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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5261/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Comune di Poggio Nativo - Via Roma 15 02030 Poggio Nativo RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 37/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 782-2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4094/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Poggio Nativo e il difensore della Resistente_1 si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parrocchia di Resistente_1 Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Rieti avverso avviso di accertamento n. 782/2022 per imposta IMU anno 2017 emesso dal Comune di Poggio Nativo per un importo di € 4.216,00 comprensivo di sanzioni ed interessi in riferimento ad alcuni immobili siti in località
Casali.
Si oppone ritiene l'atto illegittimo per:
1- Intervenuto giudicato come d sentenza n. 115/2020 della CGT di Rieti;
la controversia sulla debenza dell'IMU anno 2017 è stata risolta a favore del ricorrente con sentenza divenuta definitiva con annullamento dell'avviso di accertamento n 307/2018 emesso dall'Ente Comunale sugli stessi immobili di proprietà del ricorrente oggetto dell'avviso di accertamento n. 782/2022.
2- Esenzione dell'immobile della Parrocchia dall'imposta IMU 2017 per la sua natura pertinenziale rispetto ad altri immobili. Gli immobili oggetto di accertamento sono pertinenziali di altri immobili in quanto costituiscono locali utilizzati come casa canonica ed oratorio.
Gli immobili, come da dichiarazione IMU 2020 sono indicati con categoria E/7 ( casa canonica) e B/7
( oratorio);
3- Deduce la parziale compensazione tra la somma di € 4.216,00 richiesta dal Comune per IMU 2017 come da avviso di accertamento impugnato e la somma di € 40.489,96 a titolo di canoni di locazioni stipulati tra la Parrocchia ed il Comune definito con intimazione di sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile in data 30/10/2020
Controdeduce il Comune.
Precisa che il giudicato indicato dal ricorrente aveva respinto l'accertamento n. 307/2018 sulla base del vizio di forma costituito dalla mancanza della firma autografa del funzionario comunale. Non sussiste alcuna statuizione sulla imposizione del tributo. Cita sentenza n. 28/2023 con la quale la CGT di Rieti ha respinto l'eccezione di giudicato.
Ritiene altresì infondata l'eccezione di esenzione dell'immobile della Parrocchia da IMU data la sua natura pertinenziale rispetto ad altri immobili in quanto la categoria risulta non esentabile. Non risulta provata la natura pertinenziale.
La CGT di I grado di Rieti con sentenza n. 37/2024 accoglie il ricorso.
Ritiene che il ricorrente abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare che gli immobili adibiti allo svolgimento delle attività sia eterogenea, ma tutti pertinenziali e funzionali all'attività di culto incompatibili con l'esercizio di attività commerciali.
Ritiene provata la sussistenza del requisito oggettivo necessario al godimento dell'esenzione dell'unità immobiliare. Avverso tale sentenza il Comune di Poggio Nativo propone appello. Eccepisce:
- Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7 comma 1 del Dlgs 504/92; insussistenza della delle cause di esenzione dall'imposta IMU 2017. Macato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente .
L'esenzione ai fini IMU viene riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente due condizioni essenziali dal punto di vista soggettivo e cioè che l'immobile sia utilizzato da un Ente non commerciale e dal punto oggettivo e cioè che l'immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività previste dalla legge.
Le esenzioni che riguardano gli Enti Ecclesiastici sono quelle relative agli edifici accatastati con categoria
E/7 lettera d ( immobili di particolare rilievo per le parrocchie) e nella lettera i ( immobili destinati ad attività religiose e di culto).
Gli immobili indicati nell'avviso di accertamento al FG 8 part. 452 sub 1,3,4,7 e 8 non rientrano tra quelli che beneficiano dell'esenzione per l'anno 2017 in quanto classificati catastalmente in B/5; A/10; A/3 come da risultanze catastali;
non risultano quindi appartenenti alle categoria E/1 e E/9 destinate a usi culturali o esercizio del culto.
Ed ancora l'Ente non commerciale deve essere proprietario ed utilizzatore dell'immobile oggetto di esenzione
IMU.
Dalla verifica eseguita risulta che l'immobile al fg. 8 part. 452 sub 3 cat. B/5 era stato concesso in locazione al Comune di Poggio Nativo in data 26/6/2007 per un canone di € 5.784,28 annuo;
pertanto la Parrocchia non poteva beneficiare dell'esenzione per utilizzo indiretto del bene.
Per l'anno 2017 non risulta presenta alcuna dichiarazione IMU. L'unica dichiarazione presentata riguarda l'anno 2021 dove si evidenzia che le categorie catastali denunciate presentano discordanze con quelle risultanti dal catatsto.
Cita la sentenza n. 28/2023 favorevole all'Ufficio.
Chiede l'accoglimento dell'appello; spese per entrambi i gradi del giudizio.
Controdeduce l'appellata Parrocchia di Resistente_1 Resistente_1; rileva:
1- Tardiva notifica del ricorso in appello avvenuta il 28/10/2024 per impugnare la sentenza n. 37/2024 depositata il 26/3/2024;
2- Mancata indicazione della procura e nel ricorso di appello della delibera di Giunta con la quale viene autorizzato il Sindaco di conferire mandato all'Avv.to difensore del Comune;
carenza di legittimazione attiva.
La mancanza di autorizzazione all'impugnazione dell'organo straordinario di liquidazione ala data di notifica del ricorso in appello
3- Relativamente alla sentenza n. 115/2020 della CGT di Rieti favorevole al contribuente, passata in giudicato e riguardante gli stessi immobili per IMU anno 2017 ritiene che la sentenza sia di merito sebbene sia stata accolta l'eccezione preliminare della mancanza di firma del funzionario nell'avviso di accertamento n. 307/2018.
4- La mancata impugnazione della sentenza n. 115/2020 ha consolidato il giudicato interno;
l'accoglimento dell'eccezione di nullità sulla mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento n. 307 ha determinato un giudicato su questioni non esaminate. Il Comune non ha tenuto conto della dichiarazione IMU 2021 presentata con pec il 24/12/2020 nella quale gli immobili identificati al fg. 8 part. 452 sub 7,8,4 sono indicati con categoria E/7 ( casa canonica) mentre quelli indentificati al fg. 8 part. 452 sub 1,3,6 categoria B/7 ( oratorio) li rende esenti da IMU.
Rimarca la compensazione tra il presente debito di € 4.216,00 chiesto dal Comune con l'avviso di accertamento impugnato ed il credito vantato dalla Parrocchia per canoni non riscossi dallo stesso Comune.
Chiede che venga formulata proposta di conciliativa ai sensi dell'art. 15 co. 2 octies del Dlgs 546/92.
Chiede il rigetto dell'appello; spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare
Osserva la Corte atteso che al fine di ottenere il riconoscimento dell'esenzione ai fini IMU prevista dall'art. 7 co. l lett.i) del Dlgs.504/92 cui rinvia l'art. 9 co.8 del D.L. 20112011, non è sufficiente dimostrare che l'ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985
n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie , didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222.
Tanto premesso, deve ritenersi condivisibile l'eccezione sollevata dall'appellante Comune con la quale si evidenzia che nel caso in esame la Parrocchia sarebbe tenuta a fornire la prova relativa alla esclusiva destinazione di tali beni a scopi non commerciali per beneficiare dell'esenzione o per beneficiarne in forma proporzionale.
la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione recentemente confermato con l'ordinanza n.18592/2019 l'esenzione dell'imposta sarebbe subordinata alla compresenza del requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: il primo riguarda il profilo del soggetto che utilizza l'immobile; il secondo riguarda l'attività effettivamente svolta nell'immobile.
Premesso che nel caso di specie non si dubita della sussistenza del requisito soggettivo, ciò che difetta è la dimostrazione che l'attività rientrante tra quelle agevolate, deve risultare effettivamente svolta nell'immobile oggetto dell'accertamento, con onere a carico del contribuente di dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, escludendosi addirittura il diritto all'esenzione nei casi in cui il bene risulti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini (cfr. Cass. 21.3.2012 n. 4502; Cass.
