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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in primo grado iscritto al n. 8417/24 RG in data 6.11.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Zasa, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via P. Rufolo n. 16;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Alfredo Ciccullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Pirro n. 2;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.10.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.24 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 2.1.00 e che dalla loro unione erano nati i figli (30.1.00), CP_1 Per_1
(29.6.02), (19.5.05) e (8.10.11), chiedeva dichiararsi la separazione Persona_2 Per_3 Per_4 giudiziale dal coniuge, proponendo domanda di addebito per le condotte violente e prevaricatrici poste in essere in suo danno ad opera del resistente nonché chiedendo l'affido esclusivo della minore, previa emissione di un provvedimento indifferibile di autorizzazione all'intervento di adenoide per la minore, in quanto necessario.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, anche dopo la rinnovazione della notifica per i provvedimenti indifferibili, essendo stata autorizzata la madre anche a chiedere da sola il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il cambio di residenza nonché
l'iscrizione scolastica per le superiori per Per_4
All'esito della comparizione della ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, sulla discussione orale del procuratore della parte la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Con sentenza non definitiva depositata in data 10.2.25 il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, accoglieva la domanda di addebito, rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza con la quale si disciplinava in via provvisoria la responsabilità genitoriale, determinandosi anche il contributo per il mantenimento dei figli e disponendosi, infine, Per_4 Per_3 accertamenti patrimoniale della Guardia di Finanza.
All'esito degli accertamenti, nelle more costituitosi anche il resistente (di cui veniva revocata la dichiarazione di contumacia), la causa, all'udienza del 30.10.25, fissata in modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio sulle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, deve darsi atto che è stata già dichiarata la separazione giudiziale tra le parti ed è stata già accolta la relativa domanda di addebito, di talchè su di esse nessuna altra statuizione va emessa.
Quel che invece deve disciplinarsi sono gli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale rispetto all'unica figlia minore (8.10.11), all'esercizio del diritto di visita ed al contributo per il Per_4 mantenimento per i figli e per la stessa ricorrente, essendovi allo stato una disciplina provvisoria di cui all'ordinanza del 10.2.25.
Orbene, quanto alla responsabilità genitoriale sulla minore ritiene il Tribunale di dover Per_4 confermare l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, non apparendo opportuno procedere al suo ascolto, considerando il clima di vessazione subito in famiglia a causa delle condotte violente poste in essere dal resistente (condannato per tali fatti), volendo escludersi che la minore possa rivivere i trascorsi di violenza anche solo assistita. È innegabile che, nel caso di specie, gli interessi della minore possano essere esposti a rischio dalla condotta paterna prevaricatrice e violenta, per di più in presenza di un padre dedito all'uso di sostanze stupefacenti (si veda sentenza penale in atti); né tanto meno può imporsi alla madre una modalità comunicativa per la minore, alla luce proprio della condanna penale in atti.
Si ricorda in proposito che, secondo la Convenzione di Istanbul, non è possibile tollerare che da una parte, l'autore di violenze venga indagato e condannato per le condotte commesse e dall'altra, venga considerato un genitore adeguato al pari di quello che le violenze abbia subito, senza che gli agiti violenti, nei procedimenti civili e minorili, vengano accertati e abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità.
E' necessario, invece, garantire l'adozione di provvedimenti coordinati, nella consapevolezza che la vera efficacia deterrente per reprimere condotte di violenza domestica si realizza verificando la sussistenza di tali condotte, anche e soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili che hanno per oggetto domande relative ai figli minori, con immediati riflessi, in caso di accertamento della sussistenza delle stesse, anche nelle forme di violenza assistita, sulla disciplina della responsabilità genitoriale e dell'affidamento con adozione di misure limitative a carico del genitore violento.
Alla luce di tali circostanze, va quindi confermato l'affido esclusivo rafforzato alla madre della minore potendo la ricorrente assumere da sola ogni decisione relativa a tutti gli aspetti della Per_4 vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto al diritto di visita, si dispone a tutela della minore la sospensione degli incontri, disponendo incontri protetti presso i Servizi sociali competenti solo nel caso in cui il padre dia prova di essersi sottoposto con esito positivo ad un percorso di disintossicazione e di sostegno alla genitorialità.
Va infine disciplinato il mantenimento per i figli, ritenendo il Tribunale che il suddetto assegno possa essere riconosciuto solo in favore della minore e della figlia (19.5.2025) e non anche in Per_4 Per_3 favore di che ha concluso gli studi da circa tre/quattro anni, conseguendo il diploma Persona_2 di geometra, senza iscriversi all'università, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., come interpretato dalla giurisprudenza più recente.
Difatti, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, secondo la giurisprudenza più recente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
Nel caso di specie, avendo il figlio completato il percorso di studi, conseguendo il diploma di geometra, in considerazione dell'età, deve ritenersi che egli sia autosufficiente, così rigettandosi la domanda di mantenimento a questi relativa.
Diverse considerazioni valgono invece per il mantenimento della figlia minore e per Per_4 Per_3 che ha conseguito l'anno scorso il diploma e che, secondo quanto dichiarato dalla madre, aveva interesse ad iscriversi all'università.
Si tratta, dunque, di determinare il quantum del mantenimento, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, così imponendosi l'individuazione delle condizioni reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta anche a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza acquisiti, risulta che la ricorrente, che non svolge attività lavorativa, è proprietaria di n. 8 immobili e 2 terreni (si vedano visure catastali), immobili alcuni dei quali locati, avendo dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile pari ad € 0, per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo derivante dalle locazioni di € 4500,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 5300,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). In sede di audizione, ha dichiarato di percepire € 1200,00 mensili circa, con conseguente valore confessorio.
Il resistente, che non svolge attività lavorativa, è titolare di un notevole patrimonio immobiliare (n.
28 immobili in piena proprietà), derivanti dalla successione paterna che, in parte, sta alienando, permanendo tuttavia diversi immobili locati.
Risulta aver dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di € 24073,00, per l'anno 2021 un reddito di € 89162,00, per l'anno 2022 un reddito di € 105.452,00 e per l'anno 2023 un reddito di €
107432,00 (si vedano accertamenti della Guardia di Finanza).
È titolare anche di un notevole patrimonio mobiliare, risultando contratti assicurativi anche un premio versato di € 700.000,00 per l'anno 2023, per l'anno 2022 anche un premio di € 200.000,00 e per l'anno 2021 anche di € 640.000,00. È titolare anche di fondi di investimento (ad es. Fondi Eurizon per un controvalore di € 100648,58 ed Epilson per un controvalore di € 51474,85) e presenta per l'anno 2023 un estratto conto con saldo di € 291.256,26 al giugno 2023 e di € 54283,19 a dicembre
2023, risultando addebiti per € 184.000,00 per poi un risultare un saldo contabile con Intesa SA PA al 31.1.25 di € 191.162,03.
È intestatario di n. 7 auto e 2 moto.
La sua notevole disponibilità economica trova riscontro anche nel versamento documentato in data
8.4.25 di € 50.000,00 in favore della ricorrente a titolo di non meglio precisato mantenimento.
Orbene, in presenza di tale situazione patrimoniale, ritiene il Tribunale di dover determinare in €
1500,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Inoltre, il padre dovrà far fronte alle spese straordinarie nella misura del 75%, stante l'evidente disparità reddituale.
Va infine esaminata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, in applicazione dell'art. 156 co. 2 c.c.. Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, difatti, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n.
3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. VI,
4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).
In applicazione dei principi sopra enunciati, in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi, dovendo presumersi che, proprio per l'importante situazione reddituale, sia stato sempre il resistente a far fronte alle spese correnti familiari, va disposto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 800,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 e succ. mod, parametrati al decisum (valore indeterminabile complessità bassa), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, potendo la madre effettuare in via Per_4 esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
- dispone la sospensione del diritto di visita del padre alla minore, fino a quando il resistente non avrà dato prova di un percorso con esito positivo di disintossicazione e di sostegno alla genitorialità;
- determina in € 1500,00 per ciascuno delle figlie l'assegno di mantenimento mensile che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 75% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie;
- determina in € 800,00 l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 8,98 per esborsi ed €
7616,00 per competenze legali, oltre Iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.11.25 Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi