TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4402/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto presentato da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dalle avv.te Ferrari Sara e Caregnato Caterina, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Sedran Maria Francesca, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“a) Dichiararsi la separazione tra i coniugi autorizzando i medesimi a vivere separati di tetto e di mensa;
b) la casa coniugale sita in Venezia Mestre Via Passo Falzarego 27/6 viene assegnata al proprietario sig. che continuerà a versare le relative rate di mutuo CP_1
ipotecario contratte per il suo acquisto;
le parti convengono che la signora Controparte_2
dovrà rilasciare la casa coniugale entro il 31.08.2025; fino a tale data i coniugi si alterneranno presso la casa familiare a settimane alterne per la gestione dei figli come da successivo calendario e da accordi già assunti per la gestione dei tempi dell'estate 2025; fino alla data del rilascio della casa familiare, i coniugi divideranno i costi per le utenze dell'abitazione familiare;
nella settimana in cui un genitore non terrà i figli presso la casa familiare, a partire dal 01.06.2025 l'altro sarà tenuto ad allontanarsi dalla casa familiare;
con tale alternanza tra genitori i figli rimarranno sempre nella casa familiare fino al rilascio da parte della madre, allorquando vivranno una settimana a casa del padre e una settimana a casa della madre secondo i turni settimanali di competenza genitoriale;
le parti si danno reciprocamente atto di aver già iniziato tale alternanza nella gestione dei figli con reciproca collaborazione da metà maggio 2025 (settimana del 12.05.2025 – padre;
settimana del
19.05.2025 madre);
c) affidamento condiviso dei figli minori, che avranno la residenza della madre;
d)i figli trascorreranno con i rispettivi genitori periodi a settimane alterne;
ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze ordinarie dei figli nella settimana di propria competenza;
tuttavia essi collaboreranno per migliore gestione dei minori attesa la loro giovane età; in particolare considerando gli attuali orari lavorativi paterni, le parti concordano che nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì (settimane di competenza paterna), la madre potrà aiutare il marito tenendo /occupandosi dei figli nella fascia oraria 15.00 – 17.00
e in particolare andando a prendere il figlio minore a scuola, e portando l'uno o l'altro, ovvero o entrambi alle rispettive attività sportive;
il padre potrà recuperarli alle 17.00; nella settimana in cui il genitore non sta con i figli potrà sentirli almeno una volta al giorno, a mezzo telefono;
potrà anche vederli liberamente, previo accordo con l'altro genitore;
e) i genitori trascorreranno con i figli minori anche metà feste Natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 23.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01 (Natale con un genitore - Capodanno
con l'altro e viceversa l'anno seguente); metà feste pasquali alternando i giorni di Pasqua
(dal giovedì alla domenica pasquale) e di AS (da lunedì di AS al mercoledì successivo); i periodi festivi andranno in sovrapposizione al calendario settimanale ordinario;
f) i genitori potranno altresì trascorrere con i figli anche due settimane consecutive di ferie all'anno da fine scuola a giugno e prima dell'inizio delle attività scolastiche da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ciascun anno;
per gli anni pari avrà la priorità di scelta la madre per gli anni dispari il padre;
il genitore che riceve le ferie dell'altro dovrà comunicare le proprie nei quindici giorni successivi;
la settimana successiva a quella delle ferie sarà di competenza dell'altro genitore;
le parti si danno reciprocamente atto di aver assunto accordi per le ferie estive 2025;
g) una volta rilasciata la casa familiare da parte della madre, ciascun genitore provvederà di regola al mantenimento ordinario dei figli in via diretta;
tuttavia atteso l'impegno della madre nelle settimane di competenza paterna e l'accordo sull'assegnazione della casa familiare al padre, le parti convengono che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il padre versi alla signora la somma di € 200,00 (duecento/00) Controparte_2
mensili per entrambi i figli, ossia €100,00 (cento/00) per ciascun figlio, sin dal 01.09.2025,
e ciò entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio, ossia dal 01.09.2026 prendendo come base il mese di settembre 2025 e che l'assegno unico spetti alla signora l 100% CP_2
sin dal mese di giugno 2025; fino a quando non sarà possibile richiedere all'INPS
l'erogazione dell'assegno unico da parte della signora il sig. CP_2 CP_1
continuerà a percepirlo ma con l'onere di versarlo alla madre sin dal mese di giugno 2025 a mezzo bonifico bancario della stessa;
le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Venezia del 2019;
h) prendersi atto e dichiararsi che nulla è dovuto tra coniugi a titolo di assegno di mantenimento, attesa la reciproca indipendenza economica;
i) la signora dichiara di rimettere la querela presentata nei confronti del Controparte_2
marito in data 23.01.2025 e per quanto occorra di formalizzarla entro il 30.06.2025 anche innanzi all'Autorità Giudiziaria penale;
il sig. dichiara di accettare detta CP_1
remissione; spese come per legge;
j) con la sottoscrizione ed esatta esecuzione delle condizioni del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere altri reciproci crediti l'un l'altro ed in ogni caso di rinunciarvi e di non presentare eventuali denunce l'uno l'altro per fatti antecedenti alla data odierna;
k) ciascuna parte sosterrà le proprie spese di assistenza legale del procedimento da intendersi compensate ad ogni effetto di legge.”
Per il Pubblico Ministero:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 09.02.2013 a la Libertad (Perù), regolarmente trascritto in
Italia; che da tale unione erano nati i figli minori figli il 23 ottobre 2013 e Persona_1
il 6 giugno 2017; che il nucleo familiare risiedeva nell'immobile di proprietà Per_2
esclusiva del signor sito in Venezia Mestre Via Passo Falzarego 27/6, per il CP_1
cui acquisto era stato acceso un mutuo, intestato al solo proprietario, con un rateo mensile pari ad euro 850,00.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi formulavano domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale degli stessi e, decorsi i termini di legge, quella di divorzio.
Disposta originariamente la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte per il 06.02.2025, in seguito veniva fissata, su richiesta congiunta delle stesse, udienza in presenza per il 15.04.2025. In tale sede i rispettivi procuratori facevano richiesta di un breve rinvio al fine di formulare conclusioni conformi parzialmente diverse da quale contenute nel ricorso. Alla successiva udienza le parti confermavano le conclusioni depositate in PCT in data 19-20 maggio 2025 e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi a conclusioni conformi nelle note congiunte per l'udienza del 22.05.2025 merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le
condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite:
- la casa coniugale sita in Venezia Mestre Via Passo Falzarego 27/6 viene assegnata al proprietario sig. che continuerà a versare le relative rate di mutuo CP_1
ipotecario contratte per il suo acquisto;
le parti convengono che la signora Controparte_2
dovrà rilasciare la casa coniugale entro il 31.08.2025; fino a tale data i coniugi si alterneranno presso la casa familiare a settimane alterne per la gestione dei figli come da successivo calendario e da accordi già assunti per la gestione dei tempi dell'estate 2025; fino alla data del rilascio della casa familiare, i coniugi divideranno i costi per le utenze dell'abitazione familiare;
nella settimana in cui un genitore non terrà i figli presso la casa familiare, a partire dal 01.06.2025 l'altro sarà tenuto ad allontanarsi dalla casa familiare;
con tale alternanza tra genitori i figli rimarranno sempre nella casa familiare fino al rilascio da parte della madre, allorquando vivranno una settimana a casa del padre e una settimana a casa della madre secondo i turni settimanali di competenza genitoriale;
le parti si danno reciprocamente atto di aver già iniziato tale alternanza nella gestione dei figli con reciproca collaborazione da metà maggio 2025 (settimana del 12.05.2025 – padre;
settimana del
19.05.2025 madre);
- affidamento condiviso dei figli minori, che avranno la residenza della madre;
- i figli trascorreranno con i rispettivi genitori periodi a settimane alterne;
ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze ordinarie dei figli nella settimana di propria competenza;
tuttavia essi collaboreranno per migliore gestione dei minori attesa la loro giovane età; in particolare considerando gli attuali orari lavorativi paterni, le parti concordano che nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì (settimane di competenza paterna), la madre potrà aiutare il marito tenendo /occupandosi dei figli nella fascia oraria 15.00 – 17.00
e in particolare andando a prendere il figlio minore a scuola, e portando l'uno o l'altro,
ovvero o entrambi alle rispettive attività sportive;
il padre potrà recuperarli alle 17.00; nella settimana in cui il genitore non sta con i figli potrà sentirli almeno una volta al giorno, a mezzo telefono;
potrà anche vederli liberamente, previo accordo con l'altro genitore;
- i genitori trascorreranno con i figli minori anche metà feste Natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 23.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01 (Natale con un genitore - Capodanno con l'altro e viceversa l'anno seguente); metà feste pasquali alternando i giorni di Pasqua
(dal giovedì alla domenica pasquale) e di AS (da lunedì di AS al mercoledì
successivo); i periodi festivi andranno in sovrapposizione al calendario settimanale ordinario;
- i genitori potranno altresì trascorrere con i figli anche due settimane consecutive di ferie all'anno da fine scuola a giugno e prima dell'inizio delle attività scolastiche da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ciascun anno;
per gli anni pari avrà la priorità di scelta la madre per gli anni dispari il padre;
il genitore che riceve le ferie dell'altro dovrà comunicare le proprie nei quindici giorni successivi;
la settimana successiva a quella delle ferie sarà di competenza dell'altro genitore;
le parti si danno reciprocamente atto di aver assunto accordi per le ferie estive 2025;
- una volta rilasciata la casa familiare da parte della madre, ciascun genitore provvederà di regola al mantenimento ordinario dei figli in via diretta;
tuttavia atteso l'impegno della madre nelle settimane di competenza paterna e l'accordo sull'assegnazione della casa familiare al padre, le parti convengono che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il padre versi alla signora la somma di € 200,00 (duecento/00) Controparte_2
mensili per entrambi i figli, ossia €100,00 (cento/00) per ciascun figlio, sin dal 01.09.2025, e ciò entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio, ossia dal 01.09.2026 prendendo come base il mese di settembre 2025 e che l'assegno unico spetti alla signora l 100% CP_2
sin dal mese di giugno 2025; fino a quando non sarà possibile richiedere all'INPS
l'erogazione dell'assegno unico da parte della signora il sig. CP_2 CP_1
continuerà a percepirlo ma con l'onere di versarlo alla madre sin dal mese di giugno 2025 a mezzo bonifico bancario della stessa;
le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Venezia del 2019;
- si prende atto e si dichiara che nulla è dovuto tra coniugi a titolo di assegno di mantenimento, attesa la reciproca indipendenza economica;
i) la signora dichiara di rimettere la querela presentata nei confronti del Controparte_2
marito in data 23.01.2025 e per quanto occorra di formalizzarla entro il 30.06.2025 anche innanzi all'Autorità Giudiziaria penale;
il sig. dichiara di accettare detta CP_1
remissione; spese come per legge;
j) con la sottoscrizione ed esatta esecuzione delle condizioni del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere altri reciproci crediti l'un l'altro ed in ogni caso di rinunciarvi e di non presentare eventuali denunce l'uno l'altro per fatti antecedenti alla data odierna;
k) ciascuna parte sosterrà le proprie spese di assistenza legale del procedimento da intendersi compensate ad ogni effetto di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Con separata ordinanza sul proseguo del procedimento. Spese di lite al definitivo.
Venezia, 29.5.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4402/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto presentato da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dalle avv.te Ferrari Sara e Caregnato Caterina, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Sedran Maria Francesca, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“a) Dichiararsi la separazione tra i coniugi autorizzando i medesimi a vivere separati di tetto e di mensa;
b) la casa coniugale sita in Venezia Mestre Via Passo Falzarego 27/6 viene assegnata al proprietario sig. che continuerà a versare le relative rate di mutuo CP_1
ipotecario contratte per il suo acquisto;
le parti convengono che la signora Controparte_2
dovrà rilasciare la casa coniugale entro il 31.08.2025; fino a tale data i coniugi si alterneranno presso la casa familiare a settimane alterne per la gestione dei figli come da successivo calendario e da accordi già assunti per la gestione dei tempi dell'estate 2025; fino alla data del rilascio della casa familiare, i coniugi divideranno i costi per le utenze dell'abitazione familiare;
nella settimana in cui un genitore non terrà i figli presso la casa familiare, a partire dal 01.06.2025 l'altro sarà tenuto ad allontanarsi dalla casa familiare;
con tale alternanza tra genitori i figli rimarranno sempre nella casa familiare fino al rilascio da parte della madre, allorquando vivranno una settimana a casa del padre e una settimana a casa della madre secondo i turni settimanali di competenza genitoriale;
le parti si danno reciprocamente atto di aver già iniziato tale alternanza nella gestione dei figli con reciproca collaborazione da metà maggio 2025 (settimana del 12.05.2025 – padre;
settimana del
19.05.2025 madre);
c) affidamento condiviso dei figli minori, che avranno la residenza della madre;
d)i figli trascorreranno con i rispettivi genitori periodi a settimane alterne;
ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze ordinarie dei figli nella settimana di propria competenza;