233314/2011 ; Cass. 23313/2011; Cass. 16.12.2011 n. 27165; Cass. 17.2.2010 n. 3733; Cass. N. 5485/2008
n. 23703/2007 e Cass. 26.10.2005 n. 20776).
Peraltro, L'appellante ha dimostrato, che se da un lato nessun dubbio vi è in ordine alla qualifica di ente ecclesiastico della Parrocchia, non risulta invece affatto provato che, dal punto di vista oggettivo, le unità immobiliari oggetto dell'accertamento siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e più genericamente alla catechesi ed alla educazione cristiana. Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'appellato non emerge che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati dall'Ente in questione per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitata la Parrocchia a segnalare di aver presentato la dichiarazione IMU per l'anno 2021 inviata con pec il 24/12/2020 nella quale gli immobili identificati al foglio
8 particella 452 sub 7,8,4 sono indicati con categoria E/7 ( casa canonica) e quelli identificati al fg. 8 part. 452 sub- 1,3,6 categoria B/7 (oratorio).
Tale documentazione fornita dell'appellato non trova pregio.
In primo luogo il modello di dichiarazione IMU è relativo all'anno 2021 spedito con pec il 24/12/2020 e quindi l'anno precedente;
in secondo luogo l'accertamento è relativo all'anno 2017 e quindi la dichiarazione IMU anno 2021 vale per l'anno in corso ( anno 2021) e per gli anni successivi ove non siano intervenute variazioni di rilievo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
Non si può attribuire valenza dichiarativa anche per gli anni precedenti.
Ed ancora sussiste divergenza significative tra le categorie catastali degli immobili evidenziate nell'avviso di accertamento impugnato dove sono classificate catastalmente come B/5, A/10, A/3, e quelle indicate nella dichiarazione IMU 2021.
Il contribuente non dimostra di aver richiesto variazione di categoria catastale a seguito della destinazione degli immobili ad attività di culto.
Nelle controdeduzioni all'appello il contribuente precisa che la sentenza n. 115/2020 della CGT di Rieti costituisce giudicato interno avendo accolto il ricorso del contribuente proposto avverso avviso di accertamento n. 307/2018 avente ad oggetto gli stessi immobili per i quali si discute e l'imposta IMU per lo stesso anno 2017 sebbene l'accoglimento di tale ricorso si fondava esclusivamente sul giudicato formale avendo la Corte accolto l'eccezione del contribuente sulla mancanza di firma del funzionario nell'avviso di accenrtamento n. 307/2918. Ritenendolo pertanto nullo.
L'appellato ritiene che la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento n. 307/2018 abbia determinato un giudicato non solo formale ma anche sostanziale anche nel merito relativamente alle questioni non esaminate.
Tale rilievo è fondato.
l'accoglimento dell'eccezione di nullità di un avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione determina un giudicato sul merito, perché l'atto è considerato tamquam non esset (come se non esistesse) e viene meno la base giuridica su cui si fonda l'imposizione tributaria, precludendo la possibilità di riesaminare nel merito la pretesa fiscale in successivi giudizi. La nullità, in questo caso, è una nullità formale (difetto di un elemento essenziale) rilevabile d'ufficio o su eccezione del contribuente, che travolge l'atto intero.
La mancanza di sottoscrizione è un vizio di forma che rende l'atto nullo e non mera annullabilità, con conseguente effetto di giudicato che impedisce ogni ulteriore accertamento sul merito della pretesa, come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione ( Ordinanza n. 1000/2024)
Se la nullità è eccepita e accolta, si forma un giudicato che copre anche le questioni di merito, poiché l'atto nullo non può essere fonte di diritti o obblighi.
Sulla base di tali conclusioni l'Ente comunale non poteva emettere un nuovo avviso di accertamento avente gli stessi immobili e per lo stesso anno d'imposta in quanto sussiste una sentenza la n. 115/2018 passata in giudicato non impugnata.
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese.
Cos' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5261/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Comune di Poggio Nativo - Via Roma 15 02030 Poggio Nativo RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 37/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 782-2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4094/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Poggio Nativo e il difensore della Resistente_1 si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parrocchia di Resistente_1 Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Rieti avverso avviso di accertamento n. 782/2022 per imposta IMU anno 2017 emesso dal Comune di Poggio Nativo per un importo di € 4.216,00 comprensivo di sanzioni ed interessi in riferimento ad alcuni immobili siti in località
Casali.
Si oppone ritiene l'atto illegittimo per:
1- Intervenuto giudicato come d sentenza n. 115/2020 della CGT di Rieti;
la controversia sulla debenza dell'IMU anno 2017 è stata risolta a favore del ricorrente con sentenza divenuta definitiva con annullamento dell'avviso di accertamento n 307/2018 emesso dall'Ente Comunale sugli stessi immobili di proprietà del ricorrente oggetto dell'avviso di accertamento n. 782/2022.
2- Esenzione dell'immobile della Parrocchia dall'imposta IMU 2017 per la sua natura pertinenziale rispetto ad altri immobili. Gli immobili oggetto di accertamento sono pertinenziali di altri immobili in quanto costituiscono locali utilizzati come casa canonica ed oratorio.
Gli immobili, come da dichiarazione IMU 2020 sono indicati con categoria E/7 ( casa canonica) e B/7
( oratorio);
3- Deduce la parziale compensazione tra la somma di € 4.216,00 richiesta dal Comune per IMU 2017 come da avviso di accertamento impugnato e la somma di € 40.489,96 a titolo di canoni di locazioni stipulati tra la Parrocchia ed il Comune definito con intimazione di sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile in data 30/10/2020
Controdeduce il Comune.
Precisa che il giudicato indicato dal ricorrente aveva respinto l'accertamento n. 307/2018 sulla base del vizio di forma costituito dalla mancanza della firma autografa del funzionario comunale. Non sussiste alcuna statuizione sulla imposizione del tributo. Cita sentenza n. 28/2023 con la quale la CGT di Rieti ha respinto l'eccezione di giudicato.
Ritiene altresì infondata l'eccezione di esenzione dell'immobile della Parrocchia da IMU data la sua natura pertinenziale rispetto ad altri immobili in quanto la categoria risulta non esentabile. Non risulta provata la natura pertinenziale.
La CGT di I grado di Rieti con sentenza n. 37/2024 accoglie il ricorso.
Ritiene che il ricorrente abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare che gli immobili adibiti allo svolgimento delle attività sia eterogenea, ma tutti pertinenziali e funzionali all'attività di culto incompatibili con l'esercizio di attività commerciali.
Ritiene provata la sussistenza del requisito oggettivo necessario al godimento dell'esenzione dell'unità immobiliare. Avverso tale sentenza il Comune di Poggio Nativo propone appello. Eccepisce:
- Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7 comma 1 del Dlgs 504/92; insussistenza della delle cause di esenzione dall'imposta IMU 2017. Macato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente .
L'esenzione ai fini IMU viene riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente due condizioni essenziali dal punto di vista soggettivo e cioè che l'immobile sia utilizzato da un Ente non commerciale e dal punto oggettivo e cioè che l'immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività previste dalla legge.
Le esenzioni che riguardano gli Enti Ecclesiastici sono quelle relative agli edifici accatastati con categoria
E/7 lettera d ( immobili di particolare rilievo per le parrocchie) e nella lettera i ( immobili destinati ad attività religiose e di culto).
Gli immobili indicati nell'avviso di accertamento al FG 8 part. 452 sub 1,3,4,7 e 8 non rientrano tra quelli che beneficiano dell'esenzione per l'anno 2017 in quanto classificati catastalmente in B/5; A/10; A/3 come da risultanze catastali;
non risultano quindi appartenenti alle categoria E/1 e E/9 destinate a usi culturali o esercizio del culto.
Ed ancora l'Ente non commerciale deve essere proprietario ed utilizzatore dell'immobile oggetto di esenzione
IMU.
Dalla verifica eseguita risulta che l'immobile al fg. 8 part. 452 sub 3 cat. B/5 era stato concesso in locazione al Comune di Poggio Nativo in data 26/6/2007 per un canone di € 5.784,28 annuo;
pertanto la Parrocchia non poteva beneficiare dell'esenzione per utilizzo indiretto del bene.
Per l'anno 2017 non risulta presenta alcuna dichiarazione IMU. L'unica dichiarazione presentata riguarda l'anno 2021 dove si evidenzia che le categorie catastali denunciate presentano discordanze con quelle risultanti dal catatsto.
Cita la sentenza n. 28/2023 favorevole all'Ufficio.
Chiede l'accoglimento dell'appello; spese per entrambi i gradi del giudizio.
Controdeduce l'appellata Parrocchia di Resistente_1 Resistente_1; rileva:
1- Tardiva notifica del ricorso in appello avvenuta il 28/10/2024 per impugnare la sentenza n. 37/2024 depositata il 26/3/2024;
2- Mancata indicazione della procura e nel ricorso di appello della delibera di Giunta con la quale viene autorizzato il Sindaco di conferire mandato all'Avv.to difensore del Comune;
carenza di legittimazione attiva.
La mancanza di autorizzazione all'impugnazione dell'organo straordinario di liquidazione ala data di notifica del ricorso in appello
3- Relativamente alla sentenza n. 115/2020 della CGT di Rieti favorevole al contribuente, passata in giudicato e riguardante gli stessi immobili per IMU anno 2017 ritiene che la sentenza sia di merito sebbene sia stata accolta l'eccezione preliminare della mancanza di firma del funzionario nell'avviso di accertamento n. 307/2018.
4- La mancata impugnazione della sentenza n. 115/2020 ha consolidato il giudicato interno;
l'accoglimento dell'eccezione di nullità sulla mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento n. 307 ha determinato un giudicato su questioni non esaminate. Il Comune non ha tenuto conto della dichiarazione IMU 2021 presentata con pec il 24/12/2020 nella quale gli immobili identificati al fg. 8 part. 452 sub 7,8,4 sono indicati con categoria E/7 ( casa canonica) mentre quelli indentificati al fg. 8 part. 452 sub 1,3,6 categoria B/7 ( oratorio) li rende esenti da IMU.
Rimarca la compensazione tra il presente debito di € 4.216,00 chiesto dal Comune con l'avviso di accertamento impugnato ed il credito vantato dalla Parrocchia per canoni non riscossi dallo stesso Comune.
Chiede che venga formulata proposta di conciliativa ai sensi dell'art. 15 co. 2 octies del Dlgs 546/92.
Chiede il rigetto dell'appello; spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare
Osserva la Corte atteso che al fine di ottenere il riconoscimento dell'esenzione ai fini IMU prevista dall'art. 7 co. l lett.i) del Dlgs.504/92 cui rinvia l'art. 9 co.8 del D.L. 20112011, non è sufficiente dimostrare che l'ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985
n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie , didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222.
Tanto premesso, deve ritenersi condivisibile l'eccezione sollevata dall'appellante Comune con la quale si evidenzia che nel caso in esame la Parrocchia sarebbe tenuta a fornire la prova relativa alla esclusiva destinazione di tali beni a scopi non commerciali per beneficiare dell'esenzione o per beneficiarne in forma proporzionale.
la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione recentemente confermato con l'ordinanza n.18592/2019 l'esenzione dell'imposta sarebbe subordinata alla compresenza del requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: il primo riguarda il profilo del soggetto che utilizza l'immobile; il secondo riguarda l'attività effettivamente svolta nell'immobile.
Premesso che nel caso di specie non si dubita della sussistenza del requisito soggettivo, ciò che difetta è la dimostrazione che l'attività rientrante tra quelle agevolate, deve risultare effettivamente svolta nell'immobile oggetto dell'accertamento, con onere a carico del contribuente di dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, escludendosi addirittura il diritto all'esenzione nei casi in cui il bene risulti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini (cfr. Cass. 21.3.2012 n. 4502; Cass.
233314/2011 ; Cass. 23313/2011; Cass. 16.12.2011 n. 27165; Cass. 17.2.2010 n. 3733; Cass. N. 5485/2008
n. 23703/2007 e Cass. 26.10.2005 n. 20776).
Peraltro, L'appellante ha dimostrato, che se da un lato nessun dubbio vi è in ordine alla qualifica di ente ecclesiastico della Parrocchia, non risulta invece affatto provato che, dal punto di vista oggettivo, le unità immobiliari oggetto dell'accertamento siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e più genericamente alla catechesi ed alla educazione cristiana. Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'appellato non emerge che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati dall'Ente in questione per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitata la Parrocchia a segnalare di aver presentato la dichiarazione IMU per l'anno 2021 inviata con pec il 24/12/2020 nella quale gli immobili identificati al foglio
8 particella 452 sub 7,8,4 sono indicati con categoria E/7 ( casa canonica) e quelli identificati al fg. 8 part. 452 sub- 1,3,6 categoria B/7 (oratorio).
Tale documentazione fornita dell'appellato non trova pregio.
In primo luogo il modello di dichiarazione IMU è relativo all'anno 2021 spedito con pec il 24/12/2020 e quindi l'anno precedente;
in secondo luogo l'accertamento è relativo all'anno 2017 e quindi la dichiarazione IMU anno 2021 vale per l'anno in corso ( anno 2021) e per gli anni successivi ove non siano intervenute variazioni di rilievo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
Non si può attribuire valenza dichiarativa anche per gli anni precedenti.
Ed ancora sussiste divergenza significative tra le categorie catastali degli immobili evidenziate nell'avviso di accertamento impugnato dove sono classificate catastalmente come B/5, A/10, A/3, e quelle indicate nella dichiarazione IMU 2021.
Il contribuente non dimostra di aver richiesto variazione di categoria catastale a seguito della destinazione degli immobili ad attività di culto.
Nelle controdeduzioni all'appello il contribuente precisa che la sentenza n. 115/2020 della CGT di Rieti costituisce giudicato interno avendo accolto il ricorso del contribuente proposto avverso avviso di accertamento n. 307/2018 avente ad oggetto gli stessi immobili per i quali si discute e l'imposta IMU per lo stesso anno 2017 sebbene l'accoglimento di tale ricorso si fondava esclusivamente sul giudicato formale avendo la Corte accolto l'eccezione del contribuente sulla mancanza di firma del funzionario nell'avviso di accenrtamento n. 307/2918. Ritenendolo pertanto nullo.
L'appellato ritiene che la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento n. 307/2018 abbia determinato un giudicato non solo formale ma anche sostanziale anche nel merito relativamente alle questioni non esaminate.
Tale rilievo è fondato.
l'accoglimento dell'eccezione di nullità di un avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione determina un giudicato sul merito, perché l'atto è considerato tamquam non esset (come se non esistesse) e viene meno la base giuridica su cui si fonda l'imposizione tributaria, precludendo la possibilità di riesaminare nel merito la pretesa fiscale in successivi giudizi. La nullità, in questo caso, è una nullità formale (difetto di un elemento essenziale) rilevabile d'ufficio o su eccezione del contribuente, che travolge l'atto intero.
La mancanza di sottoscrizione è un vizio di forma che rende l'atto nullo e non mera annullabilità, con conseguente effetto di giudicato che impedisce ogni ulteriore accertamento sul merito della pretesa, come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione ( Ordinanza n. 1000/2024)
Se la nullità è eccepita e accolta, si forma un giudicato che copre anche le questioni di merito, poiché l'atto nullo non può essere fonte di diritti o obblighi.
Sulla base di tali conclusioni l'Ente comunale non poteva emettere un nuovo avviso di accertamento avente gli stessi immobili e per lo stesso anno d'imposta in quanto sussiste una sentenza la n. 115/2018 passata in giudicato non impugnata.
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese.
Cos' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli