25. Il GOP PA SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
In persona del G.O. dott.ssa PA SI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7735/2024 RG promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con avv. Federico Menin
parte attrice opponente contro
, in proprio e n.q. di titolare ditta individuale Confezione di CP_1 CP_1
con avv. Mauro Biasi
parte convenuta opposta
Conclusioni della parte attrice opponente: “L'avv. Menin precisa le conclusioni con in atto di citazione e richiama le memorie per istanze istruttorie” (cfr. verbale 21.10.25)
Conclusioni della parte convenuta opposta: “L'avv. Biasi precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e richiama le memorie per le istanze istruttorie” (cfr. verbale
21.10.25)
Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 2209/23 del 26.12.23 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a di pagare a la somma di € Parte_2 Parte_3
24.864,82 oltre interessi e spese di procedura, come corrispettivo di lavorazioni di sartoria eseguite su capi di abbigliamento in pelle per conto della ingiunta.
Con atto datato 2.2.24 si è opposta al d.i. ed ha chiesto, oltre al Parte_1 rigetto della istanza di provvisoria esecutorietà, di accertare l'inadempimento di
1
FE e revocare il decreto;
in via riconvenzionale l'opponente ha CP_1 chiesto altresì accertare il danno patito quantificabile in € 22.567,50 oltre iva, “ovvero compensare l'indicata somma (…) con i crediti che fossero riconosciuti in capo alla parte ingiungente”.
Si è costituito in giudizio , in proprio e nella veste di titolare ditta individuale CP_1
Confezione di IN Wianwu, con atto datato 25.3.24, contestando gli assunti dell'attrice opponente e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto di ogni avversa domanda, con condanna al pagamento della somma già oggetto di decreto ingiuntivo.
Fallito un primo tentativo di componimento che aveva determinato il rinvio della trattazione della causa (G.I. DI MA TI), a seguito di variazione tabellare 16.7.25 la causa è stata assegnata al G.I. PA SI.
Con ordinanza 28.7.25 il GI “dando atto del pagamento in corso di causa della somma di €
9.000,00 (fatto documentato, incontestato)” ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 2209/2023 opposto per l'importo di € 16.810,64 (come precisato nella memoria di parte opposta FE DI dep. 28.5.25). CP_1
Prima della udienza 10.9.25, fissata per tentare nuovamente il componimento, il legale di parte attrice opponente ha dato atto della revoca del mandato (agli atti), pertanto l'udienza non si è svolta;
con ordinanza 24.9.25 il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per gli adempimenti ex art. 281 sexies cpc;
la discussione si è svolta in data 21.10.25.
Ragioni della decisione
L'attrice , società che opera nel campo della moda e della pelletteria Parte_1 di lusso, opponendosi al d.i. ha rappresentato di aver consegnato alla convenuta capi in pelle perchè fossero da questa lavorati nei propri Parte_3 laboratori e fossero restituiti entro determinate date, ha lamentato che alcuni i capi sarebbero stati consegnati in ritardo, che il cliente finale avrebbe contestato la tarditivà pertanto l'odierna opponente, “costretta a mantenere l'immagine commerciale”, avrebbe accettato di rinunciare al compenso della produzione contestata;
secondo la ricostruzione attorea “Il mancato compenso ha comportato un danno pari ad euro 22.567,50 oltre IVA (euro 27.532,35=) ma deriva dal ritardo nella consegna dei capi da parte di Confezione di
[...]
ritardo che rappresenta l'inadempimento contestato alla ingiungente” (pag. 3 atto CP_1 di citazione).
La convenuta - nei propri atti - ha riconosciuto il pagamento Parte_3 CP_1 in corso di causa da parte di di € 9.000,00 (talchè il G.I. in data Parte_1
28.7.25. ha concesso la p.e. del decreto opposto, limitatamente l'importo residuo di € 16.810,64), ha contestato gli assunti dell'attrice opponente ribadendo la debenza degli importi per aver eseguito tutti i lavori richiesti, ritenendo le contestazioni sulla ritardata consegna tardive (esplicitate solo a seguito di lettera del legale 6.11.23, doc. 10 fascicolo monitorio) e comunque non fondate.
Nel merito la controversia va decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (FE ) è attore in CP_1 senso sostanziale, mentre il debitore opponente ( è convenuto Parte_1 sostanziale (C.C. 25539/25).
Quanto alle somme portate nel d.i., FE risulta aver assolto CP_1
l'onere probatorio perchè ha dimostrato a mezzo di fatture e documenti di trasporto che i capi in pelle sono stati lavorati e riconsegnati lavorati alla società committente;
invero l'attrice opponente non ha mai contestato le effettive lavorazioni dei Parte_1 capi a cura della opposta, pertanto non sussiste dubbio in ordine al fatto che la prestazione concordata sia stata realmente resa.
Per contro, non risulta aver dato prova dei propri assunti. Parte_1
In primo luogo va detto che - nonostante FE non abbia negato CP_1 nei propri atti di aver consegnato parte della merce lavorata in data 28.8.23 -
[...]
non ha dimostrato che era stata pattuita tra le parti in causa una data ultima per Parte_1 la consegna dei capi, tale da rendere non più utile la prestazione.
Inoltre – e questo è ciò che più conta ai fini del decidere - non ha Parte_1 dimostrato che l'asserito ritardo nella consegna di taluni capi ha prodotto una contestazione da parte del cliente finale, tale da produrre un danno alla società opponente quantificabile in
€ 22.567,50 oltre IVA.
In particolare, i documenti prodotti da parte attrice risultano tutti irrilevanti ai fini della decisione;
molti di questi riguardano i rapporti tra e altre ditte, terze Parte_1 rispetto alla controversia, o addirittura rapporti che risalgono agli anni precedenti ai fatti di causa (cfr. doc. 1,2,10,11,12,13,14).
Il doc. 4 è la nota di credito del 30.9.23 che avrebbe emesso nei confronti Parte_1 di ditta terza (Beta spa) per l'importo di € 27.532,35; detto documento non è in grado provare la tesi attorea perché in esso si fa sì riferimento ad un ritardo nella consegna dei capi, ma non risulta che tale ritardo (finale) sia direttamente e certamente imputabile a
. Parte_3
I doc. 5, 6 e 7 riproducono conversazioni via cavo (presumibilmente tra persone che parlano per conto dei due soggetti in causa) ma per il loro contenuto – privo di riferimenti precisi e a tratti anche poco comprensibile - non paiono significative ai fini del decidere.
I doc. 8 e 9 di parte attrice provano invero che ha contestato per la prima Parte_1 volta l'inadempimento il 14.11.23 - rectius il ritardo nell'adempimento – solo dopo aver ricevuto la diffida 6.11.23 del legale di (doc. 10 fascicolo Parte_3 CP_1 monitorio), quando già erano trascorsi mesi dalla consegna dei capi.
In definitiva, questo giudice ritiene raggiunta la prova del credito del FE
[...]
e non provate le tesi di . CP_1 Parte_1
Ne deriva che l'opposizione è infondata e – avendo versato dopo la Parte_1 notifica del d.i. la somma di € 9.000,00, è tutt'oggi debitrice nei confronti di Parte_3
di € 16.810,64 (come da ordinanza 28.7.25), oltre interessi.
[...]
La revoca del d.i. è necessaria per evitare duplicazioni di titoli e le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della lite, dell'attività effettivamente svolta nelle fasi del giudizio e della non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste interamente in capo al sig. in ragione della soccombenza. Parte_1
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 7735/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1)revocato il decreto ingiuntivo n. 2209/23 del 26.12.23 del Tribunale di Venezia e tenuto conto del pagamento parziale intervenuto in corso di causa, condanna Parte_1
a pagare a , in proprio e n.q. di titolare ditta individuale Confezione CP_1 Pt_3
la somma di € 16.810,64 oltre interessi legali dalla debenza alla domanda (deposito
[...] ricorso per d.i.) e oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo effettivo;
2)condanna a pagare a , in proprio e n.q. di titolare Parte_1 CP_1 ditta individuale Confezione di IN WU a titolo di spese legali per la fase monitoria € 567,00 per compensi, € 118,50 e 27,00 per anticipazioni, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
3)condanna a pagare a , in proprio e n.q. di titolare Parte_1 CP_1 ditta individuale Confezione di IN WU, a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione la somma di € 2.600,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 24.10.25. Il GOP PA SI