TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10584/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Raffele Bia; Parte_1
e
“ , - oggi “ Controparte_1 [...]
- con l'assistenza e difesa del Controparte_2 funzionario delegato dott.ssa Luisa Carlone ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2020, è stata proposta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 25966 del
09.09.2020, notificata in data 13.10.2020, con cui l'
[...]
Part (d'ora in poi anche solo ha Controparte_1 chiesto il pagamento della somma di euro 14.599,45, a titolo di sanzione, comprensiva di spese di notifica, per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n. 12 del 2002 -convertito con mod. dalla L. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 22, comma
1, del D.lgs. n. 151 del 2015, “per aver ... il datore di lavoro privato ... impiegato la lavoratrice subordinata Persona_1
... dal 18/10/2011 al 14/10/2015 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”, nonché dell'art. 54, commi
1, 7 e 9 del D. lgs. n.151 del 2001, per avere, il “... Pt_1 posto fine al rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice
1 ... pur essendo stato reso edotto dello stato di gravidanza della medesima ...”.
Tanto premesso, l'odierno opponente ha adito questo giudice del lavoro, al fine di “annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione opposta”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
-------
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali depongano nel senso della non configurabilità, nella specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata, poiché la parte opposta non ha dimostrato che Per_1
ha lavorato alle dipendenze di dal
[...] Parte_1
18/10/2011 al 14/10/2015, con vincolo di subordinazione.
Ed invero, occorre premettere che secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010;
Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa
2 di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo,
l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
Ritiene il giudicante che, in materia, debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei
3 suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Ebbene, facendo applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie, deriva, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Part Quest'ultima trae origine dall'accertamento ispettivo dell' di
, a conclusione del quale i funzionari ispettivi hanno contestato CP_1 la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra Per_1
e l'odierno opponente.
[...]
La tesi dell'ispettorato non può essere condivisa.
Invero, risulta dagli atti di causa -ed in particolare dal Verbale unico di illecito e notificazione dell'11.05.2017- che tutti i dichiaranti escussi dai funzionari dell' loro Controparte_3 qualità di clienti dello studio del hanno Pt_1 Controparte_4
alla natura del rapporto di lavoro della del tutto
[...] Per_1 generiche e non circostanziate.
Si riporta di seguito il contenuto delle dichiarazioni in atti rese dagli informatori escussi in sede di ispezione: “…per questioni concernenti la gestione amministrativa o contabile della mia ditta, telefonavo in studio e mi rivolgevo alla sig.ra oppure alla Per_1 sig.ra "; "quando ho avuto la necessità di relazionarmi Parte_3 con lo studio per questioni concernenti la gestione amministrativa- contabile della società di cui sono amministratore ed ho telefonato in studio, ho conferito (...) con la sig.ra "; "raccoglievo Per_1
i dati contabili che il mio titolare (...) provvedeva fisicamente a consegnare alla sig.ra la quale provvedeva a Persona_1 registrarli”; "sin dal settembre 2010 mi sono relazionato con la sig.ra per la gestione contabile della mia azienda. Persona_1
La sig.ra mi era stata presentata dal dott. come sua Per_1 Pt_1 collaboratrice, a cui fare riferimento per la consegna della documentazione contabile e per la gestione della stessa"; "nel 2010 mi venne presentata dalla sig.ra figlia del dott. Parte_3
4 , la sig.ra. , come nuova collaboratrice dello Pt_1 Per_1 studio, con la quale da quel momento in poi dovevo relazionarmi (...) essendomi stata indicata quale referente per quanto riguarda la gestione contabile della (...) era lei a rispondere alle mie telefonate, alle mie e-mail e ad accogliermi in studio per la consegna della documentazione" (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo
Part telematico dell' ).
Orbene, le suddette dichiarazioni lasciano indimostrata la sussistenza, nella specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Sul punto, infatti, l'art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come chi <<... si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>>.
L'essenza della subordinazione, dunque, consiste nella messa a disposizione da parte del lavoratore - a fronte di una retribuzione- delle proprie energie lavorative per il perseguimento di un interesse altrui –e cioè degli scopi dell'impresa nella quale collabora- prestando una attività eterodiretta, vale a dire, soggetta alle prescrizioni dell'imprenditore che gli ordina cosa fare, come, dove e quando farlo.
In sostanza, può dirsi –secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione (vd. ex multis Cass. n. 21194/2020)- che l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo, rappresenta il tratto sintomatico della subordinazione, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva ai fini dell'individuazione della natura subordinata del rapporto.
Pertanto, l'elemento della subordinazione non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze,
5 richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale.
Quindi, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Ebbene, nel caso di specie, facendo applicazione delle su indicate coordinate ermeneutiche, ed alla luce delle allegazioni di parte opposta, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Ed invero, in sede di accertamento ispettivo, non si è dato atto della sussistenza di elementi sintomatici propri della subordinazione;
in particolare i verbalizzanti si sono limitati a richiamare la circostanza per cui la fosse effettivamente Per_1 presente nello studio del e che avesse una sua postazione, Pt_1 ma nulla è emerso circa la natura del rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto con l'odierno opponente -e cioè
l'effettiva messa a disposizione da parte della delle proprie Per_1 energie lavorative per il perseguimento dell'interesse altrui-.
In altri termini non è emerso, in sede ispettiva, il carattere dell'eterodirezione, che, invece, avrebbe dovuto connotare l'attività lavorativa della . Per_1
Né a diverso convincimento conduce la espletata attività istruttoria, a mezzo di escussione dei due testi di parte opponente,
ed . Testimone_1 Testimone_2
Ed invero, il teste , a conoscenza dei fatti di causa poiché Tes_1 cliente dello studio dell'opponente -sentito sui capitoli di prova
6, 7, 8 e 9 del ricorso introduttivo- ha così riferito: “Non ho conosciuto, né conosco una persona di nome “ ”; non ho mai Per_1 visto nello studio del dott. una signora di nome Pt_1 Per_1
Io frequento lo studio del dott. ivi recandomi due o tre Pt_1
6 volte al mese per consegnare la documentazione relativa alla mia attività; in queste circostanze, ribadisco, non ho mai visto la suddetta GN ”. Per_1
Il teste , dipendente sin dal 2011 della società CDS Marine Tes_2
s.r.l., cliente del , sentito sul capitolo di prova n. 6 del Pt_1 ricorso, ha dichiarato che: ” ... posso confermare che la Per_1 si occupava delle pulizie dello studio in via Gabrieli, studio del dott. e sede legale della CDS e tanto so poiché prima di Pt_1 andare in cantiere passavo dallo studio per lasciare dei documenti, prima delle otto e trovavo la che si occupava delle pulizie;
Per_1 andavo allo studio con una frequenza di una volta a settimana o ogni quindici giorni”.
Alla luce delle suddette testimonianze, risulta indimostrata la sussistenza, nella specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Nemmeno possono ricavarsi gli elementi tipici della subordinazione dalle e-mail allegate dalla parte opposta, dalle quali, a dire dell'ITL, “si evince la continuità della presenza al lavoro della sig.ra e lo scambio reciproco di informazioni tra Persona_1 la stessa ed i clienti dello studio ed il cui contenuto inerisce esclusivamente ...informazioni contabili ...”.
Ed invero, le suddette e-mail, in ogni caso, non provano che la fosse soggetta alle prescrizioni dell'imprenditore Per_1 Pt_1 poiché il loro contenuto, anche se di carattere prettamente contabile, fa esclusivo riferimento alle comunicazioni intercorse tra la lavoratrice ed i clienti dello studio.
Ne consegue la fondatezza della opposizione.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
--------
Alla luce delle esposte ragioni, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 25966 del
09.09.2020, notificata in data 13.10.2020.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata- seguono la soccombenza.
7
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.25966 del 09.09.2020, notificata in data 13.10.2020,
e dichiara non dovute le somme a titolo di sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro
1.865,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Raffele Bia; Parte_1
e
“ , - oggi “ Controparte_1 [...]
- con l'assistenza e difesa del Controparte_2 funzionario delegato dott.ssa Luisa Carlone ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2020, è stata proposta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 25966 del
09.09.2020, notificata in data 13.10.2020, con cui l'
[...]
Part (d'ora in poi anche solo ha Controparte_1 chiesto il pagamento della somma di euro 14.599,45, a titolo di sanzione, comprensiva di spese di notifica, per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n. 12 del 2002 -convertito con mod. dalla L. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 22, comma
1, del D.lgs. n. 151 del 2015, “per aver ... il datore di lavoro privato ... impiegato la lavoratrice subordinata Persona_1
... dal 18/10/2011 al 14/10/2015 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”, nonché dell'art. 54, commi
1, 7 e 9 del D. lgs. n.151 del 2001, per avere, il “... Pt_1 posto fine al rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice
1 ... pur essendo stato reso edotto dello stato di gravidanza della medesima ...”.
Tanto premesso, l'odierno opponente ha adito questo giudice del lavoro, al fine di “annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione opposta”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
-------
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali depongano nel senso della non configurabilità, nella specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata, poiché la parte opposta non ha dimostrato che Per_1
ha lavorato alle dipendenze di dal
[...] Parte_1
18/10/2011 al 14/10/2015, con vincolo di subordinazione.
Ed invero, occorre premettere che secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010;
Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa
2 di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo,
l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
Ritiene il giudicante che, in materia, debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei
3 suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Ebbene, facendo applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie, deriva, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Part Quest'ultima trae origine dall'accertamento ispettivo dell' di
, a conclusione del quale i funzionari ispettivi hanno contestato CP_1 la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra Per_1
e l'odierno opponente.
[...]
La tesi dell'ispettorato non può essere condivisa.
Invero, risulta dagli atti di causa -ed in particolare dal Verbale unico di illecito e notificazione dell'11.05.2017- che tutti i dichiaranti escussi dai funzionari dell' loro Controparte_3 qualità di clienti dello studio del hanno Pt_1 Controparte_4
alla natura del rapporto di lavoro della del tutto
[...] Per_1 generiche e non circostanziate.
Si riporta di seguito il contenuto delle dichiarazioni in atti rese dagli informatori escussi in sede di ispezione: “…per questioni concernenti la gestione amministrativa o contabile della mia ditta, telefonavo in studio e mi rivolgevo alla sig.ra oppure alla Per_1 sig.ra "; "quando ho avuto la necessità di relazionarmi Parte_3 con lo studio per questioni concernenti la gestione amministrativa- contabile della società di cui sono amministratore ed ho telefonato in studio, ho conferito (...) con la sig.ra "; "raccoglievo Per_1
i dati contabili che il mio titolare (...) provvedeva fisicamente a consegnare alla sig.ra la quale provvedeva a Persona_1 registrarli”; "sin dal settembre 2010 mi sono relazionato con la sig.ra per la gestione contabile della mia azienda. Persona_1
La sig.ra mi era stata presentata dal dott. come sua Per_1 Pt_1 collaboratrice, a cui fare riferimento per la consegna della documentazione contabile e per la gestione della stessa"; "nel 2010 mi venne presentata dalla sig.ra figlia del dott. Parte_3
4 , la sig.ra. , come nuova collaboratrice dello Pt_1 Per_1 studio, con la quale da quel momento in poi dovevo relazionarmi (...) essendomi stata indicata quale referente per quanto riguarda la gestione contabile della (...) era lei a rispondere alle mie telefonate, alle mie e-mail e ad accogliermi in studio per la consegna della documentazione" (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo
Part telematico dell' ).
Orbene, le suddette dichiarazioni lasciano indimostrata la sussistenza, nella specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Sul punto, infatti, l'art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come chi <<... si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>>.
L'essenza della subordinazione, dunque, consiste nella messa a disposizione da parte del lavoratore - a fronte di una retribuzione- delle proprie energie lavorative per il perseguimento di un interesse altrui –e cioè degli scopi dell'impresa nella quale collabora- prestando una attività eterodiretta, vale a dire, soggetta alle prescrizioni dell'imprenditore che gli ordina cosa fare, come, dove e quando farlo.
In sostanza, può dirsi –secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione (vd. ex multis Cass. n. 21194/2020)- che l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo, rappresenta il tratto sintomatico della subordinazione, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva ai fini dell'individuazione della natura subordinata del rapporto.
Pertanto, l'elemento della subordinazione non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze,
5 richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale.
Quindi, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Ebbene, nel caso di specie, facendo applicazione delle su indicate coordinate ermeneutiche, ed alla luce delle allegazioni di parte opposta, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Ed invero, in sede di accertamento ispettivo, non si è dato atto della sussistenza di elementi sintomatici propri della subordinazione;
in particolare i verbalizzanti si sono limitati a richiamare la circostanza per cui la fosse effettivamente Per_1 presente nello studio del e che avesse una sua postazione, Pt_1 ma nulla è emerso circa la natura del rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto con l'odierno opponente -e cioè
l'effettiva messa a disposizione da parte della delle proprie Per_1 energie lavorative per il perseguimento dell'interesse altrui-.
In altri termini non è emerso, in sede ispettiva, il carattere dell'eterodirezione, che, invece, avrebbe dovuto connotare l'attività lavorativa della . Per_1
Né a diverso convincimento conduce la espletata attività istruttoria, a mezzo di escussione dei due testi di parte opponente,
ed . Testimone_1 Testimone_2
Ed invero, il teste , a conoscenza dei fatti di causa poiché Tes_1 cliente dello studio dell'opponente -sentito sui capitoli di prova
6, 7, 8 e 9 del ricorso introduttivo- ha così riferito: “Non ho conosciuto, né conosco una persona di nome “ ”; non ho mai Per_1 visto nello studio del dott. una signora di nome Pt_1 Per_1
Io frequento lo studio del dott. ivi recandomi due o tre Pt_1
6 volte al mese per consegnare la documentazione relativa alla mia attività; in queste circostanze, ribadisco, non ho mai visto la suddetta GN ”. Per_1
Il teste , dipendente sin dal 2011 della società CDS Marine Tes_2
s.r.l., cliente del , sentito sul capitolo di prova n. 6 del Pt_1 ricorso, ha dichiarato che: ” ... posso confermare che la Per_1 si occupava delle pulizie dello studio in via Gabrieli, studio del dott. e sede legale della CDS e tanto so poiché prima di Pt_1 andare in cantiere passavo dallo studio per lasciare dei documenti, prima delle otto e trovavo la che si occupava delle pulizie;
Per_1 andavo allo studio con una frequenza di una volta a settimana o ogni quindici giorni”.
Alla luce delle suddette testimonianze, risulta indimostrata la sussistenza, nella specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Nemmeno possono ricavarsi gli elementi tipici della subordinazione dalle e-mail allegate dalla parte opposta, dalle quali, a dire dell'ITL, “si evince la continuità della presenza al lavoro della sig.ra e lo scambio reciproco di informazioni tra Persona_1 la stessa ed i clienti dello studio ed il cui contenuto inerisce esclusivamente ...informazioni contabili ...”.
Ed invero, le suddette e-mail, in ogni caso, non provano che la fosse soggetta alle prescrizioni dell'imprenditore Per_1 Pt_1 poiché il loro contenuto, anche se di carattere prettamente contabile, fa esclusivo riferimento alle comunicazioni intercorse tra la lavoratrice ed i clienti dello studio.
Ne consegue la fondatezza della opposizione.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
--------
Alla luce delle esposte ragioni, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 25966 del
09.09.2020, notificata in data 13.10.2020.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata- seguono la soccombenza.
7
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.25966 del 09.09.2020, notificata in data 13.10.2020,
e dichiara non dovute le somme a titolo di sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro
1.865,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
8