Ordinanza collegiale 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza breve 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 05/02/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7133 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Ribecco, Francesco Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Commissione per gli accertamenti psico – fisici, del 4 giugno 2024, notificato in pari data, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente agli accertamenti psico- fisici del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di Vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore sicurezza cibernetica, indetto con decreto del Capo della Polizia del 15/02/2024;
- del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami, Vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore sicurezza cibernetica, indetto con decreto del Capo della Polizia del 15/02/2024, mai comunicato, qualora esistente;
- della scheda medica del 04/06/2024 con Id n.12 - atto presupposto al provvedimento di esclusione - con cui la Commissione per gli accertamenti psico –fisici avrebbe accertato in capo all’odierno ricorrente la causa di esclusione per cui si ricorre;
- del decreto ministeriale 30 aprile 2024, con il quale è stata nominata la Commissione per gli accertamenti psico –fisici dei candidati al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di Vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore sicurezza cibernetica, indetto con decreto del Capo della Polizia del 15/02/2024;
- occorrendo, del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di Vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore sicurezza cibernetica, indetto con decreto del Capo della Polizia del 15/02/2024, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
- occorrendo, delle disposizioni relative alle modalità per l’accertamento dei requisiti psico - fisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato, settore sicurezza cibernetica del 29 aprile 2024;
- occorrendo, del diario di convocazione per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente tra cui: a. eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali
volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Commissione per gli accertamenti psico – fisici, del 4 giugno 2024, di inidoneità agli accertamenti psico- fisici del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di Vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore sicurezza cibernetica, indetto con decreto del Capo della Polizia del 15/02/2024, con conseguente esclusione;
vista la nota depositata il 1° febbraio 2025 in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione del merito della controversia, non avendo superato le prove orali del suddetto concorso;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio e che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto la materia oggetto del presente contenzioso e il complessivo andamento della vicenda costituiscono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, da liquidarsi nella misura richiesta dal verificatore nella sua istanza, da porsi a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pone le spese di verificazione a carico dell’amministrazione resistente, da liquidarsi nella misura richiesta dal verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.