tuttavia essi collaboreranno per migliore gestione dei minori attesa la loro giovane età; in particolare considerando gli attuali orari lavorativi paterni, le parti concordano che nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì (settimane di competenza paterna), la madre potrà aiutare il marito tenendo /occupandosi dei figli nella fascia oraria 15.00 – 17.00
e in particolare andando a prendere il figlio minore a scuola, e portando l'uno o l'altro, ovvero o entrambi alle rispettive attività sportive;
il padre potrà recuperarli alle 17.00; nella settimana in cui il genitore non sta con i figli potrà sentirli almeno una volta al giorno, a mezzo telefono;
potrà anche vederli liberamente, previo accordo con l'altro genitore;
e) i genitori trascorreranno con i figli minori anche metà feste Natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 23.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01 (Natale con un genitore - Capodanno
con l'altro e viceversa l'anno seguente); metà feste pasquali alternando i giorni di Pasqua
(dal giovedì alla domenica pasquale) e di AS (da lunedì di AS al mercoledì successivo); i periodi festivi andranno in sovrapposizione al calendario settimanale ordinario;
f) i genitori potranno altresì trascorrere con i figli anche due settimane consecutive di ferie all'anno da fine scuola a giugno e prima dell'inizio delle attività scolastiche da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ciascun anno;
per gli anni pari avrà la priorità di scelta la madre per gli anni dispari il padre;
il genitore che riceve le ferie dell'altro dovrà comunicare le proprie nei quindici giorni successivi;
la settimana successiva a quella delle ferie sarà di competenza dell'altro genitore;
le parti si danno reciprocamente atto di aver assunto accordi per le ferie estive 2025;
g) una volta rilasciata la casa familiare da parte della madre, ciascun genitore provvederà di regola al mantenimento ordinario dei figli in via diretta;
tuttavia atteso l'impegno della madre nelle settimane di competenza paterna e l'accordo sull'assegnazione della casa familiare al padre, le parti convengono che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il padre versi alla signora la somma di € 200,00 (duecento/00) Controparte_2
mensili per entrambi i figli, ossia €100,00 (cento/00) per ciascun figlio, sin dal 01.09.2025,
e ciò entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio, ossia dal 01.09.2026 prendendo come base il mese di settembre 2025 e che l'assegno unico spetti alla signora l 100% CP_2
sin dal mese di giugno 2025; fino a quando non sarà possibile richiedere all'INPS
l'erogazione dell'assegno unico da parte della signora il sig. CP_2 CP_1
continuerà a percepirlo ma con l'onere di versarlo alla madre sin dal mese di giugno 2025 a mezzo bonifico bancario della stessa;
le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Venezia del 2019;
h) prendersi atto e dichiararsi che nulla è dovuto tra coniugi a titolo di assegno di mantenimento, attesa la reciproca indipendenza economica;
i) la signora dichiara di rimettere la querela presentata nei confronti del Controparte_2
marito in data 23.01.2025 e per quanto occorra di formalizzarla entro il 30.06.2025 anche innanzi all'Autorità Giudiziaria penale;
il sig. dichiara di accettare detta CP_1
remissione; spese come per legge;
j) con la sottoscrizione ed esatta esecuzione delle condizioni del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere altri reciproci crediti l'un l'altro ed in ogni caso di rinunciarvi e di non presentare eventuali denunce l'uno l'altro per fatti antecedenti alla data odierna;
k) ciascuna parte sosterrà le proprie spese di assistenza legale del procedimento da intendersi compensate ad ogni effetto di legge.”
Per il Pubblico Ministero:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 09.02.2013 a la Libertad (Perù), regolarmente trascritto in
Italia; che da tale unione erano nati i figli minori figli il 23 ottobre 2013 e Persona_1
il 6 giugno 2017; che il nucleo familiare risiedeva nell'immobile di proprietà Per_2
esclusiva del signor sito in Venezia Mestre Via Passo Falzarego 27/6, per il CP_1
cui acquisto era stato acceso un mutuo, intestato al solo proprietario, con un rateo mensile pari ad euro 850,00.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi formulavano domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale degli stessi e, decorsi i termini di legge, quella di divorzio.
Disposta originariamente la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte per il 06.02.2025, in seguito veniva fissata, su richiesta congiunta delle stesse, udienza in presenza per il 15.04.2025. In tale sede i rispettivi procuratori facevano richiesta di un breve rinvio al fine di formulare conclusioni conformi parzialmente diverse da quale contenute nel ricorso. Alla successiva udienza le parti confermavano le conclusioni depositate in PCT in data 19-20 maggio 2025 e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi a conclusioni conformi nelle note congiunte per l'udienza del 22.05.2025 merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le
condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite:
- la casa coniugale sita in Venezia Mestre Via Passo Falzarego 27/6 viene assegnata al proprietario sig. che continuerà a versare le relative rate di mutuo CP_1
ipotecario contratte per il suo acquisto;
le parti convengono che la signora Controparte_2
dovrà rilasciare la casa coniugale entro il 31.08.2025; fino a tale data i coniugi si alterneranno presso la casa familiare a settimane alterne per la gestione dei figli come da successivo calendario e da accordi già assunti per la gestione dei tempi dell'estate 2025; fino alla data del rilascio della casa familiare, i coniugi divideranno i costi per le utenze dell'abitazione familiare;
nella settimana in cui un genitore non terrà i figli presso la casa familiare, a partire dal 01.06.2025 l'altro sarà tenuto ad allontanarsi dalla casa familiare;
con tale alternanza tra genitori i figli rimarranno sempre nella casa familiare fino al rilascio da parte della madre, allorquando vivranno una settimana a casa del padre e una settimana a casa della madre secondo i turni settimanali di competenza genitoriale;
le parti si danno reciprocamente atto di aver già iniziato tale alternanza nella gestione dei figli con reciproca collaborazione da metà maggio 2025 (settimana del 12.05.2025 – padre;
settimana del
19.05.2025 madre);
- affidamento condiviso dei figli minori, che avranno la residenza della madre;
- i figli trascorreranno con i rispettivi genitori periodi a settimane alterne;
ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze ordinarie dei figli nella settimana di propria competenza;
tuttavia essi collaboreranno per migliore gestione dei minori attesa la loro giovane età; in particolare considerando gli attuali orari lavorativi paterni, le parti concordano che nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì (settimane di competenza paterna), la madre potrà aiutare il marito tenendo /occupandosi dei figli nella fascia oraria 15.00 – 17.00
e in particolare andando a prendere il figlio minore a scuola, e portando l'uno o l'altro,
ovvero o entrambi alle rispettive attività sportive;
il padre potrà recuperarli alle 17.00; nella settimana in cui il genitore non sta con i figli potrà sentirli almeno una volta al giorno, a mezzo telefono;
potrà anche vederli liberamente, previo accordo con l'altro genitore;
- i genitori trascorreranno con i figli minori anche metà feste Natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 23.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01 (Natale con un genitore - Capodanno con l'altro e viceversa l'anno seguente); metà feste pasquali alternando i giorni di Pasqua
(dal giovedì alla domenica pasquale) e di AS (da lunedì di AS al mercoledì
successivo); i periodi festivi andranno in sovrapposizione al calendario settimanale ordinario;
- i genitori potranno altresì trascorrere con i figli anche due settimane consecutive di ferie all'anno da fine scuola a giugno e prima dell'inizio delle attività scolastiche da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ciascun anno;
per gli anni pari avrà la priorità di scelta la madre per gli anni dispari il padre;
il genitore che riceve le ferie dell'altro dovrà comunicare le proprie nei quindici giorni successivi;
la settimana successiva a quella delle ferie sarà di competenza dell'altro genitore;
le parti si danno reciprocamente atto di aver assunto accordi per le ferie estive 2025;
- una volta rilasciata la casa familiare da parte della madre, ciascun genitore provvederà di regola al mantenimento ordinario dei figli in via diretta;
tuttavia atteso l'impegno della madre nelle settimane di competenza paterna e l'accordo sull'assegnazione della casa familiare al padre, le parti convengono che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il padre versi alla signora la somma di € 200,00 (duecento/00) Controparte_2
mensili per entrambi i figli, ossia €100,00 (cento/00) per ciascun figlio, sin dal 01.09.2025, e ciò entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio, ossia dal 01.09.2026 prendendo come base il mese di settembre 2025 e che l'assegno unico spetti alla signora l 100% CP_2
sin dal mese di giugno 2025; fino a quando non sarà possibile richiedere all'INPS
l'erogazione dell'assegno unico da parte della signora il sig. CP_2 CP_1
continuerà a percepirlo ma con l'onere di versarlo alla madre sin dal mese di giugno 2025 a mezzo bonifico bancario della stessa;
le spese straordinarie dei figli saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Venezia del 2019;
- si prende atto e si dichiara che nulla è dovuto tra coniugi a titolo di assegno di mantenimento, attesa la reciproca indipendenza economica;
i) la signora dichiara di rimettere la querela presentata nei confronti del Controparte_2
marito in data 23.01.2025 e per quanto occorra di formalizzarla entro il 30.06.2025 anche innanzi all'Autorità Giudiziaria penale;
il sig. dichiara di accettare detta CP_1
remissione; spese come per legge;
j) con la sottoscrizione ed esatta esecuzione delle condizioni del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere altri reciproci crediti l'un l'altro ed in ogni caso di rinunciarvi e di non presentare eventuali denunce l'uno l'altro per fatti antecedenti alla data odierna;
k) ciascuna parte sosterrà le proprie spese di assistenza legale del procedimento da intendersi compensate ad ogni effetto di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Con separata ordinanza sul proseguo del procedimento. Spese di lite al definitivo.
Venezia, 29.5.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero